LEGGE 14 ottobre 1985, n. 613

Type Legge
Publication 1985-10-14
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione relativa alla adesione della Repubblica ellenica alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali del 19 giugno 1980, firmata a Lussemburgo il 10 aprile 1984.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 4 della convenzione stessa.

Art. 3

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Data a Roma, addi' 14 ottobre 1985 COSSIGA

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Convenzione-art. 1

CONVENZIONE RELATIVA ALL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA ALLA CONVENZIONE SULLA LEGGE APPLICABILE ALLE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI, APERTA ALLA FIRMA A ROMA IL 19 GIUGNO 1980 LE ALTE PARTI CONTRAENTI DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA, CONSIDERANDO che, divenendo membro della Comunita', la Repubblica ellenica si e' impegnata ad aderire alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, HANNO DECISO di concludere la presente convenzione e a tal fine hanno designato come plenipotenziari: SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI: Paul de KEERSMAEKER, Segretario di Stato per gli affari europei e l'agricoltura - Assistente del Ministro degli affari esteri; SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA: Ufe ELLEMAN-JENSEN, Ministro degli affari esteri della Danimarca; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA: Hans-Werner LAUTENSCHLAGER, Ministro aggiunto agli affari esteri della Repubblica federale di Germania; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA: Theodoro PANGALOS, Sottosegretario di Stato agli affari esteri della Repubblica ellenica; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE: Roland DUMAS, Ministro degli affari europei della Repubblica francese; IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA: Peter BARRY, Ministro degli affari esteri dell'Irlanda; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: Giulio ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri della Repubblica italiana; SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO: Colette FLESCH, Ministro degli affari esteri del Governo del Granducato del Lussemburgo; SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI: W.F. van EEKELEN, Sottosegretario di Stato agli affari esteri dei Paesi Bassi - H.J. Ch. RUTTEN, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario Rappresentante permanente dei Paesi Bassi; SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD: The Right Honourable Sir Geoffrey Howe Q.C., M.P., Segretario di Stato degli affari esteri e del Commonwealth. I QUALI, riuniti in sede di Consiglio, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 La Repubblica ellenica aderisce alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980.

Convenzione-art. 2

Articolo 2 Il Segretario Generale del Consiglio delle Comunita' europee rimettera' al Governo della Repubblica ellenica copia certificata conforme alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali in lingua danese, francese, inglese, irlandese, italiana, olandese e tedesca. Il testo della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali redatto in lingua greca e' allegato alla presente convenzione. Il testo redatto in lingua greca fa fede alle stesse condizioni degli altri testi della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.

Convenzione-art. 3

Articolo 3 La presente convenzione sara' ratificata dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio delle Comunita' europee.

Convenzione-art. 4

Articolo 4 La presente convenzione entrera' in vigore tra gli Stati che l'avranno ratificata, il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica effettuato dalla Repubblica ellenica e sette Stati che hanno ratificato la convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. Per ogni Stato contraente che la ratifichi successivamente, la presente convenzione entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di ratifica.

Convenzione-art. 5

Articolo 5 Il Segretario Generale del Consiglio delle Comunita' europee notifichera' agli Stati firmatari: a) il deposito di ogni strumento di ratifica; b) le date di entrata in vigore della presente convenzione per gli Stati contraenti.

Convenzione-art. 6

Articolo 6 La presente convenzione, redatta in un unico esemplare nelle lingue danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese e tedesca, gli otto testi facenti ugualmente fede, sara' depositata negli archivi del Segretariato Generale del Consiglio delle Comunita' europee. Il Segretario Generale provvedera' a trasmetterne copia certificata conforme al Governo di ciascuno degli Stati firmatari. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente a cio' autorizzati, hanno apposto le loro firme alla presente convenzione. FATTO a Lussemburgo, addi' dieci aprile millenovecentottantaquattro. Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI

Convenzione-Allegato

ALLEGATO ALLA CONVENZIONE Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione-art. 1

