LEGGE 15 gennaio 1986, n. 4

Type Legge
Publication 1986-01-15
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

2.Sono abrogate le norme incompatibili con la presente legge. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi della presente legge entro quarantacinque giorni dalla sua entrata in vigore. Entro i successivi quarantacinque giorni gli organi di gestione delle unità sanitarie locali devono essere rinnovati in conformità ai principi contenuti nella presente legge.

3.La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 15 gennaio 1986 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri DEGAN, Ministro della sanità Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Note all'articolo unico: - Gli organi previsti dal testo dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), secondo comma, punti 1 e 2, sono rispettivamente l'assemblea generale e il comitato di gestione e il suo presidente. - L'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), prevede che "tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed alla erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza, di cui ai precedenti articoli 22 e 23, sono attribuite ai comuni ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione". Di detta disposizione sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi: il quinto comma; il sesto comma; il settimo comma, limitatamente alle parole: "L'elenco di cui al comma precedente e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Ove, entro il 1 gennaio 1979, non sia approvata la legge di riforma di cui al precedente quinto comma" e alle parole "nonchè il trasferimento dei beni delle IPAB di cui ai commi precedenti"; il nono comma, limitatamente alle parole: "e delle IPAB di cui al presente articolo" (C. Cost. 17-30 luglio 1981, n. 173). Il testo dell'art. 25 risultante dalle modificazioni apportate da tale pronunzia e il seguente: "Tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed alla erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza, di cui ai precedenti articoli 22 e 23, sono attribuite ai comuni ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione. La regione determina con legge, sentiti i comuni interessati, gli ambiti territoriali adeguati alla gestione dei servizi sociali e sanitari, promuovendo forme di cooperazione fra gli enti locali territoriali, e, se necessario promuovendo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 117 della Costituzione forme anche obbligatorie di associazione fra gli stessi. Gli ambiti territoriali di cui sopra devono concernere contestualmente la gestione dei servizi sociali e sanitari. Allorchè gli ambiti territoriali coincidono con quelli delle comunità montane le funzioni di cui al presente articolo sono assunte dalle comunità montane stesse. La legge regionale disciplina i modi e le forme di attribuzione in proprietà o in uso ai comuni singoli o associati od a comunità montane dei beni trasferiti alle regioni a norma dei successivi articoli 113 e 115, e disciplina l'utilizzo dei beni e del personale da parte degli enti gestori, in relazione alla riorganizzazione ed alla programmazione dei servizi disposte in attuazione del presente articolo. Le attribuzioni degli enti comunali di assistenza, nonchè i rapporti patrimoniali ed il personale. sono trasferiti ai rispettivi comuni entro e non oltre il 30 giugno 1978. Le regioni con proprie leggi determinano le norme sul passaggio del personale, dei beni e delle funzioni dei disciolti enti comunali di assistenza ai comuni, nel rispetto dei diritti acquisiti dal personale dipendente. Fino all'entrata in vigore della legge di riforma della finanza locale, la gestione finanziaria delle attività di assistenza attribuite ai comuni viene contabilizzata separatamente e i beni degli ECA - Enti comunali di assistenza conservano la destinazione di servizi di assistenza sociale anche nel caso di loro trasformazione patrimoniale. Il testo dell'art. 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), è il seguente: "Art. 44. (Convenzioni con istituzioni sanitarie). - Il piano sanitario regionale di cui all'articolo 55 accerta la necessità di convenzionare le istituzioni private di cui all'articolo precedente, tenendo conto prioritariamente di quelle già convenzionate. La legge regionale stabilisce norme per: a) le convenzioni fra le unità sanitarie locali e le istituzioni private di cui all'articolo precedente, da stipularsi in armonia col piano sanitario regionale e garantendo la erogazione di prestazioni sanitarie non inferiori a quelle erogate dai corrispondenti presidi e servizi delle unità sanitarie locali; b) le convenzioni fra le unità sanitarie locali e le aziende termali di cui all'articolo 36. Dette convenzioni sono stipulate dalle unità sanitarie locali in conformità a schemi tipo approvati dal Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale. Le convenzioni stipulate a norma del presente articolo dalle unità sanitarie locali competenti per territorio hanno efficacia anche per tutte le altre unità sanitarie locali del territorio nazionale".

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.