LEGGE 11 dicembre 1985, n. 775
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il trattato, firmato a Lisbona e a Madrid il 12 giugno 1985, concluso tra il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Stati membri delle Comunita' europee) e il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita' economica europea e alla Comunita' europea dell'energia atomica, con i seguenti atti connessi: decisione del Consiglio delle Comunita' europee dell'11 giugno 1985 relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio; atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati, con allegati; venticinque protocolli; atto finale, con allegati.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data al trattato di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' dell'articolo 2 del trattato stesso.
Art. 3
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Decisione - art. 1
DECISIONE DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE dell'11 giugno 1985 relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 98, visto il parere della Commissione, riferendosi all'opinione del Parlamento europeo, considerando che il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese hanno chiesto di aderire alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, considerando che le condizioni di adesione che il Consiglio deve fissare sono state negoziate con gli stati sopra menzionati, DECIDE: Articolo 1 1. Il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese possono diventare membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio aderendo, alle condizioni previste dalla presente decisione, al trattato che istituisce tale Comunita', quale e' stato modificato o completato. 2. Le condizioni dell'adesione e gli adattamenti del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, da questa determinati, sono contenuti nell'atto allegato alla presente decisione. Le disposizioni di tale atto concernenti la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio costituiscono parte integrante della presente decisione. 3. Le disposizioni concernenti i diritti e gli obblighi degli stati membri, nonche' i poteri e le competenze delle istituzioni delle Comunita', quali figurano nel trattato di cui al paragrafo 1, si applicano nei confronti della presente decisione.
Decisione - art. 2
Articolo 2 1. Gli strumenti di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio saranno depositati presso il governo della Repubblica francese il 1 gennaio 1986. 2. L'adesione prende effetto il 1 gennaio 1986, a condizione che tutti gli strumenti di adesione siano depositati a tale data e che tutti gli strumenti di ratifica del trattato relativo all'adesione alla Comunita' economica europea ed alla Comunita' europea dell'energia atomica siano stati depositati prima di tale data. Qualora tuttavia uno degli stati di cui al paragrafo 1 del presente articolo non abbia depositato in tempo debito i suoi strumenti di adesione e di ratifica, l'adesione prende effetto per l'altro stato aderente. In tal caso il Consiglio delle Comunita' europee, deliberando all'unanimita', decide immediatamente gli indispensabili adattamenti dell'articolo 3 della presente decisione e degli articoli 12, 13, 17, 19, 20, 22, 383, 384, 385 e 397 dell'atto di adesione; il Consiglio, deliberando all'unanimita', puo' ugualmente dichiarare caduche ovvero adattare le disposizioni di detto atto che si riferiscono nominalmente allo stato che non ha depositato i suoi strumenti di adesione e di ratifica. 3. In deroga al paragrafo 2, le istituzioni della Comunita' possono adottare prima dell'adesione le misure di cui agli articoli 27, 179, 366, 378 e 396 dell'atto di adesione. Queste misure entrano in vigore soltanto con riserva e alla data della presa d'effetto della presente decisione. 4. Il governo della Repubblica francese rimettera' copia certificata conforme dello strumento di adesione di ciascuno stato aderente ai governi degli stati membri e dell'altro stato aderente.
Decisione - art. 3
Articolo 3 La presente decisione redatta in danese, in francese, in greco, in inglese, in irlandese, in italiano, in olandese, in portoghese, in spagnolo e in tedesco, i testi in ciascuna di queste lingue facenti tutti ugualmente fede, e' comunicata agli stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, al Regno di Spagna e alla Repubblica portoghese.
Trattato - art. 1
TRATTATO tra il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Ellenica, la Repubblica Francese l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda dei Nord (stati membri delle Comunita' europee) e il Regno di Spagna e la Repubblica Portoghese, relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica Portoghese alla Comunita' economica europea e alla Comunita' europea dell'energia atomica SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI, SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, UNITI nella volonta' di proseguire la realizzazione degli obiettivi del trattato che istituisce la Comunita' economica europea e del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica, DECISI, nello spirito di tali trattati, a costruire sulle fondamenta gia' realizzate, un'unione sempre piu' stretta tra i popoli europei, CONSIDERANDO che l'articolo 237 del trattato che istituisce la Comunita' economica europea e l'articolo 205 del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica danno agli stati europei la possibilita' di diventare membri di tali Comunita', CONSIDERANDO che il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese hanno chiesto di diventare membri di dette Comunita', CONSIDERANDO che il Consiglio delle Comunita' europee, sentito il parere della Commissione, si e' pronunciato a favore dell'ammissione di detti stati, HANNO DECISO di stabilire di comune accordo le condizioni di ammissione e gli adattamenti da apportare ai trattati che istituiscono la Comunita' economica europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e a tal fine hanno designato come plenipotenziari: SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI, signor Wilfried MARTENS, primo ministro; signor Leo TINDEMANS, ministro delle relazioni esterne; signor Paul NOTERDAEME, ambasciatore, rappresentante permanente presso le Comunita' europee; SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA, signor Poul SCHLUTER, primo ministro; signor Uffe ELLEMANN-JENSEN, ministro degli affari esteri; signor Jakob Esper LARSEN, ambasciatore, rappresentante permanente presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, signor Hans-Dietrich GENSCHER, ministro federale degli affari esteri; signor Gisbert POENSGEN, ambasciatore, rappresentante permanente presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, signor Yannis HARALAMBOPOULOS, ministro degli affari esteri; signor Theodoros PAGALOS, sottosegretario al ministero degli affari esteri, incaricato delle relazioni con la CEE; signor Alexandre ZAFIRIOU, ambasciatore, rappresentante permanente presso le Comunita' europee; SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA, signor Felipe GONZALEZ MARQUEZ, presidente del governo; signor Fernando MORAN LOPEZ, ministro degli affari esteri; signor Manuel MARIN GONZALEZ, segretario di stato per le relazioni con le Comunita' europee; signor Gabriel FERRAN de ALFARO, ambasciatore, capo della missione della Spagna presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, signor Laurent FABIUS, primo ministro; signor Roland DUMAS, ministro delle relazioni esterne; signora Catherine LALUMIERE, ministro delegato incaricato degli affari europei: signor Luc de LA BARRE de NANTEUIL, ambasciatore, rappresentante permanente presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE D'IRLANDA; dott. Garret FITZGERALD, T D, primo ministro; signor Peter BARRY, T D, ministro degli affari esteri; signor Andrew O'ROURKE, ambasciatore, rappresentante permanente presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, signor Bettino CRAXI, presidente del consiglio dei ministri; signor Giulio ANDREOTTI, ministro degli affari esteri; signor Pietro CALAMIA, ambasciatore, rappresentante permanente presso le Comunita' europee; SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, signor Jacques F. POOS, vicepresidente del governo, ministro degli affari esteri; signor Joseph WEYLAND, ambasciatore, rappresentante permanente presso le Comunita' europee; SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI, Drs. Ruud F. M. LUBBERS, primo ministro, ministro degli affari esteri; signor Hans van den BROEK, ministro degli affari esteri; signor H. J. Ch. RUTTEN, ambasciatore, rappresentante permanente presso le Comunita' europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, dott. Mario SOARES, primo ministro; dott. Rui MACHETE, vice primo ministro; dott. Jaime GAMA, ministro degli affari esteri; dott. Ernani Rodrigues LOPES, ministro delle finanze e del piano; SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, sir Geoffrey HOWE Q C, M P, segretario di stato degli affari esteri e del Commonwealth; sir Michael BUTLER, ambasciatore, rappresentante permanente presso le Comunita' europee; QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma HANNO CONVENUTO le disposizioni che seguono: Articolo 1 1. Il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese diventano membri della Comunita' economica europea e della Comunita' europea dell'energia atomica e parti ai trattati che istituiscono tali Comunita', quali sono stati modificati e completati. 2. Le condizioni di ammissione e gli adattamenti, da questa determinati, dei trattati che istituiscono la Comunita' economica europea e la Comunita' europea dell'energia atomica sono contenuti nell'atto unito al presente trattato. Le disposizioni di tale atto concernenti la Comunita' economica europea e la Comunita' europea dell'energia atomica costituiscono parte integrante del presente trattato. 3. Le disposizioni concernenti i diritti e gli obblighi degli stati membri, nonche‚ i poteri e le competenze delle istituzioni delle Comunita', quali figurano nei trattati di cui al paragrafo 1, si applicano nei confronti del presente trattato.
Trattato - art. 2
Articolo 2 1. Il presente trattato sara' ratificato dalle Alte Parti Contraenti conformemente alle loro norme costituzionali rispettive. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il governo della Repubblica italiana al piu' tardi il 31 dicembre 1985. 2. Il presente trattato entrera' in vigore il 1 gennaio 1986, a condizione che tutti gli strumenti di ratifica siano stati depositati prima di tale data e che tutti gli strumenti di adesione alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio siano depositati a tale data. Qualora tuttavia uno degli stati di cui all'articolo 1, paragrafo 1 non abbia depositato in tempo debito i suoi strumenti di ratifica e di adesione, il trattato entra in vigore per l'altro stato se questo ha proceduto al deposito. In tal caso il Consiglio delle Comunita' europee, deliberando all'unanimita', decide immediatamente gli indispensabili adattamenti dell'articolo 3 del presente trattato e degli articoli 14, 17, 19, 20, 23, 383, 384, 385, 386, 388, 397 e 402 dell'atto di adesione, delle disposizioni del suo allegato I che concernono la composizione ed il funzionamento di vari comitati e degli articoli pertinenti del protocollo n. 1 concernente lo statuto della Banca europea per gli investimenti allegato a tale atto; il Consiglio, deliberando all'unanimita', puo' ugualmente dichiarare caduche ovvero adattare le disposizioni dell'atto che si riferiscono nominalmente allo stato che non ha depositato i suoi strumenti di ratifica e di adesione. 3. In deroga al paragrafo 2, le istituzioni delle Comunita' possono adottare prima dell'adesione le misure di cui agli articoli 27, 91, 161, 163, 164, 165, 171, 179, 258, 349, 351, 352, 358, 366, 378 e 396 dell'atto di adesione e agli articoli 2, 3 e 4 del protocollo n. 2. Queste misure prendono effetto soltanto con riserva e alla data dell'entrata in vigore del presente trattato.
