La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Spagna sullo scambio degli atti dello stato civile e l'esenzione dalla legalizzazione per taluni documenti, firmato a Madrid il 10 ottobre 1983.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 7 dell'accordo stesso.
Art. 3
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Accordo-art. 1
ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA SPAGNA SULLO SCAMBIO DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE E L'ESENZIONE DALLA LEGALIZZAZIONE PER TALUNI DOCUMENTI Il Governo italiano ed il Governo spagnolo, tenuto conto che ambedue gli Stati si ispirano ai principi della tutela della vita familiare e privata e desiderando regolare lo scambio degli atti dello stato civile e l'esenzione dalla legalizzazione in questa materia, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1. Gli ufficiali dello stato civile di ciascuno dei due Stati trasmetteranno in copia integrale gli atti di nascita, matrimonio e morte iscritti nei propri registri e concernenti i cittadini dell'altro Stato. allorche' una annotazione viene eseguita su un atto dello stato civile, una copia integrale di tale atto contenente detta annotazione deve formare oggetto di trasmissione. Le annotazioni e gli atti relativi alla filiazione saranno oggetto di trasmissione quando la persona cui si riferiscono sia cittadina dell'altro Stato o ne assuma la cittadinanza, oppure sia nata in detto Stato. Gli ufficiali dello stato civile si comunicheranno allo stesso modo gli atti relativi all'acquisto o al riacquisto della cittadinanza da parte dei cittadini dell'altro Stato.
Accordo-art. 2
Articolo 2. I documenti di cui al precedente articolo saranno rilasciati e trasmessi senza spese almeno una volta al mese agli Uffici consolari dell'altro Stato.
Accordo-art. 3
Articolo 3. Gli ufficiali dello stato civile dei due Stati potranno chiedersi direttamente copia autentica dei documenti del rispettivo archivio ritenuti necessari per le trascrizioni e annotazioni cui si riferiscono gli articoli precedenti e si presteranno reciprocamente l'opportuna collaborazione. Dette certificazioni saranno rilasciate e trasmesse direttamente, senza spese per il destinatario.
Accordo-art. 4
Articolo 4. Gli ufficiali dello stato civile di uno Stato daranno corso alle pubblicazioni di matrimonio ed effettueranno le altre formalita' necessarie per la celebrazione del matrimonio dietro richiesta degli ufficiali dello stato civile dell'altro Stato. Essi trasmetteranno immediatamente la certificazione dell'avvenuta effettuazione, con attestazione delle risultanze. La richiesta sara' fatta per il tramite dell'Ufficio consolare dello Stato dove deve essere celebrato il matrimonio, il quale la trasmettera' accompagnata dalla traduzione. La certificazione sara' trasmessa per il tramite dello stesso Ufficio consolare, ugualmente accompagnata dalla traduzione. Le traduzioni saranno effettuate a carico dell'Ufficio consolare. Gli ufficiali dello stato civile comunicheranno direttamente con gli Uffici consolari.
Accordo-art. 5
Articolo 5. Ciascuno dei due Stati contraenti accettera' senza legalizzazione o formalita' equivalente, a condizione che siano datati e muniti di firma e, se del caso, del sigillo o del timbro dell'Autorita' dell'altro Stato contraente che li ha rilasciati: a) gli atti e documenti riguardanti lo stato civile, la capacita' o la situazione familiare delle persone fisiche, la loro cittadinanza, il loro domicilio o la loro residenza qualunque sia l'uso al quale sono destinati; b) tutti gli altri atti e documenti che vengono prodotti per la celebrazione di un matrimonio o per la formazione di un atto di stato civile. Quando i predetti documenti non siano stati trasmessi per via ufficiale e sorgano fondati dubbi sull'autenticita' dei medesimi, i funzionari competenti eseguiranno gli opportuni accertamenti senza ritardarne, possibilmente, gli effetti. Le Autorita' dei due Stati si presteranno a tal fine la necessaria collaborazione.
Accordo-art. 6
Articolo 6. Le difficolta' che sorgano dall'applicazione e dall'interpretazione del presente Accordo saranno risolte per via diplomatica.
Accordo-art. 7
Articolo 7. Il presente Accordo sara' ratificato ed entrera' in vigore il primo giorno del quarto mese successivo allo scambio degli strumenti di ratifica. Il presente Accordo e' concluso per una durata illimitata e potra' essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti contraenti. In caso di denuncia esso cessera' di avere vigore il primo giorno del sesto mese successivo alla data della denuncia. FATTO a Madrid il 10 ottobre 1983 in doppio originale, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi facendo ugualmente fede. Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI