LEGGE 26 novembre 1985, n. 720

Type Legge
Publication 1985-11-26
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo relativo all'applicazione della convenzione europea per la repressione del terrorismo tra gli Stati membri delle Comunita' europee, firmato a Dublino il 4 dicembre 1979.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 6 dell'accordo stesso. Lo Stato italiano, facendo uso della facolta' prevista dall'articolo 3 dell'accordo e tenendo conto anche dei criteri per la valutazione della politicita' del reato indicati nell'articolo 13 della convenzione europea sul terrorismo, aperta alla firma a Strasburgo il 27 gennaio 1977, rifiutera' l'estradizione riguardo a qualsiasi reato elencato nell'articolo 1 della convenzione stessa che sia da considerare politico, nel rispetto della Costituzione italiana.

COSSIGA

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Accordo-art. 1

ACCORDO relativo all'applicazione della Convenzione europea per la repressione del terrorismo tra gli Stati membri delle Comunita' europee Gli Stati membri delle Comunita' europee, nell'intento di rafforzare la cooperazione giudiziaria tra di essi per la lotta contro gli atti di violenza; in attesa della ratifica senza riserve della Convenzione europea per la repressione del terrorismo, firmata il 27 gennaio 1977 a Strasburgo, qui di seguito denominata "Convenzione europea", da parte di tutti gli Stati membri delle Comunita' europee, qui di seguito denominati "Stati membri", hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1. Il presente Accordo si applica alle relazioni tra due Stati membri, di cui almeno uno non sia parte della Convenzione europea oppure sia parte di detta Convenzione ma abbia formulato riserve.

Accordo-art. 2

ARTICOLO 2. (1) Nelle relazioni tra due Stati membri parti della Convenzione europea, alla quale almeno uno abbia formulato una riserva, l'applicazione della Convenzione europea e' regolata dalle disposizioni del presente Accordo. (2) Nelle relazioni tra due Stati membri, di cui almeno uno non sia parte della Convenzione europea l'applicazione degli articoli da 1 a 8 e l'articolo 13 di detta Convenzione e' regolata dalle disposizioni del presente Accordo.

Accordo-art. 3

ARTICOLO 3. (1) Ogni Stato membro che si sia valso della facolta' di riserva prevista dall'articolo 13 della Convenzione europea deve dichiarare se intende valersi per l'applicazione del presente Accordo di detta riserva. (2) Ogni Stato membro che abbia firmato la Convenzione europea ma non l'abbia ancora ratificata, accettata o approvata, deve dichiarare se intende valersi per l'applicazione del presente Accordo della facolta' di riserva prevista dall'articolo 13 della Convenzione europea. (3) Ogni Stato membro che non abbia firmato la Convenzione europea puo' dichiarare che si riserva il diritto di rifiutare l'estradizione per un reato elencato nell'articolo 1 della Convenzione europea, che esso considera reato politico, reato connesso con un reato politico o reato ispirato da un movente politico, purche' si impegni a sottoporre il caso, senza eccezione alcuna e senza ritardo ingiustificato, alle proprie autorita' competenti al fine di promuovere un procedimento penale. Dette autorita' prendono la loro decisione nello stesso modo che nei casi di reati gravi, in conformita' alla legge del proprio Stato. (4) Ai fini dell'applicazione del presente Accordo sono ammesse unicamente le riserve previste dal paragrafo 3 del presente articolo e dell'articolo 13 della Convenzione europea. Qualsiasi altra riserva e' priva di efficacia tra gli Stati membri. (5) Uno Stato membro che abbia formulato una riserva puo' pretendere che un altro Stato applichi il presente Accordo solo nella misura in cui l'Accordo e' ad esso applicabile.

Accordo-art. 4

ARTICOLO 4. (1) Le dichiarazioni di cui all'articolo 3 possono essere fatte da uno Stato membro all'atto della firma o all'atto del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione. (2) Ogni Stato membro puo' ritirare in qualsiasi momento, integralmente o parzialmente, una riserva formulata ai sensi dei paragrafi 1, 2 o 3 dell'articolo 3 mediante una dichiarazione indirizzata al Ministero degli affari esteri di Irlanda. La dichiarazione prende effetto dal giorno in cui e' ricevuta. (3) Il Ministero degli affari esteri di Irlanda comunichera' tali dichiarazioni agli altri Stati membri.

Accordo-art. 5

ARTICOLO 5 Le controversie tra Stati membri riguardanti la interpretazione o l'applicazione del presente Accordo, che non siano state composte mediante negoziato, saranno sottoposte, su richiesta di una delle parti della controversia, ad arbitrato conformemente alla procedura prevista nell'articolo 10 della Convenzione europea.

Accordo-art. 6

ARTICOLO 6. (1) Il presente Accordo e' aperto alla firma degli Stati membri delle Comunita' europee. Esso sara' ratificato, accettato o approvato. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Ministero degli affari esteri di Irlanda. (2) L'Accordo entrera' in vigore tre mesi dopo la data del deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione da parte di tutti gli Stati che sono membri delle Comunita' europee il giorno in cui il presente Accordo e' aperto alla firma.

Accordo-art. 7

ARTICOLO 7. (1) Ogni Stato membro puo', all'atto della firma o all'atto del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, designare il territorio o i territori a cui si applica il presente Accordo. (2) Ogni Stato membro puo', all'atto del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, o in qualsiasi altro momento in seguito, mediante una dichiarazione indirizzata al Ministero degli affari esteri di Irlanda, estendere l'applicazione del presente Accordo ad ogni altro territorio designato nella dichiarazione, per il quale esso cura le relazioni internazionali o per conto del quale ha la facolta' di concludere accordi. (3) Ogni dichiarazione fatta ai sensi del precedente paragrafo, per quanto riguarda i territori in essa designati, puo' essere denunciata mediante notifica indirizzata al Ministero degli affari esteri di Irlanda. La denuncia prende effetto immediatamente o dalla data successiva precisata nella notifica. (4) Il Ministero degli affari esteri di Irlanda provvede a comunicare tali dichiarazioni o notifiche agli altri Stati membri.

Accordo-art. 8

ARTICOLO 8. Il presente Accordo cessa di avere vigore alla data in cui tutti gli Stati membri diventano parti della Convenzione europea senza riserve. Fatto a Dublino, addi' 4 dicembre 1979 in lingua danese, in lingua francese, in lingua inglese, in lingua irlandese, in lingua italiana, in lingua olandese e in lingua tedesca, ciascuno di detti testi facente ugualmente fede, in un unico esemplare depositato negli archivi del Ministero degli affari esteri di Irlanda che provvedera' a rimettere copie certificate conformi a ciascuno degli Stati membri. Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.