DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1985, n. 793
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, e successive modifiche;
Vista la convenzione stipulata il 1 agosto 1984 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Societa' italiana per l'esercizio telefonico p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523;
Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 settembre 1974, con il quale e' stato determinato il contributo di impianto per collegamenti telefonici fuori del perimetro abitato;
Visti i decreti ministeriali 14 novembre 1980 e 11 novembre 1982 concernenti la determinazione dei canoni per l'uso temporaneo e per l'interconnessione di circuiti telefonici da punto a punto, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 314 del 15
novembre 1980 e nella Gazzetta Ufficiale n. 355 del 28 dicembre 1982;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1984, n.
376;
Visti i provvedimenti del Comitato interministeriale prezzi n. 24/1981 e n. 11/1982 riguardanti l'istituzione della "Cassa conguaglio per il settore telefonico";
Visto il provvedimento della giunta del Comitato interministeriale prezzi n. 51/1985;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 27 dicembre 1985;
Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
Le reti urbane sono suddivise, agli effetti dell'applicazione delle tariffe telefoniche, nei seguenti due gruppi: primo gruppo: reti con oltre 500 abbonati; secondo gruppo: reti fino a 500 abbonati. Gli abbonamenti di ciascun gruppo tariffario sono ripartiti in due categorie cosi' determinate: Categoria A - Tutti gli abbonamenti salvo quelli agevolati per le abitazioni private nei limiti stabiliti nella categoria B; anche questi ultimi possono essere classificati in categoria A a richiesta degli utenti. Categoria B - Primo abbonamento in abitazione privata ove non si svolga attivita' di affari o professionale, a chiunque intestato delle persone componenti un nucleo familiare anagrafico; eventuali ulteriori abbonamenti, a chiunque intestati delle persone costituenti il predetto nucleo familiare, nella stessa o in altra abitazione, saranno classificati in categoria A. Ai fini dell'applicazione o del mantenimento della classificazione degli abbonamenti in categoria B, il gestore del servizio urbano ha facolta' di chiedere il certificato anagrafico. Quando il gestore predetto accerta che l'utente fruisce, senza averne titolo, delle tariffe di categoria B, lo stesso gestore procedera' all'applicazione delle tariffe di categoria A con decorrenza a tutti gli effetti dalla data in cui le tariffe medesime dovevano essere applicate.
Art. 2
L'abbonamento al servizio telefonico su rete pubblica a commutazione e' ammesso di norma per un periodo di durata non inferiore ad un anno. Tuttavia, compatibilmente con le disponibilita' degli impianti, l'abbonamento di cui al comma precedente puo' essere consentito per periodi di durata inferiore a novanta giorni in occasione di fiere, mostre, esposizioni, congressi, manifestazioni sportive, per le necessita' degli organi di informazione e per altre esigenze di pubblica utilita'.
Art. 3
I canoni di abbonamento al servizio telefonico per ciascun collegamento alla centrale di competenza, equipaggiato di apparecchio telefonico di tipo normale o di organo di sezionamento, sono stabiliti nella misura indicata nella tabella A. Per gli abbonamenti di cui al secondo comma del precedente art. 2 i canoni di cui alla tabella A si applicano nella misura di un terzo per ogni periodo di dieci giorni o frazione.
Art. 4
Gli abbonati delle reti urbane aventi piu' di 10.000 abbonati ed oltre 10 chilometri di raggio medio (raggio del cerchio equivalente) in aggiunta ai canoni di cui all'articolo precedente debbono corrispondere un canone supplementare pari allo 0,6% del canone base per ogni chilometro o frazione del raggio medio della rete stessa. Per la determinazione della superficie delle reti urbane si fa riferimento alle indicazioni dell'Istituto centrale di statistica.
Art. 5
Per i nuovi impianti e per i traslochi sono dovuti i contributi a fondo perduto nella misura indicata nella tabella B. I contributi di spesa per le operazioni effettuate a richiesta dell'utente sono stabiliti nella misura indicata nella tabella C.
Art. 6
Il canone di abbonamento per ciascun apparecchio in derivazione interna e' stabilito nella misura indicata nella tabella D. Nessun canone di abbonamento e' dovuto per gli apparecchi interni non utilizzabili per effettuare comunicazioni con la rete pubblica.
