LEGGE 11 gennaio 1986, n. 3

Type Legge
Publication 1986-01-11
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

È fatto obbligo di indossare durante la circolazione un casco protettivo conforme ad uno dei tipi omologati secondo le norme stabilite dal Ministero dei trasporti: 1) ai conducenti, di età inferiore a 18 anni, di ciclomotori di cui all'articolo 24 del testo unico sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393; 2) ai conducenti e passeggeri di motoveicoli di cui all'articolo 25 del testo unico sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393. Sono esclusi dall'obbligo di indossare un casco protettivo gli utenti dei ciclomotori a tre ruote e dei motoveicoli di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 25 del testo unico sulla circolazione stradale, approvato con decreto del presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Note all'art. 1: - Il testo vigente dell'art. 24 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale 2 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è il seguente: "Ciclomotori sono i veicoli a motore con due o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche: a) cilindrata fino a 50 cmc; b) potenza fino a CV 1,50; c) peso del motore fino a kg 16; d) capacità di sviluppare su strada piana una velocità Fino a 40 km all'ora. Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle caratteristiche indicate nel precedente comma, sono considerati motoveicoli". - Il testo vigente dell'art. 25 del testo unico approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 393/1959 è il seguente: "I motoveicoli, consistenti in veicoli a motore di cilindrata superiore a 50 cmc con due o tre ruote, si dividono in: a) motocicli e motocarrozzette: veicoli rispettivamente a due o tre ruote destinati al trasporto di persone; b) motocarri: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose; c) motoveicoli per trasporto non contemporaneo di persone e di cose; d) motoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici caratterizzati ai sensi della lettera f) dell'art. 26. I motoveicoli non possono superare metri 1,60 di larghezza, metri 4 di lunghezza e metri 2,50 di altezza. Il peso complessivo a pieno carico di un motoveicolo non può eccedere 25 quintali".

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