LEGGE 11 dicembre 1985, n. 762

Type Legge
Publication 1985-12-11
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il I protocollo addizionale alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, e il II protocollo addizionale alle convenzioni stesse, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali, con atto finale, adottati a Ginevra l'8 giugno 1977 dalla conferenza per la riaffermazione e lo sviluppo del diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati e aperti alla firma a Berna il 12 dicembre 1977.

NOTA Nota all'art. 1: Le convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 sono state ratificate e rese esecutive in Italia con legge 27 ottobre 1951, n. 1739, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 1 marzo 1952.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data ai protocolli di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto rispettivamente all'articolo 95 del I protocollo e dall'articolo 23 del II protocollo.

Art. 3

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

COSSIGA

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Protocole

PROTOCOLE ADDITIONNEL AUX CONVENTIONS DE GENEVE DU 12 AOUT 1949 RELATIF A LA PROTECTION DES VICTIMES DES CONFLITS ARMES INTERNATIONAUX (PROTOCOLE I) Parte di provvedimento in formato grafico Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo-art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali (Protocollo I) Preambolo Le Alte Parti contraenti Proclamando il loro ardente desiderio di vedere la pace regnare fra i popoli, Ricordando che ogni Stato ha il dovere, in conformita' della Carta delle Nazioni Unite, di astenersi nelle sue relazioni internazionali dal ricorrere alla minaccia o all'impiego della forza contro la sovranita', l'integrita' territoriale o l'indipendenza politica di ogni Stato, o in qualunque altro modo incompatibile con gli scopi delle Nazioni Unite, Ritenendo tuttavia necessario riaffermare e sviluppare le disposizioni che proteggono le vittime dei conflitti armati, e completare le misure intese a rafforzarne l'applicazione, Esprimendo la loro convinzione che nessuna disposizione del presente Protocollo o delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 puo' essere interpretata nel senso di legittimare o autorizzare un qualsiasi atto di aggressione o un qualsiasi altro impiego della forza incompatibile con la Carta delle Nazioni Unite, Riaffermando, inoltre, che le disposizioni delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e del presente Protocollo devono essere pienamente applicate in ogni circostanza a tutte le persone protette da detti strumenti, senza alcuna distinzione sfavorevole fondata sulla natura o l'origine del conflitto armato, o sulle cause invocate dalle Parti in conflitto, o ad esse attribuite, Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Principi generali e campo di applicazione 1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a rispettare e a far rispettare il presente Protocollo in ogni circostanza. 2. Nei casi non previsti nel presente Protocollo o in altri accordi internazionali, le persone civili e i combattenti restano sotto la protezione e l'imperio dei principi del diritto delle genti, quali risultano dagli usi stabiliti, dai principi di umanita' e dai precetti della pubblica coscienza. 3. Il presente Protocollo, che completa le Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 per la protezione delle vittime della guerra, si applichera' nelle situazioni previste nell'articolo 2 comune a dette Convenzioni. 4. Le situazioni indicate nel paragrafo precedente comprendono i conflitti armati nei quali i popoli lottano contro la dominazione coloniale e l'occupazione straniera e contro i regimi razzisti, nell'esercizio del diritto dei popoli di disporre di se' stessi, consacrato nella Carta delle Nazioni Unite e nella Dichiarazione relativa ai principi di diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione fra gli Stati in conformita' della Carta delle Nazioni Unite.

Protocollo-art. 2

Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente Protocollo: a) con le espressioni "I Convenzione", "II Convenzione", "III Convenzione" e "IV Convenzione" si intendono, rispettivamente, la Convenzione di Ginevra per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna, del 12 agosto 1949; la Convenzione di Ginevra per migliorare la sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate sul mare, del 12 agosto 1949; la Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei prigionieri di guerra, del 12 agosto 1949; la Convenzione di Ginevra relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra, del 12 agosto 1949. Con l'espressione "le Convenzioni" si intendono le quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 per la protezione delle vittime della guerra; b) con l'espressione "Regole del diritto internazionale applicabile nei conflitti armati" si intendono le regole enunciate negli accordi internazionali ai quali partecipano le Parti in conflitto, nonche' i principi e regole del diritto internazionale generalmente riconosciuti che sono applicabili ai conflitti armati; c) con l'espressione "Potenza protettrice" si intende uno Stato neutrale o un altro Stato non Parte nel conflitto che, designato da una Parte nel conflitto e accettato dalla Parte avversaria, sia disposto a esercitare le funzioni assegnate alla Potenza protettrice ai sensi delle Convenzioni e del presente Protocollo; d) con il termine "sostituto" si intende una organizzazione che sostituisce la Potenza protettrice conformemente all'art. 5.