Art. 7
Per gli impianti supplementari ed accessori, di cui all'art. 284 del codice postale e delle telecomunicazioni, installati dalla societa' concessionaria, sono dovuti dall'abbonato i canoni di manutenzione e noleggio nonche' i contributi nella misura indicata sulla tabella E.
Art. 8
Per gli impianti interni, supplementari ed accessori, di cui all'art. 285 del codice postale e delle telecomunicazioni, di proprieta' degli, abbonati o presi a nolo da installatori privati e per quelli di proprieta' della societa' concessionaria, non compresi nel precedente art. 7, i canoni di manutenzione dovuti dall'abbonato, per le prestazioni del personale della societa' stessa, sono fissati nella misura indicata nella tabella F.
Art. 9
Salvo quanto previsto nel successivo art. 28, le conversazioni scambiate nell'ambito di ciascuna rete urbana sono tassate con uno scatto di contatore. Salvo quanto previsto nel successivo art. 28, la tariffa per ciascuna conversazione urbana in partenza da telefono a disposizione del pubblico e' stabilita in L. 200 IVA compresa.
Art. 10
La tariffa per le comunicazioni interurbane che si svolgono tra le reti urbane dello stesso settore (comunicazioni settoriali) e' stabilita in misura unica indipendentemente dalla distanza. Le reti che abbiano tutti i capoluoghi comunali, facenti parte della rete stessa, a meno di 10 chilometri di distanza dal centro di settore, sono considerate a tutti gli effetti come appartenenti alla rete del centro di settore. Per le comunicazioni interurbane che si svolgono tra settori diversi, le distanze ai fini dell'applicazione della tariffa, vengono misurate in linea d'aria: tra i centri di distretto, per le comunicazioni scambiate tra i distretti i cui centri distino oltre 100 chilometri, purche' tutte le distanze tra i rispettivi centri di settore siano superiori a 60 chilometri; tra i centri di settore per tutte le restanti comunicazioni. Le distanze in linea d'aria sono determinate sulla base degli elementi di calcolo forniti dall'Istituto geografico militare tra le residenze municipali dei comuni sedi dei suddetti centri telefonici indicati nel piano regolatore telefonico nazionale. Per le isole, sedi di un centro di settore che disti piu' di 15 chilometri dal relativo centro di distretto, posto fuori dell'isola stessa, il centro di settore, agli effetti della misura delle distanze per l'applicazione delle tariffe interurbane, viene considerato ubicato sulla congiungente i due centri anzidetti a 15 chilometri dal centro di distretto. Ai fini tariffari gli aeroporti civili si considerano inclusi nelle reti urbane delle rispettive citta'.
Art. 11
Salvo quanto previsto nei successivi articoli 12, 13 e 14, a ciascuna comunicazione interurbana effettuata in teleselezione da utente si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi di conteggio secondo la tabella seguente:
Numero di impulsi alla risposta dell'utente chiamato
Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)
Comunicazioni interurbane settoriali
1 150
Altre comunicazioni interurbane:
fino a 15 km
1 72
da oltre 15 fino a 30 km 1 40
da oltre 30 fino a 60 km
1 22,5
da oltre 60 fino a 120 km 1 20
```
Art. 12
```
(( Alle comunicazioni teleselettive interurbane, escluse quelle settoriali, effettuate dalle ore 0 alle ore 8 e dalle ore 22 alle ore 24 si applica una tariffa determinata mediante invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi di conteggio secondo la tabella seguente: | | Numero di impulsi alla risposta dell'utente chiamato | Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi) | | --- | --- | --- | | fino a 15 km....... | 1 | 144 | | da oltre 15 fino a 30 km | 1 | 80 | | da oltre 30 fino a 60 km | 1 | 45 | | da oltre 60 fino a 120 km | 1 | 40 | | oltre 120 km....... | 5 | 37. | ))
Art. 13
