LEGGE 14 ottobre 1985, n. 623
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare: a) la convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti, adottata a Strasburgo il 10 marzo 1976; b) la convenzione europea sulla protezione degli animali da macello, adottata a Strasburgo il 10 maggio 1979.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alle convenzioni di cui all'articolo 1 con decorrenza dalla loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto rispettivamente dall'articolo 14 e dall'articolo 20.
Art. 3
Con delibera adottata dal Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente del Consiglio d'intesa con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanita', sentiti il Consiglio sanitario nazionale e la commissione di cui all'articolo 4 della presente legge, al fine di assicurare sul territorio nazionale un regime uniforme di protezione degli animali da allevamento e da macello, sono emanate, ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, norme di indirizzo e di coordinamento dell'attivita' amministrativa delle regioni in base ai principi contenuti nelle convenzioni europee di cui all'articolo 1, nonche' nelle raccomandazioni approvate dal comitato di cui all'articolo 8 della convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti, in particolare per quanto riguarda i seguenti aspetti: a) caratteristiche degli impianti; b) igiene dell'alimentazione; c) accudimento; d) adempimento a carico dei privati; e) attivita' relative alla macellazione; f) autorizzazioni e vigilanza nelle materie sopra indicate.
Art. 4
E' istituita con decreto del Ministro della sanita' una commissione tecnica nazionale per la protezione degli animali da allevamento e da macello, con funzioni consultive, presieduta dal direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanita' o da un funzionario da lui delegato e composta come segue: a) tre funzionari del Ministero della sanita' di cui uno in rappresentanza del direttore generale dei servizi per l'igiene pubblica; b) tre rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; c) due docenti universitari designati dal Ministero della pubblica istruzione; d) un rappresentante del Consiglio sanitario nazionale; e) un rappresentante del Consiglio superiore di sanita'; f) un rappresentante dell'istituto superiore di sanita'; g) tre esperti delle regioni designati dalla commissione interregionale di cui alla legge 16 maggio 1970, n. 281; h) cinque esperti designati dagli enti aventi come finalita' la protezione degli animali; i) un esperto designato dall'Ente nazionale per l'energia alternativa; l) un esperto designato dall'Associazione italiana allevatori; m) un esperto designato dagli istituti zooprofilattici sperimentali; n) un esperto designato dalla Federazione nazionale degli ordini dei veterinari. Per ogni membro effettivo e' nominato, con le stesse modalita', un membro supplente che subentra in caso di assenza o impedimento del titolare. Il Ministro della sanita' puo' nominare esperti per l'approfondimento di specifici problemi tecnici. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanita'. I membri della commissione rimangono in carica per la durata di tre anni e possono essere riconfermati. La commissione di cui al presente articolo deve riunirsi almeno due volte l'anno. La commissione ha il compito di esaminare la situazione degli allevamenti e dei macelli presentata dalle regioni ogni triennio e di elaborare e proporre soluzioni adeguate per la emanazione di norme tecniche concernenti gli aspetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), dell'articolo precedente. ((1))
Art. 5
Per le violazioni delle sottoelencate norme delle convenzioni di cui all'articolo 1 saranno comminate con leggi regionali sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi della legge 24 novembre 1931, n. 689, comprese tra i limiti minimo e massimo di seguito indicati: da L. 100.000 a L. 1.000.000 a chiunque procuri agli animali sofferenze o dolori inutili in violazione dell'articolo 6 della convenzione sulla protezione degli animali negli allevamenti o a chiunque contravvenga alle norme dell'articolo 3, comma secondo, dell'articolo 4, comma secondo, dell'articolo 7, commi secondo, terzo e ottavo, della convenzione sulla protezione degli animali da macello; da L. 300.000 a L. 3.000.000 a chiunque trascuri di assicurare agli animali le condizioni ambientali di allevamento previste all'articolo 5 della convenzione sulla protezione degli animali negli allevamenti o a chiunque contravvenga alle norme previste dall'articolo 3, comma primo, dall'articolo 4, comma primo, dall'articolo 6, dall'articolo 7, commi primo, quarto, quinto, sesto e settimo, dall'articolo 8 e dall'articolo 9 della convenzione sulla protezione degli animali da macello; da L. 500.000 a L. 5.000.000 a chiunque non assicuri agli animali da allevamento la liberta' di movimento e lo spazio appropriati in relazione ai loro bisogni fisiologici ed etologici considerati all'articolo 4 della convenzione sulla protezione degli animali negli allevamenti o a chiunque contravvenga alle norme previste dall'articolo 4, comma terzo, e dagli articoli 5, 12, 13, 14, 15, e 16 della convenzione sulla protezione degli animali da macello.