Protocollo-art. 3

Articolo 3 Inizio e fine dell'applicazione Senza pregiudizio delle disposizioni applicabili in ogni tempo: a) le Convenzioni e il presente Protocollo si applicheranno fin dall'inizio di una delle situazioni indicate nell'articolo 1 del presente Protocollo; b) l'applicazione delle Convenzioni e del presente Protocollo cessera', sul territorio delle Parti in conflitto, alla fine generale delle operazioni militari e, nel caso dei territori occupati, alla fine dell'occupazione, salvo, nei due casi, per le persone la cui liberazione definitiva, il rimpatrio o lo stabilimento abbiano luogo in tempo successivo. Dette persone continueranno a beneficiare delle disposizioni pertinenti delle Convenzioni e del presente Protocollo fino alla loro liberazione definitiva, rimpatrio o stabilimento.

Protocollo-art. 4

Articolo 4 Statuto giuridico delle Parti in conflitto L'applicazione delle Convenzioni e del presente Protocollo, nonche' la conclusione degli accordi previsti in detti strumenti non produrranno effetto alcuno sullo statuto giuridico delle Parti in conflitto. Sia l'occupazione di un territorio che l'applicazione delle Convenzioni e del presente Protocollo non avranno effetto alcuno sullo statuto giuridico del territorio stesso.

Protocollo-art. 5

Articolo 5 Designazione delle Potenze protettrici e del loro sostituto 1. E' dovere delle Parti in un conflitto, fin dall'inizio del conflitto stesso, di assicurare il rispetto e l'esecuzione delle Convenzioni e del presente Protocollo mediante l'applicazione del sistema delle Potenze protettrici, incluse, fra l'altro, la designazione e l'accettazione di dette Potenze conformemente ai paragrafi seguenti. Le Potenze protettrici saranno incaricate di salvaguardare gli interessi delle Parti in conflitto. 2. Fin dall'inizio di una delle situazioni indicate nell'articolo 1, ciascuna delle Parti in conflitto designera' senza indugio una Potenza protettrice ai fini dell'applicazione delle Convenzioni e del presente Protocollo, e autorizzera', del pari senza indugio e per gli stessi fini, l'attivita' di una Potenza protettrice che la Parte avversaria avra' designato e che essa avra' accettato come tale. 3. Se una Potenza protettrice non e' stata designata o accettata all'inizio di una delle situazioni indicate nell'articolo 1, il Comitato internazionale della Croce Rossa, senza pregiudizio del diritto di qualsiasi altra organizzazione umanitaria di agire similmente, offrira' i propri buoni uffici alle Parti in conflitto in vista della designazione senza indugio di una Potenza protettrice che sia gradita alle Parti in conflitto. A tale scopo, il Comitato potra', fra l'altro, chiedere a ciascuna Parte di rimettergli una lista di almeno cinque Stati che detta Parte giudichi idonei ad agire a suo nome in qualita' di Potenza protettrice nei confronti di una Parte avversaria, e chiedere a ciascuna delle Parti avversarie di rimettergli una lista di almeno cinque Stati che essa sarebbe disposta ad accettare come Potenza protettrice dell'altra Parte. Dette liste dovranno essere comunicate al Comitato entro due settimane dalla ricezione della richiesta; esso le confrontera' e sollecitera' l'accordo di qualsiasi Stato il cui nome figurera' sulle due liste. 4. Se, malgrado quanto precede, non ci fossero Potenze protettrici, le Parti in conflitto accetteranno senza indugio l'offerta eventualmente fatta dal Comitato internazionale della Croce Rossa o da qualsiasi altra organizzazione che offra tutte le garanzie di imparzialita' e di efficacia, dopo le debite consultazioni con le dette Parti e tenuto conto dei risultati delle consultazioni stesse, per agire in qualita' di sostituto. L'esercizio delle sue funzioni da parte di un tale sostituto sara' subordinato al consenso delle Parti in conflitto; queste ultime faranno di tutto per facilitare il compito del sostituto nell'assolvimento della sua missione in conformita' delle Convenzioni e del presente Protocollo. 5. In conformita' dell'articolo 4, la designazione e l'accettazione di Potenze protettrici ai fini dell'applicazione delle Convenzioni e del presente Protocollo non produrranno alcun effetto sullo statuto giuridico delle Parti in conflitto ne' su quello di un qualsiasi territorio, incluso un territorio occupato. 6. Il mantenimento di relazioni diplomatiche fra le Parti in conflitto o il fatto di affidare ad uno Stato terzo la protezione degli interessi di una Parte e di quelli dei suoi cittadini conformemente alle regole del diritto internazionale concernente le relazioni diplomatiche non costituira' ostacolo alla designazione di Potenze protettrici ai fini dell'applicazione delle Convenzioni e del presente Protocollo. 7. Ogni volta che nel presente Protocollo si fara' menzione della Potenza protettrice, tale menzione indichera' anche il sostituto.