(( Alle comunicazioni teleselettive interurbane, escluse quelle settoriali, effettuate dalle ore 18: 30 alle ore 22 dei giorni feriali, dalle ore 13 alle ore 22 del sabato e dalle ore 8 alle ore 22 dei giorni festivi, si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi di conteggio secondo la tabella seguente: | | Numero di impulsi alla risposta dell'utente chiamato | Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi) | | --- | --- | --- | | fino a 15 km ....... | 1 | 96 | | da oltre 15 fino a 30 km | 1 | 52,5 | | da oltre 30 fino a 60 km | 1 | 35 | | da oltre 60 fino a 120 km | 1 | 32 | | oltre 120 km ....... | 1 | 29,8. | ))
Art. 14
Alle comunicazioni teleselettive interurbane, escluse quelle settoriali, effettuate dalle ore 8,30 alle ore 13 dei giorni feriali, escluso il sabato, si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi di conteggio secondo la tabella seguente:
Numero di impulsi alla risposta dell'utente chiamato Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)
fino a 15 km
1 35
da oltre 15 fino a 30 km 1 24
da oltre 30 fino a 60 km
1 15
da oltre 60 fino a 120 km 1 12,5
Art. 15
((Il valore degli scatti del contatore d'utente determinati dagli impulsi di conteggio per comunicazioni teleselettive, cumulativamente agli scatti urbani di cui all'art. 9, primo comma, e agli scatti relativi ad altri servizi a contatore e costituito da un prezzo piu' sovrapprezzo ed e' fissato nella misura riportata nella tabella G. Il sovrapprezzo si applica a tutti gli scatti relativi al traffico svolto automaticamente (urbano, interurbano e internazionale) ad eccezione degli scatti addebitati a L. 40 e degli scatti determinati da comunicazioni urbane effettuate da telefoni a disposizione del pubblico. In sede di emissione delle bollette il numero degli scatti mensili per l'addebito agli utenti del relativo valore sara' considerato cumulativamente in relazione al periodo della fatturazione. Nei rapporti contabili tra i gestori il prezzo dello scatto e' considerato pari a L. 76,56 per il traffico nazionale e pari a L. 95,77 per i traffici internazionali e intercontinentali)).
Art. 16
Alle comunicazioni tramite operatrice si applica una tariffa composta di una quota fissa per ogni comunicazione cui si aggiunge una quota per ogni 3 minuti di comunicazione, secondo quanto stabilito nella tabella H.
Art. 17
L'utente ha facolta' di avvalersi a sua scelta del servizio tramite operatrice o di quello in teleselezione.
Art. 18
A ciascuna comunicazione extraurbana effettuata da telefoni a disposizione del pubblico si applica, oltre alla relativa tariffa extraurbana quale risulta determinata anche dall'applicazione del sovrapprezzo, la tariffa di L. 130. Per le comunicazioni effettuate in teleselezione, l'importo complessivo relativo alle tariffe di cui al comma precedente, nonche' all'IVA, e' percepito con l'incasso di L. 200 per il primo impulso e di L. 165 per ciascuno degli impulsi successivi. Per le comunicazioni effettuate in teleselezione da apparecchi ad incasso automatico, e nelle reti urbane in cui si applica la tassazione urbana a tempo di cui al successivo art. 28 anche da apparecchi ad incasso non automatico, l'importo suddetto e' percepito con l'incasso di L. 200 per ciascuno degli impulsi inviati all'apparecchio; per tali comunicazioni, in relazione ai ritmi di cui ai precedenti articoli 11, 12, 13 e 14 la centrale invia all'apparecchio i primi quattro impulsi per la prima serie di cinque e successivamente cinque impulsi per ogni serie di sei. Il valore del gettone, ai fini di quanto previsto dal presente decreto, e' fissato in L. 200.
Art. 19
Per l'invio di un avviso telefonico, destinato a prefissare una comunicazione con una persona non abbonata al telefono, e' dovuta, oltre alla quota fissa indicata nella tabella H, la tassa di recapito dell'avviso per espresso al domicilio indicato, prevista dall'art. 1 del decreto luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 392, e successivi aggiornamenti.
Art. 20
La tariffa da corrispondere per le commissioni telefoniche ordinarie e' fissata in L. 1.500 per ognuna.
Art. 21
La soprattassa prevista dall'art. 292 del codice postale e delle telecomunicazioni per le comunicazioni interurbane e' fissata nella misura di L. 20 per ciascuna comunicazione. Essa non si applica alle comunicazioni interurbane settoriali. Detta soprattassa e' gia' compresa nelle tariffe di cui ai precedenti articoli.
