LEGGE 26 novembre 1985, n. 718
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione internazionale contro la cattura degli ostaggi, aperta alla firma a New York il 18 dicembre 1979.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 18 della convenzione stessa.
Art. 3
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 MARZO 2018, N. 21)) ((1))
Art. 4
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 MARZO 2018, N. 21)) ((1))
Art. 5
L'autorita' giudiziaria trasmette senza ritardo al Ministero di grazia e giustizia le informazioni necessarie per provvedere alle comunicazioni previste negli articoli 6, paragrafi 2 e 6, e 7 della convenzione.
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Convention
CONVENTION INTERNATIONALE contre la prise d'otages Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione-art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE INTERNAZIONALE relativa alla cattura degli ostaggi Gli Stati parti della presente Convenzione, Tenendo presenti gli obiettivi ed i principi della Carta delle Nazioni Unite relativi al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali e allo sviluppo delle relazioni amichevoli e della cooperazione tra gli Stati. Riconoscendo in particolare che ciascuno ha diritto alla vita, alla liberta' e alla sicurezza personale, come proclamato dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e dal Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici. Riaffermando i principi dell'eguaglianza dei diritti dei popoli e del loro diritto all'autodeterminazione, contemplati dalla Carta delle Nazioni Unite e dalla Dichiarazione sui Principi del Diritto Internazionale in materia di relazioni amichevoli e di cooperazione tra gli Stati in conformita' alla Carta delle Nazioni Unite, nonche' dalle altre risoluzioni in materia dell'Assemblea Generale. Considerando che la cattura di ostaggi e' un reato che preoccupa seriamente la comunita' internazionale e che in conformita' alle disposizioni della presente Convenzione, chiunque commetta un atto di cattura di ostaggi deve essere perseguito in giudizio o estradato. Convinti della necessita' impellente di sviluppare la cooperazione internazionale tra gli Stati per quanto riguarda l'elaborazione e l'adozione di misure efficaci tendenti a prevenire, reprimere e punire qualunque atto di cattura di ostaggi quale manifestazione del terrorismo internazionale. Hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1. 1. Commette un reato di cattura di ostaggi ai sensi della presente Convenzione chiunque catturi una persona (chiamata qui di seguito "ostaggio"), o la detenga e minacci di ucciderla, ferirla o di continuare a detenerla per costringere una terza parte, cioe', uno Stato, un'organizzazione internazionale intergovernativa, una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone, a compiere un atto qualunque o ad astenersene quale condizione esplicita o implicita per la liberazione dell'ostaggio. 2. Commette ugualmente un reato ai fini della presente Convenzione chiunque: a) tenti di commettere un atto di cattura di ostaggi, o; b) si renda complice di una persona che commette o tenta di commettere un atto di cattura di ostaggi.
Convenzione-art. 2
ARTICOLO 2. Ciascuno Stato parte rendera' punibili i reati previsti dall'articolo 1 con pene adeguate che tengano conto della natura grave di detti reati.
Convenzione-art. 3
ARTICOLO 3. 1. Lo Stato parte sul territorio del quale l'autore del reato detiene l'ostaggio adottera' tutti i provvedimenti che riterra' opportuni per migliorare le condizioni dell'ostaggio, in particolare per assicurare la sua liberazione e, se del caso, facilitare la sua partenza dopo la sua liberazione. 2. Se un qualsiasi oggetto, che l'autore del reato ha ottenuto a seguito della cattura di ostaggi, viene in possesso di uno Stato parte, quest'ultimo lo dovra' restituire al piu' presto all'ostaggio o alla terza parte, di cui all'articolo 1, secondo il caso, o alle loro autorita' competenti.
Convenzione-art. 4
ARTICOLO 4. Gli Stati parti collaboreranno alla prevenzione dei reati previsti all'articolo 1, in particolare: a) adottando tutte le misure possibili per impedire i preparativi, nei loro rispettivi territori, di detti reati destinati ad essere commessi all'interno o al di fuori del loro territorio, ivi compresi i provvedimenti intesi a vietare nel loro territorio, le attivita' illegali di persone, gruppi ed organizzazioni che incoraggino, fomentino o commettano atti di cattura di ostaggi; b) scambiandosi informazioni e coordinando l'adozione di provvedimenti amministrativi e di altre misure, se del caso, per prevenire la perpetrazione di detti reati.