Protocollo-art. 6

Articolo 6 Personale qualificato 1. Fin dal tempo di pace, le Alte Parti contraenti procureranno, con l'aiuto delle Societa' nazionali della Croce Rossa (Mezzaluna Rossa, Leone e Sole Rosso), di formare personale qualificato per facilitare l'applicazione delle Convenzioni e del presente Protocollo e, in particolare, le attivita' delle Potenze protettrici. 2. Il reclutamento e la formazione di detto personale rientrano nella competenza nazionale. 3. Il Comitato internazionale della Croce Rossa terra' a disposizione delle Alte Parti contraenti le liste delle persone in tal modo formate, che le Alte Parti contraenti avessero compilato e gli avessero a tal fine comunicato. 4. Le condizioni in base alle quali detto personale sara' impiegato fuori del territorio nazionale saranno oggetto, in ogni singolo caso, di accordi speciali fra le Parti interessate.

Protocollo-art. 7

Articolo 7 Riunioni Il depositario del presente Protocollo convochera', su richiesta di una o piu' delle Alte Parti contraenti e con l'approvazione della maggioranza di esse, una riunione delle Alte Parti contraenti per esaminare i problemi generali relativi all'applicazione delle Convenzioni e del Protocollo.

Protocollo-art. 8

Articolo 8 Terminologia Ai fini del presente Protocollo: a) con i termini "feriti" e "malati" si intendono le persone, militari o civili, che, a causa di un trauma, di una malattia o di altre incapacita' o infermita' fisiche o psichiche, hanno bisogno di cure mediche e che si astengono da qualsiasi atto di ostilita'. Detti termini indicano anche le donne partorienti, i neonati e le altre persone che possono aver bisogno di cure mediche immediate, come gli invalidi e le donne incinte, e che si astengono da qualsiasi atto di ostilita'; b) con il termine "naufraghi" si intendono le persone, militari o civili, che si trovano in una situazione pericolosa in mare o in altre acque a seguito di un infortunio che le ha colpite o che ha colpito la nave o l'aeromobile che le trasportava, e che si astengono da qualsiasi atto di ostilita'. Tali persone, a condizione che continuino ad astenersi da qualsiasi atto di ostilita', continueranno ad essere considerate naufraghi durante il loro salvataggio fino a che esse non abbiano acquisito un altro statuto in virtu' delle Convenzioni e del presente Protocollo; c) con l'espressione "personale sanitario" si intendono le persone esclusivamente assegnate da una Parte in conflitto sia ai fini sanitari enumerati nel comma e, sia all'amministrazione di unita' sanitarie, sia ancora al funzionamento o all'amministrazione di mezzi di trasporto sanitario. Tali assegnazioni possono essere permanenti o temporanee. L'espressione comprende: i) il personale sanitario, militare o civile, di una Parte in conflitto, incluso quello menzionato nella I e II Convenzione, e quello che e' assegnato a organismi di protezione civile; ii) il personale sanitario delle Societa' nazionali della Croce Rossa (Mezzaluna Rossa, Leone e Sole Rosso) e altre societa' nazionali volontarie di soccorso debitamente riconosciute e autorizzate da una Parte in conflitto; iii) il personale sanitario delle unita' o mezzi di trasporto sanitario indicato nell'articolo 9, paragrafo 2; d) con l'espressione "personale religioso" si intendono le persone, militari o civili, quali i cappellani militari, che siano esclusivamente dedite al loro ministero e assegnate: i) sia alle forze armate di una Parte in conflitto; ii) sia alle unita' sanitarie o ai mezzi di trasporto sanitario di una Parte in conflitto; iii) sia alle unita' sanitarie o ai mezzi di trasporto sanitario indicati nell'articolo 9, paragrafo 2; iv) sia agli organismi di protezione civile di una Parte in conflitto. L'assegnazione del personale religioso a dette unita' puo' essere permanente o temporanea e ad esso sono applicabili le disposizioni pertinenti del comma k; e) con l'espressione "unita' sanitarie" si intendono gli stabilimenti e altre formazioni, militari o civili, organizzati per fini sanitari, ossia la ricerca, la raccolta, il trasporto, la diagnosi o il trattamento - compresi i primi soccorsi - dei feriti, malati e naufraghi, nonche' la prevenzione delle malattie. Essa comprende, fra l'altro, gli ospedali e altre unita' similari, i centri di trasfusione del sangue, i centri e istituti di medicina preventiva e i centri di approvvigionamento sanitario, nonche' i magazzini di materiale sanitario e di prodotti farmaceutici di dette unita'. Le unita' sanitarie possono essere fisse o mobili, permanenti o temporanee; f) con l'espressione "trasporto sanitario" si intende il trasporto via terra, acqua o aria dei feriti, malati e naufraghi, del personale sanitario e religioso e del materiale sanitario protetti dalle Convenzioni e dal presente Protocollo; g) con l'espressione "mezzo di trasporto sanitario" si intende qualsiasi mezzo di trasporto, militare o civile, permanente o temporaneo, destinato esclusivamente al trasporto sanitario e posto sotto la direzione di una autorita' competente di una Parte in conflitto; h) con l'espressione "veicolo sanitario" si intende qualsiasi mezzo di trasporto sanitario via terra; i) con l'espressione "nave e imbarcazione sanitarie" si intende qualsiasi mezzo di trasporto sanitario via acqua; j) con l'espressione "aeromobile sanitario" si intende qualsiasi mezzo di trasporto sanitario via aerea; k) sono "permanenti" il personale sanitario, le unita' sanitarie e i mezzi di trasporto sanitario assegnati esclusivamente a compiti sanitari per un periodo indeterminato. Sono "temporanei" il personale sanitario, le unita' sanitarie e i mezzi di trasporto sanitario impiegati esclusivamente in compiti sanitari per periodi limitati e per tutta la durata di detti periodi. A meno che non siano diversamente qualificate, le espressioni "personale sanitario", "unita' sanitarie" e "mezzi di trasporto sanitario" comprendono personale, unita' e mezzi di trasporto che possono essere sia permanenti che temporanei; l) con l'espressione "segno distintivo" si intende qualsiasi segno distintivo della Croce Rossa, della Mezzaluna Rossa o del Leone e Sole Rosso, su fondo bianco, quando esso e' usato per la protezione delle unita' e mezzi di trasporto sanitario o del personale sanitario e religioso e del relativo materiale; m) con l'espressione "segnale distintivo" si intende qualsiasi segnale o messaggio specificato nel Capitolo III dell'Allegato I al presente Protocollo e destinato esclusivamente all'identificazione delle unita' e mezzi di trasporto sanitario.

Protocollo-art. 9

Articolo 9 Campo d'applicazione 1. Il presente Titolo, le cui disposizioni hanno lo scopo di migliorare la sorte dei feriti, malati e naufraghi, si applichera' a tutti coloro che sono colpiti da una delle situazioni previste nell'articolo 1, senza alcuna distinzione sfavorevole fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione o la credenza, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, il censo, la nascita o altra condizione, o qualsiasi altro criterio analogo. 2. Le disposizioni pertinenti degli articoli 27 e 32 della I Convenzione si applicheranno alle unita' e mezzi di trasporto sanitario permanenti (salvo le navi-ospedale, alle quali si applica l'articolo 25 della II Convenzione), nonche' al rispettivo personale, messi a disposizione di una Parte in conflitto per fini umanitari: a) da uno Stato neutrale o da altro Stato non Parte nel conflitto; b) da una societa' di soccorso riconosciuta e autorizzata da detto Stato; c) da una organizzazione internazionale imparziale di carattere umanitario.

Protocollo-art. 10

Articolo 10 Protezione e cure 1. Tutti i feriti, malati e naufraghi, a qualsiasi Parte appartengono, saranno rispettati e protetti. 2. Saranno trattati, in ogni circostanza, con umanita' e riceveranno, nella maggiore misura possibile e nei termini piu' brevi, le cure mediche richieste dalle loro condizioni. Fra di essi, non sara' fatta alcuna distinzione fondata su criteri diversi da quelli sanitari.

Protocollo-art. 11

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