DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1985, n. 1092

Type DPR
Publication 1985-12-28
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 13/6/1986.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 13, secondo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 dicembre 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1.E' approvato l'unito testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, vistato dal proponente.

COSSIGA

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

MARTINAZZOLI, Ministro di grazia e giustizia

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 maggio 1986

Atti di Governo, registro n. 60, foglio n. 31

TESTO UNICO-art. 1

TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI SULLA PROMULGAZIONE DELLE LEGGI, SULLA EMANAZIONE DEI DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E SULLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLA REPUBBLICA ITALIANA Art. 1. (Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256, art. 1; legge 25 maggio 1970, n. 352, art. 46, terzo comma) Formule di promulgazione delle leggi ordinarie dello Stato 1. La promulgazione delle leggi ordinarie dello Stato e' espressa con la formula seguente: "La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Testo della legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato". 2. La promulgazione delle leggi ordinarie previste dall'articolo 132, secondo comma, della Costituzione e' espressa con la formula seguente: "La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, a seguito del risultato favorevole al referendum indetto in data ...... hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Testo della legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato".

TESTO UNICO-art. 2

Art. 2. ([Legge 25 maggio 1970, n. 352, articoli 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-25;352~art2), [5](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-25;352~art5), [14](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-25;352~art14), [25](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-25;352~art25) e [46, primo](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-25;352~art46-com1) e [secondo comma](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-25;352~art46-com2)) Formula di promulgazione delle leggi costituzionali 1. La promulgazione delle leggi costituzionali, approvate con la maggioranza prevista dal [terzo comma dell'art. 138 della Costituzione](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art138-com3), e' espressa con la formula seguente: "La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea, hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge costituzionale: Testo della legge. La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato". 2. La promulgazione delle leggi costituzionali approvate con la maggioranza prevista dal [primo comma dell'art. 138 della Costituzione](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art138-com1), senza che in relazione ad esse sia stata avanzata richiesta di referendum entro il termine stabilito dall'[art. 3 della legge 25 maggio 1970, n. 352](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-25;352~art3), e' espressa con la formula seguente: "La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato; Nessuna richiesta di referendum costituzionale e' stata presentata; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge costituzionale: Testo della legge. La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato". 3. La promulgazione delle leggi costituzionali approvate con la maggioranza prevista dal [primo comma dell'art. 138 della Costituzione](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art138-com1), in relazione alle quali la richiesta di referendum e' stata dichiarata illegittima dall'Ufficio centrale, e' espressa con la formula seguente: "La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato; La richiesta di referendum presentata in data ...... e' stata dichiarata illegittima dall'Ufficio centrale della Corte di cassazione con propria ordinanza in data ......; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge costituzionale: Testo della legge. La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato". 4. La promulgazione delle leggi costituzionali approvate con la maggioranza prevista dal [primo comma dell'art. 138 della Costituzione](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art138-com1), in relazione alle quali il referendum ha dato risultato favorevole, e' espressa con la formula seguente: "La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il referendum indetto in data ...... ha dato risultato favorevole; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge costituzionale: Testo della legge. La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato". 5. La promulgazione delle leggi costituzionali previste dal [primo comma dell'art. 132 della Costituzione](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art132-com1), nell'ipotesi di approvazione da parte delle Camere con la maggioranza stabilita dal [terzo comma dell'art. 138 della Costituzione](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art138-com3), e' espressa con la formula seguente: "La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, a seguito del risultato favorevole del referendum indetto in data ...... in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea, hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge costituzionale: Testo della legge. La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato". 6. Per la promulgazione delle leggi costituzionali previste dal [primo comma dell'art. 132 della Costituzione](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art132-com1), che sono state approvate in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei componenti di ciascuna Camera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

TESTO UNICO-art. 3

Art. 3. ([Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256, art. 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-24;1256~art3); [decreto legislativo presidenziale 19 giugno 1946, n. 1, articoli 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto.legislativo:1946-06-19;1~art1), [2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto.legislativo:1946-06-19;1~art2), [3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto.legislativo:1946-06-19;1~art3), [4](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto.legislativo:1946-06-19;1~art4) e [5](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto.legislativo:1946-06-19;1~art5)) Formula di emanazione dei decreti normativi del Presidente della Repubblica 1. L'emanazione degli atti normativi, adottati con decreto del Presidente della Repubblica e da inserire nella Raccolta ufficiale, reca nella premessa la citazione delle disposizioni in base alle quali l'atto e' emanato e la indicazione del Ministro o dei Ministri proponenti. Quando per legge e' richiesto il parere del Consiglio di Stato o e' intervenuta apposita deliberazione del Consiglio dei Ministri, deve farsi menzione di tali adempimenti. 2. La emanazione degli atti di cui al presente articolo e' espressa con la formula seguente: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo ...... della Costituzione o della legge; Udito il parere del Consiglio di Stato; (ove richiesto) Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ......; (ove intervenuta) Sulla proposta del Ministro ......; (o dei Ministri ......); EMANA il seguente decreto: Testo del decreto Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserIto nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare".

