LEGGE 14 ottobre 1985, n. 612

Type Legge
Publication 1985-10-14
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria in materia di fallimento e di concordato, firmata a Roma il 12 luglio 1977.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 21 della convenzione stessa.

Art. 3

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

COSSIGA

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Convenzione-art. 1

CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA D'AUSTRIA IN MATERIA DI FALLIMENTO E DI CONCORDATO Il Presidente della Repubblica italiana e Il Presidente federale della Repubblica d'Austria Animati dal desiderio di regolare tra l'Italia e l'Austria i rapporti in materia di fallimento e di concordato, Hanno deciso di concludere a tal fine una Convenzione ed hanno nominato come Plenipotenziari: il Presidente della Repubblica italiana: l'onorevole Sottosegretario di Stato agli affari esteri Luciano RADI il Presidente federale della Repubblica d'Austria: l'Ambasciatore d'Austria presso la Repubblica italiana Dr. Georg SCHLUMBERGER Articolo 1. 1. La presente Convenzione si applica al fallimento ed al concordato dei commercianti e delle societa' commerciali. 2. Tuttavia la presente Convenzione non si applica al fallimento ed al concordato delle imprese che esercitano il credito o l'assicurazione, nonche' di persone fisiche il cui capitale investito nell'attivita' commerciale non superi, alla data di inizio della procedura di fallimento o di concordato, lire 900.000 corrispondenti, ai fini della presente Convenzione, a 20.000 scellini. 3. Salvo quanto disciplinato dal precedente paragrafo 2, la qualita' di commerciante o di societa' commerciale e' determinata dalla legge dello Stato contraente sul territorio del quale, in applicazione della presente Convenzione, si estendono gli effetti del fallimento e del concordato.

Convenzione-art. 2

Articolo 2. Le procedure previste nella presente Convenzione ed iniziate in uno degli Stati contraenti estendono i loro effetti sul territorio dell'altro Stato contraente.

Convenzione-art. 3

Articolo 3. 1. Sono competenti a dichiarare il fallimento i tribunali dello Stato contraente sul territorio del quale sono situati il centro degli affari del commerciante o la sede della societa' commerciale. Tuttavia, qualora la sede ed il centro degli affari della societa' commerciale si trovino in luoghi diversi ed ove la sede sia situata sul territorio di uno degli Stati contraenti mentre il centro degli affari e' situato sul territorio dell'altro Stato contraente, sono competenti i tribunali di questo ultimo Stato. 2. Se i tribunali degli Stati contraenti non sono competenti in applicazione del paragrafo 1, la loro competenza e' ciononostante riconosciuta qualora il debitore sia stato dichiarato fallito nello Stato nel quale esso possiede uno stabilimento. Tuttavia detta competenza non e' riconosciuta dall'altro Stato, qualora quest'ultimo sia parte in una Convenzione internazionale che preveda la competenza dei tribunali di uno Stato terzo.

Convenzione-art. 4

Articolo 4. Se una procedura di fallimento o di concordato e' stata iniziata in uno dei due Stati, i tribunali dell'altro Stato non possono iniziare una tale procedura nei confronti dello stesso debitore a meno che, nel frattempo, non sia stata pronunciata l'incompetenza del tribunale primo adito.

Convenzione-art. 5

Articolo 5. 1. I tribunali dello Stato contraente nel quale e' stato dichiarato il fallimento sono riconosciuti competenti qualora si siano pronunciati su azioni che, secondo la legislazione di uno dei due Stati, derivino direttamente dal fallimento. 2. Qualora ad un tribunale di uno degli Stati contraenti, riconosciuto competente in applicazione del paragrafo 1, sia stata proposta una delle azioni menzionate nel predetto paragrafo 1, qualsiasi tribunale dell'altro Stato contraente, che venga ulteriormente adito per una controversia tra le stesse parti e relativa allo stesso oggetto, deve dichiarare la propria incompetenza sulla controversia, a meno che, nel frattempo, l'incompetenza del tribunale primo adito non sia stata pronunciata.

Convenzione-art. 6

Articolo 6. Il fallimento dichiarato in uno degli Stati contraenti determina per il fallito, nell'altro Stato contraente, le incapacita' personali e professionali previste dalla legislazione di quest'ultimo Stato, nel caso in cui il fallimento fosse stato dichiarato da un tribunale di detto Stato.

Convenzione-art. 7

Articolo 7. 1. I poteri che la legge dello Stato contraente, sul territorio del quale e' stato dichiarato il fallimento, attribuisce al curatore, si estendono al territorio dell'altro Stato. 2. Il curatore, in particolare, puo' adottare ogni misura per la conservazione o l'amministrazione dei beni del fallito esercitare ogni azione relativa al patrimonio del fallito per conto di quest'ultimo o della massa, e procedere alla vendita dei beni mobili e immobili che fanno parte della massa. Tuttavia, nell'esercizio dei predetti poteri sul territorio dello Stato contraente diverso da quello in cui il fallimento e' stato dichiarato, egli e' sottoposto, quanto alla forma degli atti giuridici, alla legge dello Stato nel quale li compie. 3. Il tribunale che ha dichiarato il fallimento puo' nominare un curatore supplementare per esercitare i poteri menzionati ai paragrafi 1 e 2 sul territorio dell'altro Stato contraente.

Convenzione-art. 8

Articolo 8. 1. Il tribunale che ha dichiarato il fallimento richiede, mediante commissione rogatoria, al tribunale dell'altro Stato indicato al paragrafo 4, di far procedere alla pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento nonche' di ogni altra decisione ad essa relativa, qualora si debba presumere che in quest'ultimo Stato si trovino creditori o beni del debitore. 2. Il tribunale richiesto deve provvedere a far tradurre le decisioni che gli vengono trasmesse ed a farle pubblicare nelle forme previste dalla legislazione del proprio Stato. Inoltre, sempre in conformita' a detta legislazione, il tribunale richiesto deve far procedere alla trascrizione delle decisioni nei registri pubblici ed adottare le misure necessarie affinche' la corrispondenza indirizzata al fallito sia consegnata al curatore. Il tribunale richiesto comunica, al piu' presto, al tribunale richiedente le misure adottate. 3. Lo Stato del tribunale richiesto ha il diritto di esigere dallo Stato del tribunale richiedente il rimborso delle spese di pubblicazione e di trascrizione. 4. Il tribunale al quale e' rivolta la commissione rogatoria e', in Italia, la corte d'appello di Roma e, in Austria, il tribunale di commercio di Vienna. Detto tribunale trasmette la commissione rogatoria ad altro tribunale dello stesso Stato qualora non possa provvedere direttamente all'esecuzione delle misure richieste.

Convenzione-art. 9

Articolo 9. 1. La procedura di fallimento e, in particolare, la dichiarazione di fallimento, la chiusura ed ogni altro modo di cessazione dello stato di fallimento, producono i loro effetti nell'altro Stato contraente alla data stabilita dalla legge dello Stato in cui il fallimento e' stato dichiarato. 2. I debitori sono liberati nei confronti della massa qualora abbiano effettuato i loro pagamenti prima delle pubblicazioni previste dall'articolo 8, a meno che essi abbiano avuto o avrebbero dovuto avere conoscenza della dichiarazione di fallimento. In ogni caso i debitori sono liberati se i loro pagamenti sono andati a vantaggio della massa.

Convenzione-art. 10

Articolo 10. 1. Nei confronti dei creditori residenti nello Stato contraente diverso da quello in cui il fallimento e' stato dichiarato i termini per l'insinuazione dei crediti sono regolati dalla legge dello Stato in cui il fallimento e' stato dichiarato, ma decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della dichiarazione di fallimento effettuata nell'altro Stato in conformita' dell'articolo 8. Nel caso in cui il termine per l'insinuazione dei crediti venga stabilito ad una data determinata, esso sara' prorogato, per i creditori che risiedono nello Stato diverso da quello in cui il fallimento e' stato dichiarato, per un periodo equivalente a quello trascorso tra la pubblicazione effettuata nello Stato in cui il fallimento e' stato dichiarato e quella effettuata nell'altro Stato in conformita' all'articolo 8. 2. La stessa disposizione si applica alle impugnazioni contro gli atti e le decisioni che vengono portate a conoscenza dei terzi nelle forme previste dall'articolo 8.

Convenzione-art. 11

Articolo 11. 1. Gli effetti del fallimento sui contratti di lavoro in corso sono regolati dalla legge del luogo in cui il lavoro deve essere prestato. 2. Gli effetti del fallimento sui contratti di affitto e di locazione di immobili sono disciplinati dalla legge dello Stato nel quale sono situati gli immobili.

Convenzione-art. 12

Articolo 12. 1. I crediti che godono di privilegi su beni mobili e l'ordine di tali privilegi sono determinati dalla legge dello Stato in cui il fallimento e' stato dichiarato. 2. Le ipoteche e i privilegi su beni immobili sono regolati dalla legge dello Stato in cui sono situati i beni. 3. Le ipoteche e i privilegi stabiliti su navi, battelli ed aeromobili sono regolati dalla legge dello Stato in cui tali beni sono immatricolati o iscritti.

Convenzione-art. 13

Articolo 13. Il lavoratore dipendente, impiegato in uno stabilimento del debitore situato nello Stato contraente nel quale il fallimento non e' stato dichiarato, in relazione ai beni situati sul territorio di quest'ultimo, puo' avvalersi della legge dell'uno o dell'altro Stato per quanto riguarda i privilegi relativi ai crediti di lavoro. La scelta di una legge esclude l'applicazione, anche parziale, dell'altra, in questa materia.

