LEGGE 11 dicembre 1985, n. 763
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi ed evasioni fiscali, con protocollo e scambio di lettere, firmati a Roma il 17 aprile 1984.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data agli atti di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 28 della convenzione e dall'articolo 7 del protocollo.
Art. 3
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Convenzione - art. 1
CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE FRODI 0 LE EVASIONI FISCALI Il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 SOGGETTI 1. Fatto salvo quanto in essa diversamente stabilito, la presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti. 2. Nonostante le disposizioni della presente Convenzione, ad eccezione del paragrafo 3 di questo articolo, uno Stato contraente puo' assoggettare ad imposizione: a) i propri residenti (definiti ai sensi dell'articolo 4 (Residenti)); e b) i propri cittadini a motivo della cittadinanza, come se tra il Governo italiano e il Governo degli Stati Uniti d'America non esistesse alcuna Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali. 3. Le disposizioni del paragrafo 2 non pregiudicano: a) i benefici concessi da uno Stato contraente ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 18 (Pensioni, etc.) e degli articoli 23 (Eliminazione della doppia imposizione), 24 (Non discriminazione) e 25 (Procedura amichevole); e b) i benefici concessi da uno Stato contraente ai sensi degli articoli 19 (Funzioni pubbliche), 20 (Professori ed insegnanti), 21 (Studenti e apprendisti) e 27 (Agenti diplomatici e funzionari consolari), nei confronti delle persone fisiche che non sono cittadini di, ne' posseggono lo status di immigrante in, detto Stato.
Convenzione - art. 2
Articolo 2 IMPOSTE CONSIDERATE 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente. 2. Le imposte attuali alle quali si applica la presente Convenzione sono: a) per quanto concerne gli Stati Uniti: le imposte federali sul reddito previste dall'"Internal Revenue Code" e i tributi (excise taxes) applicati sui premi di assicurazione pagati ad assicuratori stranieri e in relazione a funzioni private, con l'esclusione (nonostante le disposizioni del paragrafo 5 dell'articolo 10 (Dividendi)), dell'imposta sugli utili accantonati (accumuluted earnings tax) e dell'imposta sulle societa' finanziarie a carattere personale ("personal holding company tax"), (qui di seguito indicate come "imposta statunitense"); b) per quanto concerne l'Italia: (i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; (ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; e (iii) l'imposta locale sui redditi, fatta eccezione per la parte prelevata sui redditi catastali; ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate come "imposta italiana"). 3. La Convenzione si applichera' anche alle imposte di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite da uno Stato contraente dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche di rilievo apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali e si trasmetteranno le pubblicazioni ufficiali importanti concernenti l'applicazione della presente Convenzione, ivi comprese le istruzioni, i regolamenti, le risoluzioni, o le decisioni giudiziarie.
Convenzione - art. 3
Articolo 3 DEFINIZIONI GENERALI 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: a) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le societa', un patrimonio ereditario (estate), un'associazione commerciale (trust), ed ogni altra associazione di persone; b) il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e' considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione; c) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente una impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; d) per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile, ad eccezione del caso in cui tale trasporto si effettui esclusivamente tra localita' situate nell'altro Stato contraente; e) l'espressione "autorita' competente" designa: (i) negli Stati Uniti: il Segretario di Stato per il Tesoro o un suo delegato; e (ii) in Italia: il Ministero delle Finanze; f) il termine "Stati Uniti" designa gli Stati Uniti d'America, ma non comprende Porto Rico, le Isole Vergini, Guam od altri possedimenti o territori degli Stati Uniti. Quando e' usato in senso geografico il termine "Stati Uniti" comprende qualsiasi zona situata al di fuori delle acque territoriali degli Stati Uniti, che, in conformita' al diritto internazionale consuetudinario ed alla legislazione degli Stati Uniti relativa all'esplorazione ed allo sfruttamento di risorse naturali, puo' essere considerata come zona all'interno della quale gli Stati Uniti possono esercitare diritti relativi al fondo del mare, al suo sottosuolo ed alle risorse naturali; g) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori delle acque territoriali dell'Italia che, in conformita' al diritto internazionale consuetudinario ed alla legislazione italiana relativa all'esplorazione ed allo sfruttamento di risorse naturali, puo' essere considerata come zona all'interno della quale l'Italia puo' esercitare diritti relativi al fondo del mare, al suo sottosuolo ed alle risorse naturali; h) il termine "nazionali" designa: (i) le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno Stato contraente; e (ii) le persone giuridiche, societa' di persone ed associazioni costituite in conformita' alla legislazione in vigore in uno Stato contraente. 2. Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni ivi non definite hanno il significato che ad esse e' attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte cui si applica la presente Convenzione a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Convenzione - art. 4