TESTO ITALIANO DELLA CONVENZIONE SULLA LEGGE APPLICABILE ALLE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI, CON PROTOCOLLO E DUE DICHIARAZIONI COMUNI () () Tratto dallo stampato Senato n. 234, corrispondente allo stampato Camera n. 1257, e non facente parte dell'allegato alla convenzione relativa all'adesione della Repubblica ellenica. PREAMBOLO LE ALTE PARTI CONTRAENTI del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, SOLLECITE di continuare, nel campo del diritto internazionale privato, l'opera di unificazione giuridica gia' intrapresa nella Comunita' in particolare in materia di competenza giurisdizionale e di esecuzione delle sentenze, DESIDEROSE d'adottare delle regole uniformi concernenti la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI: ARTICOLO 1 Campo d'applicazione 1. Le disposizioni della presente convenzione si applicano alle obbligazioni contrattuali nelle situazioni che implicano un conflitto di leggi. 2. Esse non si applicano: a) alle questioni di stato e di capacita' delle persone fisiche, fatto salvo l'articolo 11; b) alle obbligazioni contrattuali relative a: - testamenti e successioni, - regimi matrimoniali, - diritti e doveri derivanti dai rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinita', compresi gli obblighi alimentari a favore dei figli naturali; c) alle obbligazioni che derivano da cambiali, assegni, vaglia cambiari nonche' da altri strumenti negoziabili, qualora le obbligazioni derivanti da tali strumenti risultino dal loro carattere negoziabile; d) ai compromessi, alle clausole compromissorie e alle convenzioni sul foro competente; e) alle questioni inerenti al diritto delle societa', associazioni e persone giuridiche, quali la costituzione, la capacita' giuridica, l'organizzazione interna e lo scioglimento delle societa', associazioni e persone giuridiche, nonche' la responsabilita' legale personale dei soci e degli organi per le obbligazioni della societa', associazione o persona giuridica; f) alla questione di stabilire se l'atto compiuto da un intermediario valga a obbligare di fronte ai terzi la persona per conto della quale egli ha affermato di agire, o se l'atto compiuto da un organo di una societa', associazione o persona giuridica valga ad obbligare di fronte ai terzi la societa', l'associazione o la persona giuridica; g) alla costituzione di "trusts" ne' ai rapporti che ne derivano tra i costituenti, i "trustees" e i beneficiari h) alla prova e alla procedura, fatto salvo l'articolo 14. 3. Le disposizioni della presente convenzione non si applicano ai contratti di assicurazione per la copertura di rischi localizzati nei territori degli Stati membri della Comunita' economica europea. Al fine di determinare se un rischio e' localizzato in questi territori, il giudice applica la propria legge interna. 4. Il paragrafo 3 non concerne i contratti di riassicurazione.

Convenzione-art. 2

ARTICOLO 2 Carattere universale La legge designata dalla presente convenzione si applica anche se e' la legge di uno Stato non contraente.

Convenzione-art. 3

ARTICOLO 3 Liberta' di scelta 1. Il contratto e' regolato dalla legge scelta dalle parti. La scelta dev'essere espressa, o risultare in modo ragionevolmente certo dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze. Le parti possono designare la legge applicabile a tutto il contratto, ovvero a una parte soltanto di esso. 2. Le parti possono convenire, in qualsiasi momento, di sottoporre il contratto ad una legge diversa da quella che lo regolava in precedenza vuoi in funzione di una scelta anteriore secondo il presente articolo, vuoi in funzione di altre disposizioni della presente convenzione. Qualsiasi modifica relativa alla determinazione della legge applicabile, intervenuta posteriormente alla conclusione del contratto, non inficia la validita' formale del contratto ai sensi dell'articolo 9 e non pregiudica i diritti dei terzi. 3. La scelta di una legge straniera ad opera delle parti, accompagnata o non dalla scelta di un tribunale straniero, qualora nel momento della scelta tutti gli altri dati di fatto si riferiscano a un unico paese, non puo' recare pregiudizio alle norme alle quali la legge di tale paese non consente di derogare per contratto, qui di seguito denominate "disposizioni imperative". 4. L'esistenza e la validita' del consenso delle parti sulla legge applicabile al contratto sono regolate dagli articoli 8, 9 e 11.

