DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1985, n. 792
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 6 dell'accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, con il quale la Repubblica italiana riconosce come giorni festivi tutte le domeniche e le altre festivita' religiose determinate d'intesa fra le Parti;
Vista l'intesa intervenuta tra le Parti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 dicembre 1985;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
Sono festivita' religiose, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 dell'accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121: tutte le domeniche; il 1 gennaio, Maria Santissima Madre di Dio; il 6 gennaio, Epifania del Signore; il 15 agosto, Assunzione della Beata Vergine Maria; il 1 novembre, tutti i Santi; l'8 dicembre, Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria; il 25 dicembre, Natale del Signore; il 29 giugno, SS. Pietro e Paolo, per il comune di Roma.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI, Ministro degli esteri
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 dicembre 1985
Atti di Governo, registro n. 57, foglio 29
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