← Current text · History

LEGGE 11 dicembre 1985, n. 764

Current text a fecha 1985-12-27

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo che modifica l'allegato allo statuto della scuola europea relativo al regolamento della licenza liceale europea, con allegato e protocollo, firmati a Lussemburgo l'11 aprile 1984.

NOTA Nota all'art. 1: Lo statuto della scuola europea e' stato ratificato in Italia con legge 3 gennaio 1960, n. 102, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'8 marzo 1960.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data agli atti di, cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 3 dell'accordo e all'articolo unico del protocollo.

Art. 3

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

COSSIGA

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Accordo - art. 1

ACCORDO CHE MODIFICA L'ALLEGATO ALLO STATUTO DELLA SCUOLA EUROPEA RELATIVO AL REGOLAMENTO DELLA LICENZA LICEALE EUROPEA Gli Stati firmatari dello Statuto della Scuola europea approvato il 12 aprile 1957 a Lussemburgo, Debitamente rappresentati da: - il Signor Claude RUELLE, Ambasciatore del Regno del Belgio nel Lussemburgo - il Signor Ib BODENHAGEN, Incaricato d'Affari a.i. del Regno di Danimarca nel Lussemburgo - il Signor Karlheinz H.G. KRUG, Incaricato d'Affari a.i. della Repubblica Federale Tedesca nel Lussemburgo - il Signor Alexandre RAPHAEL, Ambasciatore della Repubblica Ellenica nel Lussemburgo - il Signor Jean MEADMORE, Ambasciatore della Repubblica Francese nel Lussemburgo - la Signorina Carmel FOLEY, Incaricato d'Affari a.i. dell'Irlanda nel Lussemburgo - il Signor Maurizio BATTAGLINI, Ambasciatore della Repubblica italiana nel Lussemburgo - la Signora Colette FLESCH, Ministro degli Affari Esteri, del Commercio Estero e della Cooperazione del Granducato di Lussemburgo - il Signor Fernand BODEN, Ministro della Pubblica Istruzione del Granducato di Lussemburgo - il Signor August H. CROIN, Ambasciatore del Regno dei Paesi Bassi nel Lussemburgo - il Signor Humphrey MAUD C.M.G., Ambasciatore del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nel Lussemburgo NELL'INTENTO di modificare le norme che disciplinano la Licenza liceale europea definite nell'Allegato allo Statuto della Scuola europea relativo al Regolamento della Licenza liceale europea adottato a Lussemburgo il 15 luglio 1957 e nell'Accordo relativo alla modifica di detto Allegato adottato a Lussemburgo il 19 giugno 1978, HANNO CONVENUTO quanto segue: ARTICOLO 1 Le norme che disciplinano la Licenza liceale europea definite nell'Allegato allo Statuto della Scuola europea adottato a Lussemburgo il 15 luglio 1957 e nell'Accordo relativo alla modifica di detto Allegato adottato a Lussemburgo il 19 giugno 1978 sono modificate secondo le disposizioni dell'Allegato del presente Accordo.

Accordo - art. 2

ARTICOLO 2 Il presente Accordo sara' ratificato. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo lussemburghese.

Accordo - art. 3

ARTICOLO 3 Il presente Accordo entrera' in vigore alla data del deposito del quinto strumento di ratifica.

Accordo - art. 4

ARTICOLO 4 Il Governo lussemburghese notifichera' alle Parti contraenti dello Statuto della Scuola europea ogni firma e ogni deposito di strumento di ratifica, nonche' la data dell'entrata in vigore del presente Accordo. Il presente Accordo in un unico esemplare nelle danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese e tedesca, tutte facenti ugualmente fede, sara' depositato negli archivi del Governo lussemburghese, che ne rimettera' copia certificata conforme a ciascuna delle Parti contraenti. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo. FATTO a Lussemburgo, addi' 11 aprile 1984.

Allegato - art. 1

ALLEGATO Conformemente all'articolo primo dell'Accordo il Regolamento della Licenza liceale europea e' modificato. Le disposizioni approvate con gli Accordi del 15 luglio 1957 e del 19 giugno 1978 sono sostituite con le seguenti disposizioni: ARTICOLO 1 Il diploma di Licenza liceale europea e' rilasciato in nome del Consiglio superiore agli allievi che, alla fine del 7° anno dell'insegnamento secondario presso la Scuola europea, avranno sostenuto con successo le prove dell'esame le cui modalita' sono definite qui appresso. Esso sanziona gli studi secondari compiuti alla Scuola europea nelle condizioni stabilite dal Consiglio superiore.

Allegato - art. 2

ARTICOLO 2 Gli allievi iscritti alle varie sezioni linguistiche della Scuola sostengono le medesime prove o prove equivalenti davanti ad una commissione esaminatrice, la composizione ed il funzionamento della quale sono definiti qui di seguito.

