La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire all'emendamento del punto 1 dell'articolo 16 dello statuto organico dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, adottato dall'assemblea generale dell'Istituto nella seduta svoltasi a Roma il 9 novembre 1984.
NOTA Nota all'art. 1: L'Italia ha aderito allo statuto organico dell'istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato con legge 14 aprile 1957, n. 364, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 5 giugno 1957.