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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 1985, n. 869

Current text a fecha 1986-02-04

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il codice della navigazione;

Visto l'art. 1, ultimo comma, della legge 13 maggio 1983, n. 213, concernente le modalita' di attuazione delle direttive comunitarie aventi ad oggetto la materia del trasporto aereo;

Visto il trattato che istituisce la Comunita' economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

Vista la direttiva n. 83/416/CEE in data 25 luglio 1983, relativa all'autorizzazione di servizi aerei regolari interregionali per il trasporto di passeggeri, posta e merci tra Stati membri;

Considerata la necessita' di disciplinare i detti servizi aerei regolari interregionali anche da parte di imprese nazionali in modo da rendere possibile l'attuazione di tale normativa in materia organica e non discriminatoria;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 1985;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

Sono istituiti i servizi aerei regolari interregionali di linea tra i Paesi membri della Comunita' europea per il trasporto di passeggeri o di passeggeri insieme con posta e/o merci per viaggi che abbiano origine e termine nel territorio europeo degli Stati membri della Comunita' economica europea e che siano effettuati: a) su percorsi superiori ciascuno a 400 chilometri oppure su percorsi. inferiori a 400 chilometri nel caso in cui il trasporto aereo permetta una notevole economia di tempo rispetto al trasporto in superficie a causa di ostacoli naturali quali il mare o la montagna; b) mediante aeromobili con capacita' non superiore a settanta posti e con peso massimo al decollo non superiore a 30 tonnellate; c) tra un aeroporto nazionale ed un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro della Comunita' economica europea, aperti al traffico aereo regolare internazionale, con esclusione di quelli classificati di prima categoria di cui all'allegato A della direttiva n. 83/416/CEE citala in premessa.

Art. 2

Le procedure di autorizzazione dei servizi di cui al precedente art. 1 sono disciplinate, per le imprese nazionali di trasporto aereo e per quelle dei Paesi membri della Comunita' economica europea, in conformita' con la citata direttiva, mediante decreto del Ministro dei trasporti da emanare entro trenta giorni dalla data di emanazione del presente decreto.

Art. 3

Restano salve le disposizioni di cui ai capi I e II del titolo VI, libro I, parte seconda, del codice della navigazione.

COSSIGA

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

SIGNORILE, Ministro dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alta Corte dei conti, addi' 30 gennaio 1986

Atti di Governo, registro n. 58, foglio n. 5