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LEGGE 11 dicembre 1985, n. 767

Current text a fecha 1985-12-27

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sulla rappresentanza in materia di vendita internazionale di merci, adottata a Ginevra il 17 febbraio 1983, con risoluzione finale adottata a Ginevra il 15 febbraio 1983.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 33.

Art. 3

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

COSSIGA

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Convention

Annexe I CONVENTION SUR LA REPRESENTATION EN MATIERE DE VENTEINTERNATIONALE DE MARCHANDISES Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione - art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE Allegato I CONVENZIONE SULLA RAPPRESENTANZA IN MATERIA DI VENDITA INTERNAZIONALE DI MERCI GLI STATI PARTI ALLA PRESENTE CONVENZIONE, DESIDERANDO stabilire disposizioni comuni relative, alla rappresentanza in materia di vendita internazionale di merci, ISPIRANDOSI agli obiettivi della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci, CONSIDERANDO che lo sviluppo del commercio internazionale sulla base dell'uguaglianza e dei vantaggi reciproci e' un elemento importante della promozione delle relazioni amichevoli tra gli Stati, tenendo presente il nuovo ordinamento internazionale, RITENENDO che l'adozione di norme uniformi applicabili alla rappresentanza in materia di vendita internazionale di merci e compatibili con i vari sistemi sociali, economici, giuridici, contribuira' all'eliminazione degli ostacoli giuridici agli scambi internazionali e favorira' lo sviluppo del commercio internazionale, HANNO CONVENUTO quanto segue: Articolo 1 1) La presente Convenzione si applica quando una persona, l'intermediario, ha il potere di agire o pretende agire per conto di un'altra persona, il rappresentato, per concludere con un terzo un contratto di vendita di merci. 2) La Convenzione si applica non solo alla conclusione di tale contratto da parte dell'intermediario, ma anche a qualsiasi atto compiuto da questo ultimo ai fini della conclusione, o relativo all'esecuzione, di detto contratto. 3) Essa riguarda solo le relazioni tra il rappresentato o l'intermediario da una parte, e il terzo dall'altra parte. 4) Essa si applica sia che l'intermediario agisca a suo proprio nome sia che agisca a nome del rappresentato.

Convenzione - art. 2

Articolo 2 1) La presente Convenzione si applica solamente se il domicilio del rappresentato e quello del terzo si trovano in Stati diversi, e se: a) il domicilio dell'intermediario si trova in uno Stato contraente o b) le norme del diritto internazionale privato impongono l'applicazione della legge di uno Stato contraente. 2) Se, all'atto della conclusione del contratto, il terzo non conosce o non e' tenuto a conoscere la qualifica dell'intermediario, la Convenzione si applica solo se, oltre alle condizioni richieste al par. 1), l'intermediario e il terzo sono domiciliati in Stati diversi. 3) Ne' la cittadinanza delle parti ne' il carattere civile o commerciale delle parti o del contratto di Vendita saranno prese in considerazione ai fini dell'applicazione della presente Convenzione.

Convenzione - art. 3

Articolo 3 1) La presente Convenzione non si applica: a) alla rappresentanza da parte di intermediari che, a titolo professionale, effettuano operazioni nelle borse dei valori e merci; b) alla rappresentanza da parte di qualsiasi persona che procede ad una vendita all'asta; c) alla rappresentanza legale nel diritto di famiglia, del regime matrimoniale tra i coniugi e del regime delle successioni; d) alla rappresentanza derivante da una abilitazione legale o giudiziaria ad agire per conto di persone che non hanno la capacita' di agire; e) alla rappresentanza in virtu' di una decisione di un'autorita' giudiziaria o amministrativa, o che viene esercitata sotto il diretto controllo di tale autorita'. 2) La presente Convenzione non deroga alle norme di tutela dei consumatori.

