LEGGE 26 novembre 1985, n. 719
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione europea per la repressione del terrorismo, aperta alla firma a Strasburgo il 27 gennaio 1977.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 11 della convenzione stessa. Lo Stato italiano, facendo uso della facolta' prevista dall'articolo 13 della convenzione e tenendo conto anche dei criteri per la valutazione della politicita' del reato in tale articolo indicati, rifiutera' l'estradizione riguardo a qualsiasi reato elencato nell'articolo 1 della convenzione stessa che sia da considerare politico, nel rispetto della Costituzione italiana.
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Convention
CONVENTION europeenne pour la repression du terrorisme Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione-art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE europea per la repressione del terrorismo Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione, tenendo conto che l'obiettivo del Consiglio d'Europa e quello di raggiungere una maggiore unita' tra i suoi membri; consapevoli della crescente inquietudine causata dall'aumento di atti terroristici; desiderando adottare misure efficaci per assicurare che gli esecutori di tali atti non possano sottrarsi ai procedimenti penali e alla relativa pena; convinti che l'estradizione e' una misura particolarmente efficace al fine di raggiungere tali risultati, hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1. Ai fini dell'estradizione tra gli Stati contraenti, nessuno dei seguenti reati verra' considerato come reato politico o reato connesso a un reato politico, o reato ispirato da ragioni politiche: a) un reato cui si applicano le disposizioni della Convenzione per la repressione dell'illecita cattura di un aeromobile, firmata all'Aja il 16 dicembre 1970; b) un reato cui si applicano le disposizioni della Convenzione per la repressione di atti illegali compiuti contro la sicurezza dell'aviazione civile, firmata a Montreal il 23 settembre 1971; c) un reato grave che comporta un attentato alla vita, alla integrita' fisica o alla liberta' di persone che godono di protezione internazionale, ivi inclusi gli agenti diplomatici; d) un reato che comporta un rapimento, la cattura di un ostaggio o un sequestro arbitrario; e) un reato che comporta il ricorso a bombe, granate, razzi, armi automatiche, o plichi o pacchi contenenti esplosivi ove il loro uso rappresenti un pericolo per le persone; f) un tentativo di commettere uno qualsiasi dei reati che precedono o la partecipazione in veste di complice di una persona che commette o tenta di commettere un tale reato.
Convenzione-art. 2
ARTICOLO 2. 1. Ai fini dell'estradizione tra Stati contraenti, uno Stato contraente puo' decidere di non considerare come reato politico o reato connesso a un reato politico o reato ispirato da ragioni politiche un reato grave che comporti un atto di violenza, diverso da quelli contemplati all'articolo 1, contro la vita, integrita' fisica o liberta' di una persona. 2. Ugualmente per quanto concerne un reato grave che comporti un atto contro la proprieta', diverso da quelli contemplati all'articolo 1, qualora tale atto abbia costituito un pericolo collettivo per le persone. 3. Ugualmente per quanto concerne un tentativo di commettere uno qualsiasi dei reati di cui sopra o la partecipazione in veste di complice di una persona che commette o tenta di commettere un tale reato.
Convenzione-art. 3
ARTICOLO 3. Le disposizioni di tutti i trattati e accordi di estradizione applicabili tra gli Stati contraenti, ivi inclusa la Convenzione europea sull'estradizione, vengono modificate, tra gli Stati contraenti, nella misura in cui siano incompatibili con la presente Convenzione.
Convenzione-art. 4
ARTICOLO 4. Ai fini della presente Convenzione e in quei casi in cui un qualsiasi reato di cui all'articolo 1 o 2 non sia elencato come reato suscettibile di estradizione, in alcuna convenzione o trattato di estradizione tra gli Stati contraenti, tale reato verra' considerato come incluso in detti strumenti.
Convenzione-art. 5
ARTICOLO 5. Nulla nella presente Convenzione dovra' interpretarsi in modo da imporre un obbligo di estradizione, ove lo Stato richiesto abbia fondati motivi per ritenere che la richiesta di estradizione per un reato di cui agli articoli 1 o 2 sia stata fatta allo scopo di processare o punire una persona a causa della sua razza, religione o credo politico, o che la posizione di tale persona possa subire pregiudizio per una qualsiasi di dette ragioni.
