DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1985, n. 782
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 111 della legge 1 aprile 1981, n. 121, che prevede l'emanazione del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; Sentiti i sindacati di polizia piu' rappresentativi sul piano nazionale; Udito il parere del Consiglio di Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 1985; Sulla proposta del Ministro dell'interno; EMANA il seguente decreto: E' approvato l'annesso regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, vistato dal Ministro proponente.
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
SCALFARO, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 dicembre 1985
Atti di Governo, registro n. 57, foglio n. 23
Regolamento - art. 1
REGOLAMENTO Art. 1. Promessa solenne All'atto dell'assunzione in prova, il personale della Polizia di Stato deve prestare, dinanzi al capo della Polizia o suo delegato o al direttore dell'istituto di istruzione o al capo dell'ufficio o reparto e alla presenza di due testimoni, promessa solenne secondo la formula prevista dall'art. 11, comma primo, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Della promessa solenne deve redigersi processo verbale individuale. Nell'ambito degli istituti di istruzione la promessa solenne puo' essere prestata in forma collettiva davanti al direttore dell'istituto, il quale pronuncia la formula di cui al primo comma e gli allievi rispondono all'unisono "PROMETTO". La promessa solenne in forma collettiva deve essere prestata davanti ad una rappresentanza di personale gia' in servizio e successivamente deve redigersi processo verbale individuale. Nel caso di passaggio ad altro ruolo la promessa solenne non deve essere prestata nuovamente.
Regolamento - art. 2
Art. 2. Giuramento All'atto della nomina in ruolo, il personale della Polizia di Stato deve prestare dinanzi al capo della Polizia o suo delegato o al direttore dell'istituto di istruzione o al capo dell'ufficio o reparto e alla presenza di due testimoni, giuramento secondo la formula prevista dall'art. 11, comma secondo, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-01-10;3). Del giuramento deve redigersi processo verbale individuale. Nell'ambito degli istituti di istruzione il giuramento puo' essere prestato in forma collettiva davanti al direttore dell'istituto, il quale pronuncia la formula di cui al primo comma ed il personale risponde all'unisono "LO GIURO". Il giuramento in forma collettiva deve essere prestato davanti ad una rappresentanza di personale gia' in servizio e successivamente deve redigersi processo verbale individuale. Nel caso di passaggio ad altro ruolo il giuramento non deve essere prestato nuovamente.
Regolamento - art. 3
Art. 3. Ausiliari di leva Il personale assunto ai sensi della [legge 8 luglio 1980, n. 343](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980-07-08;343), presta giuramento in forma collettiva secondo le modalita' previste dall'articolo precedente. Qualora venga immesso nel ruolo degli agenti e assistenti, il personale medesimo deve prestare promessa solenne e ripetere il giuramento con le stesse modalita' stabilite dagli articoli precedenti.
Regolamento - art. 4
Art. 4. Subordinazione gerarchica L'ordine di subordinazione gerarchica del personale della Polizia di Stato e' determinato dall'[art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1982-04-24;335~art3), dall'[art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1982-04-24;337~art2) e dall'[art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1982-04-24;338~art2). Il personale dei ruoli della Polizia di Stato e' tenuto ai doveri di subordinazione gerarchica nei confronti delle autorita' di cui all'[art. 65, primo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-04-01;121~art65-com1), nonche' nei confronti dei vice capi della Polizia nell'espletamento delle funzioni vicarie e delle funzioni loro delegate. Il personale che presta servizio presso gli uffici e le direzioni centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza, di cui all'[art. 5 della legge 1 aprile 1981, n. 121](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-04-01;121~art5), come modificato dall'[art. 5 della legge 12 agosto 1982, n. 569](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-08-12;569~art5), ed il personale che presta servizio presso uffici periferici, reparti o istituti della Polizia di Stato e' gerarchicamente subordinato ai dirigenti degli uffici e direzioni centrali, degli uffici periferici, reparti e istituti cui e' addetto. Il personale dei ruoli della Polizia di Stato e il personale dell'Amministrazione civile dell'interno che presta servizio presso gli uffici o le direzioni centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza o presso uffici periferici, reparti e istituti della Polizia di Stato e' tenuto reciprocamente ai doveri di subordinazione nei confronti del personale di qualifica superiore o equiparata a quella rivestita dal personale stesso, verso il quale si determini un rapporto di dipendenza in ragione della funzione esercitata. La stessa disposizione si applica nei confronti del personale di altre amministrazioni dello Stato e delle forze di polizia in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
Regolamento - art. 5
Art. 5. Rapporti tra ruoli della Polizia di Stato Il personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato che svolge attivita' tecnico-scientifica o tecnica o di carattere professionale e' tenuto ai doveri di subordinazione nei confronti del personale di qualifica superiore o corrispondente appartenente ai ruoli della Polizia di Stato che esplica funzioni di polizia, verso il quale si determini un rapporto di dipendenza in relazione alla funzione esercitata. Il personale della Polizia di Stato che esplica fun-((...)) zioni di polizia e' tenuto ai doveri di subordinazione nei confronti del personale della Polizia di Stato che svolge attivita' tecnico-scientifica o tecnica o di carattere professionale di qualifica superiore o corrispondente verso il quale si determini, in relazione alla funzione esercitata, un rapporto di dipendenza.