Convenzione - art. 4

Articolo 4 Ai fini della presente Convenzione: a) l'organo, il gestore o il socio di una societa', di una associazione o di qualsiasi altro ente giuridico dotato o meno di personalita' giuridica, non e' considerato intermediario di quest'ultimo, nella misura in cui, nell'esercizio delle sue funzioni, egli agisce in virtu' di poteri conferitigli dalla legge o dagli atti costitutivi di tale entita'; b) il "trustee" non e' considerato un intermediario che agisce per conto del "trust", dell'organo costitutivo o del beneficiario.

Convenzione - art. 5

Articolo 5 Il rappresentante o l'intermediario che agiscono in conformita' alle istruzioni implicite o esplicite del rappresentato, possono convenire con un terzo di escludere l'applicazione della presente Convenzione o, con riserva delle disposizioni dell'art. 11, di derogare a una qualsiasi delle sue disposizioni o di modificarne l'effetto.

Convenzione - art. 6

Articolo 6 1) Ai fini dell'interpretazione della presente Convenzione, sara' tenuto conto del suo carattere internazionale e della necessita' di promuovere l'uniformita' della sua applicazione e di assicurare il rispetto della buona fede del commercio internazionale. 2) I punti relativi alle materie disciplinate dalla presente Convenzione che non sono implicitamente contemplati in essa, saranno definiti in base ai principi generali a cui essa si ispira o, in assenza di tali principi, in conformita' alla legge applicabile in virtu' delle norme del diritto privato internazionale.

Convenzione - art. 7

Articolo 7 1) Il rappresentato o l'intermediario da una parte e il terzo dall'altra parte sono vincolati dagli usi ai quali essi hanno acconsentito e dalle abitudini che si sono create fra di loro. 2) Salvo accordo contrario, si ritiene che essi si siano tacitamente richiamati a qualsiasi uso di cui avevano o dovevano aver conoscenza e che, nel commercio internazionale, e' largamente diffuso e regolarmente osservato dalle parti nei rapporti di rappresentanza di tipo simile a quelli del settore commerciale in questione.

Convenzione - art. 8

Articolo 8 Ai fini della presente Convenzione: a) se una parte ha piu' domicili, il domicilio da prendersi in considerazione e' quello piu' strettamente connesso al contratto di vendita, in considerazione delle circostanze note alle parti o da esse previste all'atto della conclusione del contratto; b) se una parte non ha domicilio, si terra' conto della sua residenza abituale.

Convenzione - art. 9

Articolo 9 1) Il conferimento di poteri all'intermediario da parte del rappresentato puo' essere espresso o tacito. 2) L'intermediario ha il potere di compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione del suo compito tenuto conto delle circostanze.

Convenzione - art. 10

Articolo 10 Tale conferimento di poteri non deve obbligatoriamente avvenire o essere provato per iscritto e non e' sottoposto ad alcun requisito formale. Puo' essere provato con qualsiasi mezzo, anche per via testimoniale.

Convenzione - art. 11

Articolo 11 Le disposizioni dell'articolo 10, dell'art. 15 o del capitolo IV, che autorizzano per il conferimento, la ratifica o l'estinzione del potere una forma diversa da quella scritta, non si applicano quando il rappresentato o l'intermediario hanno il loro domicilio in uno Stato contraente che ha reso una dichiarazione in conformita' all'art. 27. Le parti non possono derogare al presente paragrafo ne' modificarne l'effetto.

Convenzione - art. 12

Articolo 12 Quando l'intermediario agisce per conto del rappresentato nei limiti del suo potere e il terzo conosceva o doveva conoscere la sua qualita' di intermediario, gli atti dell'intermediario vincolano direttamente il rappresentato e il terzo, a meno che non risulti da circostanze specifiche, e segnatamente dal riferimento a un contratto di commissione, che l'intermediario intendeva vincolare solo se stesso.