Trattato - art. 3
Articolo 3 Il presente trattato, redatto in unico esemplare, in danese, in francese, in greco, in inglese, in irlandese, in italiano, in olandese, in portoghese, in spagnolo e in tedesco, i testi in ciascuna di queste lingue facenti tutti ugualmente fede, sara' depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana che provvedera' a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri stati firmatari.
Atto - art. 1
ATTO Relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica Portoghese e agli adattamenti dei trattati Articolo 1 Ai fini del presente atto: - per "trattati originari" s'intendono il trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, il trattato che istituisce la Comunita' economica europea ed il trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica, quali sono stati completati o modificati da trattati o altri atti entrati in vigore prima della presente adesione; per "trattato CECA", "trattato CEE", "trattato CEEA" s'intendono i corrispondenti trattati originari cosi' completati o modificati; - per "stati membri attuali" s'intendono il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; - per "Comunita' nella sua composizione attuale" s'intende la Comunita' composta dagli stati membri attuali; - per "Comunita' nella sua composizione allargata" s'intende la Comunita' nella sua composizione tanto dopo l'adesione del 1972 quanto dopo l'adesione del 1979; - per "nuovi stati membri" s'intendono il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese.
Atto - art. 2
Articolo 2 Dal momento dell'adesione le disposizioni dei trattati originari e gli atti adottati dalle istituzioni delle Comunita' prima dell'adesione vincolano i nuovi stati membri e si applicano in tali stati alle condizioni previste da detti trattati e dal presente atto.
Atto - art. 3
Articolo 3 1. I nuovi stati membri aderiscono con il presente atto alle decisioni ed agli accordi conclusi dai rappresentanti dei governi degli stati membri riuniti in sede di Consiglio. Essi s'impegnano ad aderire dal momento dell'adesione a ogni altro accordo concluso dagli stati membri attuali relativo al funzionamento delle Comunita' o che sia connesso alla loro azione. 2. I nuovi stati membri s'impegnano ad aderire alle convenzioni di cui all'articolo 220 del trattato CEE e alle convenzioni indissociabili dal conseguimento degli obiettivi di questo trattato e quindi connesse con l'ordinamento giuridico comunitario, nonche' ai protocolli relativi all'interpretazione di tali convenzioni da parte della Corte di giustizia, firmati dagli stati membri della Comunita' nella sua composizione originaria o allargata, e ad avviare a tal fine negoziati con gli stati membri attuali per apportami i necessari adattamenti. 3. I nuovi stati membri si trovano nella stessa situazione degli stati membri attuali rispetto alle dichiarazioni, risoluzioni o altre prese di posizione del Consiglio, nonche' a quelle relative alle Comunita' europee adottate di comune accordo dagli stati membri; essi rispetteranno quindi i principi e gli orientamenti che ne derivano e prenderanno le misure che possono risultare necessarie per assicurarne l'applicazione.
Atto - art. 4
Articolo 4 1. Gli accordi e le convenzioni conclusi da una della Comunita' con uno o piu' stati terzi, con un'organizzazione internazionale o con un cittadino di uno stato terzo vincolano i nuovi stati membri alle condizioni previste dai trattati originari e dal presente atto. 2. I nuovi stati membri s'impegnano ad aderire, alle condizioni previste dal presente atto, agli accordi ed alle convenzioni conclusi dagli stati membri della Comunita' nella sua composizione originaria o allargata congiuntamente ad una delle Comunita', nonche' agli accordi conclusi da questi stati che siano connessi a tali accordi o convenzioni. La Comunita' e gli stati membri attuali assisteranno a tal fine i nuovi stati membri. 3. I nuovi stati membri aderiscono, col presente atto e alle condizioni da esso previste, agli accordi interni conclusi dagli stati membri della Comunita' nella sua composizione originaria o allargata per l'applicazione degli accordi o delle convenzioni di cui al paragrafo 2. 4. I nuovi stati membri prendono le misure adatte per adeguare, se occorre, ai diritti ed agli obblighi derivanti dalla loro adesione alle Comunita' la propria posizione nei confronti delle organizzazioni internazionali e degli accordi internazionali cui sono parti anche altri stati membri o una delle Comunita'.
Atto - art. 5
Articolo 5 L'articolo 234 del trattato CEE e gli articoli 105 e 106 del trattato CEEA si applicano, per quanto attiene ai nuovi stati membri, agli accordi ed alle convenzioni conclusi prima della loro adesione.
Atto - art. 6
Articolo 6 Le disposizioni del presente atto, se non e' stabilito altrimenti, non possono essere sospese, modificate o abrogate che a mezzo delle procedure, previste dai trattati originari, che consentono la revisione di tali trattati.
Atto - art. 7
Articolo 7 Gli atti delle istituzioni delle Comunita' ai quali si riferiscono le disposizioni transitorie stabilite col presente atto conservano la loro natura giuridica; in particolare, le procedure per la loro modifica restano applicabili.
Atto - art. 8
Articolo 8 Le disposizioni del presente atto che hanno per oggetto o per effetto di abrogare o di modificare, a titolo non transitorio, atti delle istituzioni delle Comunita' acquistano la stessa natura giuridica delle disposizioni cosi' abrogate o modificate e sono sottoposte alle stesse norme.
Atto - art. 9
Articolo 9 L'applicazione dei trattati originari e degli atti delle istituzioni e' soggetta, a titolo transitorio, alle disposizioni derogatorie previste dal presente atto.
Atto - art. 10
Articolo 10 Il testo dell'articolo 2 dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'assemblea a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom e' sostituito dal testo seguente: "Articolo 2 Il numero dei rappresentanti eletti in ogni stato membro e' fissato come segue: Belgio 24 Danimarca 16 Germania (R. f.) 81 Grecia 24 Spagna 60 Francia 81 Irlanda 15 Italia 81 Lussemburgo 6 Paesi Bassi 25 Portogallo 24 Regno Unito 81"
Atto - art. 11
Articolo 11 Il testo dell'articolo 2, secondo comma del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunita' europee e' sostituito dal testo seguente; "La presidenza e' esercitata a turno da ciascun membro nel Consiglio per una durata di sei mesi, secondo l'ordine seguente degli stati membri: - durante un primo ciclo di sei anni: Belgio, Danimarca, Repubblica federale di Germania, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito; - durante il successivo ciclo di sei anni: Danimarca, Belgio, Grecia, Repubblica federale di Germania, Francia, Spagna, Italia, Irlanda, Paesi Bassi, Lussemburgo, Regno Unito, Portogallo".
Atto - art. 12
Articolo 12 Testo dell'articolo 28 del trattato CECA e' sostituito dal testo seguente: "Articolo 28 Il Consiglio, quando e' consultato dall'Alta Autorita', delibera senza procedere necessariamente a votazione. I verbali delle deliberazioni sono trasmessi all'Alta Autorita'. Quando il presente trattato richiede parere conforme del Consiglio, il parere si reputa acquisito se la proposta presentata dall'Alta Autorita' ottiene l'approvazione: - della maggioranza assoluta dei rappresentanti degli stati membri, comprendente i voti dei rappresentanti di due stati membri che conseguono ciascuno almeno un nono del valore totale delle produzioni di carbone e d'acciaio della Comunita'; - o, in caso di parita' dei voti, e se l'Alta Autorita' mantiene la sua proposta dopo una seconda deliberazione, dei rappresentanti di tre stati membri che conseguono ciascuno almeno un nono del valore totale delle produzioni di carbone e d'acciaio della Comunita'. Quando il presente trattato richiede una decisione all'unanimita' o un parere conforme all'unanimita', la decisione o il parere sono acquisiti se raccolgono i voti di tutti i membri del Consiglio. Tuttavia, per l'applicazione degli articoli 21, 32, 32 bis, 78 sesto e 78 nono del presente trattato e degli articoli 16, 20, terzo comma, 28, quinto comma e 44 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia, le astensioni dei membri presenti o rappresentati non ostano all'adozione delle deliberazioni del Consiglio per le quali e' richiesta l'unanimita'. Le decisioni del Consiglio, a parte quelle che richiedono una maggioranza qualificata o l'unanimita', sono prese a maggioranza dei membri che compongono il Consiglio; tale maggioranza si reputa acquisita se comprende la maggioranza assoluta dei rappresentanti degli stati membri, comprendente i voti dei rappresentanti di due stati membri che conseguono ciascuno almeno un nono del valore totale delle produzioni di carbone e d'acciaio della Comunita'. Tuttavia ai voti dei membri del Consiglio e' attribuita la ponderazione seguente per l'applicazione delle disposizioni degli articoli 78, 78 terzo e 78 sesto del presente trattato che richiedono la maggioranza qualificata: Belgio 5 Danimarca 3 Germania (R. f.) 10 Grecia 5 Spagna 8 Francia 10 Irlanda 3 Italia 10 Lussemburgo 2 Paesi Bassi 5 Portogallo 5 Regno Unito 10 Le deliberazioni sono valide se hanno raccolto almeno cinquantaquattro voti, che esprimano il voto favorevole di almeno otto membri. In caso di votazione, ciascun membro del Consiglio puo' ricevere delega da uno solo degli altri membri. Il Consiglio comunica con gli stati membri per mezzo del suo presidente. Le deliberazioni del Consiglio sono pubblicate nei modi da esso stabiliti".
Atto - art. 13
Articolo 13 Il testo dell'articolo 95, quarto comma del trattato CECA e' sostituito dal testo seguente: "Queste modifiche sono oggetto di proposte stabilite d'accordo dall'Alta Autorita' e dal Consiglio deliberante a maggioranza di dieci dodicesimi dei suoi membri e sottoposte al parere della Corte. Nel suo esame, la Corte ha piena competenza per valutare tutti gli elementi di fatto e di diritto. Se, in seguito a questo esame, la Corte riconosce la conformita' delle proposte alle disposizioni del capoverso precedente, esse sono trasmesse all'Assemblea ed entrano in vigore se sono approvate a maggioranza di tre quarti dei voti espressi e a maggioranza di due terzi dei membri che compongono l'Assemblea".
Atto - art. 14
Articolo 14 Il testo dell'articolo 148, paragrafo 2 del trattato CEE e dell'articolo 118, paragrafo 2 del trattato CEEA e' sostituito dal testo seguente: "2. Per le deliberazioni del Consiglio che richiedono una maggioranza qualificata, ai voti dei membri e' attribuita la seguente ponderazione: Belgio 5 Danimarca 3 Germania (R. f.) 10 Grecia 5 Spagna 8 Francia 10 Irlanda 3 Italia 10 Lussemburgo 2 Paesi Bassi 5 Portogallo 5 Regno Unito 10 Le deliberazioni sono valide se hanno raccolto almeno: - 54 voti quando, in virtu' del presente trattato, debbono essere prese su proposta della Commissione, - 54 voti che esprimano il voto favorevole di almeno otto membri, negli altri casi".
Atto - art. 15
Articolo 15 Il testo dell'articolo 10, paragrafo 1, primo comma del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunita' europee e' sostituito dal testo seguente: "1. La Commissione e' composta di 17 membri, scelti in base alla loro competenza generale e che offrano ogni garanzia di indipendenza".
Atto - art. 16
Articolo 16 L'articolo 14 del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunita' europee e' modificato come segue: 1. il testo del primo comma e' sostituito dal testo seguente: "Il presidente ed i sei vicepresidenti della Commissione sono designati tra i membri di questa per due anni, secondo la medesima procedura prevista per la nomina dei membri della Commissione. Il loro mandato puo' essere rinnovato."; 2. e' aggiunto il comma seguente: "Il Consiglio, deliberando all'unanimita', puo' modificare le disposizioni concernenti i vicepresidenti".
Atto - art. 17
Articolo 17 Il testo dell'articolo 32, primo comma del trattato CECA, dell'articolo 165, primo comma del trattato CEE e dell'articolo 137, primo comma del trattato CEEA e' sostituito dal testo seguente: "La Corte di giustizia e' composta di 13 giudici".
Atto - art. 18
Articolo 18 Il testo dell'articolo 32 bis, primo comma del trattato CECA, dell'articolo 166, primo comma del trattato CEE e dell'articolo 138, primo comma del trattato CEEA e' sostituito dal testo seguente: "La Corte di giustizia e' assistita da sei avvocati generali".
Atto - art. 19
Articolo 19 Il testo dell'articolo 32-ter, secondo e terzo comma del trattato CECA, dell'articolo 167, secondo e terzo comma del trattato CEE e dell'articolo 139, secondo e terzo comma del trattato CEEA e' sostituito dal testo seguente: "Ogni tre anni si procede a un rinnovamento parziale dei giudici. Esso riguarda alternativamente sette e sei giudici. Ogni tre anni si procede a un rinnovamento parziale degli avvocati generali. Esso riguarda ogni volta tre avvocati generali".
Atto - art. 20
Articolo 20 Il testo dell'articolo 78 sesto, paragrafo 2 del trattato CECA, dell'articolo 206, paragrafo 2 del trattato CEE e dell'articolo 180, paragrafo 2 del trattato CEEA e' sostituito dal testo seguente: "2. La Corte dei conti e' composta di 12 membri".
Atto - art. 21
Articolo 21 Il testo dell'articolo 194, primo comma del trattato CEE e dell'articolo 166, primo comma del trattato CEEA e' sostituito dal testo seguente: "Il numero dei membri del Comitato e' fissato come segue: Belgio 12 Danimarca 9 Germania (R. f.) 24 Grecia 12 Spagna 21 Francia 24 Irlanda 9 Italia 24 Lussemburgo 6 Paesi Bassi 12 Portogallo 12 Regno Unito 24"
Atto - art. 22
Articolo 22 Il testo dell'articolo 18, primo comma del trattato CECA e' sostituito dal testo seguente: "Presso l'Alta Autorita' e' istituito un Comitato consultivo. Esso e' composto di non meno di 72 membri e di non piu' di 96 e comprende, in numero uguale, produttori, lavoratori, consumatori e commercianti".
Atto - art. 23
Articolo 23 Il testo dell'articolo 134, paragrafo 2, primo comma del trattato CEEA e' sostituito dal testo seguente: "2. Il Comitato e' composto di trentatre' membri, nominati dal Consiglio previa consultazione della Commissione".
Atto - art. 24
Articolo 24 Il testo dell'articolo 227, paragrafo 1 del trattato CEE e' sostituito dal testo seguente: "1. Il presente trattato si applica al Regno del Belgio, al Regno di Danimarca, alla Repubblica federale di Germania, alla Repubblica ellenica, al Regno di Spagna, alla Repubblica francese, all'Irlanda, alla Repubblica italiana, al Granducato del Lussemburgo, al Regno dei Paesi Bassi, alla Repubblica portoghese e al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord".
Atto - art. 25
Articolo 25 1. 1 trattati e gli atti delle istituzioni delle Comunita' europee si applicano alle Isole Canarie e a Ceuta e Melilla, con riserva delle deroghe previste nei paragrafi 2 e 3 e nelle altre disposizioni del presente atto. 2. Le disposizioni del trattato CEE e del trattato CECA relative alla libera circolazione delle merci, nonche' gli atti delle istituzioni delle Comunita' in materia di legislazione doganale e di politica commerciale si applicano alle Isole Canarie e a Ceuta e Melilla alle condizioni definite nel protocollo n. 2. 3. Fatte salve le disposizioni specifiche dell'articolo 155, gli atti delle istituzioni delle Comunita' europee in materia di politica agricola comune e di politica comune della pesca non si applicano alle Isole Canarie e a Ceuta e Melilla. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce le disposizioni di carattere socio-strutturale nel campo dell'agricoltura che si applicano alle Isole Canarie avendo cura che queste disposizioni siano compatibili con gli obiettivi generali della politica agricola comune. 4. A richiesta del Regno di Spagna il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea, puo': - decidere l'inclusione delle Isole Canarie e di Ceuta e Melilla nel territorio doganale della Comunita'; - stabilire le misure appropriate per estendere le vigenti disposizioni del diritto comunitario alle Isole Canarie ed a Ceuta e Melilla. Su proposta della Commissione, che agisce di sua iniziativa o su richiesta di uno stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimita' previa consultazione dell'Assemblea, puo' decidere gli adattamenti eventualmente necessari del regime applicabile alle Isole Canarie ed a Ceuta e Melilla.
Atto - art. 26
Articolo 26 Gli atti indicati nell'elenco riportato dall'allegato I del presente atto formano oggetto degli adattamenti specificati in tale allegato.
Atto - art. 27
Articolo 27 Gli adattamenti degli atti indicati nell'elenco riportato nell'allegato II del presente atto, resi necessari dall'adesione, sono effettuati conformemente agli orientamenti enunciati in detto allegato e secondo la procedura e alle condizioni di cui all'articolo 396.
Atto - art. 28
Articolo 28 1. Nel corso dei primi due anni successivi all'adesione ciascuno dei nuovi stati membri procede all'elezione a suffragio universale diretto di, rispettivamente, 60 rappresentanti del popolo spagnolo e 24 rappresentanti del popolo portoghese nell'Assemblea, conformemente alle disposizioni dell'atto del 20 settembre 1976 relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale diretto. Il mandato di questi rappresentanti scade contemporaneamente a quello dei rappresentanti eletti negli, stati membri attuali per il quinquennio in corso. 2. Dal momento dell'adesione e per il periodo fino a ciascuna delle elezioni di cui al paragrafo 1, i rappresentanti dei popoli spagnolo e portoghese nell'Assemblea sono designati dai parlamenti dei nuovi stati membri fra i propri membri, secondo la procedura fissata da ciascuno di questi stati.
Atto - art. 29
Articolo 29 Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, secondo comma del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunita' europee, il nuovo ordine stabilito dall'articolo 11 del presente atto si applichera' alla scadenza dei rimanenti periodi di rotazione secondo l'ordine degli stati membri stabilito dall'articolo 2 sopracitato nel testo vigente anteriormente all'adesione.