Allegato - art. 3

ARTICOLO 3 Sessione d'esami Una sessione ordinaria di esami e' organizzata ogni anno alla data decisa dal Consiglio superiore. La commissione esaminatrice potra' decidere di organizzare una sessione straordinaria secondo le modalita' stabilite dal Consiglio superiore, nel caso in cui uno o piu' alunni non abbiano potuto presentarsi alla sessione ordinaria per ragioni di forza maggiore.

Allegato - art. 4

ARTICOLO 4 Iscrizione all'esame Alle prove della Licenza liceale europea possono iscriversi gli allievi che abbiano frequentato regolarmente almeno gli ultimi due anni dell'insegnamento secondario presso la Scuola europea. Le modalita' e i diritti d'iscrizione sono fissati dal Consiglio superiore.

Allegato - art. 5

ARTICOLO 5 Oggetto delle prove 1) Le prove della Licenza liceale europea si svolgono su materie insegnate nel 6° e 7° anno, e in particolare su: - la lingua di base - la prima lingua stranera - almeno una delle opzioni scelte dall'alunno - una delle componenti delle scienze umane: storia o geografia - una materia di carattere scientifico. Il numero di prove scritte e' di almeno 4 e di 6 al massimo; Il numero di prove orali e' di almeno 3 di 5 al massimo. 2) Per valutare i risultati dei candidati, la commissione esaminatrice prende in considerazione, secondo modalita' adottate dal Consiglio superiore: - le prove finali - un voto preliminare basato sui risultati precedenti. 3) Le prove finali sono in parte scritte e in parte orali. I voti sono espressi con cifre da 0 a 10; 10 rappresenta il voto piu' elevato. Per ciascuna prova viene assegnato un coefficiente. 4) Per essere promosso l'alunno deve avere ottenuto la media del 60 per cento nell'insieme delle materie. Il Consiglio superiore puo' anche stabilire dei minimi che devono essere conseguiti in talune materie.

Allegato - art. 6

ARTICOLO 6 1) Fanno parte della commissione esaminatrice: - il Presidente, i Vicepresidenti, - gli esaminatori venuti dagli Stati membri, designati dal Consiglio superiore, - il Direttore della Scuola, - i professori dell'ultimo anno, designati secondo modalita' fissate dal Consiglio superiore. 2) Tutti questi costituiscono la commissione esaminatrice unica per le varie sezioni linguistiche del ciclo medio. 3) In linea di massima, almeno due membri di ciascuna delle Parti contraenti sono membri della commissione esaminatrice. 4) I membri della commissione esaminatrice che non fanno parte del personale delle Scuole europee sono scelti in base alle loro competenze particolari in una o piu' delle materie che sono oggetto delle prove scritte ed orali. Essi devono soddisfare le condizioni richieste nel loro paese d'origine per essere nominati membri di commissioni esaminatrici equivalenti. Devono inoltre conoscere almeno due delle lingue insegnate nelle Scuole europee. 5) La presidenza della commissione esaminatrice e' assunta da un professore di insegnamento superiore designato dal consiglio superiore su proposta delle autorita' competenti del paese cui spetta la presidenza di turno. Gli Ispettori, che rappresentano i singoli paesi nel Consiglio d'ispezione del ciclo medio, assistono il Presidente in qualita' di Vicepresidenti. In caso di impedimento del Presidente uno dei Vicepresidenti assicura la presidenza.

Allegato - art. 7

ARTICOLO 7 Il Consiglio superiore fissa le attribuzioni dei membri della commissione esaminatrice.

Allegato - art. 8

ARTICOLO 8 Il Consiglio superiore fissa, oltre alle spese di viaggio e di soggiorno da rimborsare ai membri della commissione esaminatrice, l'ammontare delle indennita' loro accordate per ogni giorno di presenza alla sede della Scuola durante l'intera sessione d'esami.

Allegato - art. 9

ARTICOLO 9 Gli argomenti dell'esame scritto sono scelti dal Presidente della commissione esaminatrice tra gli argomenti proposti dai membri del Consiglio d'ispezione dell'insegnamento secondario. Il Presidente della commissione esaminatrice prende tutte le misure necessarie per assicurare la segretezza delle prove.

Allegato - art. 10

ARTICOLO 10 Per decisione speciale della commissione esaminatrice, un allievo puo' essere autorizzato eccezionalmente, e per ragioni fisiche debitamente Costatate, a sostituire l'esame orale con un esame scritto e viceversa.

Allegato - art. 11

ARTICOLO 11 La durata delle prove scritte e orali di cui all'articolo 5 e' fissata dal Consiglio superiore.

Allegato - art. 12

ARTICOLO 12 L'esame scritto si svolge sotto la costante sorveglianza del Presidente della commissione esaminatrice, assistito dal Direttore della Scuola.

