LEGGE 24 gennaio 1986, n. 7
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, recante provvedimenti urgenti per il contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni: All'articolo 3: al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Entro il 31 dicembre 1986 il Ministro della sanita', di intesa con il Ministro per l'ecologia e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, predispone uno studio per una piu' completa ed aggiornata valutazione degli effetti dell'NTA sulla salute e sull'ambiente, anche avvalendosi delle conoscenze sperimentali e scientifiche dei Paesi ove questo e' impiegato, e lo trasmette al Parlamento con le opportune proposte"; dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: "1-bis. In assenza di indagini conclusive tossicologiche, mutagenetiche, cancerogenetiche e di impatto ambientale, l'impiego del sale sodico dell'acido nitrilotriacetico (NTA) nei detersivi in sostituzione dei composti di fosforo e' ammesso nei limiti, nelle percentuali e alle condizioni previste dal decreto del Ministro della sanita' 17 giugno 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 30 giugno 1983"; al comma 6, le parole: "quattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi". All'articolo 4: al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: "e debbono essere biodegradabili ai sensi della legge 26 aprile 1983, n. 136". ((...)) ((...)) All'articolo 8: le parole: "con caratteri di evidenza" sono sostituite dalle seguenti: "in posizioni e con caratteri di grande evidenza". All'articolo 10: il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Le regioni possono concorrere a finanziare programmi aventi le finalita' di cui al presente decreto nonche' quelle previste dall'articolo 1 della legge 10 maggio 1976, n. 319"; il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. In relazione alla situazione di emergenza determinata dall'eutrofizzazione delle acque marine e lacustri, lo Stato concorre per il solo anno 1985, nella misura massima del 90 per cento, alle spese sostenute dalle regioni ai sensi del comma 1. Le somme non utilizzate nel predetto anno 1985 possono essere utilizzate nell'anno successivo". L'articolo 11 e' sostituito dal seguente: "1. Per favorire i processi di adeguamento dell'industria e garantire i livelli di occupazione, il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e anche tenuto conto delle determinazioni di cui all'articolo 3, detta, entro il 15 marzo 1986, con propria delibera, direttive per la riconversione totale o parziale dell'industria produttrice dei composti di fosforo per preparati per lavare, nonche' la misura del contributo pubblico e le relative modalita' di erogazione. 2. Con la medesima delibera il CIPI stabilisce le condizioni di ammissibilita' dei programmi delle imprese produttrici dei composti di fosforo per preparati per lavare al fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. 3. I progetti di riconversione, che possono prevedere anche attivita' sostitutive, sono presentati al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale li approva con proprio decreto. A valere sullo stanziamento previsto per l'esercizio finanziario 1986, a favore del fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale, dall'articolo 29, punto I, lettera b), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la somma di lire 20 miliardi e' riservata agli interventi di cui al comma 1. 4. Entro il 31 dicembre 1986 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato riferisce al Parlamento sui progetti delle imprese di cui al presente articolo e sul relativo stato di avanzamento". All'articolo 12: al comma 1, le parole: "che pervengono nelle acque costiere" sono sostituite dalle seguenti: "che pervengono nei laghi e nelle acque marine costiere"; e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "2-bis. Le regioni provvedono ad una revisione dei loro piani di risanamento in funzione del presente decreto; in particolare a tal fine le regioni adeguano la disciplina relativa agli scarichi zootecnici ed alle modalita' del loro smaltimento sul suolo al fine di limitare gli apporti di nutrienti nelle acque superficiali". All'articolo 13: le parole: "provvedono le province, le quali si avvalgono" sono sostituite dalle seguenti: "provvede il sindaco, il quale si avvale". All'articolo 15: il comma 2 e' soppresso.
Art. 2
1.Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 9 settembre 1985, n. 463, non convertito in legge.
2.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ZANONE, Ministro per l'ecologia
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
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