DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1985, n. 1002
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge, 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Gli articoli da 315 a 328, relativi alla scuola di specializzazione in "farmacia ospedaliera", afferente alla facolta' di farmacia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi: Scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera Art. 315. - E' istituita presso l'Universita' degli studi di Parma la scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera, che conferisce il diploma di specialista in farmacia ospedaliera. Art. 316. - La direzione della scuola ha sede presso la facolta' di farmacia. Art. 317. - La scuola ha lo scopo di assicurare ai laureati in discipline farmaceutiche l'acquisizione di competenze professionali specifiche necessarie ad esercitare la loro attivita' nella farmacia ospedaliera. Art. 318. - La durata del corso e' di tre anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Art. 319. - Il numero degli iscritti e' di dieci per ogni anno e complessivamente di trenta per l'intero corso di studi. Art. 320. - Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in farmacia o in chimica e tecnologia farmaceutiche in possesso della abilitazione alla professione di farmacista. Sono altresi' ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso universita' straniere e che sia equipollente ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente. Art. 321. - Per l'ammissione alla scuola e' richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta, integrata eventualmente da un colloquio, e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli: a) la tesi in una disciplina attinente alla specializzazione; b) il voto di laurea; c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie attinenti alla specializzazione; d) le pubblicazioni nelle predette materie. Il punteggio dei predetti titoli e' quello stabilito con decreto ministeriale del 16 settembre 1982. Sono ammessi alla scuola coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. Art. 322. - Le materie di insegnamento, tutte afferenti alla facolta' di farmacia, sono le seguenti: 1° Anno: matematica e biostatistica; patologia generale; chimica farmaceutica generale; immunologia; microbiologia ed igiene; controlli di qualita'; basi farmacologiche della terapia. 2° Anno: informatica; biofarmaceutica e farmacocinetica I; tossicita', interazioni, effetti secondari dei farmaci; radiochimica e radiobiologia; tecnologia delle preparazioni magistrali; chimica degli alimenti; immunochimica. 3° Anno: biofarmaceutica e farmacocinetica II; farmacia clinica; documentazione e informazione sui farmaci; officina galenica; scienza dell'alimentazione e nutrizione clinica; legislazione sanitaria e ospedaliera, economia ed organizzazione. Art. 323. - La frequenza ai corsi e' obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attivita' pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano questo esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta. Art. 324. - I corsi di lezioni saranno accompagnati da attivita' pratiche finalizzate ai compiti specialistici del farmacista ospedaliero nel contesto socio-sanitario. Potranno essere invitati a tenere lezioni, conferenze, seminari ed esercitazioni docenti di altre facolta' ed esperti, anche dall'estero. Per ogni insegnamento e' richiesto da un minimo di 12 ad un massimo di 45 ore tra lezioni ed esercitazioni pratiche. Le attivita' pratiche debbono rappresentare almeno il 25% del corso di insegnamento a cui afferiscono. Per l'ammissione agli esami e' richiesta la frequenza a tutte le esercitazioni pratiche e ad almeno ai 3/4 di ognuno dei corsi teorici. Ai fini della frequenza e delle attivita' pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo. Art. 325. - Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studi della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente in una dissertazione scritta su una o piu' materie del corso. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista. Art. 326. - L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione. Art. 327. - Il consiglio della scuola e' composto dai docenti universitari di ruolo e fuori ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attivita' didattiche nella scuola, nonche' da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalita' di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382. al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento degli insegnamenti. La direzione della scuola e' affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.
COSSIGA
Falcucci, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 aprile 1986
Registro n. 24 Istruzione, foglio n. 49