Atto - art. 30
Articolo 30 1. Per ogni prodotto il dazio di base sul quale vanno operate le successive riduzioni di cui agli articoli 31, 75, paragrafo 1 e 173, paragrafi 1 e 2 e' il dazio effettivamente applicato al 1 gennaio 1985 ai prodotti originari della Comunita' nella sua composizione attuale e della Spagna nel quadro dei loro scambi. 2. Per ogni prodotto il dazio di base per il ravvicinamento alla tariffa doganale comune e alla tariffa unificata CECA di cui agli articoli 37, 75, paragrafo 2 e 173, paragrafo 4 e' il dazio effettivamente applicato dal Regno di Spagna il 1 gennaio 1985. 3. Tuttavia, se una riduzione tariffaria viene applicata dopo tale data e prima dell'adesione, il dazio cosi' ridotto e' considerato come dazio di base. 4. La Comunita' nella sua composizione attuale e il Regno di Spagna si comunicano i rispettivi dazi di base. 5. In deroga al paragrafo 1, per i prodotti elencati qui di seguito i dazi di base sui quali il Regno di Spagna opera le successive riduzioni di cui all'articolo 31 sono quelli indicati accanto a ciascuno di essi.
N. della tariffa doganale comune
Designazione delle merci
Dazio di base
24.02 27.09 Tabacchi lavorati; estratti o sughi di tabacco: A. Sigarette B. Sigari e sigaretti C. Tabacco da fumo D. Tabacco da masticare e tabacco da fiuto E. altri, compreso il tabacco agglomerato sotto forma di foglie Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi 50% 55% 46,8% 26% 10,4% esenzione
Atto - art. 31
Articolo 31 1. I dazi doganali all'importazione tra la Comunita' nella sua composizione attuale e il Regno di Spagna sono progressivamente aboliti secondo il seguente ritmo: - il 1 marzo 1986, ogni dazio e' ridotto al 90% del dazio di base, - il 1 gennaio 1987, ogni dazio e' ridotto al 77,5% del dazio di base, - il 1 gennaio 1988, ogni dazio e' ridotto al 62,5% del dazio di base, - il 1 gennaio 1989, ogni dazio e' ridotto al 47,5% del dazio di base, - il 1 gennaio 1990, ogni dazio e' ridotto al 35,0% del dazio di base, - il 1 gennaio 1991, ogni dazio e' ridotto al 22,5% del dazio di base, - il 1 gennaio 1992, ogni dazio e' ridotto al 10,0% del dazio di base, - l'ultima riduzione, del 10%, e' operata il 1° gennaio 1993. 2. In deroga al paragrafo 1 sono esentate dai dazi doganali a decorrere dal 1 marzo 1986: a) le importazioni che beneficiano delle disposizioni relative alla franchigia fiscale nell'ambito del traffico di viaggiatori tra gli stati membri; b) le importazioni di merci che sono oggetto di piccole spedizioni prive di carattere commerciale che beneficiano delle disposizioni relative alla franchigia fiscale tra gli stati membri. 3. Le aliquote dei dazi calcolate in conformita' al paragrafo 1 sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tenere conto della seconda cifra decimale.
Atto - art. 32
Articolo 32 In nessun caso si applicano all'interno della Comunita' dazi doganali superiori a quelli applicati nei confronti dei paesi terzi che beneficiano della clausola della nazione piu' favorita. In caso di modifica o di sospensione dei dazi della tariffa doganale comune o di applicazione dell'articolo 40 da parte del Regno di Spagna, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo' prendere le misure necessarie per mantenere la preferenza comunitaria. In caso di modifica o di sospensione dei dazi della tariffa unificata CECA o di applicazione dell'articolo 40 da parte del Regno di Spagna la Commissione puo' prendere le misure necessarie per mantenere la preferenza comunitaria.
Atto - art. 33
Articolo 33 Il Regno di Spagna puo' sospendere totalmente o parzialmente la riscossione dei dazi applicabili ai prodotti importati dalla Comunita' nella sua composizione attuale. Esso ne informa gli altri stati membri e la Commissione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo' sospendere totalmente o parzialmente la riscossione dei dazi applicabili ai prodotti importati dalla Spagna.
Atto - art. 34
Articolo 34 I contingenti tariffari a dazi ridotti, risultanti dall'articolo 30, esistenti all'importazione in Spagna di taluni autoveicoli da turismo nuovi, della sottovoce ex 87.02 A I b) della tariffa doganale comune, sono aboliti dal momento dell'adesione per i veicoli importati dalla Comunita' nella sua composizione attuale. A decorrere dal 1 gennaio 1986 il Regno di Spagna apre contingenti tariffari annui a dazio ridotto per l'importazione di autoveicoli per il trasporto di persone, azionati da motore a scoppio o a combustione interna, diversi dalle autocorriere, dai torpedoni e dagli autobus, della sottovoce ex 87.02 A I b) della tariffa doganale comune, originari della Comunita' nella sua composizione attuale. L'ammissione di questi autoveicoli a detti contingenti tariffari e disciplinata dalle disposizioni del protocollo n. 6.
Atto - art. 35
Articolo 35 Le tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione tra la Comunita' nella sua composizione attuale e la Spagna sono abolite il 1 marzo 1986. Nessun dazio doganale a carattere fiscale e' applicato a decorrere dal 1 marzo 1986.
Atto - art. 36
Articolo 36 I dazi doganali all'esportazione e le tasse di effetto equivalente negli scambi tra la Comunita' nella sua composizione attuale e la Spagna sono aboliti il 1 marzo 1986.
Atto - art. 37
Articolo 37 1. Ai fini dell'applicazione progressiva della tariffa doganale comune e della tariffa unificata CECA, il Regno di Spagna modifica come segue la sua tariffa applicabile nei confronti dei paesi terzi: A decorrere dal 1 marzo 1986: a) per le voci tariffarie ove i dazi di base non si discostano di oltre il 15% in piu' o in meno dai dazi della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA, si applicano questi ultimi dazi; b) negli altri casi il Regno di Spagna applica un dazio che riduca lo scarto tra il dazio di base ed il dazio della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA secondo il seguente ritmo: - il 1 marzo 1986: riduzione del 10%, - il 1 gennaio 1987: riduzione del 12,5%, - il 1 gennaio 1988: riduzione del 15%, - il 1 gennaio 1989: riduzione del 15%, - il 1 gennaio 1990: riduzione del 12,5%, - il 1 gennaio 1991: riduzione del 12,5%, - il 1 gennaio 1992: riduzione del 12,5%. A decorrere dal 1 gennaio 1993 il Regno di Spagna applica integralmente la tariffa doganale comune e la tariffa unificata CECA. 2. In deroga al paragrafo 1, per i prodotti elencati nell'allegato dell'accordo relativo al commercio degli aeromobili civili concluso nell'ambito dei negoziati commerciali 1973-1979 dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio il Regno di Spagna applica integralmente la tariffa doganale comune a decorrere dal 1 marzo 1986.
Atto - art. 38
Articolo 38 I dazi autonomi iscritti nella tariffa doganale comune della Comunita' sono i dazi autonomi della Comunita' nella sua composizione attuale. I dazi convenzionali della tariffa doganale comune della CEE e la tariffa unificata CECA sono i dazi convenzionali della CEE e della CECA nella loro composizione attuale, eccettuati gli adattamenti che saranno operati per tenere conto del fatto che i dazi in vigore nelle tariffe spagnola e portoghese sono, nell'insieme, piu' elevati dei dazi in vigore nelle tariffe della CEE e della CECA nella loro composizione attuale. Questi adattamenti, che formeranno oggetto di negoziati nel quadro dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, si situeranno entro i limiti delle possibilita' aperte dall'articolo XXIV di detto accordo.
Atto - art. 39
Articolo 39 1. Nei casi in cui i dazi della tariffa doganale del Regno di Spagna siano di natura diversa dai corrispondenti dazi della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA, il progressivo ravvicinamento dei primi verso i secondi si opera addizionando gli elementi del dazio di base spagnolo con quelli del dazio della tariffa doganale comune o con quelli della tariffa unificata CECA; il dazio di base spagnolo e' ridotto progressivamente a 0, secondo i ritmi fissati dagli articoli 37 e 75, paragrafo 2, mentre il dazio della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA parte da 0 per raggiungere progressivamente e secondo gli stessi ritmi il suo importo definitivo. 2. A decorrere dal 1 marzo 1986, qualora fossero modificati o sospesi taluni dazi della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA, il Regno di Spagna modifica o sospende contemporaneamente la propria tariffa nella proporzione risultante dall'applicazione dell'articolo 37. 3. A decorrere dal 1 marzo 1986 il Regno di Spagna applica la nomenclatura della tariffa doganale comune e quella della tariffa unificata CECA. Il Regno di Spagna puo' riprendere all'interno di tali nomenclature le suddivisioni nazionali esistenti al momento dell'adesione che siano indispensabili affinche' il progressivo ravvicinamento dei suoi dazi doganali a quelli della tariffa doganale comune ed a quelli della tariffa unificata CECA si compia nelle condizioni previste dal presente atto. In caso di modifica della nomenclatura della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA per i prodotti di cui al presente atto, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo' adattare la nomenclatura di detti prodotti, quale figura nel presente atto. 4. Per attuare il paragrafo 3 e per facilitare la progressiva applicazione, da parte del Regno di Spagna, della tariffa doganale comune, della tariffa unificata CECA e della graduale abolizione dei dazi doganali tra la Comunita' nella sua composizione attuale e il Regno di Spagna, la Commissione stabilisce, se occorre, le modalita' di applicazione secondo cui il Regno di Spagna modifica i suoi dazi doganali; queste modalita' non possono comportare nessuna modifica degli articoli 31 e 37. 5. Le aliquote dei dazi calcolate in conformita' all'articolo 37 sono applicabili arrotondando alla prima cifra decimale. Nel caso in cui i dazi spagnoli vengono ravvicinati a dazi della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA inferiori ai dazi di base spagnoli, gli arrotondamenti si effettuano non tenendo conto della seconda cifra decimale. Negli altri casi, essi si effettuano applicando la cifra decimale superiore.
