LEGGE 14 ottobre 1985, n. 611
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione consolare tra Italia e Repubblica democratica tedesca, firmata a Berlino il 27 gennaio 1983, con scambio di lettere effettuato a Berlino in pari data.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 54 della convenzione.
Art. 3
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Convenzione-art. 1
CONVENZIONE CONSOLARE tra la Repubblica italiana e la Repubblica Democratica Tedesca La Repubblica italiana e la Repubblica Democratica Tedesca, nel desiderio di regolare le relazioni consolari tra i due Stati e sviluppare ulteriormente dette relazioni nello spirito di amicizia e collaborazione, hanno deciso di concludere la presente Convenzione consolare e a tale scopo hanno nominato quali plenipotenziari: Il Presidente della Repubblica italiana: l'on. Dott. Emilio COLOMBO, Ministro degli Affari Esteri; Il Consiglio di Stato della Repubblica Democratica Tedesca: il Signor Oskar FISCHER, Ministro per gli Affari Esteri, i quali, dopo aver scambiato i pieni poteri, trovati in buona e dovuta forma, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Ai fini della presente Convenzione le espressioni seguenti si intendono come e' precisato qui di seguito: 1. "Ufficio consolare" designa ogni Consolato generale, Consolato, Vice Consolato, e Agenzia consolare; 2. "circoscrizione consolare" designa il territorio attribuito ad un Ufficio consolare per l'esercizio delle funzioni consolari; 3. "Capo dell'Ufficio consolare" designa il funzionario consolare incaricato di agire in tale qualita'; 4. "funzionario consolare" designa ogni persona, compreso il Capo dell'Ufficio consolare, incaricata dell'esercizio di funzioni consolari; 5. "impiegato consolare" designa ogni persona impiegata nei servizi amministrativi o tecnici di un Ufficio consolare; 6. "membro del personale di servizio" designa ogni persona adibita al servizio domestico di un Ufficio consolare; 7. "membro del personale consolare" designa ogni funzionario consolare, impiegato consolare o membro del personale di servizio; 8. "membro del personale privato" designa ogni persona impiegata esclusivamente al servizio privato di un membro del personale consolare; 9. "membro della famiglia" designa il coniuge di un membro del personale consolare, i suoi figli e genitori, nonche' quelli del coniuge, qualora vivano nel domicilio ed a carico del membro del personale consolare; 10. "locali consolari" designa gli edifici, le parti di edifici ed i terreni annessi utilizzati esclusivamente ai fini dell'Ufficio consolare, chiunque ne sia il proprietario; 11. "archivio consolare" comprende tutta la corrispondenza di servizio, il materiale e gli strumenti di cifra, i documenti, i registri, i libri ed i mezzi tecnici di lavoro dell'Ufficio consolare, nonche' i mobili destinati a proteggerli ed a conservarli.
Convenzione-art. 2
Articolo 2 1. Un Ufficio consolare puo' essere aperto nel territorio dello Stato di residenza soltanto con il consenso di quest'ultimo. 2. La sede, la classe, la circoscrizione consolare nonche' il numero dei membri del personale consolare vengono convenuti tra lo Stato di invio e lo Stato di residenza. 3. Ulteriori modifiche alla sede dell'Ufficio consolare, alla sua classe o alla sua circoscrizione, possono essere apportate dallo Stato di invio soltanto con l'assenso dello Stato di residenza. 4. L'apertura di un ufficio, facente parte di un Ufficio consolare gia' esistente, al di fuori della sede di quest'ultimo, richiede il consenso espresso e preliminare dello Stato di residenza.
Convenzione-art. 3
Articolo 3 1. Il Capo dell'Ufficio consolare e' ammesso all'esercizio delle sue funzioni con l'accordo dello Stato di residenza manifestato nella forma di un exequatur, dopo la presentazione delle lettere patenti. Prima della nomina, lo Stato di invio chiede per via diplomatica l'assenso dello Stato di residenza sulla persona del Capo dell'Ufficio consolare e trasmette a quest'ultimo Stato, per la stessa via, le lettere patenti. 2. Le lettere patenti devono attestare nome, cognome e grado del Capo dell'Ufficio consolare, come pure la circoscrizione consolare e la sede dell'Ufficio consolare. 3. Qualora uno Stato rifiuti di concedere l'exequatur, non e' tenuto a comunicarne i motivi allo Stato di invio. 4. In attesa della concessione dell'exequatur, il Capo dell'Ufficio consolare puo' essere ammesso provvisoriamente all'esercizio delle sue funzioni. In questo caso, le disposizioni della presente Convenzione gli sono applicabili.
Convenzione-art. 4
Articolo 4 1. Se il Capo dell'Ufficio consolare e' impedito per una qualsiasi ragione nell'esercizio delle sue funzioni o se il suo posto e' vacante, lo Stato di invio puo' incaricare un funzionario consolare dello stesso Ufficio, di un altro Ufficio, ovvero un membro del personale diplomatico della sua missione diplomatica, delle funzioni di reggente temporaneo dell'Ufficio consolare. Il nome e cognome di questa persona sono preventivamente comunicati al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza. 2. Il reggente temporaneo dell'Ufficio consolare gode degli stessi diritti, privilegi ed immunita' previsti dalla presente Convenzione per il Capo dell'Ufficio consolare. 3. Qualora un membro del personale diplomatico della rappresentanza diplomatica dello Stato di invio venga nominato reggente temporaneo dell'Ufficio consolare, alle condizioni previste al paragrafo 1, egli continua a godere dei privilegi ed immunita' diplomatiche, fino a quando lo Stato di residenza non vi si opponga.
Convenzione-art. 5
Articolo 5 Non appena il Capo dell'Ufficio consolare e' ammesso, anche a titolo provvisorio, all'esercizio delle sue funzioni, lo Stato di residenza ne informa immediatamente le autorita' della circoscrizione consolare e prende le misure necessarie affinche' egli possa esercitare le funzioni inerenti alla sua carica e beneficiare del trattamento previsto dalla presente Convenzione.
Convenzione-art. 6
Articolo 6 Funzionario consolare puo' essere soltanto un cittadino dello Stato di invio che non abbia la residenza nello Stato di residenza.
Convenzione-art. 7
Articolo 7 1. Lo Stato di residenza puo' in ogni momento, senza doverne comunicare i motivi, informare lo Stato di invio che un funzionario consolare e' "persona non grata" o che un qualsiasi altro membro del personale consolare non e' accettabile. In tal caso lo Stato di invio richiamera' la persona in questione e porra' fine alle sue funzioni nell'Ufficio consolare. Se lo Stato di residenza fa tale comunicazione prima che la persona nominata funzionario consolare, ovvero altro membro del personale consolare, giungano nel proprio territorio, lo Stato di invio deve revocare il provvedimento. 2. Se lo Stato di invio non adempie entro un termine ragionevole agli obblighi che ad esso incombono in applicazione del paragrafo 1, lo Stato di residenza puo' ritirare l'exequatur alla persona in questione ovvero non considerarla piu' come membro del personale consolare.
Convenzione-art. 8
Articolo 8 1. Al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza viene notificato per iscritto: a) la nomina e l'entrata in servizio dei membri del personale consolare, il giorno dei loro arrivo e della loro partenza definitiva o la cessazione delle loro funzioni, nonche' ogni modifica relativa al loro status che possa verificarsi nel corso del servizio all'Ufficio consolare; b) il giorno dell'arrivo e della partenza definitiva dei membri della famiglia di un membro del personale consolare ed il fatto che una persona divenga o cessi di essere membro della predetta famiglia; c) il giorno dell'arrivo e della partenza definitiva dei membri del personale privato e la fine del loro servizio; d) l'inizio e la cessazione del servizio delle persone residenti nello Stato di residenza in quanto membri del personale consolare o in quanto membri del personale privato. 2. Il giorno dell'arrivo e della partenza definitiva devono formare oggetto di una notifica preventiva entro un termine ragionevole.
Convenzione-art. 9
Articolo 9 Le funzioni di un membro del personale consolare hanno termine in particolare a seguito: a) della notifica dello Stato di invio allo Stato di residenza del fatto che le funzioni sono venute a cessare; b) del ritiro dell'exequatur; c) della notifica dello Stato di residenza allo Stato di invio che esso non considera piu' la persona in questione come membro del personale consolare, nei casi previsti dall'articolo 7, paragrafo 2.
Convenzione-art. 10
Articolo 10 1. Lo Stato di residenza concede all'Ufficio consolare, ai funzionari consolari ed agli altri membri del personale consolare ogni facilitazione per l'esercizio delle loro funzioni e compiti. Esso prende tutte le misure necessarie affinche' l'Ufficio consolare, i funzionari consolari e gli impiegati consolari possano godere dei diritti, privilegi ed immunita' previsti nella presente Convenzione. 2. Lo Stato di residenza tratta i funzionari consolari col rispetto che e' loro dovuto e prende le misure necessarie per assicurare la loro protezione, la loro liberta' e dignita'.
Convenzione-art. 11
Articolo 11 1. Lo Stato di invio ha il diritto di esporre nello Stato di residenza la propria bandiera ed usare il proprio stemma, nonche' la denominazione dell'Ufficio consolare nella propria lingua ed in quella dello Stato di residenza, conformemente alle disposizioni del presente articolo. 2. La bandiera nazionale dello Stato di invio puo' essere esposta sull'edificio dell'Ufficio consolare, nonche' sulla residenza del Capo dell'Ufficio consolare. Il Capo dell'Ufficio consolare puo' esporre la bandiera nazionale sul suo mezzo di trasporto quando quest'ultimo e' utilizzato per le necessita' del servizio. 3. Nell'esercizio del diritto concesso dal presente articolo, vengono osservate leggi, regolamenti ed usi dello Stato di residenza.
Convenzione-art. 12
Articolo 12 1. Lo Stato di residenza, nell'ambito delle sue leggi e regolamenti, facilita allo Stato di invio l'acquisto o la locazione nel suo territorio dei locali necessari all'Ufficio consolare. 2. Se e' necessario, lo Stato di residenza aiuta ad ottenere abitazioni convenienti per i membri del personale consolare.
Convenzione-art. 13
Articolo 13 1. Il Capo di un Ufficio consolare gode dell'inviolabilita' e dell'immunita' dalla giurisdizione dello Stato di residenza previste dalla Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 per gli agenti diplomatici. 2. Oltre alle eccezioni gia' previste nella menzionata Convenzione, il Capo dell'Ufficio consolare non e' immune dalla giurisdizione per le azioni civili: a) che hanno origine da un contratto da lui concluso, nel quale egli non ha agito ne' direttamente ne' indirettamente per incarico dello Stato di invio; b) che concernono la responsabilita' civile per danni causati da un incidente provocato da un mezzo di trasporto. 3. Misure di esecuzione contro il Capo dell'Ufficio consolare possono essere adottate soltanto nei casi previsti dall'articolo 31 della menzionata Convenzione di Vienna, nonche' dal paragrafo 2 del presente articolo, a condizione che cio' sia possibile senza pregiudicare l'inviolabilita' della persona.
Convenzione-art. 14
Articolo 14 1. I funzionari consolari e gli impiegati consolari sono esenti dalla giurisdizione dello Stato di residenza per atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano per azioni civili risultanti da un contratto concluso da un funzionario consolare o un impiegato consolare, nel quale quest'ultimo non ha esplicitamente ne' implicitamente dichiarato di agire come rappresentante dello Stato di invio, o per azioni concernenti la responsabilita' civile per danni causati da un incidente provocato nello Stato di residenza da un mezzo di trasporto. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano per un reato doloso punibile, secondo le leggi dello Stato di residenza, con una pena non inferiore nel massimo a 5 anni. 4. I funzionari consolari e gli impiegati consolari non possono essere ne arrestati ne subire altra limitazione nella loro liberta' personale, a meno che siano imputati, mediante provvedimento dell'autorita' giudiziaria, di un reato doloso punibile, secondo le leggi dello Stato di residenza, con una pena non inferiore nel massimo a 5 anni, o che si tratti dell'esecuzione di una condanna disposta con una sentenza passata in giudicato per un tale reato. 5. Le autorita' competenti dello Stato di residenza informano senza indugio il Capo dell'Ufficio consolare dei casi di limitazione della liberta' personale di funzionari consolari, di impiegati consolari e dei membri delle rispettive famiglie, nonche' delle procedure penali intentate contro di loro.
Convenzione-art. 15
Articolo 15 1. Un membro del personale consolare puo' essere chiamato a rispondere come testimonio in un procedimento avanti ad organi giurisdizionali. Egli non e' pero' obbligato a deporre su fatti relativi all'esercizio delle funzioni consolari ne' a produrre la corrispondenza ed i documenti ufficiali relativi. Egli e' ugualmente autorizzato a rifiutarsi di testimoniare, in qualita' di esperto, sul diritto dello Stato di invio. 2. Se il funzionario consolare rifiuta di comparire o di testimoniare, nessuna misura coercitiva puo' essergli applicata. 3. L'organo giurisdizionale che richiede la testimonianza di un funzionario consolare non deve intralciare l'adempimento delle sue funzioni. Esso puo' raccogliere la testimonianza presso la residenza del funzionario o presso l'Ufficio consolare. 4. I membri della famiglia di un membro del personale consolare non sono obbligati a deporre come testimoni su fatti connessi con l'attivita' dell'Ufficio consolare.
Convenzione-art. 16
Articolo 16 1. Lo Stato di invio puo' rinunciare ai diritti, privilegi ed immunita' previsti agli articoli 13, 14 e 15. 2. La rinuncia deve essere comunicata espressamente per ogni singolo caso per iscritto allo Stato di residenza. 3. La rinuncia all'immunita' in un procedimento non implica la rinuncia, all'immunita' relativamente all'esecuzione del giudizio per la quale e' necessaria una rinuncia distinta. 4. Se un membro del personale consolare che beneficerebbe dell'immunita' dalla giurisdizione civile inizia un giudizio egli non puo' invocare l'immunita' ne' dalla giurisdizione ne' dall'esecuzione nei confronti di ogni domanda riconvenzionale, direttamente connessa alla domanda principale.
