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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1985, n. 686

Current text a fecha 1985-11-30
Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Visti il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, sul riordinamento e potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione, e il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1977, n. 701, di approvazione del relativo regolamento di esecuzione; Visti l'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, e il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, di approvazione del relativo regolamento; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive integrazioni e modificazioni; Visto l'art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1984, n. 536; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1983, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 212, recante delega di funzioni al Ministro per la funzione pubblica; Udito il parere del Consiglio di Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 settembre 1985; Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro; EMANA il seguente decreto: E' approvato l'annesso regolamento per le spese da farsi in economia da parte della Scuola superiore della pubblica amministrazione, vistato dal Ministro proponente.

COSSIGA

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

GASPARI, Ministro per la funzione pubblica

GORIA, Ministro del tesoro

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 novembre 1985

Atti di Governo, registro n. 57, foglio n. 16

Regolamento spese in economia Scuola superiore della pubblica amministrazione- art. 1

REGOLAMENTO PER LE SPESE DA FARSI IN ECONOMIA DA PARTE DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. Art. 1. La Scuola superiore della pubblica amministrazione potra' eseguire in economia i seguenti servizi, entro il limite di lire 75.000.000, sempreche' non rientrino nella competenza esclusiva del Provveditorato generale dello Stato e dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: 1) a) acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, arredi, utensili e materiale didattico vario; b) spese per fornitura di energia elettrica, di acqua, di pulizia dei locali, di acquisto di oggetti di cancelleria, di trasporto e facchinaggio; c) spese di riscaldamento; 2) piccola ovvero urgente manutenzione dei locali; riparazione di impianti elettrici, telefonici e di riscaldamento; 3) a) acquisto, noleggio e manutenzione di materiale fotografico, cinematografico, audiovisivo e di laboratorio linguistico; produzione di inserti cinematografici, con esclusione dell'acquisto di apparecchi fotografici e cinematografici; b) manutenzione e riparazione di apparecchi televisori, di registrazione del suono e delle immagini e di altri mezzi di trasmissione di informazioni, immagini e dati; 4) noleggio, riparazione e manutenzione di autoveicoli e altri mezzi di trasporto; acquisto di carburanti e lubrificanti; 5) spese per la redazione di articoli, notiziari, bollettini, programmi, per la compilazione di opuscoli, disegni, grafici ecc., per recensioni libri, per traduzioni e recensioni di opuscoli, articoli, per lavoro di correzione di bozze; 6) spese telefoniche, spese postali, telegrafiche ed altre inerenti al servizio di corrispondenza; 7) a) spese per l'organizzazione di convegni, dibattiti, mostre, esposizioni, nonche' spese per pubbliche relazioni e rappresentanza, con l'osservanza dell'art. 141 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1973, n. 537; b) spese per medaglie e diplomi; 8) abbonamenti e acquisto di libri, riviste, giornali, periodici, notiziari; spese per rilegature; 9) affitto di locali a breve termine e noleggio di mobili e strumenti, in occasione di espletamento di concorsi ed esami, quando non sia possibile utilizzare o non siano sufficienti le normali attrezzature; spese per la divulgazione a mezzo stampa di concorsi.

Regolamento spese in economia Scuola superiore della pubblica amministrazione- art. 2

Art. 2. Presso ciascuna sede decentrata della S.S.P.A. l'esecuzione in economia delle forniture e dei servizi necessari e' disposta dal direttore della sede, nei limiti distintamente fissati per ciascuna categoria di spesa da un decreto emesso annualmente dal direttore della Scuola, viste le proposte formulate dal comitato direttivo ai sensi dell'[art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-04-21;472~art7), e nei limiti dei fondi assegnati. A tal fine il direttore della sede, con formale provvedimento, incarichera' dell'esecuzione un funzionario della sede e nominera', se la spesa disposta superi l'importo di L. 5.000.000, un funzionario per il collaudo. In caso di assenza o impedimento del direttore della sede, le predette attribuzioni possono essere esercitate dal funzionario che riveste la qualifica di vicario. Per la sede principale di Caserta della Scuola superiore le attribuzioni di cui ai commi precedenti sono devolute ad un funzionario con qualifica non inferiore a primo dirigente, all'uopo delegato dal direttore della Scuola. Restano ferme le competenze del dirigente titolare della divisione preposta agli affari amministrativi, per quanto concerne la firma dei mandati, gli ordini di accreditamento e la liquidazione delle spese.

Regolamento spese in economia Scuola superiore della pubblica amministrazione- art. 3

Art. 3. Le forniture di beni e servizi di cui al precedente art. 1 che comportino una spesa superiore a L. 5.000.000 devono essere ordinate previa richiesta di preventivi ad almeno tre ditte che offrano sufficienti garanzie di solvibilita' e di idoneita' tecnica, salvo che la specialita' della fornitura renda necessario il ricorso ad una determinata persona o ditta. La scelta, ove non ricada sulla persona o ditta che ha prodotto l'offerta di importo inferiore, dovra' essere adeguatamente motivata.

Regolamento spese in economia Scuola superiore della pubblica amministrazione- art. 4

Art. 4. Per i lavori e le forniture di importo superiore a L. 5.000.000 dovra' essere dichiarata la regolare esecuzione da persona diversa da quella che ha ordinato la spesa, nominata dal direttore della sede. Ogni altro lavoro o fornitura in economia deve essere dichiarata regolarmente eseguita dal funzionario richiedente.

Regolamento spese in economia Scuola superiore della pubblica amministrazione- art. 5

Art. 5. Le fatture delle forniture dovranno essere esibite in duplice copia di cui una da allegare al titolo di spesa e l'altra da conservare agli atti. Per gli acquisti deve essere inoltre allegata la dichiarazione del consegnatario dalla quale risulti l'assunzione del materiale in carico inventariale quando sia necessario.

Regolamento spese in economia Scuola superiore della pubblica amministrazione- art. 6

Art. 6. Al pagamento dei corrispettivi delle provviste in economia si procede con ordinativi diretti ovvero, se le esigenze della amministrazione lo richiedano, mediante apertura di credito a favore del consegnatario cassiere. Per i rendiconti delle somme erogate sulle aperture di credito si applicano le norme contenute negli [articoli 60](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-11-18;2440~art60) e [61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-11-18;2440~art61) e negli [articoli 333 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827~art333), e successive modificazioni.

Regolamento spese in economia Scuola superiore della pubblica amministrazione- art. 7

Art. 7. E' vietato qualsiasi frazionamento dal quale possa derivare l'inosservanza dei limiti di spesa stabiliti dalle precedenti disposizioni. A tal fine si terra' conto di tutte le spese per lavori, servizi, acquisti, o forniture quando l'appaltatore o fornitore sia la stessa persona o ditta e le spese riguardino la stessa esigenza. Visto, il Ministro per la funzione pubblica GASPARI