LEGGE 11 dicembre 1985, n. 775

Type Legge
Publication 1985-12-11
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il trattato, firmato a Lisbona e a Madrid il 12 giugno 1985, concluso tra il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Stati membri delle Comunita' europee) e il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita' economica europea e alla Comunita' europea dell'energia atomica, con i seguenti atti connessi: decisione del Consiglio delle Comunita' europee dell'11 giugno 1985 relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio; atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati, con allegati; venticinque protocolli; atto finale, con allegati.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data al trattato di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' dell'articolo 2 del trattato stesso.

Art. 3

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

COSSIGA

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Decisione - art. 1

DECISIONE DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE dell'11 giugno 1985 relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 98, visto il parere della Commissione, riferendosi all'opinione del Parlamento europeo, considerando che il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese hanno chiesto di aderire alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, considerando che le condizioni di adesione che il Consiglio deve fissare sono state negoziate con gli stati sopra menzionati, DECIDE: Articolo 1 1. Il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese possono diventare membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio aderendo, alle condizioni previste dalla presente decisione, al trattato che istituisce tale Comunita', quale e' stato modificato o completato. 2. Le condizioni dell'adesione e gli adattamenti del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, da questa determinati, sono contenuti nell'atto allegato alla presente decisione. Le disposizioni di tale atto concernenti la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio costituiscono parte integrante della presente decisione. 3. Le disposizioni concernenti i diritti e gli obblighi degli stati membri, nonche' i poteri e le competenze delle istituzioni delle Comunita', quali figurano nel trattato di cui al paragrafo 1, si applicano nei confronti della presente decisione.

Decisione - art. 2

Articolo 2 1. Gli strumenti di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio saranno depositati presso il governo della Repubblica francese il 1 gennaio 1986. 2. L'adesione prende effetto il 1 gennaio 1986, a condizione che tutti gli strumenti di adesione siano depositati a tale data e che tutti gli strumenti di ratifica del trattato relativo all'adesione alla Comunita' economica europea ed alla Comunita' europea dell'energia atomica siano stati depositati prima di tale data. Qualora tuttavia uno degli stati di cui al paragrafo 1 del presente articolo non abbia depositato in tempo debito i suoi strumenti di adesione e di ratifica, l'adesione prende effetto per l'altro stato aderente. In tal caso il Consiglio delle Comunita' europee, deliberando all'unanimita', decide immediatamente gli indispensabili adattamenti dell'articolo 3 della presente decisione e degli articoli 12, 13, 17, 19, 20, 22, 383, 384, 385 e 397 dell'atto di adesione; il Consiglio, deliberando all'unanimita', puo' ugualmente dichiarare caduche ovvero adattare le disposizioni di detto atto che si riferiscono nominalmente allo stato che non ha depositato i suoi strumenti di adesione e di ratifica. 3. In deroga al paragrafo 2, le istituzioni della Comunita' possono adottare prima dell'adesione le misure di cui agli articoli 27, 179, 366, 378 e 396 dell'atto di adesione. Queste misure entrano in vigore soltanto con riserva e alla data della presa d'effetto della presente decisione. 4. Il governo della Repubblica francese rimettera' copia certificata conforme dello strumento di adesione di ciascuno stato aderente ai governi degli stati membri e dell'altro stato aderente.

Decisione - art. 3

Articolo 3 La presente decisione redatta in danese, in francese, in greco, in inglese, in irlandese, in italiano, in olandese, in portoghese, in spagnolo e in tedesco, i testi in ciascuna di queste lingue facenti tutti ugualmente fede, e' comunicata agli stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, al Regno di Spagna e alla Repubblica portoghese.

Trattato - art. 1

TRATTATO tra il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Ellenica, la Repubblica Francese l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda dei Nord (stati membri delle Comunita' europee) e il Regno di Spagna e la Repubblica Portoghese, relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica Portoghese alla Comunita' economica europea e alla Comunita' europea dell'energia atomica SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI, SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, UNITI nella volonta' di proseguire la realizzazione degli obiettivi del trattato che istituisce la Comunita' economica europea e del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica, DECISI, nello spirito di tali trattati, a costruire sulle fondamenta gia' realizzate, un'unione sempre piu' stretta tra i popoli europei, CONSIDERANDO che l'articolo 237 del trattato che istituisce la Comunita' economica europea e l'articolo 205 del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica danno agli stati europei la possibilita' di diventare membri di tali Comunita', CONSIDERANDO che il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese hanno chiesto di diventare membri di dette Comunita', CONSIDERANDO che il Consiglio delle Comunita' europee, sentito il parere della Commissione, si e' pronunciato a favore dell'ammissione di detti stati, HANNO DECISO di stabilire di comune accordo le condizioni di ammissione e gli adattamenti da apportare ai trattati che istituiscono la Comunita' economica europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e a tal fine hanno designato come plenipotenziari: SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI, signor Wilfried MARTENS, primo ministro; signor Leo TINDEMANS, ministro delle relazioni esterne; signor Paul NOTERDAEME, ambasciatore, rappresentante permanente presso le Comunita' europee; SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA, signor Poul SCHLUTER, primo ministro; signor Uffe ELLEMANN-JENSEN, ministro degli affari esteri; signor Jakob Esper LARSEN, ambasciatore, rappresentante permanente presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, signor Hans-Dietrich GENSCHER, ministro federale degli affari esteri; signor Gisbert POENSGEN, ambasciatore, rappresentante permanente presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, signor Yannis HARALAMBOPOULOS, ministro degli affari esteri; signor Theodoros PAGALOS, sottosegretario al ministero degli affari esteri, incaricato delle relazioni con la CEE; signor Alexandre ZAFIRIOU, ambasciatore, rappresentante permanente presso le Comunita' europee; SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA, signor Felipe GONZALEZ MARQUEZ, presidente del governo; signor Fernando MORAN LOPEZ, ministro degli affari esteri; signor Manuel MARIN GONZALEZ, segretario di stato per le relazioni con le Comunita' europee; signor Gabriel FERRAN de ALFARO, ambasciatore, capo della missione della Spagna presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, signor Laurent FABIUS, primo ministro; signor Roland DUMAS, ministro delle relazioni esterne; signora Catherine LALUMIERE, ministro delegato incaricato degli affari europei: signor Luc de LA BARRE de NANTEUIL, ambasciatore, rappresentante permanente presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE D'IRLANDA; dott. Garret FITZGERALD, T D, primo ministro; signor Peter BARRY, T D, ministro degli affari esteri; signor Andrew O'ROURKE, ambasciatore, rappresentante permanente presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, signor Bettino CRAXI, presidente del consiglio dei ministri; signor Giulio ANDREOTTI, ministro degli affari esteri; signor Pietro CALAMIA, ambasciatore, rappresentante permanente presso le Comunita' europee; SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, signor Jacques F. POOS, vicepresidente del governo, ministro degli affari esteri; signor Joseph WEYLAND, ambasciatore, rappresentante permanente presso le Comunita' europee; SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI, Drs. Ruud F. M. LUBBERS, primo ministro, ministro degli affari esteri; signor Hans van den BROEK, ministro degli affari esteri; signor H. J. Ch. RUTTEN, ambasciatore, rappresentante permanente presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, dott. Mario SOARES, primo ministro; dott. Rui MACHETE, vice primo ministro; dott. Jaime GAMA, ministro degli affari esteri; dott. Ernani Rodrigues LOPES, ministro delle finanze e del piano; SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, sir Geoffrey HOWE Q C, M P, segretario di stato degli affari esteri e del Commonwealth; sir Michael BUTLER, ambasciatore, rappresentante permanente presso le Comunita' europee; QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma HANNO CONVENUTO le disposizioni che seguono: Articolo 1 1. Il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese diventano membri della Comunita' economica europea e della Comunita' europea dell'energia atomica e parti ai trattati che istituiscono tali Comunita', quali sono stati modificati e completati. 2. Le condizioni di ammissione e gli adattamenti, da questa determinati, dei trattati che istituiscono la Comunita' economica europea e la Comunita' europea dell'energia atomica sono contenuti nell'atto unito al presente trattato. Le disposizioni di tale atto concernenti la Comunita' economica europea e la Comunita' europea dell'energia atomica costituiscono parte integrante del presente trattato. 3. Le disposizioni concernenti i diritti e gli obblighi degli stati membri, nonche‚ i poteri e le competenze delle istituzioni delle Comunita', quali figurano nei trattati di cui al paragrafo 1, si applicano nei confronti del presente trattato.