Atto - art. 40
Articolo 40 Per allineare la sua tariffa alla tariffa doganale comune e alla tariffa unificata CECA, il Regno di Spagna resta libero di modificare i suoi dazi doganali a un ritmo piu' rapido di quello previsto dall'articolo 37. Esso ne informa gli altri stati membri e la Commissione.
Atto - art. 41
Articolo 41 Nel corso del periodo di abolizione dei dazi doganali tra la Comunita' nella sua composizione attuale e il Regno di Spagna e del periodo di ravvicinamento dei dazi della tariffa doganale spagnola a quelli della tariffa doganale comune e della tariffa unificata CECA il Regno di Spagna ha la facolta' di aprire nei confronti dei paesi terzi i contingenti tariffari effettivamente applicati il 1 gennaio 1985. Se detti contingenti vengono aperti l'articolo 37 viene applicato, durante il periodo in cui i contingenti sono aperti, per determinare i dazi applicabili ai prodotti importati dai paesi terzi; i quantitativi o i valori ammessi al beneficio di tali dazi sono limitati alle quantita' effettivamente importate nell'ambito degli stessi contingenti aperti il 1 gennaio 1985. I prodotti importati dalla Comunita' nella sua composizione attuale beneficiano, durante il periodo in cui i contingenti sono aperti, dei dazi ridotti conformemente all'articolo 31, senza limiti quantitativi o di valore. Se detti contingenti non vengono aperti il Regno di Spagna applica ai prodotti importati dalla Comunita' nella sua composizione attuale i dazi applicati in caso di apertura dei contingenti. I quantitativi o i valori ammessi al beneficio di tali dazi sono limitati alle quantita' effettivamente importate dalla Comunita' nella sua composizione attuale nell'ambito degli stessi contingenti aperti il 1 gennaio 1985.
Atto - art. 42
Articolo 42 Le restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione nonche' qualsiasi misura di effetto equivalente tra la Comunita' nella sua composizione attuale e il Regno di Spagna sono abolite il 1 gennaio 1986.
Atto - art. 43
Articolo 43 1. In deroga all'articolo 42, il Regno di Spagna puo' mantenere restrizioni quantitative all'importazione: - fino al 31 dicembre 1988, per i prodotti di cui all'allegato III; - fino al 31 dicembre 1989, per i prodotti di cui all'allegato IV. 2. Le restrizioni di cui al paragrafo 1 consistono in contingenti. 3. I contingenti per il 1986 sono indicati rispettivamente negli allegati III e IV. Il ritmo di aumento progressivo dei contingenti di cui all'allegato III e dei contingenti dal n. 1 al n. 5 e dal n. 10 al n. 14 di cui all'allegato IV e' del 25% all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in ECU e del 20% all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in volume. L'aumento e' aggiunto a ciascun contingente e l'aumento successivo e' calcolato sul totale ottenuto. Per i contingenti dal n. 6 al n. 9 di cui all'allegato IV, il ritmo annuo di aumento progressivo e' il seguente: - 1° anno: 13%, - 2° anno: 18%, - 3° anno: 20%, - 4° anno: 20%. 4. Qualora la Commissione constati che le importazioni in Spagna di uno dei prodotti di cui agli allegati III e IV sono state inferiori al 90% del contingente nel corso di due anni consecutivi, l'importazione del prodotto proveniente dagli stati membri attuali e' liberalizzata dall'inizio dell'anno successivo a questi due anni. 5. Il protocollo n. 7 determina i principi che sono applicati dal Regno di Spagna per la gestione dei contingenti di cui al paragrafo 2.
Atto - art. 44
Articolo 44 1. In deroga all'articolo 42 il Regno di Spagna potra' mantenere fino al 31 dicembre 1989 un tasso di incorporazione nazionale non superiore al 60% per le parti, i pezzi staccati e gli accessori utilizzati nella produzione di autoveicoli per il trasporto di persone, a motore a scoppio o a combustione interna, diversi dalle autocorriere, dai torpedoni e dagli autobus della sottovoce ex 87.02 A I b) della tariffa doganale comune. 2. Il tasso di incorporazione nazionale di cui al paragrafo 1 e' identico per i fabbricanti cittadini degli altri stati membri, stabiliti in Spagna, e per tutti i fabbricanti cittadini del Regno di Spagna. Il trattamento concesso ai fabbricanti summenzionati non sara' meno favorevole di quello concesso ai fabbricanti dei paesi terzi.
Atto - art. 45
Articolo 45 1. In deroga all'articolo 42, la Comunita' puo' mantenere fino al 31 dicembre 1988 restrizioni quantitative all'esportazione verso la Spagna per i prodotti seguenti:
N. della tariffa doganale comune Designazione delle merci
ex 26.03 Ceneri e residui di rame e delle sue leghe
ex 74.01 Cascami e rottami di rame e delle sue leghe
Le restrizioni di cui al paragrafo 1 consistono in contingenti quantitativi annui. 3. I contingenti per il 1986 sono rispettivamente di 5.000 tonnellate per le ceneri e i residui di rame e delle sue leghe della voce ex 26.03 della tariffa doganale comune e di 14.000 tonnellate per i cascami e i rottami di rame e delle sue leghe della voce ex 74.01 della tariffa doganale comune. Il tasso di aumento progressivo e annuale dei contingenti iniziali, applicabile a decorrere dall'inizio del secondo anno, e' pari al 10% all'inizio di ogni anno. L'aumento e' aggiunto a ciascun contingente e l'aumento successivo e' calcolato sul totale ottenuto. 4. Qualora le esportazioni dalla Comunita' di uno dei prodotti di cui al paragrafo 1 siano state nel 1986 e nel 1987 inferiori al 90% del contingente aperto, le restrizioni in questione sono abolite al 1 gennaio 1988. 5. Il regime applicato dalla Comunita' nei confronti della Spagna, quale stabilito dai paragrafi da 1 a 4, non sara' meno favorevole di quello applicato nei confronti dei paesi terzi.
Atto - art. 46
Articolo 46 In deroga all'articolo 42, gli stati membri attuali possono mantenere fino alla fine del periodo di cui all'articolo 52 le restrizioni quantitative all'esportazione di rottami, cascami e avanzi di lavori di ghisa, di ferro o di acciaio della voce n. 73.03 della tariffa doganale comune, che essi applicano nei confronti del Regno di Spagna prima della data dell'adesione, purche' tale regime non sia piu' restrittivo di quello applicato alle esportazioni verso i paesi terzi.
Atto - art. 47
Articolo 47 1. In deroga all'articolo 42, il titolare, o il suo avente diritto, di un brevetto per un prodotto chimico, farmaceutico o fitosanitario depositato in uno stato membro a un'epoca in cui non era possibile ottenere in Spagna un brevetto per tale prodotto puo' avvalersi del diritto che il brevetto gli conferisce, allo scopo di impedire l'importazione e la commercializzazione del prodotto in questione nello stato membro attuale o negli stati membri attuali in cui il prodotto e' protetto dal brevetto, anche se questo prodotto e' immesso per la prima volta in commercio in Spagna dallo stesso titolare o suo avente diritto o con il suo consenso. 2. Questo diritto puo' essere fatto valere, per i prodotti di cui al paragrafo 1, fino alla fine del terzo anno successivo all'introduzione, da parte della Spagna, della possibilita' di ottenere un brevetto per i prodotti in questione.
Atto - art. 48
Articolo 48 1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, il Regno di Spagna procede, a decorrere dal 1 gennaio 1986, ad un progressivo riordinamento dei monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale, ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1 del trattato CEE tenendo conto, se del caso, dell'articolo 90, paragrafo 2 del trattato CEE, in modo che venga esclusa, al piu' tardi il 31 dicembre 1991, qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento ed agli sbocchi. Gli stati membri attuali assumono obblighi equivalenti nei confronti del Regno di Spagna. La Commissione formula raccomandazioni in merito alle modalita' ed al ritmo da seguire nell'attuazione del riordinamento, restando inteso che tali modalita' e tale ritmo devono essere identici per il Regno di Spagna e per gli stati membri attuali. 2. A decorrere dal 1 gennaio 1986 il Regno di Spagna abolisce la totalita' dei diritti esclusivi d'esportazione. 3. Per quanto riguarda i prodotti che figurano nell'elenco dell'allegato V, i diritti esclusivi d'importazione sono aboliti entro il 31 dicembre 1991. L'abolizione di questi diritti esclusivi e' operata mediante la graduale apertura, a decorrere dal 1 gennaio 1986, di contingenti d'importazione di prodotti in provenienza dagli stati membri attuali. I volumi dei contingenti per il 1986 sono indicati in detto elenco. Il Regno di Spagna aumenta i volumi dei contingenti alle condizioni indicate nell'allegato di cui al primo comma. Gli aumenti espressi in percentuale sono aggiunti a ciascun contingente e l'aumento successivo e' calcolato sul totale ottenuto. I contingenti di cui al primo comma sono aperti senza restrizione a tutti gli operatori e i prodotti importati nel quadro di questi contingenti non possono essere sottoposti in Spagna a diritti esclusivi di commercializzazione al livello del commercio all'ingrosso; quanto alla vendita al minuto di taluni prodotti importati nel quadro di contingenti, la vendita di questi prodotti ai consumatori deve avvenire in maniera non discriminatoria. 4. Il riordinamento del monopolio dei prodotti che figurano nell'elenco dell'allegato VI puo' non riguardare il funzionamento del monopolio spagnolo del petrolio nei confronti dei paesi terzi. Questo monopolio puo' continuare a determinare l'origine e le condizioni di acquisto di una quota delle importazioni di petrolio greggio, in provenienza dai paesi terzi, necessarie per assicurare la sicurezza dell'approvvigionamento del mercato spagnolo, nel rispetto delle disposizioni del trattato CEE, in particolare di quelle relative alla libera circolazione che sono contenute negli articoli 30 e 37 di detto trattato.