Art. 6
Ai fini di cui alla presente legge le competenti amministrazioni regionali possono avvalersi dell'opera di associazioni di volontariato che perseguono fini analoghi, secondo le modalita' previste dall'articolo 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Convention
CONVENTION EUROPEENNE SUR LA PROTECTION DES ANIMAUX DANS LES ELEVAGES Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione-art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B.: I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione. CONVENZIONE EUROPEA SULLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DA ALLEVAMENTO Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione, Ritenendo auspicabile adottare disposizioni comuni per proteggere gli animali negli allevamenti, in particolare nei sistemi moderni di allevamento intensivo, Hanno convenuto su quanto segue: Articolo 1 La presente Convenzione si applica all'alimentazione, alle cure ed al ricovero degli animali specie nei sistemi moderni di allevamento intensivo. Ai sensi della presente Convenzione, per "animali" si intende quelli che sono allevati o custoditi per la produzione di derrate alimentari, di lana, di pelli, di pellicce o per altri scopi agricoli; per "sistemi moderni d'allevamento intensivo" s'intende gli allevamenti che utilizzano soprattutto installazioni tecniche che vengono sfruttate principalmente mediante dispositivi meccanici.
Convenzione-art. 2
Articolo 2 Ciascuna Parte Contraente da' effetto ai principi relativi alla protezione degli animali fissati negli articoli da 3 a 7 della presente Convenzione.
Convenzione-art. 3
Articolo 3 Ogni animale deve beneficiare di un ricovero, di una alimentazione e di cure che - tenuto conto della specie, del suo grado di sviluppo, d'adattamento e di addomesticamento - siano appropriate ai suoi bisogni fisiologici ed etologici, conformemente all'esperienza acquisita ed alle conoscenze scientifiche.
Convenzione-art. 4
Articolo 4 1. La liberta' di movimento peculiare all'animale, tenuto conto della sua specie e conformemente all'esperienza acquisita ed alle conoscenze scientifiche, non deve essere ostacolata in maniera che cio' possa procurargli sofferenze o danni inutili. 2. Se un animale viene continuamente o abitualmente legato, incatenato o tenuto costretto, bisogna assicurargli sufficiente spazio per i suoi bisogni fisiologici ed etologici, conformemente a quanto dettato dall'esperienza acquisita e dalle conoscenze scientifiche.
Convenzione-art. 5
Articolo 5 L'illuminazione, la temperatura, il tasso di umidita', la circolazione dell'aria, l'aerazione del ricovero dell'animale e le altre condizioni ambientali quali la concentrazione dei gas o l'intensita' del rumore devono essere appropriati - tenuto conto della specie, del suo grado di sviluppo, di adattamento e di addomesticamento - ai suoi bisogni fisiologici ed etologici, in conformita' con l'esperienza acquisita e le cognizioni scientifiche.
Convenzione-art. 6
Articolo 6 Nessun animale deve essere alimentato in modo tale che ne risultino sofferenze e danni inutili; inoltre la sua alimentazione non deve contenere sostanze che possano causargli sofferenze o danni inutili.
