DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1985, n. 860
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107 e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 1
Il primo comma dell'art. 100, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione afferenti alla facolta' di medicina e chirurgia e' integrato nel senso che e' aggiunta la seguente: urologia.
Art. 2
Dopo l'art. 109 e con lo spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in urologia, afferente alla facolta' di medicina e chirurgia: Scuola di specializzazione in urologia Art. 110 - E' istituita la scuola di specializzazione in urologia presso l'Universita' degli studi di Perugia. La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali in campo urologico e di chirurgia urologica. La scuola rilascia il titolo di specialista in urologia. Art. 111 - La scuola ha la durata di cinque anni. Ciascun anno di corso prevede 800 ore di insegnamento e di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in tre per ciascun anno di corso, per un totale di quindici specializzandi. Art. 112 - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facolta' di medicina e chirurgia. Art. 113 - Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia. Per l'iscrizione alla scuola e' richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione. Art. 114 - La scuola comprende sei aree di insegnamento e tirocinio professionale: a) morfologica; b) fisiopatologia e farmacologia; c) diagnostica; d) clinica; e) procedimenti chirurgici sull'apparato urinario e genitale maschile; f) specialita' affini. Art. 115 - Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti: a) morfologica: anatomia sistematica e topografica dell'apparato urinario e genitale maschile; istologia ed embriologia dell'apparato urinario e genitale maschile; anatomia chirurgica dell'apparato urinario e genitale maschile; b) fisiopatologica e farmacologica: fisiologia dell'apparato urinario e genitale maschile; farmacoterapia delle affezioni urogenitali; anestesia e trattamento pre e post operatorio del malato urologico; patologia dell'apparato urinario e genitale maschile; c) diagnostica: semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato urinario e genitale maschile; diagnostica per immagini dell'apparato urinario e genitale maschile; microbiologia e microbiologia clinica; anatomia e istologia patologica dell'apparato urinario e genitale maschile; d) clinica: clinica urologica; andrologia; oncologia clinica (terapie integrate nelle neoplasie dell'apparato urinario e genitale maschile); nefrologia chirurgica; patologia e clinica urologica infantile; urologia ginecologica; neuro-urologia e urodinamica; e) procedimenti chirurgici sull'apparato urinario e genitale maschile: procedimenti di chirurgia endoscopica; interventi e procedimenti chirurgici sull'apparato urinario e genitale maschile; f) specialita' affini: dermatologia e venerologia; chirurgia dell'intestino; chirurgia vascolare; nefropatie mediche. Art. 116 - L'attivita' didattica comprende ogni anno 800 ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa e' organizzata in un'attivita' didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (400 ore come di seguito ripartite) ed in una attivita' didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori 400 ore, rivolta all'approfondimento del curriculum corrispondente ad uno dei settori formativo professionale (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato: 1° Anno: Morfologica - ore 50: anatomia sistematica e topografica dell'apparato urinario e genitale maschile - ore 25; istologia ed embriologia dell'apparato urinario e genitale maschile - ore 25. Fisiopatologica e farmacologica - ore 25: fisiologia dell'apparato urinario e genitale maschile. Diagnostica - ore 325: semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato urinario e genitale maschile - ore 300; microbiologia e microbiologia clinica - ore 25. Monte ore elettivo - ore 400. 2° Anno: Morfologica - ore 50: anatomia chirurgica dell'apparato urinario e genitale maschile. Diagnostica - ore 150: semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato urinario e genitale maschile - ore 100; diagnostica per immagini dell'apparato urinario e genitale maschile - ore 50. Specialita' affini - ore 50: nefropatie mediche. Fisiopatologica e farmacologica - ore 150: patologia dell'apparato urinario e genitale maschile. Monte ore elettivo - ore 400. 3° Anno: Fisiopatologica e farmacologica - ore 300: patologia dell'apparato urinario e genitale maschile - ore 250; farmacoterapia delle affezioni urogenitali - ore 25; anestesia e trattamento pre e post operatorio del malato urologico - ore 25. Diagnostica - ore 50: diagnostica per immagini dell'apparato urinario e genitale maschile. Clinica - ore 25: andrologia. Specialita' affini - ore 25: dermatologia e venerologia. Monte ore elettivo - ore 400. 4° Anno: Diagnostica - ore 75: anatomia e istologia patologica dell'apparato urinario e genitale maschile. Procedimenti chirurgici sull'apparato urinario genitale maschile - ore 100: procedimenti di chirurgia endoscopica - ore 50; interventi e procedimenti chirurgici sull'apparato urinario e genitale maschile - ore 50. Clinica - ore 225: clinica urologica - ore 125; nefrologia chirurgica - ore 25; urologia ginecologica - ore 25; neuro-urologia e urodinamica - ore 25; oncologia clinica - ore 25. Monte ore elettivo - ore 400. 5° Anno: Clinica - ore 250: clinica urologica - ore 200; patologia e clinica urologica infantile - ore 50. Procedimenti chirurgici sull'apparato urinario e genitale maschile - ore 100: procedimenti di chirurgia endoscopica - ore 50; interventi e procedimenti chirurgici sull'apparato urinario e genitale maschile - ore 50. Specialita' affini - ore 50: chirurgia dell'intestino - ore 25; chirurgia vascolare - ore 25. Monte ore elettivo - ore 400. Art. 117 - Durante i cinque anni di corso e' richiesta la frequenza nei seguenti reparti, divisioni, ambulatori, laboratori: laboratorio di anatomia umana normale; laboratori di fisiologia umana; laboratori di microbiologia; laboratori dell'istituto di anatomia umana e istologia patologica; laboratorio ecografico della clinica urologica; sezioni radiologiche dell'istituto di radiologia; corsie della clinica urologica e del servizio divisione di nefrologia e dialisi; sale operatorie di clinica urologica; sale endoscopiche di clinica urologica; laboratorio urodinamico di clinica urologica. La frequenza nelle varie aree per complessive 800 ore annue, compreso il monte ore elettivo di 400 ore annue, avverra' secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartira' annualmente il monte ore elettivo. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consente allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attivita' svolta e della acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali. Art. 118 - La frequenza ai corsi e' obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola e i docenti delle materie relative all'anno in corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attivita' pratiche prescritte per l'anno in corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta. Art. 119 - Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o piu' materie del corso. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista. Art. 120 - L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno da consiglio di amministrazione. Art. 121 - Il consiglio della scuola e' composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attivita' didattiche nella scuola nonche' da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalita' di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti. La direzione della scuola e' affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento, la direzione della scuola e' affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.
COSSIGA
FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi', 24 gennaio 1986
Registro n. 3 Istruzione, foglio n. 221
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