Convenzione-art. 5
ARTICOLO 5. 1. Ciascuno Stato parte adottera' i provvedimenti necessari a stabilire la propria giurisdizione riguardo ai reati previsti dall'articolo 1 che vengono commessi: a) nel suo territorio o a bordo di una nave o di un aeromobile immatricolato in detto Stato; b) da un qualunque suo cittadino o, se detto Stato lo ritiene opportuno, dagli apolidi che hanno la loro residenza abituale nel suo territorio; c) al fine di costringere detto Stato a compiere o ad astenersi dal compiere un qualunque atto; oppure; d) contro un ostaggio che e' cittadino di detto Stato, qualora quest'ultimo lo ritenga opportuno. 2. Ciascuno Stato parte adottera' altresi' i provvedimenti necessari per stabilire la propria giurisdizione riguardo ai reati di cui all'articolo 1, nel caso in cui il presunto autore del reato si trovi sul suo territorio e nel caso in cui lo Stato non lo estradi in uno degli Stati di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 3. La presente Convenzione non esclude una giurisdizione penale esercitata conformemente alla legislazione interna.
Convenzione-art. 6
ARTICOLO 6. 1. Qualora le circostanze lo giustifichino, ciascuno Stato parte, sul cui territorio si trova il presunto autore del reato, dovra', in - conformita' alla propria legislazione, detenere detta persona o adottare ogni altra misura necessaria per sorvegliare detta persona per tutto il periodo necessario ad avviare un procedimento penale o di estradizione. Detto Stato parte dovra' procedere al piu' presto a delle indagini preliminari al fine di stabilire i fatti. 2. La detenzione o le altre misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo verranno immediatamente notificate direttamente o tramite il Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite: a) allo Stato dove e' stato commesso il reato; b) allo Stato che e' stato oggetto della costrizione o del tentativo di costrizione; c) allo Stato di cui la persona fisica o giuridica, che e' stata oggetto della costrizione o del tentativo di costrizione, e' cittadino; d) allo Stato di cui l'ostaggio e' cittadino o sul territorio del quale ha la sua residenza abituale; e) allo Stato di cui l'autore presunto del reato ha la cittadinanza o, se quest'ultimo e' apolide, allo Stato sul cui territorio ha la sua residenza abituale; f) all'organizzazione internazionale intergovernativa che e' stata oggetto della costrizione o del tentativo di costrizione; g) a tutti gli altri Stati interessati. 3. Ogni persona nei confronti della quale vengono adottate le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo ha diritto: a) di comunicare al piu' presto con il piu' vicino rappresentante competente dello Stato di cui e' cittadino o che e' comunque autorizzato a stabilire detto contatto, o, se si tratta di un apolide, dello Stato sul territorio del quale ha la sua residenza abituale; b) di ricevere la visita di un rappresentante di detto Stato. 4. I diritti, di cui al paragrafo 3 del presente articolo, dovranno essere esercitati in conformita' alle leggi e regolamenti dello Stato sul cui territorio si trova il presunto autore del reato; resta inteso tuttavia che dette leggi e regolamenti devono permettere la piena realizzazione degli obiettivi per i quali vengono accordati i diritti di cui al paragrafo 3 del presente articolo. 5. Le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo non pregiudicheranno il diritto di ciascuno Stato parte, che abbia rivendicato la sua giurisdizione in conformita' al paragrafo 1 b) dell'articolo 5, di invitare il Comitato internazionale della Croce rossa a mettersi in contatto e a visitare il presunto autore del reato. 6. Lo Stato che effettua l'inchiesta preliminare prevista al paragrafo 1 del presente articolo dovra' comunicare immediatamente le conclusioni di detta inchiesta agli Stati o all'organizzazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo ed infornarli se intende esercitare la propria giurisdizione.