Regolamento - art. 6
Art. 6. Superiore operativo Nei servizi di polizia, il personale della Polizia di Stato che svolge attivita' tecnico-scientifica o tecnica o di carattere professionale e' tenuto ad eseguire gli ordini impartiti dal personale della Polizia di Stato che esplica funzioni di polizia al quale e' affidata la direzione del servizio. Nei servizi di ordine pubblico restano ferme le disposizioni contenute negli art. 22 e seguenti del regolamento di esecuzione del [testo unico delle leggi di pubblica sicurezza](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773), approvato con [regio decreto 6 maggio 1940, n. 635](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635).
Regolamento - art. 7
Art. 7. Supplenze nella titolarita' degli uffici Salvo che vi sia un dipendente istituzionalmente incaricato delle funzioni vicarie, in caso di assenza o impedimento per qualsiasi causa del titolare dell'ufficio, reparto o istituto, ne assume la direzione il dipendente dell'ufficio con qualifica piu' elevata. Il capo della Polizia puo' disporre che un dirigente di un altro ufficio o istituto o il comandante di un altro reparto assuma temporaneamente, a scavalco, la direzione dell'ufficio, istituto o il comando del reparto. Il questore, per i commissariati e i posti di polizia, puo' disporre che temporaneamente, a scavalco, la direzione del commissariato o il comando del posto di polizia siano assunti da chi abbia la direzione o il comando di altro ufficio equiparato. In tali circostanze il funzionario temporaneamente preposto all'ufficio puo' delegare al dipendente dell'ufficio con la qualifica piu' elevata le attivita' che non siano esercizio delle funzioni di autorita' locale di pubblica sicurezza.
Regolamento - art. 8
Art. 8. Esecuzione degli ordini ed osservanza delle direttive L'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e' tenuto ad eseguire gli ordini impartiti dal superiore e ad uniformarsi nell'espletamento dei compiti assegnati alle direttive dallo stesso ricevute. Oltre a quanto previsto dall'[art. 66 della legge 1 aprile 1981, n. 121](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-04-01;121~art66), le eventuali osservazioni sono presentate anche per iscritto al superiore, dopo l'esecuzione dell'ordine. Ove all'esecuzione dell'ordine si frapponessero difficolta', inconvenienti od ostacoli imprevisti e non fosse possibile ricevere ulteriori direttive, il dipendente deve adoperarsi per superarli anche con proprie iniziative, evitando di arrecare, per quanto possibile, pregiudizi al servizio. Di quanto sopra egli deve informare il superiore immediatamente, riferendo altresi' dei risultati e di ogni altra conseguenza del suo intervento.
Regolamento - art. 9
Art. 9. Facolta' di rivolgersi ai superiori Il personale della Polizia di Stato puo' rivolgersi agli organi superiori, nel rispetto della via gerarchica. Il personale ha diritto di consegnare scritti in pieghi suggellati al diretto superiore che ne rilascia ricevuta e li inoltra immediatamente all'organo superiore cui sono diretti.
Regolamento - art. 10
Art. 10. Obbligo di rilevare le infrazioni disciplinari del personale Ogni superiore ha l'obbligo di seguire il comportamento del personale che da lui dipende gerarchicamente o funzionalmente al fine di rilevarne le infrazioni disciplinari, con l'osservanza delle modalita' previste dalla legge e dai regolamenti vigenti. Il superiore che rilevi eventuali infrazioni disciplinari commesse dal personale non direttamente da lui dipendente deve curare che il medesimo venga identificato, che sia fatta constatare la mancanza al responsabile e che si riferisca con immediatezza al dirigente dell'ufficio o reparto dal quale il personale stesso dipende, perche' sia avviata, ove del caso, la azione disciplinare.
Regolamento - art. 11
Art. 11. Uso della lingua italiana e rapporti interpersonali E' obbligatorio l'uso della lingua italiana, tranne nei luoghi in cui e' riconosciuto a norma di legge anche l'uso di altra lingua. I rapporti di subordinazione gerarchica o funzionale debbono essere improntati al massimo rispetto e cortesia. L'uso del "Lei" e' reciproco. Nei rapporti interpersonali e' obbligatoria l'indicazione della qualifica o l'uso del titolo accademico. Quando, nel rivolgersi al superiore di qualifica dirigenziale o direttiva, si fa uso della qualifica, alla stessa va premesso il termine "signore".
Regolamento - art. 12
Art. 12. Doveri del personale Rientrano tra i doveri del personale della Polizia di Stato: 1) non abusare a proprio vantaggio dell'autorita' che deriva dalla funzione esercitata; 2) non denigrare l'Amministrazione e i suoi appartenenti; 3) non contrarre debiti senza onorarli e in nessun caso contrarne con i dipendenti o con persone pregiudicate o sospette di reato; 4) non mantenere, al di fuori di esigenze di servizio, relazioni con persone che notoriamente non godono pubblica estimazione, non frequentare locali o compagnie non confacenti alla dignita' della funzione; 5) non frequentare senza necessita' di servizio o in maniera da suscitare pubblico scandalo persone dedite ad attivita' immorali o contro il buon costume ovvero pregiudicate.