Convenzione-art. 6
ARTICOLO 6. 1. Ciascuno Stato contraente adottera' quelle misure che si rendono necessarie per stabilire la propria giurisdizione relativa a un reato menzionato all'articolo 1, qualora il presunto colpevole sia presente sul proprio territorio e non lo estradi dopo aver ricevuto una richiesta di estradizione da uno Stato contraente la cui giurisdizione e' basata su una norma di giurisdizione che esista similmente nella legislazione dello Stato richiesto. 2. La presente Convenzione non esclude alcuna giurisdizione penale esercitata conformemente alla legislazione nazionale.
Convenzione-art. 7
ARTICOLO 7. Uno Stato contraente, nel cui territorio viene scoperta una persona sospettata di aver commesso un reato di cui all'articolo 1 e che abbia ricevuto una richiesta di estradizione, ai sensi delle condizioni previste all'articolo 6, paragrafo I, dovra' - ove non estradi tale persona - sottoporre il caso, senza alcuna eccezione e senza indebiti indugi, alle proprie autorita' competenti perche' avviino il procedimento penale. Tali autorita' adotteranno le loro decisioni allo stesso modo che se si trattasse di un qualsiasi reato di natura grave ai sensi della legislazione di tale Stato.
Convenzione-art. 8
ARTICOLO 8. 1. Gli Stati contraenti dovranno fornirsi l'un l'altro il massimo grado di assistenza reciproca relativamente a questioni penali connesse ai procedimenti penali intentati in materia dei reati citati all'articolo 1 o 2. La legislazione dello Stato richiesto relativa alla reciproca assistenza in materia di questioni penali si applichera' in tutti i casi. Cio' nonostante, tale assistenza non potra' essere rifiutata per il solo fatto di riguardare un reato politico o un reato connesso a un reato politico o un reato ispirato da ragioni politiche. 2. Nulla di quanto previsto dalla presente Convenzione dovra' essere interpretato in modo da imporre un obbligo a fornire reciproca assistenza, ove lo Stato richiesto abbia fondati motivi per ritenere che la richiesta di assistenza reciproca relativamente ad un reato citato agli articoli 1 o 2, sia stata fatta allo scopo di processare o punire una persona a causa della sua razza, religione, nazionalita' o credo politico, o per ritenere che la posizione di tale persona possa subire pregiudizio per una qualsiasi di dette ragioni. 3. Le disposizioni di ogni trattato e intesa in materia di assistenza reciproca, relativamente alle questioni penali applicabili tra gli Stati contraenti, ivi inclusa la Convenzione europea per l'assistenza reciproca in questioni penali, verranno modificate tra gli Stati contraenti nella misura in cui sono incompatibili con la presente Convenzione.
Convenzione-art. 9
ARTICOLO 9. 1. La Commissione europea per i problemi penali del Consiglio d'Europa verra' tenuta informata circa l'applicazione della presente Convenzione. 2. Essa fara' tutto quanto sara' necessario per facilitare una soluzione amichevole di qualsiasi difficolta' possa sorgere a seguito della esecuzione della Convenzione.
Convenzione-art. 10
ARTICOLO 10. 1. Ogni controversia tra gli Stati contraenti sulla materia dell'interpretazione o applicazione della presente Convenzione, che non sia stata risolta secondo quanto disposto all'articolo 9, paragrafo 2, verra' demandata ad arbitrato, su richiesta di una delle Parti in disputa. Ciascuna Parte nominera' un arbitro e i due arbitri nomineranno un terzo arbitro. Ove una Parte non abbia nominato il proprio arbitro entro i tre mesi successivi alla richiesta di arbitrato, egli sara' nominato, su richiesta dell'altra Parte, dal Presidente del Tribunale europeo per i diritti dell'uomo. Qualora quest'ultimo fosse un cittadino di una delle Parti in disputa, questo compito verra' svolto dal - Vicepresidente del Tribunale, oppure, se il Vicepresidente e' cittadino di una delle Parti in disputa, dal giudice della Corte di grado piu' elevato che non e' cittadino di una delle Parti in disputa. La stessa procedura verra' seguita se gli arbitri non possono concordare sulla scelta del terzo arbitro. 2. Il Tribunale arbitrale dovra' esso stesso stabilire la propria procedura. Le sue decisioni verranno adottate a maggioranza. La sua sentenza sara' definitiva.