Trattato - art. 2

Articolo 2 1. Il presente trattato sara' ratificato dalle Alte Parti Contraenti conformemente alle loro norme costituzionali rispettive. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il governo della Repubblica italiana al piu' tardi il 31 dicembre 1985. 2. Il presente trattato entrera' in vigore il 1 gennaio 1986, a condizione che tutti gli strumenti di ratifica siano stati depositati prima di tale data e che tutti gli strumenti di adesione alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio siano depositati a tale data. Qualora tuttavia uno degli stati di cui all'articolo 1, paragrafo 1 non abbia depositato in tempo debito i suoi strumenti di ratifica e di adesione, il trattato entra in vigore per l'altro stato se questo ha proceduto al deposito. In tal caso il Consiglio delle Comunita' europee, deliberando all'unanimita', decide immediatamente gli indispensabili adattamenti dell'articolo 3 del presente trattato e degli articoli 14, 17, 19, 20, 23, 383, 384, 385, 386, 388, 397 e 402 dell'atto di adesione, delle disposizioni del suo allegato I che concernono la composizione ed il funzionamento di vari comitati e degli articoli pertinenti del protocollo n. 1 concernente lo statuto della Banca europea per gli investimenti allegato a tale atto; il Consiglio, deliberando all'unanimita', puo' ugualmente dichiarare caduche ovvero adattare le disposizioni dell'atto che si riferiscono nominalmente allo stato che non ha depositato i suoi strumenti di ratifica e di adesione. 3. In deroga al paragrafo 2, le istituzioni delle Comunita' possono adottare prima dell'adesione le misure di cui agli articoli 27, 91, 161, 163, 164, 165, 171, 179, 258, 349, 351, 352, 358, 366, 378 e 396 dell'atto di adesione e agli articoli 2, 3 e 4 del protocollo n. 2. Queste misure prendono effetto soltanto con riserva e alla data dell'entrata in vigore del presente trattato.

Trattato - art. 3

Articolo 3 Il presente trattato, redatto in unico esemplare, in danese, in francese, in greco, in inglese, in irlandese, in italiano, in olandese, in portoghese, in spagnolo e in tedesco, i testi in ciascuna di queste lingue facenti tutti ugualmente fede, sara' depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana che provvedera' a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri stati firmatari.

Atto - art. 1

ATTO Relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica Portoghese e agli adattamenti dei trattati Articolo 1 Ai fini del presente atto: - per "trattati originari" s'intendono il trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, il trattato che istituisce la Comunita' economica europea ed il trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica, quali sono stati completati o modificati da trattati o altri atti entrati in vigore prima della presente adesione; per "trattato CECA", "trattato CEE", "trattato CEEA" s'intendono i corrispondenti trattati originari cosi' completati o modificati; - per "stati membri attuali" s'intendono il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; - per "Comunita' nella sua composizione attuale" s'intende la Comunita' composta dagli stati membri attuali; - per "Comunita' nella sua composizione allargata" s'intende la Comunita' nella sua composizione tanto dopo l'adesione del 1972 quanto dopo l'adesione del 1979; - per "nuovi stati membri" s'intendono il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese.

Atto - art. 2

Articolo 2 Dal momento dell'adesione le disposizioni dei trattati originari e gli atti adottati dalle istituzioni delle Comunita' prima dell'adesione vincolano i nuovi stati membri e si applicano in tali stati alle condizioni previste da detti trattati e dal presente atto.