Articolo 4 RESIDENTI 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtu' della legislazione di detto Stato, e' assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione, della sua costituzione o di ogni altro criterio di natura analoga, a condizione, tuttavia, che: a) tale espressione non comprenda le persone che sono imponibili in questo Stato soltanto per il reddito ricavato da fonti situate in detto Stato; e b) nel caso di redditi realizzati o pagati da una societa' di persone, da un patrimonio ereditario (estate) o da un'associazione commerciale (trust), tale espressione si applichi soltanto nei limiti in cui il reddito derivante da tale societa' di persone, patrimonio ereditario o associazione commerciale venga assoggettato ad imposizione in detto Stato, in capo a detti soggetti ovvero in capo ai loro soci o beneficiari. 2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione e' determinata nel seguente modo: a. detta persona e' considerata residente dello Stato nel quale ha una abitazione permanente; quando essa dispone di una abitazione permanente in entrambi gli Stati, e' considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu' strette (centro degli interessi vitali); b. se non si puo' determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha una abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa e' considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente; c. se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa e' considerata residente dello Stato del quale ha la nazionalita'; d. se detta persona ha la nazionalita' di entrambi gli Stati, o se non ha la nazionalita' di alcuno di essi, le autorita' competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo. 3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica o da una societa' e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, le competenti autorita' degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere la questione di comune accordo e per determinare le modalita' di applicazione della Convenzione nei confronti di tale persona.
Convenzione - art. 5
Articolo 5 STABILE ORGANIZZAZIONE 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita'. 2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: a) una sede di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) un'officina; e) un laboratorio; f) una miniera, una cava o altra luogo di estrazione di risorse naturali; e g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi. 3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: a. si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa; b. le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; c. le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d. una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; e. una sede fissa di affari e' utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicita', di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attivita' analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario. 4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente di cui al paragrafo 5 - e' considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attivita' di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per la impresa. 5. Non si considera clic un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attivita' per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attivita'. 6. Il fatto che una societa' residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una societa' residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attivita' in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per se' motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra.
Convenzione - art. 6
Articolo 6 REDDITI IMMOBILIARI 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attivita' agricole e forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. L'espressione "beni immobili" (real property) ha il significato che ad essa e' attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonche' i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprieta' fondiaria. Sono altresi' considerati "beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali; le navi, i battelli, e gli aeromobili non sono considerati beni immobili. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonche' da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di un'impresa nonche' ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.
Convenzione - art. 7
Articolo 7 UTILI DELLE IMPRESE 1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attivita', gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione. 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di una impresa distinta e separata svolgente attivita' identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione e da altre imprese associate. 3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione, sono ammesse in deduzione le spese attribuibili alle attivita' svolte dalla stessa stabile organizzazione, compresa una ragionevole quota delle spese di direzione e delle spese generali di amministrazione, sostenute sia nello Stato in cui e' situata la stabile organizzazione, sia altrove. 4. Nessun utile puo' essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa. 5. Ai fini dei paragrafi precedenti gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente. 6. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.
Convenzione - art. 8
Articolo 8 NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA 1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto in detto Stato. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune ("pool"), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.
Convenzione - art. 9
Articolo 9 IMPRESE ASSOCIATE Allorche' a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
Convenzione - art. 10
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