Convenzione-art. 4

ARTICOLO 4 Legge applicabile in mancanza di scelta 1. Nella misura in cui la legge che regola il contratto non sia stata scelta a norma dell'articolo 3, il contratto e' regolato dalla legge del paese col quale presenta il collegamento piu' stretto. Tuttavia, qualora una parte del contratto sia separabile dal resto e presenti un collegamento piu' stretto con un altro paese, a tale parte del contratto potra' applicarsi, in via eccezionale, la legge di quest'altro paese. 2. Salvo quanto disposto dal paragrafo 5, si presume che il contratto presenti il collegamento piu' stretto col paese in cui la parte che deve fornire la prestazione caratteristica ha, al momento della conclusione del contratto, la propria residenza abituale o, se si tratta di una societa', associazione o persona giuridica, la propria amministrazione centrale. Tuttavia, se il contratto e' concluso nell'esercizio dell'attivita' economica o professionale della suddetta parte, il paese da considerare e' quello dove e' situata la sede principale di detta attivita' oppure, se a norma del contratto la prestazione dev'essere fornita da una sede diversa dalla sede principale, quello dove e' situata questa diversa sede. 3. Quando il contratto ha per oggetto il diritto reale su un bene immobile o il diritto di utilizzazione di un bene immobile, si presume, in deroga al paragrafo 2, che il contratto presenti il collegamento piu' stretto con il paese in cui l'immobile e' situato. 4. La presunzione del paragrafo 2 non vale per il contratto di trasporto di merci. Si presume che questo contratto presenti il collegamento piu' stretto col paese in cui il vettore ha la sua sede principale al momento della conclusione del contratto, se il detto paese coincide con quello in cui si trova il luogo di carico o di scarico o la sede principale del mittente. Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo sono considerati come contratti di trasporto di merci i contratti di noleggio a viaggio o altri contratti il cui oggetto essenziale sia il trasporto di merci. 5. E' esclusa l'applicazione del paragrafo 2 quando la prestazione caratteristica non puo' essere determinata. Le presunzioni dei paragrafi 2, 3 e 4 vengono meno quando dal complesso delle circostanze risulta che il contratto presenta un collegamento piu' stretto con un altro paese.

Convenzione-art. 5

ARTICOLO 5 Contratto concluso dai consumatori 1. Il presente articolo si applica ai contratti aventi per oggetto la fornitura di beni mobili materiali o di servizi a una persona, il consumatore, per un uso che puo' considerarsi estraneo alla sua attivita' professionale, e ai contratti destinati al finanziamento di tale fornitura. 2. In deroga all'articolo 3, la scelta ad opera delle parti della legge applicabile non puoi aver per risultato di privare il consumatore della protezione garantitagli dalle disposizioni imperative della legge del paese nel quale risiede abitualmente: - se la conclusione del contratto e' stata preceduta in tale paese da una proposta specifica o da una pubblicita' e se il consumatore ha compiuto nello stesso paese gli atti necessari per la conclusione del contratto o - se l'altra parte o il suo rappresentante ha ricevuto l'ordine del consumatore nel paese di residenza o - se il contratto rappresenta una vendita di merci e se il consumatore si e' recato dal paese di residenza in un paese straniero e vi ha stipulato l'ordine, a condizione che il viaggio sia stato organizzato dal venditore per incitare il consumatore a concludere una vendita. 3. In deroga all'articolo 4 ed in mancanza di scelta effettuata a norma dell'articolo 3 tali contratti sono sottoposti alla legge del paese nel quale il consumatore la sua residenza abituale sempreche' ricorrano le condizioni enunciate al paragrafo 2 del presente articolo. 4. Il presente articolo non si applica: a) al contratto di trasporto; b) al contratto di fornitura di servizi quando i servizi dovuti al consumatore devono essere forniti esclusivamente in un paese diverso da quello in cui egli risiede abitualmente. 5. In deroga al paragrafo 4, il presente articolo si applica al contratto che prevede per un prezzo globale prestazioni combinate di trasporto e di alloggio.

Convenzione-art. 6

ARTICOLO 6 Contratto individuale di lavoro 1. In deroga all'articolo 3, nei contratti di lavoro, la scelta della legge applicabile ad opera delle parti non vale a privare il lavoratore della protezione assicuratagli dalle norme imperative della legge che regolerebbe il contratto, in mancanza di scelta, a norma del paragrafo 2. 2. In deroga all'articolo 4 ed in mancanza di scelta a norma dell'articolo 3, il contratto di lavoro e' regolato: a) dalla legge del paese in cui il lavoratore, in esecuzione del contratto compie abitualmente il suo lavoro, anche se e' inviato temporaneamente in un altro paese, oppure b) dalla legge del paese dove si trova la sede che ha proceduto ad assumere il lavoratore, qualora questi non compia abitualmente il suo lavoro in uno stesso paese, a meno che non risulti dall'insieme delle circostanze che il contratto di lavoro presenta un collegamento piu' stretto con un altro paese. In questo caso si applica la legge di quest'altro paese.