Convenzione-art. 11
ARTICOLO 11. 1. La Convenzione, sara' aperta alla firma da parte degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Sara' soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione verranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa. 2. La Convenzione entrera' in vigore tre mesi dopo la data di deposito del terzo strumento di ratifica, accettazione o approvazione. 3. Nei confronti di uno Stato firmatario che ratifichi, accetti o approvi la Convenzione successivamente, essa entrera' in vigore tre mesi dopo la data di deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
Convenzione-art. 12
ARTICOLO 12. 1. Qualsiasi Stato puo', all'atto della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, specificare il territorio o i territori cui si applichera' la presente Convenzione. 2. Qualsiasi Stato puo', all'atto del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, o in qualsiasi data successiva, e mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, estendere la presente Convenzione a qualsiasi altro territorio o territori specificati nella dichiarazione e delle cui relazioni internazionali e' responsabile o nel cui nome e' autorizzato ad assumersi degli impegni. 3. Ogni dichiarazione presentata ai sensi del paragrafo che precede puo', rispetto a un qualsiasi territorio menzionato in tale dichiarazione, essere ritirata mediante notifica indirizzata al Segretario generale del consiglio d'Europa. Tale ritiro entrera' in vigore immediatamente o in quella data successiva che potra' essere specificata nella notifica.
Convenzione-art. 13
ARTICOLO 13. 1. Qualsiasi Stato puo', all'atto della firma o all'atto del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, dichiarare che si riserva il diritto di rifiutare l'estradizione riguardo a qualsiasi reato citato all'articolo 1 che esso consideri un reato politico, un reato connesso a un reato politico o un reato ispirato da ragioni politiche, a condizione che si impegni di tener debito conto, nel valutare la natura del reato, di ogni aspetto particolarmente grave, ivi incluso: a) il fatto che esso ha costituito un pericolo collettivo per la vita, integrita' fisica o liberta' delle persone; o; b) il fatto che abbia colpito persone estranee alle ragioni che l'hanno ispirato; o; c) il fatto che si e' ricorso a mezzi crudeli o malvagi nel perpetrare il reato. 2. Qualsiasi Stato puo' ritirare interamente o in parte una riserva che ha fatto, in conformita' al precedente paragrafo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa che avra' effetto dalla data di ricevimento della stessa. 3. Uno Stato, che ha fatto una riserva in conformita' al paragrafo 1 del presente articolo, non potra' richiedere l'applicazione dell'articolo 1 da parte di alcun altro Stato; esso puo', tuttavia, qualora la sua riserva sia parziale o condizionale, richiedere l'applicazione di tale articolo nella misura in cui lo ha esso stesso accettato.
Convenzione-art. 14
ARTICOLO 14. Qualsiasi Stato contraente puo' denunziare la presente Convenzione mediante notifica scritta indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa. Ogni denunzia avra' effetto immediatamente o in quella data posteriore che potra' essere specificata nella notifica.
Convenzione-art. 15
ARTICOLO 15. La presente Convenzione cessa di avere effetto nei confronti di un qualsiasi Stato contraente che si ritiri da essa o cessi di essere Membro del Consiglio d'Europa.
Convenzione-art. 16
ARTICOLO 16. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati Membri del Consiglio: a. ogni firma; b. ogni deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione; c. ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente all'articolo 11 della stessa; d. ogni dichiarazione o notifica ricevuta in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 12; e. ogni riserva fatta in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 1; f. il ritiro di qualsiasi riserva, effettuato conformemente alle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 2; g. ogni notifica ricevuta ai sensi dell'articolo 14 e la data in cui la denuncia avra' effetto; h. ogni cessazione degli effetti della Convenzione ai sensi dell'articolo 15. In fede di cio', i sottoscritti, a cio' debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Strasburgo, questo 27° giorno di gennaio 1977, nelle lingue inglese e francese, entrambi i testi facenti egualmente fede, in un'unica copia che restera' depositata presso gli Archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne trasmettera' copia autenticata a ciascuno Stato firmatario.
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