DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1985, n. 903
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2090 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2281, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Gli articoli da 318 a 329, relativi alla scuola di perfezionamento in diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione che muta denominazione in scuola di specializzazione, sono abrogati e sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi: Scuola di specializzazione in diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione Art. 318. - E' istituita presso l'Universita' di Napoli la scuola di specializzazione in diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione che conferisce il diploma di specialista in diritto amministrativo - scienza dell'amministrazione. Art. 319. - La scuola ha sede presso l'istituto di diritto amministrativo della facolta' di giurisprudenza. Art. 320. - La scuola ha lo scopo di formare specialisti in diritto amministrativo. In connessione con l'attivita' didattica ed al fine di elevare la professionalita' degli specializzandi promuove ricerche scientifiche sugli istituti del diritto amministrativo, organizza convegni di studio, seminari, conferenze, discussioni e cura pubblicazioni. Per il conseguimento di tali fini possono essere stipulate convenzioni con scuole, centri, istituti, dipartimenti, enti pubblici o privati anche stranieri. Art. 321. - La durata del corso e' di tre anni. Art. 322. - Il numero degli iscritti e' di centoventi per ogni anno. Art. 323. - Alla scuola sono ammessi i laureati in giurisprudenza, in scienze politiche, in economia e commercio, in scienze economico-marittime, in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, qualora prescritto. Art. 324. - Possono essere iscritti alla scuola coloro i quali sono dotati di titoli di studio conseguiti all'estero equivalenti a quelli indicati nel comma precedente. Per l'ammissione alla scuola e' richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che potra' svolgersi in attuazione dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82 mediante domande a risposte multiple integrate eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli: a) tesi di laurea in disciplina attinente alla specializzazione; b) voto di laurea; c) voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie attinenti alla specializzazione; d) pubblicazioni nelle predette materie. Il punteggio dei titoli e' quello stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982. Sono ammessi alla scuola coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. In caso di rinunzia sono ammessi coloro che seguono nella graduatoria. Art. 325. - Gli insegnamenti della scuola consistono in: a) materie fondamentali a carattere generale; b) materie a scelta degli iscritti; c) materie di indirizzo. Gli insegnamenti sono cosi' ripartiti: Sono fondamentali del primo anno: diritto amministrativo; politica economica e di mercato; scienza dell'amministrazione. Sono materie a scelta degli iscritti del primo anno: storia dell'amministrazione pubblica; elementi di statistica; diritto pubblico comparato. Sono insegnamenti fondamentali del secondo anno: contabilita' dello Stato; diritto delle Comunita' europee; diritto finanziario e tributario. Sono materie a scelta degli iscritti del secondo anno: programmazione e bilancio; amministrazione del personale; diritto regionale. Sono insegnamenti fondamentali del terzo anno (indirizzo giuridico-amministrativo): contabilita' degli enti locali; ordinamento giuridico degli enti locali; impiego pubblico e privato; reati contro la pubblica amministrazione; appalti ed opere pubbliche. Sono materie a scelta degli iscritti del terzo anno (indirizzo giuridico-amministrativo): diritto pubblico dell'economia; diritto sindacale e relazioni industriali; giustizia amministrativa; legislazione urbanistica; uso degli elaboratori nella P.A. Sono insegnamenti fondamentali del terzo anno (indirizzo tecnico-amministrativo): tecniche di selezione e di valutazione del personale; diritto sindacale e relazioni industriali; organizzazione aziendale; elementi di macroeconomia; elementi di microeconomia. Sono materie a scelta degli iscritti al terzo anno (indirizzo tecnico-amministrativo): ricerca operativa; uso degli elaboratori nella P.A.; legislazione doganale e valutaria; tecnica e legislazione bancaria; diritto penale e commerciale; contratti. Art. 326. - Per i primi due anni di corso lo specializzando e' tenuto a seguire oltre ai corsi obbligatori almeno due corsi opzionali fra quelli attivati dalla scuola. All'atto della iscrizione al terzo anno della scuola gli studenti dovranno indicare l'indirizzo prescelto e scegliere due materie opzionali a esso relative. Art. 327. - Ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, la frequenza ai corsi e' obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno successivo. La commissione d'esame, composta a norma di legge, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato, nelle singole discipline e relative attivita' pratiche per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso per una sola volta. Le borse di studio per la frequenza di corsi sono disciplinate dalla normativa vigente. Art. 328. - Lo svolgimento dell'attivita' didattica terra' conto, oltre che degli aspetti teorici, del carattere pratico delle varie discipline. Al tale scopo il consiglio della scuola stabilira', sentiti i docenti interessati, le attivita' che gli specializzandi dovranno svolgere in collaborazione con ordini ed organizzazioni professionali, con l'autorita' giudiziaria, con enti locali, con aziende ed enti privati o pubblici e con chiunque altro riterra' utile ai fini della specializzazione. Nell'ambito dell'attivita' didattica gli specializzandi interessati, per la loro formazione, a compiere esperienze applicative nelle materie di studio potranno partecipare ad ogni altra iniziativa della scuola. Il consiglio della scuola programma i seminari di singole discipline e di insegnamenti raggruppati e coordinati. Oltre ai docenti universitari, saranno chiamati a collaborare a questi, esperti che con il loro apporto possano mantenere elevato il livello culturale e di specializzazione professionale a norma della legislazione vigente. Il consiglio della scuola decide altresi' le forme di frequenza assistita e le relative modalita' di svolgimento, in conformita' alle disposizioni vigenti. Superati gli esami del terzo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o piu' materie del corso. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista in diritto amministrativo. Art. 329. - L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge. I contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Napoli. La scuola e' finanziata, oltre che dai contributi ordinari e straordinari dell'Universita', da sovvenzioni, lasciti e donazioni di aziende, enti e privati che figurano nel bilancio dell'Universita' stessa. Potranno essere assegnati agli specializzandi borse di studio e premi scientifici ai sensi dell'art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Art. 330. - La scuola e' retta da un consiglio composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contralto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attivita' didattiche nella scuola nonche' da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalita' di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea, in materia di coordinamento di insegnamenti. Art. 331. - I componenti il consiglio eleggono il direttore che lo presiede per un biennio ed e' rieleggibile. Nella programmazione dell'attivita' didattica il consiglio individua le esigenze cui si deve far fronte con l'apporto di professori a contratto, a norma dell'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982 e indica i requisiti scientifici e professionali che debbono possedere i professori da nominare. Art. 332. - La direzione della scuola e' affidata ad un professore ordinario, straordinario che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata ad un professore associato che pure insegni nella scuola medesima. Il direttore della scuola puo' delegare sentito il consiglio della scuola, ai membri del consiglio stesso lo svolgimento di particolari attivita' relative all'attuazione dei fini istituzionali della scuola.
COSSIGA
FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 febbraio 1986
Registro n. 7 Istruzione, foglio n. 276
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