Convenzione-art. 7

ARTICOLO 7 Disposizioni imperative e legge del contratto 1. Nell'applicazione, in forza della presente convenzione, della legge di un paese determinato potra' essere data efficacia alle norme imperative di un altro paese con il quale la situazione presenti uno stretto legame, se e nella misura in cui, secondo il diritto di quest'ultimo paese, le norme stesse siano applicabili quale che sia la legge regolatrice del contratto. Ai fini di decidere se debba essere data efficacia a queste norme imperative, si terra' conto della loro natura e del loro oggetto nonche' delle conseguenze che deriverebbero dalla loro applicazione o non applicazione. 2. La presente convenzione non puo' impedire l'applicazione delle norme in vigore nel paese del giudice, le quali disciplinano imperativamente il caso concreto indipendentemente dalla legge che regola il contratto.

Convenzione-art. 8

ARTICOLO 8 Esistenza e validita' sostanziale 1. L'esistenza e la validita' del contratto o di una sua disposizione si stabiliscono in base alla legge che sarebbe applicabile in virtu' della presente convenzione se il contratto o la disposizione fossero validi. 2. Tuttavia un contraente, al fine di dimostrare che non ha dato il suo consenso, puo' riferirsi alla legge del paese in cui ha la sua residenza abituale, se dalle circostanze risulti che non sarebbe ragionevole stabilire l'effetto del comportamento di questo contraente secondo la legge prevista nel paragrafo 1.

Convenzione-art. 9

ARTICOLO 9 Requisiti di forma 1. Un contratto concluso tra persone che si trovano nello stesso paese e' valido quanto alla forma se soddisfa i requisiti di forma della legge del luogo che ne regola la sostanza in forza della presente convenzione o della legge del luogo in cui viene concluso. 2. Un contratto concluso tra persone che si trovano in paesi differenti e' valido quanto alla forma se soddisfa i requisiti di forma della legge che ne regola la sostanza in forza della presente convenzione o della legge di uno di questi paesi. 3. Quando il contratto e' concluso da un rappresentante, il paese in cui il rappresentante agisce e' quello che deve essere preso in considerazione per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2. 4. Un atto giuridico unilaterale relativo ad un contratto concluso o da concludere e' valido quanto alla forma se soddisfa i requisiti di forma della legge del luogo che regola o regolerebbe la sostanza del contratto in forza della presente convenzione o della legge del luogo in cui detto atto e' compiuto. 5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano ai contratti cui si applica l'articolo 5, conclusi nelle circostanze enunciate nell'articolo 5, paragrafo 2. La forma di questi contratti e' regolata dalla legge del paese in cui il consumatore ha la sua residenza abituale. 6. In deroga ai paragrafi da 1 a 4, qualsiasi contratto che ha per oggetto un diritto reale su un immobile o un diritto di utilizzazione di un immobile e' sottoposto alle regole imperative di forma della legge del paese in cui l'immobile e' situato sempreche', secondo questa legge, esse si applichino indipendentemente dal luogo di conclusione del contratto e dalla legge che ne regola la sostanza.

Convenzione-art. 10

ARTICOLO 10 Portata della legge del contratto 1. La legge che regola il contratto in forza degli articoli da 3 a 6 e dell'articolo 12 regola in particolare: a) la sua interpretazione; b) l'esecuzione delle obbligazioni che ne discendono; c) nei limiti dei poteri attribuiti al giudice dalla sua legge processuale, le conseguenze dell'inadempimento totale o parziale di quelle obbligazioni, compresa la liquidazione del danno in quanto sia governata da norme giuridiche; d) i diversi modi di estinzione delle obbligazioni nonche' le prescrizioni e decadenze fondate sul decorso di un termine; e) le conseguenze della nullita' del contratto. 2. Per quanto concerne le modalita' di esecuzione e le misure che il creditore dovra' prendere in caso di esecuzione difettosa, si avra' riguardo alla legge del paese dove l'esecuzione ha luogo.

Convenzione-art. 11

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