Atto - art. 3

Articolo 3 1. I nuovi stati membri aderiscono con il presente atto alle decisioni ed agli accordi conclusi dai rappresentanti dei governi degli stati membri riuniti in sede di Consiglio. Essi s'impegnano ad aderire dal momento dell'adesione a ogni altro accordo concluso dagli stati membri attuali relativo al funzionamento delle Comunita' o che sia connesso alla loro azione. 2. I nuovi stati membri s'impegnano ad aderire alle convenzioni di cui all'articolo 220 del trattato CEE e alle convenzioni indissociabili dal conseguimento degli obiettivi di questo trattato e quindi connesse con l'ordinamento giuridico comunitario, nonche' ai protocolli relativi all'interpretazione di tali convenzioni da parte della Corte di giustizia, firmati dagli stati membri della Comunita' nella sua composizione originaria o allargata, e ad avviare a tal fine negoziati con gli stati membri attuali per apportami i necessari adattamenti. 3. I nuovi stati membri si trovano nella stessa situazione degli stati membri attuali rispetto alle dichiarazioni, risoluzioni o altre prese di posizione del Consiglio, nonche' a quelle relative alle Comunita' europee adottate di comune accordo dagli stati membri; essi rispetteranno quindi i principi e gli orientamenti che ne derivano e prenderanno le misure che possono risultare necessarie per assicurarne l'applicazione.

Atto - art. 4

Articolo 4 1. Gli accordi e le convenzioni conclusi da una della Comunita' con uno o piu' stati terzi, con un'organizzazione internazionale o con un cittadino di uno stato terzo vincolano i nuovi stati membri alle condizioni previste dai trattati originari e dal presente atto. 2. I nuovi stati membri s'impegnano ad aderire, alle condizioni previste dal presente atto, agli accordi ed alle convenzioni conclusi dagli stati membri della Comunita' nella sua composizione originaria o allargata congiuntamente ad una delle Comunita', nonche' agli accordi conclusi da questi stati che siano connessi a tali accordi o convenzioni. La Comunita' e gli stati membri attuali assisteranno a tal fine i nuovi stati membri. 3. I nuovi stati membri aderiscono, col presente atto e alle condizioni da esso previste, agli accordi interni conclusi dagli stati membri della Comunita' nella sua composizione originaria o allargata per l'applicazione degli accordi o delle convenzioni di cui al paragrafo 2. 4. I nuovi stati membri prendono le misure adatte per adeguare, se occorre, ai diritti ed agli obblighi derivanti dalla loro adesione alle Comunita' la propria posizione nei confronti delle organizzazioni internazionali e degli accordi internazionali cui sono parti anche altri stati membri o una delle Comunita'.

Atto - art. 5

Articolo 5 L'articolo 234 del trattato CEE e gli articoli 105 e 106 del trattato CEEA si applicano, per quanto attiene ai nuovi stati membri, agli accordi ed alle convenzioni conclusi prima della loro adesione.

Atto - art. 6

Articolo 6 Le disposizioni del presente atto, se non e' stabilito altrimenti, non possono essere sospese, modificate o abrogate che a mezzo delle procedure, previste dai trattati originari, che consentono la revisione di tali trattati.

Atto - art. 7

Articolo 7 Gli atti delle istituzioni delle Comunita' ai quali si riferiscono le disposizioni transitorie stabilite col presente atto conservano la loro natura giuridica; in particolare, le procedure per la loro modifica restano applicabili.

Atto - art. 8

Articolo 8 Le disposizioni del presente atto che hanno per oggetto o per effetto di abrogare o di modificare, a titolo non transitorio, atti delle istituzioni delle Comunita' acquistano la stessa natura giuridica delle disposizioni cosi' abrogate o modificate e sono sottoposte alle stesse norme.

Atto - art. 9

Articolo 9 L'applicazione dei trattati originari e degli atti delle istituzioni e' soggetta, a titolo transitorio, alle disposizioni derogatorie previste dal presente atto.

Atto - art. 10

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