Atto - art. 49
Articolo 49 In deroga all'articolo 42, agli scambi di taluni prodotti tessili tra la Comunita' nella sua composizione attuale e la Spagna e' applicato il regime descritto nel protocollo n. 9.
Atto - art. 50
Articolo 50 1. La Commissione stabilisce, tenendo debitamente conto delle disposizioni vigenti ed in particolare di quelle relative al transito comunitario, i metodi di collaborazione amministrativa intesi ad assicurare che le merci rispondenti alle condizioni a tal fine stabilite fruiscano dell'abolizione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente, nonche' delle restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente, di cui al presente atto. 2. Fino al 28 febbraio 1986 le disposizioni dell'accordo del 1970 tra la Comunita' economica europea e la Spagna relative al regime doganale rimangono applicabili agli scambi tra la Comunita' nella sua composizione attuale e la Spagna. 3. La Commissione stabilisce le disposizioni applicabili dal 1 marzo 1986 agli scambi, all'interno della Comunita', delle merci ottenute nella Comunita' per la fabbricazione delle quali siano stati utilizzati: - prodotti che non sono stati sottoposti ai dazi doganali ne' alle tasse di effetto equivalente loro applicabili nella Comunita' nella sua composizione attuale o in Spagna ovvero che hanno beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi o tasse; - prodotti agricoli che non rispondono alle condizioni richieste per essere ammessi alla libera circolazione nella Comunita' nella sua composizione attuale o in Spagna. Nell'adottare tali disposizioni la Commissione prende in considerazione le norme previste dal presente atto per l'abolizione dei dazi doganali tra la Comunita' nella sua composizione attuale e la Spagna e quelle per la progressiva applicazione, da parte del Regno di Spagna, della tariffa doganale comune e delle disposizioni in materia di politica agricola comune.
Atto - art. 51
Articolo 51 1. Salvo disposizione contraria del presente atto, le disposizioni vigenti in materia di legislazione doganale per gli scambi con i paesi terzi si applicano alle stesse condizioni agli scambi all'interno della Comunita', fintantoche' sono riscossi dei dazi doganali su tali scambi. Per gli scambi all'interno della Comunita', nonche' per gli scambi coi paesi terzi, fino al: - 31 dicembre 1992, per i prodotti industriali, - 31 dicembre 1995, per i prodotti agricoli, il territorio doganale da prendere in considerazione per la determinazione del valore in dogana e' quello definito dalle disposizioni esistenti nella Comunita' e nel Regno di Spagna il 31 dicembre 1985. 2. Per gli scambi all'interno della Comunita' il Regno di Spagna applica a decorrere dal 1 marzo 1986 la nomenclatura della tariffa doganale comune e della tariffa unificata CECA. Il Regno di Spagna puo' riprendere in tali nomenclature le suddivisioni nazionali esistenti al momento dell'adesione che siano indispensabili affinche' la progressiva abolizione dei suoi dazi doganali all'interno della Comunita' si compia alle condizioni previste dal presente atto.
Atto - art. 52
Articolo 52 Il Regno di Spagna termina in un periodo di tre anni a decorrere dall'adesione la ristrutturazione della sua industria siderurgica, alle condizioni definite nel protocollo n. 10. Il periodo sopramenzionato puo' essere abbreviato e le modalita' indicate in detto protocollo possono essere modificate dalla Commissione, previo parere conforme del Consiglio, in funzione: - dello stato d'avanzamento dei piani di ristrutturazione spagnoli, tenuto conto degli elementi significativi del ristabilimento della vitalita' delle imprese; - delle misure siderurgiche che saranno in vigore nella Comunita' dopo l'adesione; in questo caso il regime applicabile dopo l'adesione alle forniture spagnole verso la Comunita' nella sua composizione attuale non dovrebbe comportare differenze fondamentali di trattamento tra la Spagna e gli altri stati membri.
Atto - art. 53
Articolo 53 1. Se negli scambi tra la Comunita' nella sua composizione attuale e il Regno di Spagna vengono applicati gli importi compensativi di cui all'articolo 72 su uno o piu' prodotti di base considerati come entranti nella fabbricazione delle merci di cui al regolamento (CEE) n. 3033/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, si applicano le seguenti misure transitorie: - un importo compensativo, determinato in base agli importi compensativi di cui all'articolo 72 e secondo le regole previste dal regolamento (CEE) n. 3033/80 per il calcolo dell'elemento mobile applicabile alle merci di cui a questo regolamento, si applica all'importazione di tali merci dalla Spagna nella Comunita' nella sua composizione attuale; - all'importazione delle merci di cui al regolamento (CEE) n. 3033/80 da paesi terzi in Spagna, l'elemento mobile fissato da questo regolamento e', a seconda dei casi, aumentato o diminuito dell'importo compensativo di cui al primo trattino; - un importo compensativo, determinato in base agli importi compensativi fissati per i prodotti di base e secondo le regole per il calcolo delle restituzioni previste dal regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione di restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo, si applica all'esportazione dalla Comunita' nella sua composizione attuale in Spagna; - all'esportazione di prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 3035/80 dalla Spagna verso paesi terzi si applica l'importo compensativo indicato nel terzo trattino. 2. Il dazio doganale che costituisce l'elemento fisso dell'imposizione applicabile, alla data dell'adesione, all'importazione in Spagna delle merci contemplate dal regolamento (CEE) n. 3033/80, e' determinato deducendo dal dazio doganale di base applicato dal Regno di Spagna ai prodotti originari della Comunita' nella sua composizione attuale un elemento mobile uguale all'elemento mobile fissato in applicazione del regolamento (CEE) n. 3033/80, aumentato o diminuito, a seconda dei casi, dell'importo compensativo di cui al paragrafo 1, primo e terzo trattino. Per i prodotti di cui alle voci della tariffa doganale comune menzionate nell'allegato VII, l'elemento fisso sara' pari ai dazi che figurano in detto allegato. La Spagna potra' sottoporre i prodotti di cui all'allegato VII nonche' le bevande contenenti alcole di distillazione, della sottovoce 22.09 C della tariffa doganale comune, a sorveglianza comunitaria, per un periodo di transizione di sette anni, a fini esclusivamente statistici. In ogni caso, l'importazione di questi prodotti non potra' subire alcun ritardo a causa dell'applicazione di tale sorveglianza statistica. 3. Il dazio doganale che costituisce l'elemento fisso dell'imposizione applicabile, alla data dell'adesione, all'importazione da paesi terzi in Spagna delle merci contemplate dal regolamento (CEE) n. 3033/80, sara' uguale al piu' elevato dei due importi determinati come segue: - l'importo ottenuto deducendo dal dazio doganale di base applicato dal Regno di Spagna alle importazioni in provenienza dai paesi terzi un elemento mobile uguale all'elemento mobile fissato in applicazione del regolamento (CEE) n. 3033/80, aumentato o diminuito, secondo i casi, dell'importo compensativo di cui al paragrafo 1, primo e terzo trattino; - l'importo ottenuto addizionando l'elemento fisso applicabile alle importazioni dalla Comunita' nella sua composizione attuale in Spagna e l'elemento fisso del dazio della tariffa doganale comune (o, nei confronti dei paesi terzi che beneficiano del sistema comunitario delle preferenze generalizzate, l'elemento fisso preferenziale che la Comunita' applica, se del caso, alle importazioni in provenienza da tali paesi). 4. In deroga all'articolo 30, i dazi doganali applicati dal Regno di Spagna alle importazioni in provenienza dalla Comunita' e dai paesi terzi sono convertiti, alla data dell'adesione, nel tipo di dazio e nelle unita' iscritti nella tariffa doganale comune. Tale conversione e' attuata sulla base del valore delle merci importate in Spagna nel corso degli ultimi quattro trimestri per i quali sono disponibili informazioni o, non esistendo importazioni delle merci in questione in Spagna, sulla base del valore unitario delle medesime merci importate nella Comunita' nella sua composizione attuale. 5. Ciascun elemento fisso applicato negli scambi tra la Comunita' nella sua composizione attuale e il Regno di Spagna e' eliminato conformemente all'articolo 31. Ciascuno elemento fisso applicato dal Regno di Spagna all'importazione in provenienza dai paesi terzi e' ravvicinato all'elemento fisso del dazio della tariffa doganale comune (o, se del caso, all'elemento fisso preferenziale previsto dal sistema comunitario delle preferenze generalizzate), conformemente agli articoli 37 e 40. 6. Qualora sia accordata ai paesi terzi che beneficiano del sistema comunitario delle preferenze generalizzate una riduzione dell'elemento mobile del dazio della tariffa doganale comune, il Regno di Spagna applica tale elemento mobile preferenziale fin dalla data dell'adesione.
Atto - art. 54
Articolo 54 Il Regno di Spagna applica nei suoi scambi con la Repubblica portoghese gli articoli da 30 a 53, con riserva delle condizioni stabilite nel protocollo n. 3.
