LEGGE 11 dicembre 1985, n. 765
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci, adottata a Vienna l'11 aprile 1980.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 99 della convenzione stessa.
Art. 3
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Convention
CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LES CONTRATS DE VENTE INTERNATIONALE DE MARCHANDISES Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione-art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE RIGUARDANTE I CONTRATTI DI VENDITA INTERNAZIONALE DI MERCI GLI STATI PARTE DELLA PRESENTE CONVENZIONE TENENDO PRESENTE gli obiettivi generali di cui alle risoluzioni relative all'instaurazione di un nuovo assetto economico internazionale che l'Assemblea generale ha adottato nella sua sesta sessione straordinaria; CONSIDERANDO che lo sviluppo del commercio internazionale sulla base dell'uguaglianza e dei vantaggi reciproci e' un elemento importante per favorire amichevoli relazioni fra gli Stati; STIMANDO che l'adozione di norme uniformi applicabili ai contratti di vendita internazionale di merci e compatibili con i vari sistemi sociali, economici e giuridici, contribuira' ad eliminare gli ostacoli giuridici negli scambi internazionali, favorendo lo sviluppo del commercio internazionale; HANNO CONVENUTO quanto segue: Articolo 1 1. La presente Convenzione si applica ai contratti di vendita delle merci fra parti aventi la loro sede di affari in Stati diversi: a) quando questi Stati sono Stati contraenti; o b) quando le norme di diritto internazionale privato rimandano all'applicazione della legge di uno Stato contraente. 2. Non si terra' conto del fatto che le parti hanno la loro sede di affari in Stati diversi quando tale fatto non risulta ne' dal contratto, ne' da transazioni precedenti fra le parti, ne' da informazioni da queste fornite in qualsiasi momento prima della conclusione o al momento della conclusione del contratto. 3. ne' la nazionalita' delle parti, ne' il carattere civile o commerciale delle parti o del contratto saranno prese in considerazione per l'applicazione della presente Convenzione.
Convenzione-art. 2
Articolo 2 La presente Convenzione non disciplina le vendite: a) di merci acquistate per uso personale, familiare o domestico, a meno che il venditore, in un qualsiasi momento anteriore alla conclusione o al momento della conclusione del contratto, non sapesse e non fosse tenuto a sapere che tali merci erano comprate per tale uso; b) all'asta; c) su pignoramento o effettuata in qualsiasi altro modo per ordine del giudice; d) di valori mobiliari, effetti commerciali e valute; e) di navi, battelli, aliscafi o aeronavi; f) di elettricita'.
Convenzione-art. 3
Articolo 3 1. Sono considerate vendite i contratti di fornitura di merci da fabbricare o produrre, a meno che la parte che ordina queste ultime non debba fornire una parte essenziale del materiale necessario a tale fabbricazione o produzione. 2. La presente Convenzione non si applica ai contratti in cui la parte preponderante dell'obbligo della parte che fornisce le merci consiste in una fornitura di mano d'opera o altri servizi.
Convenzione-art. 4
Articolo 4 La presente Convenzione disciplina esclusivamente la formazione del contratto di vendita ed i diritti ed obblighi che tale contratto fa nascere fra il venditore ed il compratore. In particolare, salvo espressa disposizione contraria della presente Convenzione, questa non riguarda; a) la validita' del contratto, di nessuna delle sue clausole, ne' degli usi; b) gli effetti che il contratto puo' avere sulla proprieta' delle merci vendute.
Convenzione-art. 5
Articolo 5 La presente Convenzione non si applica alla responsabilita' del venditore per decesso o per lesioni personali causati a chiunque dalle merci.
Convenzione-art. 6
Articolo 6 Le parti possono escludere l'applicazione della presente Convenzione o, con riserva delle disposizioni dell'articolo 12, derogare a una qualsiasi delle sue disposizioni o modificarne gli effetti.
Convenzione-art. 7
Articolo 7 1. Ai fini dell'interpretazione della presente Convenzione, sara' tenuto conto del suo carattere internazionale e della necessita' di promuovere l'uniformita' della sua applicazione, nonche' di assicurare il rispetto della buona fede nel commercio internazionale. 2. Le questioni riguardanti le materie disciplinate dalla presente Convenzione e che non sono da questa espressamente risolte, saranno regolate secondo i principi generali a cui si ispira, o, in mancanza di tali principi, in conformita' alla legge applicabile secondo le norme del diritto internazionale privato.
Convenzione-art. 8
Articolo 8 1. Ai fini della presente Convenzione, le indicazioni ed altri comportamenti di una parte devono essere interpretati secondo l'intenzione di quest'ultima quando l'altra parte era a conoscenza o non poteva ignorare tale intenzione. 2. Se il paragrafo precedente non e' applicabile, le indicazioni ed altri comportamenti di una parte devono essere interpretati secondo il senso che una persona ragionevole, di medesima qualita' dell'altra parte, posta nella medesima situazione, avrebbe loro dato. 3. Al fine di stabilire l'intenzione di una parte o cio' che avrebbe inteso una persona ragionevole, si dovra' tener conto delle circostanze pertinenti, in particolare dei negoziati eventualmente intercorsi fra le parti, delle consuetudini fra di esse stabilitesi, degli usi e di ogni loro successivo comportamento.
Convenzione-art. 9
Articolo 9 1. Le parti sono vincolate dagli usi ai quali hanno assentito e dalle abitudini stabilitisi fra di loro. 2. Salvo convenzione contraria delle parti, si ritiene che queste si siano tacitamente riferite nel contratto e per la sua elaborazione a qualsiasi uso di cui erano o avrebbero dovuto essere a conoscenza e che, nel commercio internazionale, e' largamente conosciuto e regolarmente osservato dalle parti in contratti dello stesso genere, nel ramo commerciale considerato.
Convenzione-art. 10
Articolo 10 Ai fini della presente Convenzione: a) se una parte ha piu' di una sede di affari, sara' considerata quella collegata piu' strettamente con il contratto e la sua esecuzione, tenendo conto delle circostanze note alle parti o da loro rese in considerazione, in un qualsiasi momento prima o al momento della conclusione del contratto; b) se una parte non ha una sede di affari, si prendera' in considerazione la residenza abituale della parte.
Convenzione-art. 11
Articolo 11 Il contratto di vendita non deve essere concluso ne' constatato per iscritto ne' sottoposto ad alcun'altra condizione formale. Puo' essere provato con qualsiasi mezzo, ivi compresi i testimoni.
Convenzione-art. 12
Articolo 12 Qualsiasi disposizione dell'articolo 11, dell'articolo 29 o della seconda parte della presente Convenzione autorizzante una forma differente da quella scritta, sia per la conclusione o per la modifica o rescissione amichevole di un contratto di vendita, sia per qualsiasi offerta, accettazione o altra manifestazione d'intento, non si applica dal momento che una delle parti ha la sua sede di affari in uno Stato contraente che avra' effettuato una dichiarazione in conformita' all'articolo 96 della presente Convenzione. Le parti non possono derogare al presente articolo ne modificarne gli effetti.
Convenzione-art. 13
Articolo 13 Ai fini della presente Convenzione, il termine "scritto" deve intendersi comprendere anche le comunicazioni indirizzate mediante telegramma o telex.
Convenzione-art. 14
Articolo 14 1. Una proposta di contratto, rivolta a una o piu' persone determinate, costituisce un'offerta, qualora sia sufficientemente precisa e ove indichi la volonta' del suo autore di essere vincolato in caso di accettazione. Una proposta e' sufficientemente precisa quando indica le merci e, espressamente o implicitamente, fissa la, quantita' e il prezzo o da' indicazioni atte a determinarle. 2. Una proposta rivolta a persone indeterminate e' considerata solo come un invito all'offerta, a meno che la persona che ha espresso la proposta non abbia chiaramente indicato il contrario.
Convenzione-art. 15
Articolo 15 1. Un'offerta ha effetto quando perviene al destinatario. 2. Un'offerta, anche se irrevocabile, puo' essere ritirata se la relativa dichiarazione perviene al destinatario prima o contemporaneamente all'offerta.
Convenzione-art. 16
Articolo 16 1. Fin tanto che il contratto non e' stato concluso, un'offerta puo' essere ritirata, se la revoca perviene al destinatario prima che questi abbia fatto pervenire un'accettazione. 2. Tuttavia, un'offerta non puo' essere revocata: a) se indica, fissando un termine determinato per l'accettazione o in altro modo, che essa e' irrevocabile; o b) se era ragionevole per il destinatario considerare l'offerta come irrevocabile e se egli ha agito di conseguenza.
Convenzione-art. 17
Articolo 17 Un'offerta, anche se irrevocabile, scade quando il rifiuto della stessa perviene all'autore dell'offerta.
Convenzione-art. 18
Articolo 18 1. Una dichiarazione o altro comportamento del destinatario che indicano il consenso ad un'offerta, costituiscono accettazione. Il silenzio o l'inazione, da soli, non possono valere come accettazione. 2. L'accettazione di un'offerta ha effetto nel momento in cui l'espressione del consenso perviene all'autore dell'offerta. L'accettazione non ha effetto se tale indicazione non perviene all'autore dell'offerta nel termine da lui stipulato o, in mancanza di tale stipula, in un termine ragionevole, tenuto conto delle circostanze della transazione e della rapidita' dei mezzi di comunicazione utilizzati dall'autore dell'offerta. Un'offerta verbale deve essere accettata immediatamente, a meno che le circostanze non implichino il contrario. 3. Se, tuttavia, in virtu' dell'offerta, degli usi o consuetudini che si sono stabiliti fra le parti il destinatario dell'offerta puo' indicare che acconsente, compiendo un atto attinente, ad esempio, alla spedizione delle merci o al pagamento dei prezzi, senza darne comunicazione all'autore dell'offerta, l'accettazione avra' effetto ne momento in cui questo atto e' compiuto, purche' lo sia entro i termini previsti dal precedente paragrafo.
Convenzione-art. 19
Articolo 19 1. Una risposta che vuole essere l'accettazione di un'offerta, ma che contiene aggiunte, limitazioni o altre modifiche, e' un rifiuto di quest'ultima e costituisce una contro-offerta. 2. Tuttavia, una risposta che vuole essere l'accettazione di un'offerta, ma che contiene elementi complementari o diversi che non alterano sostanzialmente i termini dell'offerta, costituisce un'accettazione, a meno che l'autore dell'offerta, senza ritardi ingiustificati, non ne rilevi verbalmente le differenze e non faccia pervenire un avviso al riguardo. Se non lo fa', i termini del contratto sono quelli dell'offerta, con le modifiche comprese nell'accettazione. 3. Elementi complementari o diversi, relativi in particolare al prezzo, al pagamento, alla qualita' e quantita' delle merci, al luogo e momento della consegna, ai limiti della responsabilita' di una parte riguardo all'altra o al regolamento delle controversie, sono considerate come elementi che alterano in maniera sostanziale i termini dell'offerta.
Convenzione-art. 20
Articolo 20 1. Il termine di accettazione fissato dall'autore dell'offerta in un telegramma o lettera inizia a decorrere dal momento in cui il telegramma e' consegnato per spedizione o alla data che compare sulla lettera o, in mancanza, a quella che compare sulla busta. Il termine di accettazione che l'autore dell'offerta stabilisce per telefono, per telex, o mediante altri mezzi istantanei di comunicazione, inizia a decorrere dal momento in cui l'offerta perviene al destinatario. 2. I giorni festivi o non lavorativi che cadono durante il decorso del termine di accettazione vengono calcolati nel computo di detto termine. Se tuttavia la notifica non puo' essere consegnata all'indirizzo dell'autore dell'offerta l'ultimo giorno della scadenza, essendo questo un giorno festivo o non lavorativo, nella sede di affari dell'autore dell'offerta, il termine sara' prorogato fino al primo giorno lavorativo seguente.
Convenzione-art. 21
Articolo 21 1. Un'accettazione tardiva produce tuttavia i suoi effetti come accettazione, se, immediatamente, l'autore dell'offerta ne informa verbalmente il destinatario o gli invia un avviso in questo senso. 2. Se la lettera o altro scritto, contenente un'accettazione tardiva, rivela che e' stata inviata in condizioni tali che, se la sua trasmissione fosse stata regolare, sarebbe pervenuta in tempo all'autore dell'offerta, l'accettazione tardiva produce i suoi effetti come accettazione, a meno che, immediatamente, l'autore dell'offerta non informi verbalmente il destinatario dell'offerta che egli considera che la sua offerta era scaduta o non gli invii un avviso in questo senso.
Convenzione-art. 22
Articolo 22 L'accettazione puo' essere revocata se la revoca perviene all'autore dell'offerta prima del momento in cui l'accettazione avrebbe avuto effetto o nello stesso momento.
Convenzione-art. 23
Articolo 23 Il contratto e' concluso nel momento in cui l'accettazione di una offerta prende effetto in conformita' alle disposizioni della presente Convenzione.
Convenzione-art. 24
Articolo 24 Ai fini della presente parte della Convenzione, un'offerta, una dichiarazione di accettazione o qualsiasi altra manifestazione d'intento "perviene" al suo destinatario quando gli e' rivolta verbalmente o e' consegnata mediante qualsiasi altro mezzo al destinatario stesso, presso la sua sede di affari, al suo indirizzo postale, o, se non a sede di affari o indirizzo postale, presso la sua abituale residenza.
Convenzione-art. 25
Articolo 25 Una inosservanza del contratto commessa da una delle parti e' essenziale quando causa all'altra parte un pregiudizio tale da privarla sostanzialmente di cio' che questa era in diritto di attendersi dal contratto, a meno che la parte in difetto non abbia previsto un tale risultato e che una persona ragionevole, di medesima qualita', posta nella medesima situazione, non avrebbe anche essa potuto prevederlo.
Convenzione-art. 26
Articolo 26 Una dichiarazione di risoluzione del contratto ha effetto solo se e' effettuata mediante notifica all'altra parte.
Convenzione-art. 27
Articolo 27 Salvo contraria disposizione espressa dalla presente parte della Convenzione, se una notifica, domanda o altra comunicazione e' effettuata da una parte contraente, in conformita' alla presente parte e con mezzi appropriati alle circostanze, un ritardo o un errore nella trasmissione della comunicazione o il fatto che non sia pervenuta a destinazione, non priva tale parte contraente del diritto di avvalersene.
Convenzione-art. 28
Articolo 28 Se, in conformita' alle disposizioni della presente Convenzione, una parte ha il diritto di esigere dall'altra l'esecuzione di un obbligo, il tribunale e' tenuto a ordinarne l'esecuzione in natura solo se lo facesse in virtu' della propria legislazione per contratti di vendita simili non regolati dalla presente Convenzione.
Convenzione-art. 29
Articolo 29 1. Un contratto puo' essere modificato o rescisso mediante accordo amichevole fra le parti. 2. Un contratto scritto contenente una disposizione che preveda che ogni modifica o rescissione amichevole deve essere fatta per iscritto non puo' essere modificato o rescisso amichevolmente sotto altra forma. Tuttavia, il comportamento di una delle parti puo' impedire di invocare tale disposizione se l'altra parte si e' basata su tale comportamento.
Convenzione-art. 30
Articolo 30 Il venditore s'impegna, alle condizioni previste dal contratto e dalla presente Convenzione, a consegnare le merci, a trasferirne la proprieta' e, ove il caso, a consegnare tutti i relativi documenti.
Convenzione-art. 31
Articolo 31 Se il venditore non e' tenuto a consegnare le merci in altro luogo particolare, il suo obbligo di consegna consiste: a) quando il contratto di vendita implica un trasporto di merci, nel consegnare le merci al primo trasportatore perche' le faccia pervenire all'acquirente; b) quando, nei casi non previsti al precedente comma, il contratto verte su un corpo certo o su qualcosa di genere che deve essere prelevato su una massa determinata o che deve essere fabbricata o prodotta e quando, al momento della conclusione del contratto, le parti sapevano che le merci si trovavano o dovevano essere fabbricate o prodotte in un luogo particolare, nel mettere le merci a disposizione dell'acquirente in tale luogo; c) negli altri casi, nel mettere le merci a disposizione dell'acquirente nel luogo in cui il venditore aveva la sua sede di affari al momento della conclusione del contratto.
Convenzione-art. 32
Articolo 32 1. Se, in conformita' al contratto o alla presente Convenzione, il venditore consegna le merci ad un trasportatore e se le merci non sono chiaramente identificate ai fini del contratto, mediante apposizione di un segno distintivo su di esse, mediante documenti di trasporto o mediante qualsiasi altro mezzo, il venditore deve dare all'acquirente un avviso di spedizione che indichi in maniera specifica le merci 2. Se il venditore deve prendere disposizioni per il trasporto delle merci, egli deve concludere i contratti necessari affinche' il trasporto sia effettuato fino al luogo previsto, mediante mezzi di trasporto adeguati alle circostanze e secondo le condizioni usuali per tale trasporto. 3. Se il venditore non e' obbligato a sottoscrivere un'assicurazione di trasporto, deve fornire all'acquirente, su sua domanda, tutte le informazioni di cui dispone, necessarie alla conclusione di detta assicurazione.
Convenzione-art. 33
Articolo 33 Il venditore dovra' consegnare le merci: a) se una data e' fissata per contratto o determinabile con riferimento al contratto, in tale data; b) se un periodo di tempo e' fissato per contratto o e' determinabile, con riferimento ad esso, in un qualsiasi momento durante detto periodo, a meno che non risulti dalle circostanze che spetta all'acquirente scegliere una data; o c) in tutti gli altri casi, in un termine ragionevole a partire dalla conclusione del contratto.
Convenzione-art. 34
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