LEGGE 26 novembre 1985, n. 687

Type Legge
Publication 1985-11-26
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico L'unità sanitaria locale avente competenza sul territorio ove sono ubicati la Presidenza della Repubblica, il Senato della Repubblica, la Camera dei deputati e la Corte costituzionale, è autorizzata ad istituire o a mantenere, nelle sedi di detti organi costituzionali, strutture sanitarie riservate ai componenti e agli ex componenti degli organi medesimi, nonchè a coloro che svolgono la loro attività nell'ambito e al servizio delle suddette istituzioni. Ai fini delle prestazioni sanitarie fruibili in forma diretta ed indiretta tramite il Servizio sanitario nazionale, i soggetti indicati nel comma precedente sono equiparati ai cittadini residenti nel territorio dell'unità sanitaria locale ove sono situate le sedi della Presidenza della Repubblica, del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e della Corte costituzionale. Con apposite convenzioni da stipularsi tra la regione Lazio e ciascuno dei quattro suddetti organi costituzionali saranno regolati gli aspetti finanziari e organizzativi derivanti dall'attuazione di quanto disposto nei commi precedenti. Tali convenzioni terranno conto delle strutture sanitarie funzionanti presso i suddetti organi costituzionali nel rispetto dell'autonomia organizzativa di questi ultimi per quanto attiene al funzionamento ed all'organizzazione delle strutture stesse, nonchè al personale ivi operante. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 novembre 1985 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

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