Convenzione - art. 13

Articolo 13 1) Quando l'intermediario agisce per conto del rappresentato nei limiti del suo potere, i suoi atti vincolano solo l'intermediario e il terzo se: a) il terzo non conosceva o non era tenuto a conoscere la qualita' dell'intermediario o b) dalle circostanze specifiche risulta che segnatamente con riferimento ad un contratto di commissione, l'intermediario intendeva vincolare solo se stesso. 2) Tuttavia: a) quando l'intermediario non adempie o non e' in grado di adempiere ai suoi obblighi nei confronti del rappresentato perche' il terzo non adempie ai suoi stessi obblighi per qualsiasi altra ragione, il rappresentato puo' far valere contro il terzo diritti acquisiti per suo conto dall'intermediario, gravati da tutte le eccezioni che il terzo puo' opporre all'intermediario; b) quando l'intermediario non adempie o non e' in grado di adempiere ai suoi obblighi verso il terzo, quest'ultimo puo' far valere contro il rappresentato i diritti che possiede contro l'intermediario, gravati da tutte le eccezioni che l'intermediario puo' opporre al terzo e che il rappresentato puo' opporre all'intermediario. 3) I diritti di cui al par. 2), possono essere esercitati solo se ne e' stato dato avviso all'intermediario, e, secondo i casi, al terzo o al rappresentato. Non appena il terzo o il rappresentato ricevono tale notifica, non possono piu' liberarsi dai loro obblighi trattando con l'intermediario. 4) Quando l'intermediario non adempie o non e' in grado di adempiere ai suoi obblighi verso il terzo perche' il rappresentato non adempie i suoi propri obblighi, l'intermediario deve comunicare al terzo il nome del rappresentato. 5) Quando il terzo non adempie nei confronti dell'intermediario agli obblighi che risultano dal contratto, l'intermediario deve comunicare il nome del terzo al rappresentato. 6) Il rappresentato non puo' far valere contro il terzo i diritti acquisiti per suo conto dall'intermediario quando risulti da circostanze specifiche che il terzo, se avesse conosciuto l'identita' del rappresentato, non avrebbe concluso il contratto. 7) L'intermediario puo', in conformita' alle istruzioni espresse o tacite del rappresentato, convenire con il terzo di derogare al par. 2) o di modificarne l'effetto.

Convenzione - art. 14

Articolo 14 1) Quando l'intermediario agisce senza potere o oltre i limiti del suo potere, i suoi atti non vincolano il rappresentato o il terzo. 2) Tuttavia, quando il comportamento del rappresentato induce il terzo a credere ragionevolmente in buona fede che l'intermediario ha il potere di agire per conto del rappresentato e che agisce entro i limiti di tale potere, il rappresentato non puo' far valere nei confronti del terzo il difetto di potere dell'intermediario.

Convenzione - art. 15

Articolo 15 1) Un atto compiuto dall'intermediario che agisce senza poteri o eccedendo i limiti del suo potere puo' essere ratificato dal rappresentato. Tale atto produce, se viene ratificato, gli stessi effetti che se fosse stato compiuto in virtu' di un potere. 2) Quando, al momento in cui l'intermediario compie un atto, il terzo non conosceva o non era tenuto a conoscere il difetto di potere, egli non ha obblighi verso il rappresentato se in qualsiasi momento prima della ratifica notifica il suo rifiuto di essere vincolato da una ratifica. Se il rappresentato ratifica, ma tale ratifica non viene compiuta entro un termine ragionevole, il terzo puo' rifiutarsi di essere vincolato dalla ratifica se notifica immediatamente tale rifiuto al rappresentato. 3) Tuttavia, quando il terzo conosceva o doveva conoscere il difetto di potere dell'intermediario, egli non puo' rifiutare di essere vincolato dalla ratifica prima della scadenza del termine convenuto dalla ratifica, o, in mancanza di termine convenuto, prima del termine ragionevole fissato dal terzo. 4) Il terzo puo' rifiutare la ratifica parziale. 5) La ratifica acquista efficacia nel momento in cui viene ricevuta dal terzo o quando egli ne viene altrimenti a conoscenza. Quando e' diventata efficace non puo' essere revocata. 6) La ratifica e' valida anche se, nel momento in cui viene compiuta, l'atto non avrebbe potuto essere validamente compiuto. 7) Quando l'atto e' stato compiuto per conto di una persona giuridica prima della sua costituzione, la ratifica e' valida solamente se e' ammessa dalla legge che regge la sua costituzione. 8) Lo ratifica non e' condizionata da alcun requisito formale. Puo' essere espressa o deducibile dal comportamento del rappresentato.

