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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 1985, n. 759

Current text a fecha 1985-12-27

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1981, n. 322;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 novembre 1985;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1981, n. 322, e' sostituito dal seguente: "Art. 11. - L'utenza del servizio e' concessa dietro il pagamento di un canone annuo e il versamento di una cauzione di pari misura a garanzia degli obblighi derivanti dalla convenzione. L'importo del canone annuo, determinato in misura diversa per ogni singola categoria di utenza di cui all'art. 4, e' cosi' stabilito: lire unmilionetrecentomila per gli utenti della categoria A; lire unmilionenovecentocinquantamila, per quelli della categoria B; lire duemilioniseicentomila, per quelli della categoria C. Le suddette misure potranno essere revisionate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro. L'importo del canone e' corrisposto in unica soluzione e anticipatamente, mediante versamento su conto corrente postale intestato alla sezione tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio, con imputazione all'apposito capo e capitolo dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato. La cauzione e' costituita con le modalita' previste dall'art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. Le modalita' di accesso agli archivi e i parametri relativi al numero dei caratteri in output e dei minuti di collegamento, sono determinati con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro e possono, in egual forma, essere revisionati in relazione alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatesi nel biennio precedente. Il Ministro di grazia e giustizia, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, puo' stipulare speciali convenzioni con particolari categorie di utenti, anche in deroga alle condizioni stabilite con il provvedimento di cui al precedente quarto comma".

NOTE Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 4 del D.P.R. 21 maggio 1981, n. 322 (citato nel secondo comma del nuovo art. 11 dello stesso D.P.R.), e' il seguente: "L'utenza del servizio e' concessa, valutati in ogni caso i motivi di interesse pubblico e tenuto conto delle disponibilita' di collegamenti al momento della concessione, nel seguente ordine di preferenza per categorie: categoria A: aziende di Stato aventi autonomia di bilancio e di gestione; amministrazioni regionali, provinciali, comunali ed enti parastatali, universita' ed istituti pubblici di istruzione e cultura; categoria B: soggetti esercenti le professioni legali e rispettivi consigli dell'ordine e collegi; enti pubblici non compresi in quelli della categoria A e non economici, associazioni sindacati, associazioni politiche; categoria C: altri ordini professionali; agenzie di notizie e societa' editrici di pubblicazioni giuridiche, enti pubblici economici, altre persone fisiche e giuridiche private". - Si riporta il testo dei primi tre commi dell'art. 54 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione e la contabilita' generale dello Stato), citato nel quarto comma del nuovo art. 11 del D.P.R. 21 maggio 1981, n. 322: "Secondo la qualita' e l'importanza dei contratti coloro che contraggono obbligazioni verso lo Stato debbono prestare reale e valida cauzione in numerario, od in titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, al valore di borsa. Puo' accettarsi una cauzione costituita da fideiussione. Sono ammessi a prestare fideiussione gli istituti di credito 41 diritto pubblico e le banche di interesse nazionale nonche' le aziende di credito ordinario aventi un patrimonio (capitale versato e riserve) non inferiore a L. 300.000.000 e le casse di risparmio, i monti di credito su pegno di prima categoria e banche popolari aventi un patrimonio non inferiore a lire 100.000.000".