TESTO UNICO-art. 4

Art. 4. ([Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256, art. 4](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-24;1256~art4); [legge 11 dicembre 1984, n. 839, art. 2, primo comma](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984-12-11;839~art2-com1)) Controfirma delle leggi e dei decreti normativi del Presidente della Repubblica 1. Le leggi e gli atti normativi adottati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono controfirmati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro proponente, del quale deve essere indicato il Ministero oppure l'attribuzione. 2. Gli altri atti normativi adottati con decreto del Presidente della Repubblica sono controfirmati dal Ministro proponente.

TESTO UNICO-art. 5

Art. 5. ([Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256, articoli 6](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-24;1256~art6), secondo periodo, e [8, secondo comma; legge 11 dicembre 1984, n. 839](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984-12-11;839~art8-com2), articoli 2, secondo comma, e 12) Attivita' del Ministro Guardasigilli in ordine al visto ed alla registrazione degli atti normativi statali 1. Gli originali delle leggi, dei decreti, delle delibere e degli altri atti di cui all'art. 15, comma 1, lettere d) ed e), sono trasmessi al Ministro Guardasigilli, il quale appone ad essi il proprio "visto" ed il sigillo dello Stato. 2. La trasmissione delle leggi avviene appena esse sono controfirmate. 3. Quando il Ministro Guardasigilli incontra qualche difficolta' riguardo alla forma esteriore della legge ovvero al tenore del decreto, della delibera o dell'altro atto di cui all'art. 15, comma 1, lettera d), la comunica, per la legge, al Presidente del Consiglio dei Ministri e, per i decreti e gli altri atti, al Ministro competente. In tal caso puo' sospendere il "visto" e l'apposizione del sigillo, facendone relazione al Consiglio dei Ministri, fermo restando il rispetto del termine stabilito dall'articolo 6. 4. Il Ministro Guardasigilli trasmette alla Corte dei conti, per la registrazione, i decreti del Presidente della Repubblica e gli altri atti soggetti al controllo della medesima Corte, dopo che li abbia muniti del proprio "visto" e del sigillo dello Stato.

TESTO UNICO-art. 6

Art. 6. ([Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256, art. 8](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-24;1256~art8); [legge 11 dicembre 1984, n. 839, art. 12](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984-12-11;839~art12)) Termine per la pubblicazione degli atti normativi statali 1. Le leggi, munite del "visto" del Guardasigilli e del sigillo dello Stato, sono pubblicate nella prima parte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana subito dopo la promulgazione e comunque non oltre trenta giorni da essa. 2. I decreti e gli altri atti di cui all'art. 15, comma 1, lettera d), sono pubblicati nella prima parte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana subito dopo che siano pervenuti registrati o, se non assoggettati al controllo della Corte dei conti, subito dopo che siano stati muniti del "visto" del Guardasigilli e del sigillo dello Stato. La pubblicazione deve comunque avvenire entro i trenta giorni successivi alla ricezione dell'atto registrato ovvero all'apposizione del "visto".

TESTO UNICO-art. 7

Art. 7. (Disposizioni sulla legge generale, premesse al [codice civile, art. 10](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art10); [legge 11 dicembre 1984, n. 839, art. 12](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984-12-11;839~art12)) Entrata in vigore degli atti normativi statali 1. Le leggi, i decreti e gli altri atti di cui all'art. 15, comma 1, lettera d), entrano in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, salvo che sia altrimenti disposto.

TESTO UNICO-art. 8

Art. 8. ([Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256, art. 11](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-24;1256~art11)) Rettifiche di errori e di omissioni 1. Fino a quando non se ne provi l'inesattezza, mediante esibizione di atto autentico rilasciato dal Ministro Guardasigilli o dall'Archivio centrale dello Stato, la pubblicazione degli atti normativi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana si presume conforme all'originale e costituisce testo legale degli atti medesimi. 2. Gli errori e le omissioni vengono rettificati nei casi e secondo le modalita' previsti dal regolamento di esecuzione del presente testo unico.

TESTO UNICO-art. 9

Art. 9. ([Regio decreto 7 giugno 1923, n. 1252, articoli 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-06-07;1252~art1) e [4](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-06-07;1252~art4); [legge 13 luglio 1966, n. 559, art. 2, secondo comma](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966-07-13;559~art2-com2); [legge 11 dicembre 1984, n. 839, art. 10](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984-12-11;839~art10)) Ordinamento della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 1. La Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e' pubblicata a cura del Ministero di grazia e giustizia, che provvede alla direzione e redazione di essa. La stampa e la gestione sono affidate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. 2. La Gazzetta Ufficiale e' divisa in due parti, stampate e vendute separatamente. 3. Il Ministro di grazia e giustizia, con proprio decreto avente effetto dall'inizio dell'anno successivo alla sua pubblicazione, puo' prevedere la divisione della prima parte della Gazzetta Ufficiale in piu' serie; distinte per tipi di atti da pubblicare, e fissare per ciascuna serie la frequenza di pubblicazione. Le diverse serie potranno essere poste in vendita anche separatamente.

TESTO UNICO-art. 10

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