Atto - art. 55
Articolo 55 L'articolo 48 del trattato CEE e' applicabile, per quanto concerne la libera circolazione dei lavoratori tra la Spagna e gli altri stati membri, soltanto con riserva delle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 56 a 59 del presente atto.
Atto - art. 56
Articolo 56 1. Gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunita' sono applicabili soltanto dal 1 gennaio 1993 in Spagna nei confronti dei cittadini degli altri stati membri e negli altri stati membri nei confronti dei cittadini spagnoli. Il Regno di Spagna e gli altri stati membri hanno la facolta' di mantenere in vigore fino al 31 dicembre 1992, rispettivamente nei confronti dei cittadini degli altri stati membri e dei cittadini spagnoli, le norme nazionali o risultanti da accordi bilaterali, per cui l'immigrazione allo scopo di esercitare un lavoro salariato e/o l'accesso ad un impiego salariato sono subordinati ad un'autorizzazione preventiva. Tuttavia il Regno di Spagna ed il Granducato del Lussemburgo hanno la facolta' di mantenere in vigore fino al 31 dicembre 1995 le norme nazionali di cui al comma precedente, rispettivamente nei confronti dei cittadini lussemburghesi e dei cittadini spagnoli. 2. Dal 1 gennaio 1991 il Consiglio, su relazione della Commissione, procede ad un esame del risultato dell'applicazione delle misure di deroga di cui al paragrafo 1. Al termine di questo esame il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione, puo' adottare, in base a nuovi dati, disposizioni destinate ad adattare dette misure.
Atto - art. 57
Articolo 57 1. Fino al 31 dicembre 1990 l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1612/68 e' applicabile in Spagna nei confronti dei cittadini degli altri stati membri e negli altri stati membri nei confronti dei cittadini spagnoli alle condizioni indicate qui di seguito: a) I membri della famiglia di un lavoratore, di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a) del regolamento precitato, regolarmente installati con il lavoratore sul territorio di uno stato membro alla data della firma del presente atto, hanno, dal momento dell'adesione, il diritto di accedere a qualsiasi attivita' salariata su tutto il territorio di questo stato membro. Tuttavia il beneficio del diritto sopra menzionato puo' essere limitato ai membri della famiglia di lavoratori spagnoli che sono installati in un altro stato membro ad una data anteriore definita a norma di accordi speciali bilaterali conclusi prima della data della firma del presente atto e concernenti le condizioni di accesso all'impiego dei membri della famiglia dei lavoratori spagnoli dopo l'adesione. b) I membri della famiglia di un lavoratore, di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a) del regolamento precitato, regolarmente installati con il lavoratore sul territorio di uno stato membro dopo la data della firma del presente atto, hanno il diritto di accedere a qualsiasi attivita' salariata, a condizione che vi risiedano da almeno tre anni. Questo periodo di residenza e' ridotto a diciotto mesi a decorrere dal 1 gennaio 1989. Il presente paragrafo non pregiudica le disposizioni piu' favorevoli, nazionali o risultanti da accordi bilaterali. 2. Il regime di cui al paragrafo 1 e' applicabile anche ai membri della famiglia del lavoratore autonomo installati con questo in uno stato membro.
Atto - art. 58
Articolo 58 Nella misura in cui talune disposizioni della direttiva 68/360/CEE relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunita' sono indissociabili da quelle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1612/68 la cui applicazione e' differita in virtu' dell'articolo 56, il Regno di Spagna e gli altri stati membri hanno la facolta' di derogare alle disposizioni in questione nella misura necessaria all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 56 che derogano al regolamento citato.
Atto - art. 59
Articolo 59 Il Regno di Spagna e gli altri stati membri, assistiti dalla Commissione, prendono le misure necessarie affinche', al piu' tardi il 1° gennaio 1993, possa essere estesa alla Spagna l'applicazione della decisione della Commissione, dell'8 dicembre 1972, concernente il sistema uniforme stabilito in applicazione dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, sistema denominato "Sedoc", e la decisione della Commissione, del 14 dicembre 1972, concernente lo "schema comunitario" per la raccolta e la diffusione delle informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio.
Atto - art. 60
Articolo 60 1. Fino all'entrata in vigore della soluzione uniforme per tutti gli stati membri, di cui all'articolo 99 del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunita', ma non oltre il 31 dicembre 1988, gli articoli 73, paragrafi 1 e 3, 74, paragrafo 1 e 75, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1408/71, nonche' gli articoli 86 e 88 del regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalita' di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 non si applicano ai lavoratori spagnoli occupati in uno stato membro che non sia la Spagna, i cui membri della famiglia risiedono in Spagna. Gli articoli 73, paragrafo 2, 74, paragrafo 2, 75, paragrafo 2 e 94, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 1408/71, nonche' gli articoli 87, 89, 98 e 120 del regolamento (CEE) n. 574/72 si applicano per analogia a tali lavoratori. Tuttavia rimangono impregiudicate le disposizioni della legislazione di uno stato membro che prevedano che le prestazioni familiari sono dovute al lavoratore qualunque sia il paese di residenza dei membri della famiglia. 2. Nonostante l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1408/71, durante il periodo di cui al paragrafo 1 rimangono applicabili ai lavoratori spagnoli le seguenti disposizioni delle convenzioni sulla sicurezza sociale: a) Spagna - Belgio - Articolo 20, paragrafi 2 e 3 della convenzione generale del 28 novembre 1956, - Articoli 59, 60 e 61 dell'accordo amministrativo del 30 luglio 1969. b) Spagna - Germania Articolo 40, paragrafo 1, punti da 1) a 4) della convenzione del 4 dicembre 1973, nel testo di cui all'articolo 2 dell'accordo modificatore del 17 dicembre 1975. c) Spagna - Italia - Articoli 25 e 26 della convenzione del 30 ottobre 1979, - articoli 31 e 32 dell'accordo amministrativo del 30 ottobre 1979. d) Spagna - Lussemburgo - Articolo 29 della convenzione dell'8 maggio 1969, nel testo di cui all'articolo 3 del secondo accordo complementare del 29 marzo 1978, - articolo 30 dell'accordo amministrativo del 25 maggio 1971. e) Spagna - Paesi Bassi - Articolo 37, paragrafi 2 e 5 della convenzione del 5 febbraio 1974, - articoli 46 e 47 dell'accordo amministrativo del 5 febbraio 1974. f) Spagna - Portogallo - Articoli 23 e 24 della convenzione generale dell'11 giugno 1969, - articoli 45 e 46 dell'accordo amministrativo del 22 maggio 1970. g) Spagna - Regno Unito - Articolo 22 della convenzione del 13 settembre 1974, - articolo 17 dell'accordo del 30 ottobre 1974.
Atto - art. 61
Articolo 61 1. Il Regno di Spagna puo' differire, alle condizioni e nei termini di cui agli articoli da 62 a 66, la liberalizzazione dei movimenti di capitali che figurano negli elenchi A e B della prima direttiva del Consiglio, dell'11 maggio 1960, per l'applicazione dell'articolo 67 del trattato CEE e della seconda direttiva del Consiglio, dei 18 dicembre 1962, che completa e modifica la prima direttiva per l'applicazione dell'articolo 67 del trattato CEE. 2. Fra le autorita' spagnole e la Commissione si tengono, in tempo utile, idonee consultazioni sulle modalita' d'applicazione delle misure di liberalizzazione o di mitigazione, la cui attuazione puo' essere differita a norma delle disposizioni che seguono.
Atto - art. 62
Articolo 62 Il Regno di Spagna puo' differire: a) fino al 31 dicembre 1988, la liberalizzazione degli investimenti diretti, effettuati da persone residenti in Spagna, nelle imprese degli altri stati membri, i quali abbiano per obiettivo l'acquisizione e la proprieta' di valori mobiliari, b) fino al 31 dicembre 1990, la liberalizzazione degli investimenti diretti, effettuati da persone residenti in Spagna, nelle imprese degli altri stati membri, i quali abbiano per obiettivo l'acquisizione, il possesso o lo sfruttamento di beni immobili.
Atto - art. 63
Articolo 63 Il Regno di Spagna puo' differire fino al 31 dicembre 1990 la liberalizzazione degli investimenti immobiliari negli altri stati membri, effettuati da persone residenti in Spagna, nella misura in cui questi investimenti non siano in relazione con l'emigrazione nel quadro della libera circolazione dei lavoratori o nel quadro del diritto di stabilimento.
Atto - art. 64
Articolo 64 Il Regno di Spagna puo' differire fino al 31 dicembre 1988 la liberalizzazione delle acquisizioni, effettuate negli altri stati membri da persone residenti in Spagna, di titoli stranieri negoziati in borsa. Tuttavia la liberalizzazione delle acquisizioni: - di questi titoli, da parte di compagnie di assicurazione, banche di deposito e banche industriali, fino a concorrenza del 10% dell'aumento delle loro risorse proprie, - di questi titoli, da parte di fondi e societa' di investimento mobiliare, alle condizioni prescritte dalle norme nazionali che disciplinano questi fondi e societa', - di valori a reddito fisso emessi dalle Comunita' europee e dalla Banca europea per gli investimenti, deve essere realizzata dal momento dell'adesione.
Atto - art. 65
Articolo 65 Se le circostanze lo permettono il Regno di Spagna attuera' la liberalizzazione dei movimenti di capitali prevista agli articoli 62, 63 e 64 prima della scadenza dei termini fissati in tali articoli.