Convenzione-art. 7
Articolo 7 1. Le condizioni e lo stato di salute dell'animale devono essere oggetto di una accurata ispezione da effettuarsi a ragionevoli intervalli per evitargli sofferenze inutili, e comunque almeno una volta al giorno nel caso di animali tenuti nei moderni sistemi di allevamento intensivo. 2. Le installazioni tecniche dei sistemi moderni d'allevamento intensivo devono essere oggetto di una ispezione approfondita almeno una volta al giorno, mentre si dovra' provvedere, nel piu' breve lasso di tempo possibile, all'eliminazione di eventuali difetti constatati. Nel caso che sia impossibile eliminare il difetto sul posto, bisogna prendere immediatamente tutte le misure temporanee necessarie per preservare il benessere degli animali.
Convenzione-art. 8
Articolo 8 1. Nell'anno susseguente all'entrata in vigore della presente Convenzione e' istituito un Comitato Permanente. 2. Ciascuna Parte Contraente ha il diritto di designare un rappresentante presso il Comitato Permanente. Ciascun Paese membro del Consiglio d'Europa che non sia Parte Contraente della Convenzione ha il diritto di farsi rappresentare presso il Comitato nella persona di un osservatore. 3. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa convoca il Comitato Permanente ogni qualvolta lo ritiene necessario e comunque ogni volta che la maggioranza dei rappresentanti delle Parti Contraenti o il rappresentante della Comunita' Economica Europea, essa stessa Parte Contraente, ne faranno richiesta. 4. La maggioranza dei rappresentanti delle Parti Contraenti costituisce il quorum necessario per tenere una riunione del Comitato Permanente. 5. Il Comitato Permanente prende le sue decisioni a maggioranza dei voti espressi; tuttavia, l'unanimita' dei voti espressi e' richiesta nei seguenti casi: a) adozione di raccomandazioni di cui al paragrafo 1 dell'Articolo 9; b) decisione di ammettere osservatori diversi da quelli previsti al paragrafo 2 del presente articolo; c) adozione del rapporto di cui all'articolo 13, rapporto che, all'occasione, manifesti divergenze di opinione. 6. Con riserva delle disposizioni della presente Convenzione, il Comitato Permanente stabilisce il proprio regolamento interno.
Convenzione-art. 9
Articolo 9 1. Il Comitato Permanente ha il compito di elaborare e di adottare le raccomandazioni rivolte alle Parti Contraenti che contengano disposizioni dettagliate in vista dell'applicazione dei principi enunciati al Titolo I della presente Convenzione; tali disposizioni devono essere fondate sulle conoscenze scientifiche relative alle diverse specie. 2. Ai fini dell'adempimento dei compiti affidatigli, quali quelli previsti al paragrafo 1 del presente articolo, il Comitato Permanente segue l'evoluzione della ricerca scientifica nonche' dei nuovi metodi in materia di allevamento del bestiame. 3. Salvo che il Comitato Permanente non stabilisca un termine piu' lungo, ogni raccomandazione ha effetto in quanto tale sei mesi dopo la data della sua adozione da parte del Comitato. A partire dalla data in cui una raccomandazione ha effetto, ogni Parte Contraente deve sia darle attuazione che informare il Comitato Permanente con notifica, indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dei motivi per cui ha deciso di non poter o non essere piu' in grado di attuarla. 4. Qualora due o piu' Parti Contraenti o la Comunita' Economica Europea, essa stessa Parte Contraente, abbiano notificato, conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, la loro decisione di non dare attuazione o non dare piu' attuazione ad una raccomandazione, la raccomandazione medesima cessa di avere effetto.
Convenzione-art. 10
Articolo 10 Il Comitato Permanente facilita per quanto necessario la composizione amichevole di qualsiasi difficolta' che possa sorgere fra le Parti Contraenti in merito all'applicazione della presente Convenzione.
Convenzione-art. 11
Articolo 11 Il Comitato Permanente puo', su richiesta di una delle Parti Contraenti, esprimere parere consultivo su qualsiasi questione che abbia attinenza con la protezione degli animali.