Art. 2

Dopo l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1981, n. 322, come integralmente sostituito con il precedente art. 1, sono aggiunti i seguenti: "Art. 12. - Oltre all'ordinaria concessione in abbonamento, di cui alle precedenti disposizioni, e' consentita la concessione con fatturazione delle ricerche effettivamente eseguite, anch'esse con durata annuale tacitamente rinnovabile e con eguale obbligo di cauzione. La misura del canone annuo di ammissione a tale tipo di utenza, da versare anticipatamente e con le stesse modalita' di cui al precedente art. 11, e' stabilita in lire duecentomila; al termine dell'anno convenzionato ed entro quindici giorni dalla comunicazione di apposita fattura, l'utente dovra' inoltre versare l'importo delle ricerche eseguite nel corso dell'anno. Detto importo e' calcolato sommando i costi unitari dei minuti di collegamento e dei caratteri in output, determinati secondo i parametri stabiliti nell'apposito decreto interministeriale di cui al quinto comma dell'art. 11. Anche la rinnovazione tacita della concessione con fatturazione comporta l'operativita', a decorrere dalla data iniziale dell'ulteriore periodo di utenza, delle nuove condizioni eventualmente introdotte nel frattempo ai sensi dell'art. 11. Art. 13. - L'utente, che si colleghi al centro con piu' terminali, e' tenuto a stipulare altrettante convenzioni, con le stesse modalita' stabilite per i collegamenti ad un solo terminale effettuati in abbonamento ordinario o con fatturazione. Tuttavia, e' consentita un'unica convenzione, con versamento, rispettivamente, di un solo canone di abbonamento o di ammissione al servizio, per il collegamento di piu' terminali dello stesso utente ubicati in un medesimo stabile o sede. In tale ultima ipotesi, le ricerche, compiute attraverso i vari terminali, si sommano ed il loro totale viene calcolato, per le concessioni con fatturazione, ai fini del relativo addebito; e per le concessioni in abbonamento, ai fini di fatturare le eventuali eccedenze al limite massimo di utilizzazione del servizio coperto dal canone di abbonamento. Art. 14. - Gli esercenti le professioni legali sono ammessi ad usufruire del servizio di informatica giuridica attraverso i terminali degli uffici giudiziari collegati con il centro elettronico di documentazione, osservando le modalita' stabilite dai capi degli uffici e dietro corresponsione della somma di lire duemilacinquecento, il corrispettivo di ogni ricerca che comporti fino ad un massimo di cinque minuti di collegamento e/o 4000 caratteri in output. Per la disciplina di tale servizio saranno emanate apposite norme con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con quello del tesoro, che fissera' anche la data di attivazione del servizio medesimo; fino alla quale resta fermo il servizio gratuito per le categorie professionali che gia' ne fruiscono. Gli esercenti le professioni legali sono anche ammessi a frequentare i corsi di addestramento e di aggiornamento organizzati dal centro elettronico di documentazione della Cassazione e sono tenuti al preventivo pagamento, per ciascun corso, a titolo di rimborso spese, della somma di lire centomila da versare con le modalita' di cui all'art. 11, comma quarto. Tale misura potra' essere revisionata in relazione agli eventuali maggiori costi, sempre con la forma del decreto interministeriale di cui all'art. 11. Art. 15. - Le disposizioni dell'art. 14 si applicano anche nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni e degli enti pubblici di cui alle categorie A e B dell'art. 4, i quali accedono al servizio di informatica per ragioni inerenti al loro ufficio. L'accesso a tale servizio e' gratuito per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato sia centrali che periferiche di livello almeno provinciale, purche' su richiesta della amministrazione di appartenenza fatta per ragioni di ufficio. I magistrati usufruiranno gratuitamente del servizio di informatica sia mediante l'uso diretto dei terminali degli uffici giudiziari, sia mediante l'uso di terminali o altre apparecchiature installati a proprie spese e tecnicamente compatibili con la rete". L'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1981, n. 322, assume la numerazione "art. 16".

COSSIGA

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

MARTINAZZOLI, Ministro di grazia e giustizia

VISENTINI, Ministro delle finanze

GORIA, Ministro del tesoro

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 dicembre 1985

Atti di Governo, registro n. 57, foglio n. 26

Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 4 del D.P.R. 21 maggio 1981, n. 322 (citato nel primo comma dell'art. 15 dello stesso D.P.R.), e' riportato nella nota all'art. 1. - Il testo dell'art. 12 del D.P.R. 21 maggio 1981, n. 322 (che, per effetto del D.P.R. qui pubblicato, assume il n. 16) e' il seguente: "Con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro il servizio di fatturazione e di esazione dei canoni potra' essere affidato a privati".