Convenzione-art. 17
Articolo 17 1. I locali consolari, la residenza del Capo dell'Ufficio consolare, nella misura in cui questa si trova nel complesso dell'edificio ove ha sede l'Ufficio consolare, ed i mezzi di trasporto utilizzati esclusivamente ai fini dell'Ufficio consolare, sono inviolabili. 2. Le autorita' dello Stato di residenza non possono penetrare nei locali consolari e nella residenza del Capo dell'Ufficio consolare, quale e' definita al paragrafo 1, senza il consenso del Capo dell'Ufficio consolare, del Capo della rappresentanza diplomatica dello Stato d'invio o di una persona designata da uno di essi. 3. Lo Stato di residenza ha l'obbligo di prendere tutte le misure appropriate per impedire che i locali consolari siano occupati o danneggiati, e che la tranquillita' dell'Ufficio consolare sia turbata o la sua dignita' diminuita. 4. I locali consolari, il loro arredamento ed i beni dell'Ufficio consolare, compresi i suoi mezzi di trasporto, non possono essere oggetto di espropriazione o requisizione nell'interesse pubblico o ai fini di difesa nazionale.
Convenzione-art. 18
Articolo 18 Gli archivi e i documenti consolari sono inviolabili in ogni momento ed in qualunque luogo si trovino. Negli archivi consolari possono essere conservati soltanto documenti ufficiali.
Convenzione-art. 19
Articolo 19 Lo Stato di residenza esenta i membri del personale consolare ed i membri delle loro famiglie da ogni prestazione personale e da ogni servizio di interesse pubblico.
Convenzione-art. 20
Articolo 20 1. I funzionari consolari e gli impiegati consolari, nonche' i membri delle loro famiglie, sono esenti dagli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti dello Stato di residenza in materia di registrazione degli stranieri e di permesso di soggiorno. 2. Tuttavia le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ne' all'impiegato consolare che non sia impiegato permanente dello Stato di invio o che eserciti un'attivita' privata di carattere lucrativo nello Stato di residenza, ne' ad un membro della sua famiglia.
Convenzione-art. 21
Articolo 21 1. Salve restando le disposizioni del paragrafo 3, i membri del personale consolare, per quanto riguarda i servizi che rendono allo Stato di invio, e i membri delle loro famiglie, sono esentati dalle disposizioni sulla assistenza e previdenza sociale in vigore nello Stato di residenza. 2. L'esenzione prevista al paragrafo 1 si applica ugualmente ai membri del personale privato, a condizione: a) che non siano cittadini dello Stato di residenza o non abbiano ivi la loro residenza permanente; b) che siano assoggettati alle disposizioni sull'assistenza e previdenza sociale in vigore nello Stato d'invio o in uno Stato terzo. 3. I membri del personale consolare che hanno al proprio servizio persone alle quali non si applica l'esenzione prevista al paragrafo 2, devono osservare le disposizioni dello Stato di residenza sull'assistenza e previdenza sociale. 4. L'esenzione prevista ai paragrafi 1 e 2 non esclude la partecipazione volontaria al regime di assistenza e previdenza sociale vigente nello Stato di residenza, sempre che sia ammessa da questo Stato.
Convenzione-art. 22
Articolo 22 1. I membri del personale consolare, nonche' i membri delle loro famiglie, sono esenti da ogni imposta o tassa, personale e reale, statale, regionale e comunale, ad eccezione: a) delle imposte dirette e tasse che sono incorporate nel prezzo delle merci o dei servizi; b) delle imposte e tasse sui beni immobili privati situati sul territorio dello Stato di residenza, salve le esenzioni previste dall'articolo 25; c) delle imposte e tasse di successione e sui trasferimenti di proprieta' percepite dallo Stato di residenza, con riserva delle esenzioni previste dalla lettera b) dell'articolo 24; d) delle imposte e tasse sui redditi privati, ivi compresi gli interessi che hanno la loro origine nello Stato di residenza e delle imposte sul patrimonio prelevate sugli investimenti effettuati in imprese commerciali e finanziarie situate nello Stato di residenza; e) delle tasse e di altri tributi percepiti in remunerazione di specifici servizi prestati; f) dei diritti di registrazione, di cancelleria, di ipoteca e di bollo, con riserva delle esenzioni previste dall'articolo 25. 2. Se i membri del personale consolare impiegano cittadini dello Stato di residenza o persone residenti permanentemente nello Stato stesso, debbono rispettare le disposizioni di detto Stato concernenti la percezione delle imposte e tasse.
Convenzione-art. 23
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