Convenzione-art. 7
ARTICOLO 7. Lo Stato parte, ove il presunto autore del reato viene sottoposto a giudizio, dovra' comunicare, in conformita' alla propria legislazione, il risultato finale del procedimento giudiziario al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che provvedera' ad informarne gli altri Stati interessati e le organizzazioni internazionali intergovernative interessate.
Convenzione-art. 8
ARTICOLO 8. 1. Lo Stato parte, sul territorio del quale viene scoperto il presunto autore del reato, se non provvede ad estradarlo, sara' obbligato a sottoporre il caso, senza alcuna eccezione, sia che il reato sia stato commesso sul suo territorio, oppure no, alle proprie autorita' competenti perche' esercitino l'azione penale secondo la procedura conforme alla legislazione di detto Stato. Dette autorita' prenderanno la loro decisione alle stesse condizioni che per qualunque altro reato di diritto comune di natura grave, ai sensi della legislazione di detto Stato. 2. Qualunque persona contro la quale viene iniziato un procedimento per uno dei reati di cui all'articolo 1 godra' di un trattamento equo in tutte le fasi del processo, ivi compreso il godimento di tutti i diritti e garanzie previsti dalla legislazione dello Stato sul territorio del quale essa si trova.
Convenzione-art. 9
ARTICOLO 9. 1. Una domanda di estradizione, relativa ad un presunto autore di reato, presentata in virtu' della presente Convenzione, non verra' accolta se lo Stato parte richiesto ha valide ragioni di ritenere che: a) la domanda di estradizione relativa ad un reato previsto dall'articolo 1 sia stata presentata al fine di perseguire o di punire una persona in ragione della sua razza, religione, nazionalita', origine etnica o opinioni politiche; o; b) possa essere arrecato pregiudizio alla posizione di detta persona: i) per una qualunque delle ragioni previste dal comma a) del presente paragrafo, o; ii) in quanto le autorita' competenti dello Stato, che ha diritto ad esercitare i diritti di protezione, non puo' comunicare con detta persona. 2. Per quanto riguarda i reati definiti - nella presente Convenzione, le disposizioni di tutti i trattati ed accordi di estradizione applicabili tra gli Stati parti vengono modificate tra detti Stati parti nella misura in cui dette disposizioni sono incompatibili con la presente Convenzione.
Convenzione-art. 10
ARTICOLO 10. 1. I reati di cui all'articolo 1 saranno considerati inclusi come reati soggetti ad estradizione in ogni trattato di estradizione concluso tra gli Stati parti. Gli Stati parti si impegneranno ad includere detti reati come reati soggetti ad estradizione in ogni trattato di estradizione che concluderanno tra loro. 2. Se uno Stato parte, che subordina l'estradizione all'esistenza di un trattato, riceve una richiesta di estradizione da un altro Stato parte con il quale non e' vincolato da un trattato di estradizione, lo Stato richiesto ha la facolta' di considerare la presente Convenzione come base giuridica per l'estradizione per quanto riguarda i reati previsti dall'articolo 1. L'estradizione sara' subordinata alle altre condizioni previste dalla legislazione dello Stato richiesto. 3. Gli Stati parti che non subordinano l'estradizione alla esistenza di un trattato considereranno i reati di cui all'articolo 1 come reati soggetti ad estradizione tra loro alle condizioni previste dalla legislazione dello Stato richiesto. 4. Ai fini dell'estradizione, i reati, di cui all'articolo 1, verranno considerati tra gli Stati parti come se fossero stati commessi non solo nel luogo della loro perpetrazione, ma anche sul territorio degli Stati che devono stabilire la loro giurisdizione in virtu' del paragrafo 1 dell'articolo 5.
Convenzione-art. 11
ARTICOLO 11. 1. Gli Stati parti si presteranno l'un l'altro la massima assistenza giudiziaria su qualunque procedimento penale relativo ai reati previsti dall'articolo 1 e si scambieranno ogni elemento di prova a loro disposizione necessario al procedimento. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non pregiudicheranno gli obblighi relativi alla reciproca assistenza giudiziaria contemplati da ogni altro trattato.