Art. 22
La cessione in uso di circuiti telefonici analogici di cui ai successivi articoli 23 e 24, per la realizzazione di derivazioni esterne, di collegamenti a centrali speciali e di collegamenti diretti in genere, e' ammessa, di norma, per un periodo non inferiore ad un anno e con caratteristiche di continuita' per tutte le 24 ore della giornata. Risoluzioni anticipate dei relativi rapporti possono essere previste nella polizza di abbonamento o in eventuali convenzioni con le amministrazioni dello Stato. Compatibilmente con le esigenze del pubblico servizio sulla rete a commutazione e con la disponibilita' dei mezzi, puo' essere consentito l'uso dei suddetti collegamenti per periodi inferiori, con un minimo di un giorno solare.
Art. 23
I canoni e i contributi spese di impianto per la cessione in uso a carattere permanente o temporaneo di circuiti urbani analogici necessari per la realizzazione di collegamenti diretti urbani, di raccordi di circuiti interurbani e di collegamenti diretti a centrale speciale, sono stabiliti nella misura di cui alla tabella I.
Art. 24
Per la cessione in uso di circuiti extraurbani analogici nazionali a carattere permanente o temporaneo necessari per la realizzazione di derivazioni esterne, di collegamenti a centrali speciali e di collegamenti diretti in genere, si applicano, in base alla distanza tariffaria tra i punti estremi calcolata a norma del precedente art. 10, i canoni nella misura indicata nella tabella L.
Art. 25
Per la interconnessione di piu' collegamenti telefonici diretti punto a punto di cui all'art. 296 del codice postale e delle telecomunicazioni, si applica per ciascuna interconnessione un canone supplementare pari al 20% del canone d'uso del circuito principale. Identico canone si applica per ogni derivazione intermedia realizzata su circuiti telefonici diretti punto a punto. Tra i circuiti interconnessi si considera principale quello soggetto al canone d'uso piu' elevato.
Art. 26
Gli abbonati collegati ad una centrale all'uopo equipaggiata che fruiscono, a loro richiesta, della documentazione del traffico, mediante periodica distinta delle comunicazioni effettuate, sono tenuti a corrispondere un compenso di L. 35 per ogni comunicazione documentata.
Art. 27
Non sono soggette a tassazione le comunicazioni dirette ad ottenere, dall'esercente del servizio, informazioni relative al numero telefonico degli abbonati non ancora inseriti negli elenchi ufficiali.
Art. 28
Alle comunicazioni urbane si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore del chiamante di un impulso di conteggio alla risposta dell'utente chiamato e di successivi impulsi alla scadenza dai periodi di tempo indicati nella seguente tabella: Ritmo degli impulsi (secondi) dalle ore 8 alle ore 18,30 dei giorni dal lunedi al venerdi e dalle ore 8 alle ore 13 del sabato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 (6 minuti) in tutti gli altri periodi dei giorni feriali e nei giorni festivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.200 (20 minuti) per le comunicazioni in par- tenza da telefoni a disposi- zione del pubblico . . . . . . . . . . . . . . . 540 (9 minuti) Ferma restando l'applicazione nelle reti urbane con oltre 300.000 abbonati la suddetta tariffa nel corso dell'anno 1986 viene estesa alle reti con oltre 200.000 abbonati; in particolare con decorrenza dal 1 febbraio 1986 alla rete di Firenze, dal 1 marzo 1986 alla rete di Bologna, dal 1° aprile 1986 alla rete di Palermo. La tariffa in questione sara' gradualmente estesa alle altre reti urbane con le decorrenze che saranno stabilite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Per le comunicazioni effettuate da apparecchi a disposizione del pubblico la tariffa di cui al presente articolo e' percepita con l'incasso di L. 200 per ogni impulso, IVA compresa.
Art. 29
L'importo complessivo per ogni comunicazione effettuata da posto telefonico pubblico o, comunque, da telefono a disposizione del pubblico e' arrotondato rispettivamente alle 50 o alle 100 lire superiori se le ultime due cifre superano le 25 o le 75 lire e alle 50 o 100 lire inferiori se le ultime due cifre sono pari o inferiori alle 75 o alle 25 lire.
Art. 30
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