Convenzione-art. 14

Articolo 14. 1. Le decisioni in materia di fallimento, ivi comprese quelle relative al concordato fallimentare, ed in materia di concordato preventivo, pronunciate in ciascuno dei due Stati contraenti dal tribunale competente ai sensi dell'articolo 3, sono riconosciute nell'altro Stato, a meno che esse non siano contrarie all'ordine pubblico di tale Stato o che non siano stati rispettati i diritti della difesa. 2. La stessa disposizione si applica alle decisioni concernenti le azioni che derivano direttamente dal fallimento e che sono state pronunciate da un tribunale competente ai sensi dell'articolo 5.

Convenzione-art. 15

Articolo 15. 1. In caso di concordato, l'autorita' competente di uno Stato contraente, in conformita' alla propria legislazione, puo' adottare ogni misura utile alla sorveglianza della gestione o alla liquidazione del patrimonio del debitore nell'altro State; a tali fini essa puo', in particolare, designare una persona munita dei poteri per agire sul territorio di quest'altro Stato. 2. Le pubblicazioni e le trascrizioni delle decisioni, menzionate all'articolo 14, nei registri pubblici dello Stato contraente diverso da quello nel quale sono state rese, sono disciplinate dall'articolo 8.

Convenzione-art. 16

Articolo 16. Agli estratti delle liste dei crediti, rilasciati come titolo esecutivo da un tribunale austriaco che ha dichiarato il fallimento del debitore o omologato un concordato tra quest'ultimo ed i suoi creditori, e' riconosciuto, in Italia, dopo la chiusura del fallimento, lo stesso valore di titolo esecutivo, sempre che tali estratti siano accompagnati da una attestazione del tribunale dal quale sono stati rilasciati, certificante: 1) che si tratti di un titolo esecutivo secondo la legge austriaca e, 2) che il credito non sia stato contestato dal debitore e che, in caso di procedura fallimentare, il curatore abbia espressamente dichiarato di riconoscerlo.

Convenzione-art. 17

Articolo 17. 1. Le decisioni dei tribunali di uno dei due Stati che sono riconosciute nell'altro Stato, in conformita' alla presente Convenzione, sono esecutive in quest'ultimo se sono esecutive nello Stato in cui sono state pronunciate. 2. La procedura per ottenere la dichiarazione di efficacia in Italia o l'autorizzazione all'esecuzione in Austria, ivi compresi i mezzi di impugnazione, nonche' l'esecuzione forzata, sono regolate dall'ordinamento dello Stato nel quale tali provvedimenti debbono essere attuati.

Convenzione-art. 18

Articolo 18. 1. La parte che intende far valere una decisione nell'altro Stato deve produrre: 1) una copia autentica della decisione; 2) in caso di decisione pronunciata in contumacia, una copia della citazione, munita di dichiarazione di conformita' all'originale, oppure un altro documento idoneo a comprovare la regolare citazione del convenuto. 2. La parte che intende far valere, nell'altro Stato contraente, una decisione resa in una delle procedure menzionate al paragrafo 1 dell'articolo 5 deve produrre, inoltre: 1) se la decisione e' stata pronunciata in Austria, una attestazione del tribunale che ha giudicato in prima istanza comprovante che detta decisione ha efficacia in cosa giudicata; 2) se la decisione e' stata pronunciata in Italia, una attestazione del cancelliere comprovante che non e' stato proposto nei termini di legge appello o ricorso per Cassazione. 3. Qualora venga richiesta l'esecuzione di una decisione, la copia autentica di quest'ultima deve essere munita della formula esecutiva. 4. I documenti di cui al presente articolo devono essere accompagnati da una traduzione, la cui esattezza deve essere attestata da un traduttore giurato di uno dei due Stati. 5. I documenti di cui al presente articolo non necessitano, per l'uso nello Stato richiesto, ne' di legalizzazione, ne' di altro requisito formale equivalente.

Convenzione-art. 19

Articolo 19. La presente Convenzione si applica ai fallimenti dichiarati dopo la data della sua entrata in vigore ed ai concordati proposti dopo tale data.

Convenzione-art. 20

Articolo 20. Qualsiasi controversia sull'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione che insorgesse tra i due Stati sara' regolata per via diplomatica.

Convenzione-art. 21

Articolo 21. 1. La presente Convenzione e' soggetta a ratifica. Lo scambio degli strumenti di ratifica avra' luogo a Vienna. 2. La presente Convenzione entrera' in vigore tre mesi dopo lo scambio degli strumenti di ratifica. 3. Ciascuno dei due Stati potra' denunciare la presente Convenzione mediante notifica scritta, trasmessa per via diplomatica. La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la data alla quale e' stata notificata all'altro Stato. In fede di che, i Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Roma il 12 luglio 1977 in duplice esemplare, in lingua italiana e tedesca, ambedue i testi facenti egualmente fede. Per la Repubblica italiana Luciano RADI Per la Repubblica d'Austria Georg SCHLUMBERGER Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI

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