Atto - art. 66
Articolo 66 Per l'applicazione delle disposizioni della presente sezione la Commissione puo' procedere alla consultazione del comitato monetario e presentare ogni utile proposta al Consiglio.
Atto - art. 67
Articolo 67 1. Il presente capo concerne i prodotti agricoli, ad eccezione dei prodotti che rientrano nel regolamento (CEE) n. 3796/81 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca. 2. Salvo disposizioni contrarie del presente capo, le regole previste dal presente atto si applicano ai prodotti agricoli di cui al paragrafo 1. 3. Con riserva delle disposizioni particolari del presente capo che fissano date diverse o termini piu' brevi, l'applicazione delle misure transitorie per i prodotti agricoli di cui al paragrafo 1 termina alla fine del 1995.
Atto - art. 68
Articolo 68 Fino al primo dei ravvicinamenti dei prezzi di cui all'articolo 70 i prezzi da applicare in Spagna sono fissati secondo le regole previste dall'organizzazione comune dei mercati nel settore in questione ad un livello corrispondente a quello dei prezzi fissati in Spagna, durante un periodo rappresentativo da determinare per ogni prodotto, sotto il regime nazionale precedente. Se, per un prodotto determinato, non esiste la definizione del prezzo spagnolo, il prezzo da applicare in Spagna e' fissato in funzione dei prezzi effettivamente costatati sui mercati spagnoli durante un periodo rappresentativo da stabilire. Tuttavia, in mancanza di dati sui prezzi relativi ad alcuni prodotti sul mercato spagnolo, il prezzo da applicare in Spagna e' calcolato a partire dal prezzo esistente netta Comunita' nella sua composizione attuale per prodotti o gruppi di prodotti analoghi o con i quali sono in concorrenza.
Atto - art. 69
Articolo 69 1. Qualora alla data dell'adesione si costati che la differenza tra il livello del prezzo per un prodotto in Spagna e quello del prezzo comune e' minima, il prezzo comune puo' essere applicato in Spagna per tale prodotto. 2. La differenza di cui al paragrafo 1 e' considerata minima se e' inferiore o uguale al 3% del prezzo comune.
Atto - art. 70
Articolo 70 1. Qualora l'applicazione dell'articolo 68 conduca in Spagna ad un livello di prezzi diverso da quello dei prezzi comuni, i prezzi per i quali nella sezione 11 e' fatto riferimento al presente articolo sono ravvicinati, fatto salvo il paragrafo 4, ai prezzi comuni ogni anno all'inizio della campagna di commercializzazione, conformemente ai paragrafi 2 e 3. 2. Qualora il prezzo di un prodotto in Spagna sia inferiore al prezzo comune, il ravvicinamento s'effettua in sette tappe; il prezzo in Spagna e' aumentato, nei primi sei ravvicinamenti, successivamente di un settimo, un sesto, un quinto, un quarto, un terzo e della meta' della differenza esistente tra il livello di prezzi in questo stato membro ed il livello dei prezzi comuni, applicabili prima di ogni ravvicinamento; il prezzo risultante da questo calcolo e' maggiorato o ridotto in proporzione dell'eventuale aumento o riduzione del prezzo comune per la campagna successiva; al momento del settimo ravvicinamento in Spagna si applica il prezzo comune. 3. a) Qualora il prezzo di un prodotto in Spagna sia superiore al prezzo comune, il prezzo in questo stato membro e' mantenuto al livello che risulta dall'applicazione dell'articolo 68; il ravvicinamento risulta dall'evoluzione dei prezzi comuni nel corso dei sette anni successivi all'adesione. Tuttavia, il prezzo in Spagna e' adattato nella misura necessaria per evitare un allargamento della differenza tra questo prezzo e il prezzo comune. Inoltre, se i prezzi spagnoli espressi in ECU, fissati sotto il regime nazionale precedente per la campagna 1985/1986, hanno condotto ad un superamento della differenza esistente per la campagna 1984/1985 tra i prezzi spagnoli e i prezzi comuni, il prezzo in Spagna risultante dall'applicazione dei due commi precedenti, e' diminuito di un importo da stabilire equivalente ad una parte di superamento in modo che tale superamento sia totalmente riassorbito nel corso delle prime sette campagne di commercializzazione successive all'adesione. Fatta salvo la lettera b) il prezzo corrente e' applicato al mercato del riavvicinamento. b) Qualora il prezzo di un prodotto in Spagna sia sensibilmente piu' elevato del prezzo comune, alla fine del quarto anno successivo all'adesione il Consiglio precede ad una analisi dell'evoluzione del ravvicinamento dei prezzi, sulla base di un parere della Commissione, eventualmente corredato di adeguate proposte. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea, puo' in particolare prorogare il periodo di ravvicinamento dei prezzi nel limite della durata massima del periodo di applicazione delle misure transitorie, nonche' decidere altri metodi di ravvicinamento accelerato dei prezzi. 4. Al fine di assicurare un funzionamento armonioso del processo di integrazione, puo' essere deciso che, in deroga al paragrafo 2, il prezzo di uno o piu' prodotti in Spagna si discosti, per una campagna, dai prezzi che risulterebbero dall'applicazione di detto paragrafo. Tale scarto non puo' superare il 10% dell'entita' del mutamento di prezzo da effettuare. In tal caso, il livello del prezzo per la campagna successiva e' quello che sarebbe risultato dall'applicazione del paragrafo 2 se non si fosse deciso lo scarto. Per detta campagna, tuttavia, puo' decidersi un nuovo scarto rispetto a tale livello, alle condizioni di cui al primo e secondo comma. La deroga di cui al primo comma non si applica all'ultimo ravvicinamento di cui al paragrafo 2.
Atto - art. 71
Articolo 71 Qualora, alla data dell'adesione o nel corso del periodo di applicazione delle misure transitorie, il prezzo sul mercato mondiale per un dato prodotto sia superiore al prezzo comune, il prezzo comune puo' essere applicato in Spagna per il prodotto in questione, tranne nel caso in cui il prezzo applicato in Spagna sia superiore al prezzo comune.
Atto - art. 72
Articolo 72 Le differenze nei livelli dei prezzi per i quali, nella sezione II, e' fatto riferimento al presente articolo sono compensate secondo le seguenti modalita': 1. Per i prodotti per i quali sono fissati dei prezzi conformemente agli articoli 68 e 70, gli importi compensativi applicabili negli scambi fra la Comunita' nella sua composizione attuale e la Spagna e fra la Spagna e i paesi terzi sono pari alla differenza esistente fra i prezzi fissati per la Spagna ed i prezzi comuni. Tuttavia, l'importo compensativo stabilito conformemente alle regole di cui sopra e', se del caso, corretto per tener conto anche dell'incidenza degli aiuti nazionali che il Regno di Spagna e' autorizzato a mantenere ai sensi dell'articolo 80. 2. Nessun importo compensativo viene tuttavia istituito qualora l'applicazione del punto 1 conduca ad un importo minimo. 3. a) Negli scambi fra la Spagna e la Comunita' nella sua composizione attuale gli importi compensativi vengono riscossi dallo stato importatore o versati dallo stato esportatore. b) Negli scambi fra la Spagna ed i paesi terzi i prelievi e le altre imposizioni all'importazione applicati nell'ambito della politica agricola comune, nonche', salvo deroga espressa, le restituzioni all'esportazione sono, secondo i casi, diminuiti o aumentati degli importi compensativi applicabili negli scambi con la Comunita' nella sua composizione attuale. Tuttavia, i dazi doganali non possono essere ridotti dell'importo compensativo. 4. Per i prodotti per i quali il dazio della tariffa doganale comune e' consolidato nell'ambito dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, si tiene conto del consolidamento. 5. L'importo compensativo riscosso o versato da uno stato membro conformemente al paragrafo 1 non puo' essere superiore all'importo totale riscosso da questo stesso stato membro sulle importazioni provenienti dai paesi terzi che beneficiano della clausola della nazione piu' favorita. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo' derogare a questa regola, in particolare per evitare deviazioni di traffico e distorsioni della concorrenza. 6. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo', nella misura necessaria al buon funzionamento della politica agricola comune, derogare all'articolo 53, primo comma per i prodotti ai quali si applicano gli importi compensativi.
Atto - art. 73
Articolo 73 Qualora, per un prodotto, il prezzo del mercato mondiale superi il prezzo preso in considerazione per il calcolo degli oneri all'importazione instaurati nell'ambito della politica agricola comune, ridotto dell'importo compensativo che, in applicazione dell'articolo 72, viene dedotto dagli oneri all'importazione oppure, qualora la restituzione all'esportazione verso i paesi terzi sia inferiore all'importo compensativo o nessuna restituzione sia applicabile, possono adottarsi le misure appropriate per assicurare il buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati.
Atto - art. 74
Articolo 74 1. Gli importi compensativi versati sono finanziati dalla Comunita' imputati al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia. 2. Le spese effettuate dal Regno di Spagna in materia di intervento sul suo mercato interno e di concessione di restituzioni o sovvenzioni all'esportazione verso i paesi terzi e gli altri stati membri rimangono nazionali fino al 31 dicembre 1989 per i prodotti che rientrano nel regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli. La Comunita' partecipera' tuttavia al finanziamento delle operazioni di intervento realizzate dal Regno di Spagna durante la fase di verifica della convergenza applicabile a questi prodotti alle condizioni previste nell'articolo 133. A partire dalla seconda fase, le spese in materia d'intervento sul mercato interno spagnolo e di concessione di restituzioni all'esportazione nei paesi terzi sono finanziate dalla Comunita' e imputate al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia.
Atto - art. 75
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