Convenzione-art. 12
ARTICOLO 12. Nella misura in cui le Convenzioni di Ginevra del 1949 per la protezione delle vittime della guerra o i Protocolli addizionali possono applicarsi a un atto di cattura di ostaggi e nella misura in cui gli Stati parti alla presente Convenzione sono tenuti, in virtu' di dette Convenzioni, a perseguire o a consegnare l'autore della cattura di ostaggi, la presente Convenzione non verra' applicata ad un atto di cattura di ostaggi commesso durante conflitti armati, come definiti nelle Convenzioni di Ginevra del 1949 e nei relativi Protocolli, ivi compresi i conflitti armati, di cui al paragrafo 4 dell'articolo 1 del Protocollo addizionale I del 1977, nei quali i popoli lottano contro il dominio coloniale l'occupazione straniera e i regimi razzisti, nell'esercizio del diritto dei popoli all'autodeterminazione, affermato dalla Carta delle Nazioni Unite e dalla Dichiarazione relativa ai principi del diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione tra gli Stati conformemente alla Carta delle Nazioni Unite.
Convenzione-art. 13
ARTICOLO 13. La presente Convenzione non potra' essere applicata se il reato viene commesso sul territorio di un solo Stato, l'ostaggio e l'autore presunto del reato sono cittadini di detto Stato e l'autore presunto del reato viene scoperto nel territorio di detto Stato.
Convenzione-art. 14
ARTICOLO 14. Nessuna disposizione della presente Convenzione potra' essere interpretata come legittimante la violazione dell'integrita' territoriale o dell'indipendenza politica di uno Stato in contrasto con la Carta delle Nazioni Unite.
Convenzione-art. 15
ARTICOLO 15. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicheranno l'applicazione dei trattati sull'asilo politico, in vigore alla data di adozione della presente Convenzione, per quanto riguarda gli Stati parti di detti trattati; tuttavia uno Stato parte della presente Convenzione non potra' invocare detti trattati nei confronti di un altro Stato parte alla presente Convenzione che non e' parte di detti trattati.
Convenzione-art. 16
ARTICOLO 16. 1. Ogni controversia tra due o piu' Stati parti relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione che non viene risolta per via di negoziato, viene sottoposta ad arbitrato a richiesta di uno degli Stati. Se, durante i sei mesi che seguono la richiesta di arbitrato, le Parti non riescono a mettersi d'accordo sull'organizzazione dell'arbitrato, una qualunque delle parti puo' deferire la controversia alla Corte Internazionale di Giustizia, depositando un'istanza in conformita' allo Statuto della Corte. 2. Ciascuno Stato potra', al momento della firma, ratifica o adesione alla presente Convenzione, dichiarare che non si considera vincolato dalle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo. Gli altri Stati parti non saranno vincolati da dette disposizioni nei confronti dello Stato parte che avra' formulato tale riserva. 3. Ogni Stato parte che avra' formulato una riserva in conformita', alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo potra' ritirare tale riserva in qualunque momento inviando una notifica al Segretario generale delle Nazioni Unite.
Convenzione-art. 17
ARTICOLO 17. 1. La presente Convenzione e' aperta alla firma di tutti gli Stati, fino al 31 dicembre 1980, presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York. 2. La presente Convenzione sara' ratificata. Gli strumenti di ratifica verranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 3. La presente Convenzione e' aperta all'adesione di tutti gli Stati. Gli strumenti di adesione verranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
Convenzione-art. 18
ARTICOLO 18. 1. La presente Convenzione entrera' in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito del ventiduesimo strumento di ratifica o di adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. 2. Per ogni Stato che ratifichera' la Convenzione o vi aderira' dopo il deposito del ventiduesimo strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrera' in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito da parte di detto Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.
Convenzione-art. 19
ARTICOLO 19. 1. Ogni Stato parte potra' denunciare la presente Convenzione mediante notifica scritta indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite. 2. La denuncia avra' effetto un anno dopo la data in cui la notifica sara' stata ricevuta dal Segretario generale delle Nazioni Unite.
Convenzione-art. 20
ARTICOLO 20. L'originale della presente Convenzione, i cui testi arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, verra' depositato presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, che ne inviera' copia certificata conforme a tutti gli Stati. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo scopo dai loro rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione, che e' stata aperta alla firma a New York il 18 dicembre 1979.
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