LEGGE 31 gennaio 1986, n. 14

Type Legge
Publication 1986-01-31
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

E' convertito in legge il decreto-legge 6 dicembre 1985, n. 699, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

Art. 2

Al punto 3) della lettera G) e al punto 4) della lettera H) della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni e' aggiunto, in fine, il seguente capoverso: "In caso di produzione combinata di energia elettrica e calore, i quantitativi considerati impiegati nella produzione di energia elettrica vengono determinati con gli stessi criteri adottati dal CIP per il rimborso dell'onere termico afferente alla produzione di energia elettrica".

NOTE Note all'art. 2: - il testo del punto 3) della lettera G) della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, quale risulta a seguito delle modifiche apportate dall'art. 2 del D.L. 3 maggio 1985, n. 159, convertito nella legge 25 giugno 1985, n. 316, e dal presente articolo, e' il seguente: Aliquota per quintale lire "G) Oli da gas e oli combustibili speciali: (Omissis) 3) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purche' la potenza installata non sia inferiore a 1 kW. In caso di produzione combinata di energia elettrica e calore, i quantitativi considerati impiegati nella produzione di energia elettrica vengono determinati con gli stessi criteri adottati dal CIP per il rimborso dell'onere termico afferente alla produzione di energia elettrica ...... 100" - Il testo del punto 4) della lettera H) della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, quale risulta a seguito delle modifiche apportate dal presente articolo, e' il seguente: Aliquota per quintale lire "H) Oli combustibili diversi da quelli speciali: (Omissis) 4) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purche' la potenza installata non sia inferiore a i kW. In caso di produzione combinata di energia elettrica e calore, i quantitativi considerati impiegati nella produzione di energia elettrica vengono determinati con gli stessi criteri adottati dal CIP per il rimborso dell'onere termico afferente alla produzione di energia elettrica ...... 100"

Art. 3

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

COSSIGA

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

VISENTINI, Ministro delle finanze

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

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