Convenzione-art. 12
Articolo 12 Al fine di assistere il Comitato Permanente nei suoi lavori, ciascuna Parte Contraente puo' designare uno o piu' organi ai quali il Comitato stesso potra' rivolgersi per consigli ed informazioni. Le Parti Contraenti comunicano al Segretario Generale del Consiglio d'Europa il nome e l'indirizzo degli organi in questione.
Convenzione-art. 13
Articolo 13 Il Comitato Permanente sottopone al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, allo scadere del terzo anno dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione ed allo scadere di ogni ulteriore triennio, un rapporto sul lavoro svolto e sul funzionamento della Convenzione, includendovi, se lo ritiene opportuno, proposte miranti ad emendare la Convenzione.
Convenzione-art. 14
Articolo 14 1. La presente Convenzione e' aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa nonche' alla firma della Comunita' Economica Europea. Essa sara' ratificata, accettata o approvata. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 2. La presente Convenzione entrera' in vigore sei mesi dopo che sara' depositato il quarto strumento di ratifica, accettazione o approvazione da parte di uno Stato membro del Consiglio d'Europa. 3. Essa entrera' in vigore nei confronti di ogni Parte firmataria che l'abbia ratificata, accettata o approvata dopo la data prevista al paragrafo 2 del presente articolo, sei mesi dopo a partire dalla data in cui avra' depositato il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
Convenzione-art. 15
Articolo 15 1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potra' invitare, secondo le modalita' che riterra' opportune, gli Stati non membri del Consiglio ad aderire alla presente Convenzione. 2. L'adesione avverra' mediante deposito presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento d'adesione che avra' effetto sei mesi dopo a partire dalla data in cui lo strumento stesso sara' depositato.
Convenzione-art. 16
Articolo 16 1. Ciascuna Parte Contraente puo' designare, al momento della firma o al momento in cui deposita il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione il o i territori ai quali la presente Convenzione si applichera'. 2. Ogni Parte Contraente, al momento di depositare il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione o in qualsiasi altro momento susseguente, puo', mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio designato nella dichiarazione stessa di cui assicurera' le relazioni internazionali o per il quale e' abilitata a stipulare. 3. Ogni dichiarazione fatta in virtu' del paragrafo precedente potra' essere ritirata per quel che riguarda il territorio indicato nella detta dichiarazione, secondo le modalita' previste dall'articolo 17 della presente Convenzione.
Convenzione-art. 17
Articolo 17 1. Ciascuna Parte Contraente potra', per quel che la riguarda, denunciare la presente Convenzione indirizzando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 2. La denuncia avra' effetto sei mesi dopo a partire dalla data in cui la notifica sara' pervenuta nelle mani del Segretario Generale.
Convenzione-art. 18
Articolo 18 Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio nonche' a tutte le Parti Contraenti non membri del Consiglio: a) ogni firma; b) il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione; c) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente a quanto previsto dagli articoli 14 e 15 della Convenzione stessa; d) ogni raccomandazione prevista al paragrafo 1 dell'articolo 9 e la data in cui la raccomandazione stessa entrera' in vigore; e) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 9; f) ogni comunicazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 12; g) ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 e 3 dell'articolo 16; h) ogni notifica ricevuta in applicazione dell'articolo 17 e la data in cui la denuncia entrera' in vigore. IN FEDE di quanto sopra, i sottoscritti, debitamente autorizzati in tale senso, hanno firmato la presente Convenzione. FATTO a Strasburgo il 10 marzo 1976, in inglese e francese, entrambi i testi facendo fede, in un unico esemplare che sara' depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunichera' copia certificata conforme a ciascuna delle Parti firmatarie ed aderenti.
Convention
CONVENTION EUROPEENNE SUR LA PROTECTION DES ANIMAUX D'ABATTAGE Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione-art. 1
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