Convenzione - art. 16

Articolo 16 1) L'intermediario che agisce senza potere o oltre i limiti del suo potere, e' obbligato, in assenza di ratifica, ad indennizzare il terzo per ricostruire la posizione in cui quest'ultimo si sarebbe trovato se l'intermediario avesse agito in virtu' di un potere ed entro i limiti di tale potere. 2) Tuttavia, l'intermediario non e' considerato responsabile se il terzo sapeva o doveva sapere che l'intermediario non aveva potere o agiva oltre i limiti del suo potere.

Convenzione - art. 17

Articolo 17 Il potere dell'intermediario si estingue: a) quando cio' risulta dall'accordo tra il rappresentato e l'intermediario; b) dopo completa esecuzione dell'operazione o delle operazioni per le quali il potere ere stato conferito; c) per revoca da parte del rappresentato o per rinuncia dell'intermediario, che cio' sia compatibile o meno con i termini del loro accordo.

Convenzione - art. 18

Articolo 18 Il potere dell'intermediario si estingue ugualmente quando lo prevede la legge applicabile.

Convenzione - art. 19

Articolo 19 L'estinzione del potere non e' opponibile al terzo salvo ce questi conoscesse o dovesse conoscere tale estinzione e i fatti che l'hanno causata.

Convenzione - art. 20

Articolo 20 Nonostante l'estinzione del suo potere, l'intermediario ha sempre facolta' di compiere per conto del rappresentato o dei suoi aventi diritto, gli atti necessari per evitare che si rechi pregiudizio agli interessi di questi ultimi.

Convenzione - art. 21

Articolo 21 Come depositario della presente Convenzione viene designato il governo svizzero.

Convenzione - art. 22

Articolo 22 1) La presente Convenzione sara' aperta alla firma alla seduta di chiusura della Conferenza diplomatica sulla rappresentanza in materia di vendita internazionale di merci e rimarra' aperta alla firma per tutti gli Stati a Berna fino al 31 dicembre 1984. 2) La presente Convenzione sara' sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati firmatari. 3) La presente Convenzione sara' aperta all'adesione di tutti gli Stati che non sono firmatari a decorrere dalla data alla quale sara' aperta la firma. 4) Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione saranno depositati presso il Governo svizzero.

Convenzione - art. 23

Articolo 23 La presente Convenzione non prevale su qualsiasi accordo internazionale gia' concluso o da concludersi che contenga disposizioni di diritto materiale relative alle materie disciplinate dalla presente Convenzione, a condizione che il rappresentato, il terzo o, nel caso previsto dal par. 2 dell'art. 2, l'intermediario e il terzo abbiano il loro domicilio in uno Stato parte a tale accordo.

Convenzione - art. 24

Articolo 24 1) Qualsiasi Stato contraente che comprende 2 o piu' unita' territoriali nelle quali le materie disciplinate dalla presente Convenzione siano regolate da ordinamenti giuridici diversi, potra', all'atto della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, dichiarare che la presente Convenzione si applichera' a tutte le sue unita' territoriali o solo ad una o a piu' unita' e potra' in qualsiasi momento modificare tale dichiarazione sostituendola con una nuova dichiarazione. 2) Tali dichiarazioni saranno notificate al depositario e dovranno specificare le unita' territoriali alle quali si applica la Convenzione. 3) Se, in virtu' della dichiarazione fatta in conformita' al presente articolo, la presente Convenzione si applica a una o piu' unita' territoriali in uno Stato contraente, ma non a tutte, e se il domicilio di una parte si trova in tale Stato, ai fini della presente Convenzione, si considerera' che il domicilio non si trovi in uno Stato contraente, a meno che non sia situato in un'unita' territoriale alla quale si applica la Convenzione. 4) Se uno Stato contraente non fa alcuna dichiarazione ai sensi del par. 1 del presente articolo, la Convenzione si applichera' all'insieme del territorio di tale Stato.

Convenzione - art. 25

Articolo 25 Quando uno Stato contraente ha un sistema di governo in virtu' del quale il potere esecutivo, giudiziario e legislativo sono divisi fra autorita' centrale e altre autorita' di tale Stato, la firma, la ratifica, l'accettazione, l'approvazione della Convenzione o l'adesione a quest'ultima, o la dichiarazione fatta in virtu' dell'art. 24, non comporteranno alcuna conseguenza per quanto riguarda la ripartizione interna dei poteri in tale Stato.

Convenzione - art. 26

Articolo 26 1) Due o piu' Stati contraenti, che, in materie disciplinate dalla presente Convenzione, applicano norme giuridiche identiche o simili, possono, in qualsiasi momento, dichiarare che la Convenzione non si applica quando il rappresentato e il terzo o, nel caso di cui al par. 2) dell'art. 2, l'intermediario e il terzo hanno il loro domicilio in questi Stati. Tali dichiarazioni possono essere fatte congiuntamente o essere unilaterali e reciproche. 2) Qualsiasi Stato contraente che, nelle materie disciplinate dalla presente Convenzione, applica delle norme giuridiche identiche o simili a quelle di uno o piu' Stati non contraenti puo', in qualsiasi momento, dichiarare che la convenzione non si applica quando il rappresentato e il terzo, o, nel caso del par. 2) dell'art. 2, l'intermediario e il terzo hanno il loro domicilio in tali Stati. 3) Quando uno Stato nei confronti del quale e' stata pronunciata una dichiarazione ai sensi del par. precedente diventa, in seguito, uno Stato contraente, la dichiarazione succitata avra', dalla data in cui la presente Convenzione entrera' in vigore nei confronti di tale nuovo Stato contraente, gli effetti di una dichiarazione pronunciata in virtu' del par. 1), a condizione che il nuovo Stato contraente vi si associ o pronunci una dichiarazione unilaterale a titolo reciproco.

Convenzione - art. 27

Articolo 27 Qualsiasi Stato contraente, la cui legislazione impone che il conferimento, la ratifica, o l'estinzione del potere sia adottato o provato per iscritto, in tutti i casi previsti dalla presente Convenzione, puo' in qualsiasi momento dichiarare, in conformita' all'art. 11, che qualsiasi disposizione dell'art. 10 e dell'art. 15 o del capitolo 4 che autorizza il conferimento, la ratifica o l'estinzione del potere in forma diversa dalla forma scritta, non si applichi quando il rappresentato o l'intermediario abbiano il loro domicilio nello stesso Stato.

Convenzione - art. 28

Articolo 28 Qualsiasi Stato contraente puo', all'atto della firma, della ratifica, della accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, dichiarare di non voler essere vincolato dal par. 1b dell'art. 2.

Convenzione - art. 29

Articolo 29 Qualsiasi Stato contraente il cui commercio estero, nel suo insieme o in alcuni settori particolari, viene svolto esclusivamente da organizzazioni appositamente autorizzate, puo' in qualsiasi momento dichiarare che, quando dette organizzazioni agiscono nel campo del commercio estero in qualita' di acquirente o venditore, tutte queste organizzazioni o le organizzazioni specificate nella dichiarazione non verranno considerate, ai fini dell'applicazione del par. 2b) e 4 dell'art. 13, come intermediari nello loro relazioni con altre organizzazioni, la cui sede si trovi nel medesimo Stato.

Convenzione - art. 30

Articolo 30 1) Qualsiasi Stato contraente puo' in qualsiasi momento dichiarare che applichera' le disposizioni della presente Convenzione a dei casi determinati che sfuggirebbero al suo campo di applicazione. 2) Questa dichiarazione puo' segnatamente prevedere che la Convenzione si applichera': a) a qualsiasi contratto diverso dal contratto di vendita di merci; b) ai casi in cui i domicili di cui al par. 1 e all'art. 2, non si trovano negli Stati contraenti.