Allegato - art. 13

ARTICOLO 13 Il Presidente della commissione esaminatrice ha facolta' di dirimere le questioni controverse che eventualmente si verificassero.

Allegato - art. 14

ARTICOLO 14 La commissione esaminatrice delibera secondo la procedura fissata dal Consiglio superiore.

Allegato - art. 15

ARTICOLO 15 Sullo svolgimento delle prove e sulle deliberazioni sara' steso un verbale con indicazione del voto dato in ciascuna materia e della percentuale dei punti accordata per l'insieme delle prove. Esso e' sottoscritto dal Presidente o dal Vicepresidente. Il Presidente della commissione esaminatrice trasmettera' alle autorita' nazionali, designate a tale scopo, una copia autenticata conforme al verbale.

Allegato - art. 16

ARTICOLO 16 I membri della commissione esaminatrice sono tenuti a rispettare la segretezza delle operazioni dell'esame e delle deliberazioni.

Allegato - art. 17

ARTICOLO 17 Diploma di Licenza liceale europea 1) Il diploma di Licenza liceale europea e' rilasciato agli alunni che abbiano superato le prove d'esame. 2) Il diploma e' firmato dal Presidente della commissione esaminatrice e dal Direttore della Scuola. Esso e' munito del timbro della Scuola. 3) Il Direttore della Scuola puo' in seguito rilasciarne delle copie conformi.

Allegato - art. 18

ARTICOLO 18 Equivalenza con gli studi secondari nazionali Il titolare della Licenza liceale europea ottenuta presso la Scuola: a) fruisce, nel suo paese, di tutti i vantaggi connessi al possesso del diploma o certificato rilasciato alla fine degli studi secondari in tale paese; b) puo' richiedere, con gli stessi diritti dei cittadini in possesso di titoli equivalenti, l'ammissione in ogni universita' esistente sul territorio delle Parti contraenti.

Allegato - art. 19

ARTICOLO 19 Disposizioni generali Il Consiglio superiore prende le disposizioni occorrenti per applicare e, ove necessario, completare il presente documento.

Protocollo - art. 1

PROTOCOLLO RIGUARDANTE L'APPLICAZIONE PROVVISORIA DELL'ACCORDO FIRMATO A LUSSEMBURGO L'11 APRILE 1984, CHE MODIFICA L'ALLEGATO ALLO STATUTO DELLA SCUOLA EUROPEA RELATIVO AL REGOLAMENTO DELLA LICENZA LICEALE EUROPEA Le parti di cui allo Statuto della Scuola europea, firmato a Lussemburgo il 12 aprile 1957, debitamente rappresentate da - il Signor Claude RUELLE, Ambasciatore del Regno del Belgio nel Lussemburgo - il Signor Ib. BODENHAGEN, Incaricato d'Affari a.i. del Regno di Danimarca nel Lussemburgo - il Signor Karlheinz H.G. KRUG, Incaricato d'Affari a.i. della Repubblica Federale Tedesca nel Lussemburgo - il Signor Alexandre RAPHAEL, Ambasciatore della Repubblica Ellenica nel Lussemburgo - il Signor Jean MEADMORE, Ambasciatore della Repubblica Francese nel Lussemburgo - la Signorina Carmel FOLEY, Incaricato d'Affari a.i. dell'Irlanda nel Lussemburgo - il Signor Maurizio BATTAGLINI, Ambasciatore della Repubblica italiana nel Lussemburgo - la Signora Colette FLESCH, Ministro degli Affari Esteri, del Commercio Estero e della Cooperazione del Granducato di Lussemburgo - il Signor Fernand BODEN, Ministro della Pubblica Istruzione del Granducato di Lussemburgo - il Signor August H. CROIN, Ambasciatore del Regno dei Paesi Bassi nel Lussemburgo - il Signor Humphrey MAUD C.M.G., Ambasciatore del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nel Lussemburgo VISTO lo Statuto della Scuola europea, firmato a Lussemburgo il 12 aprile 1957, DESIDERANDO assicurare, nella misura del possibile, l'applicazione immediata dell'Accordo firmato a Lussemburgo l'11 aprile 1984, che modifica l'Allegato allo Statuto della Scuola europea relativo al Regolamento della Licenza liceale europea, in attesa della sua entrata in vigore a partire dalla data in cui sara' depositato il quinto strumento di ratifica, CONVENGONO quanto segue: ARTICOLO UNICO L'Accordo firmato a Lussemburgo l'11 aprile 1984, che modifica l'Allegato allo Statuto della Scuola europea relativo al Regolamento della Licenza liceale europea, e' applicato a titolo provvisorio a partire dal 10 settembre 1984, nella misura consentita dalle Costituzioni e dalle leggi delle Parti contraenti. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo. Fatto a Lussemburgo, addi' 11 aprile 1984. Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI