DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1985, n. 897

Type DPR
Publication 1985-11-08
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 novembre 1985;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo unico

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo tra l'Italia e la Tunisia per l'estensione della diffusione dei programmi della prima rete della televisione italiana in Tunisia, firmato a Tunisi il 7 dicembre 1984, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'art. 16 dell'accordo stesso.

COSSIGA

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri

GAVA, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 gennaio 1986

Atti di Governo, registro n. 58, foglio n. 3

Accord

ACCORD ENTRE L'ITALIE ET LA TUNISIE POUR L'EXTENSION DE LA DIFFUSION DES PROGRAMMES DE LA IERE CHAINE DE LA TELEVISION ITALIANNE EN TUNISIE. Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo tra l'Italia e la Tunisia-art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO TRA L'ITALIA E LA TUNISIA PER LA ESTENSIONE DELLA DIFFUSIONE DEI PROGRAMMI DELLA PRIMA RETE DELLA TELEVISIONE ITALIANA IN TUNISIA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA e IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA TUNISINA Nel quadro delle relazioni amichevoli esistenti tra i loro due Paesi, considerando la Volonta' espressa dai loro Ministri degli affari esteri il 22 dicembre 1982 di sviluppare tra l'Italia e la Tunisia la cooperazione nel campo della cultura e dell'audiovisione, e in applicazione della Convenzione di cooperazione tecnica, firmata a Tunisi il 12 agosto 1969, hanno convenuto quanto segue: Art. 1. Il presente accordo mira all'estensione della diffusione dei programmi della prima rete della Televisione italiana all'insieme del territorio tunisino, secondo le condizioni e le modalita' definite nei seguenti articoli.

Accordo tra l'Italia e la Tunisia-art. 2

Art. 2. L'Italia assicurera', alle condizioni previste dalla sua [legge del 9 febbraio 1979, n. 38](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1979-02-09;38), l'estensione della diffusione dei programmi della prima rete della Televisione italiana alle zone del territorio tunisino di cui alla prima parte dell'allegato tecnico n. 1.

Accordo tra l'Italia e la Tunisia-art. 3

Art. 3. A tal fine l'Italia fornira' alla Tunisia, a titolo di dono, le strutture indicate nella predetta prima parte dell'allegato tecnico n. 1, nonche' le prestazioni di servizio necessarie alla loro istallazione. Nel medesimo spirito di cooperazione, l'Italia fornira' alla Tunisia, secondo le modalita' della sua [legge del 9 febbraio 1979, n. 38](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1979-02-09;38), e a titolo di dono, l'attrezzatura per il Centro di produzione della televisione di Sfax previsto dall'allegato tecnico n. 2, nonche' le prestazioni di servizio necessarie per la sua istallazione.

Accordo tra l'Italia e la Tunisia-art. 4

Art. 4. L'Italia e la Tunisia assicureranno, in una seconda fase e ad analoghe condizioni, la prosecuzione dell'estensione della diffusione dei programmi della prima rete della Televisione italiana alle altre zone del territorio tunisino previste nella seconda parte dell'allegato tecnico n. 1.

Accordo tra l'Italia e la Tunisia-art. 5

Art. 5. Dopo la realizzazione di quanto previsto all'articolo 4, l'Italia studiera' la possibilita' di estensione della diffusione dei programmi della prima rete della Televisione italiana alle restanti zone del territorio tunisino, conformemente all'estensione delle reti della Televisione tunisina alle medesime zone, ed esaminera', a richiesta della Tunisia, la possibilita' di attrezzare il Centro di produzione della televisione di Monastir.

Accordo tra l'Italia e la Tunisia-art. 6

Art. 6. L'Italia assicurera' la formazione del personale tecnico tunisino conformemente al piano definito dall'allegato tecnico n. 3.

Accordo tra l'Italia e la Tunisia-art. 7

Art. 7. La RAI - Radiotelevisione italiana, concessionaria del servizio pubblico di radio-diffusione, grazie alla sua esperienza tecnica e professionale, realizzera' per conto del Governo italiano, gli obiettivi previsti dal presente accordo.

Accordo tra l'Italia e la Tunisia-art. 8

Art. 8. La Tunisia adottera' tutte le disposizioni al fine di assicurare le migliori condizioni per la realizzazione degli obiettivi previsti dal presente accordo.

Accordo tra l'Italia e la Tunisia-art. 9

Art. 9. La Tunisia utilizzera' le istallazioni fornite a titolo di dono dall'Italia esclusivamente per la diffusione dei programmi della RAI - Radiotelevisione italiana, senza pregiudizio per l'applicazione delle sue disposizioni interne in materia di controllo dei programmi. I programmi della RAI - Radiotelevisione italiana saranno inoltrati per la diffusione nel territorio tunisino senza diritti a carico della Tunisia

Accordo tra l'Italia e la Tunisia-art. 10

Art. 10. La Tunisia mettera' a disposizione gli spazi e le infrastrutture necessarie e prendera' a suo carico i lavori civili fissati di comune accordo dagli esperti tecnici dei due Paesi.

Accordo tra l'Italia e la Tunisia-art. 11

Art. 11. La Tunisia adottera' le misure necessarie per assicurare la disponibilita' delle frequenze delle emittenti di diffusione e dei collegamenti herziani.

Accordo tra l'Italia e la Tunisia-art. 12

Art. 12. La Tunisia accordera' ai tecnici incaricati della realizzazione degli obiettivi del presente accordo i permessi di soggiorno, le facilitazioni di assistenza necessarie ed il libero accesso alle relative istallazioni.

Accordo tra l'Italia e la Tunisia-art. 13

Art. 13. La Tunisia esentera' dai diritti di dogana, da tutte le tasse, imposte o carichi fiscali le attrezzature e pezzi di ricambio, che le saranno fornite a titolo di dono per la realizzazione degli obiettivi del presente accordo e per il funzionamento delle istallazioni. La Tunisia si incarichera' delle formalita' doganali e del deposito cauzionale di tutto il materiale temporaneamente necessario per l'istallazione e l'attivazione delle attrezzature. La Tunisia accordera' anche ai tecnici non nazionali incaricati della realizzazione degli obiettivi del presente accordo le esenzioni previste dall'articolo 7 della Convenzione di cooperazione tecnica tra l'Italia e la Tunisia firmata a Tunisi il 12 agosto 1969.

Accordo tra l'Italia e la Tunisia-art. 14

Art. 14. Dopo l'attivazione di ogni istallazione, la Tunisia prendera' a carico la sua manutenzione e la sua gestione. L'Italia fornira' a titolo di dono una partita di lampade (valvole) e pezzi di ricambio necessari al funzionamento delle attrezzature della rete e assicurera' inoltre le operazioni di grande revisione per la durata della validita' del presente accordo.

Accordo tra l'Italia e la Tunisia-art. 15

Art. 15. Le eventuali controversie le questioni relative all'applicazione del presente accordo saranno risolte per via diplomatica.

Accordo tra l'Italia e la Tunisia-art. 16

Art. 16. Il presente accordo, che comprende tre allegati tecnici, entrera' in vigore alla data in cui le due Parti si saranno notificate che le formalita' costituzionali rispettive sono state compiute. Il presente accordo restera' in vigore per un periodo di due anni. Esso sara' rinnovato tacitamente ogni due anni salvo denuncia di una delle due Parti notificata al piu' tardi tre mesi prima della sua scadenza. FATTO a Tunisi, il 7 dicembre 1984, in due originali in lingua francese, i due testi facenti ugualmente fede. (Seguono le firme).

Accordo tra l'Italia e la Tunisia-Annesso tecnico 1

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