Convenzione - art. 31

Articolo 31 1) Le dichiarazioni pronunciate in virtu' della presente Convenzione all'atto della sua firma sono soggette a conferma all'atto della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione. 2) Le dichiarazioni e la conferma delle dichiarazioni dovranno essere fatte per iscritto e formalmente notificate al depositario. 3) Le dichiarazioni acquisteranno efficacia alla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione per quanto riguarda lo Stato dichiarante. Tuttavia, le dichiarazioni di cui il depositario avra' ricevuto notifica formale dopo tale data acquisteranno efficacia il primo giorno del mese successivo la scadenza di un periodo di 6 mesi dopo la data del loro ricevimento da parte del depositario. La dichiarazione unilaterale e reciproca fatta in virtu' dell'art. 26, acquistera' efficacia il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di 6 mesi dopo la data di ricevimento dell'ultima dichiarazione da parte del depositario. 4) Qualsiasi Stato che pronuncia dichiarazione in virtu' della presente Convenzione, puo' in qualsiasi momento ritirarla mediante notifica formale rivolta per iscritto al depositario. Tale ritiro avra' efficacia dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di 6 mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del depositario. 5) Il ritiro di una dichiarazione fatta in virtu' dell'art. 26 rendera' nulla, dal momento in cui acquistera' efficacia, qualsiasi dichiarazione reciproca pronunciata da un altro Stato in virtu' di questo medesimo articolo.

Convenzione - art. 32

Articolo 32 Oltre a quelle previste esplicitamente dalla presente Convenzione nessun'altra riserva e' autorizzata.

Convenzione - art. 33

Articolo 33 1) La presente Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di 12 mesi dopo la data del deposito del decimo strumento di ratifica e di accettazione, di approvazione o di adesione. 2) Quando uno Stato ratifichera', accettera' o approvera' la presente Convenzione o vi aderira' dopo il deposito del decimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, la Convenzione entrera' in vigore per quanto riguarda tale Stato il primo giorno del mese Successivo alla scadenza di un periodo di 12 mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione e di adesione.

Convenzione - art. 34

Articolo 34 La presente Convenzione si applica quando l'intermediario fa un'offerta di vendita o di acquisto o accetta un'offerta di vendita o di acquisto dopo l'entrata in vigore della Convenzione nello Stato contraente di cui all'art. 2 par. 1).

Convenzione - art. 35

Articolo 35 1) Qualsiasi Stato contraente potra' denunciare la presente Convenzione mediante notifica formale rivolta per iscritto al depositario. 2) La denuncia acquistera' efficacia dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di 12 mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del depositario. Quando nella notifica viene specificato un periodo piu' lungo per l'acquisto d'efficacia della denuncia, la denuncia acquistera' efficacia alla scadenza del periodo in questione dopo la data di ricevimento della notifica da parte del depositario. IN FEDE DI CHE i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi governi, hanno firmato la presente Convenzione. FATTO a Ginevra, il 17 febbraio 1983, in un solo originale, i cui testi in inglese e francese sono ugualmente autentici.

Convenzione - Risoluzione

Allegato II RISOLUZIONE FINALE ADOTTATA DALLA CONFERENZA DIPLOMATICA PER L'ADOZIONE DEL PROGETTO DELL'UNIDROIT DI UNA CONVENZIONE SULLA RAPPRESENTANZA IN MATERIA DI VENDITA INTERNAZIONALE DI MERCI. La Conferenza diplomatica per l'adozione di una Convenzione sulla rappresentanza in materia di vendita internazionale di merci convocata a Ginevra dal 31 gennaio al 17 febbraio 1983, CONVIENE che una nuova elaborazione delle norme internazionali relative ai rapporti tra rappresentato e intermediario nell'ambito della rappresentanza in materia di vendita internazionale di merci rappresenterebbe un importante contributo allo sviluppo del commercio internazionale, chiede all'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (Unidroit), che e' responsabile della preparazione della Convenzione adottata e sotto gli auspici del quale la stessa Conferenza e' stata convocata, di esaminare la possibilita' di elaborare delle norme a livello mondiale o regionale, che disciplinino i rapporti tra rappresentato e intermediario in materia di vendita internazionale di merci.