Regolamento - art. 13
Art. 13. Norme generali di condotta Il personale della Polizia di Stato deve avere in servizio un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialita' e cortesia e deve mantenere una condotta irreprensibile, operando con senso di responsabilita', nella piena coscienza delle finalita' e delle conseguenze delle proprie azioni in modo da riscuotere la stima, la fiducia ed il rispetto della collettivita', la cui collaborazione deve ritenersi essenziale per un migliore esercizio dei compiti istituzionali, e deve astenersi da comportamenti o atteggiamenti che arrecano pregiudizio al decoro dell'Amministrazione. Il personale anche fuori servizio deve mantenere condotta conforme alla dignita' delle proprie funzioni.
Regolamento - art. 14
Art. 14. Doveri di comportamento verso i superiori, i colleghi e i dipendenti Il personale della Polizia di Stato e' tenuto al rispetto e alla massima lealta' di comportamento nei confronti dei superiori, colleghi e dipendenti e deve evitare di diminuirne o menomarne, in qualunque modo, l'autorita' ed il prestigio.
Regolamento - art. 15
Art. 15. Cura della persona Il personale della Polizia di Stato deve avere particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore al fine di evitare giudizi negativi incidenti sul prestigio e sul decoro dell'Amministrazione che rappresenta. Il personale deve, altresi', porre particolare cura affinche' l'acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi nonche' i cosmetici da trucco, eventualmente usati dal personale femminile, siano compatibili con il decoro della divisa e la dignita' della funzione, evitando ogni forma di appariscenza. Il suddetto personale deve, in particolare, curare: se di sesso femminile, che i capelli, se lunghi, siano possibilmente raccolti e in ogni caso che l'acconciatura lasci scoperta la fronte, per consentire di portare il cappello calzato; se di sesso maschile, che la barba e i baffi siano tenuti corti e i capelli, di moderata lunghezza, siano acconciati in modo da lasciare scoperta la fronte, per consentire di portare il cappello calzato. E' vietato variare la foggia dell'uniforme, nonche' l'uso di orecchini, collane ed altri elementi ornamentali che possano alterare l'assetto formale dell'uniforme.
Regolamento - art. 16
Art. 16. Saluto Il personale della Polizia di Stato e' tenuto al saluto nei confronti dei superiori gerarchici indicati nell'[art. 65, primo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-04-01;121~art65-com1), nonche' degli altri superiori gerarchici o funzionali, se in divisa o se conosciuti. Detti superiori hanno l'obbligo di rispondere. Il saluto e' una forma di cortesia tra il parigrado o pari qualifica e verso i cittadini con cui il personale indicato nel precedente comma venga a contatto per ragioni di ufficio. Il personale della Polizia di Stato in divisa rende il saluto secondo le modalita' previste per le forze armate. E' dispensato dal saluto: il moviere; il personale a bordo di veicoli; il personale in servizio di scorta di sicurezza; il personale in servizio di scorta alla bandiera; Il personale di cui al primo comma ed i reparti inquadrati sono altresi' tenuti a rendere il saluto alle autorita' ed ai simboli indicati nell'allegato 1 al presente regolamento.
Regolamento - art. 17
Art. 17. Onori, insegne e distintivi Il personale della Polizia di Stato che partecipa a manifestazioni con propri reparti in armi o comunque con formazioni inquadrate rende onori nei casi e con le modalita' di cui al regolamento sul servizio territoriale e di presidio di cui al decreto del Ministro della difesa del 19 maggio 1973, e successive modificazioni, intendendosi sostituita ogni volta la dizione: "Corpo delle guardie di pubblica sicurezza" con quella: "Polizia di Stato". Al capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, ai vice capi della Polizia e ai direttori centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza sono resi gli onori che, ai sensi del regolamento di cui al precedente comma, spettano, rispettivamente, al generale di Corpo d'Armata, al prefetto in sede e al generale di divisione. Le insegne di comando, le bandiere distintive ed i distintivi per autovetture, imbarcazioni e aeromobili ed i distintivi speciali sono quelli previsti dal regolamento sul servizio territoriale e di presidio.
Regolamento - art. 18
Art. 18. Presentazione in servizio Il personale della Polizia di Stato ha l'obbligo di presentarsi in servizio all'ora stabilita in perfetto ordine nella persona e con il vestiario, equipaggiamento ed armamento prescritti. A tal fine il dipendente deve accertarsi tempestivamente dell'orario e delle modalita' del servizio da svolgere.
Regolamento - art. 19
Art. 19. Esecuzione del servizio Il personale della Polizia di Stato nell'esecuzione del servizio affidatogli deve attenersi scrupolosamente alle istruzioni impartite fermo restando quanto previsto dai commi terzo e quarto dell'art. 8.
Regolamento - art. 20
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