LEGGE 29 gennaio 1986, n. 32
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo relativo ad un emendamento alla convenzione sull'aviazione civile internazionale (articolo 3-bis), adottato a Montreal il 10 maggio 1984.
NOTE Nota all'art. 1 della legge: La convenzione sull'aviazione civile internazionale e' stata ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 2 maggio 1983, n. 306.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' al punto 4) del protocollo stesso.
Art. 3
Il numero 1) dell'articolo 1201 del codice della navigazione e' abrogato.
Art. 4
Dopo l'articolo 1201 del codice della navigazione e' inserito il seguente: "Art. 1201-bis. (Inosservanza dell'ordine di approdo). Il comandante di un aeromobile nazionale o straniero che, sorvolando il territorio dello Stato, non ottempera' all'ordine di approdo previsto nell'articolo 803, o, avendo sorvolato una zona vietata, omette di approdare nel piu' vicino aeroporto e' punito con l'arresto fino a un anno. Si applica la pena dell'arresto da sei mesi a due anni quando si tratti di aeromobile adibito al trasporto di persone. Con le stesse pene e' punito, a richiesta del Ministro di grazia e giustizia, il comandante di un aeromobile nazionale il quale, sorvolando il territorio di uno Stato estero, non ottempera' all'ordine di approdo impartito dalle competenti autorita' dello Stato il cui territorio e' sorvolato. Ai fini di cui al comma precedente sono equiparati agli aeromobili nazionali gli aeromobili immatricolati all'estero., quando sono utilizzati da persona che abbia la residenza permanente ovvero la sede principale degli affari nel territorio dello Stato".
Art. 5
Il comandante di un aeromobile nazionale o straniero che, sorvolando il territorio dello Stato, non ottempera' ad un ordine, diverso da quello previsto nell'articolo 1201-bis, primo comma, del codice della navigazione, impartitogli dalla competente autorita' in conformitaalle norme che regolano le intercettazioni aeree, pubblicate ai sensi dell'articolo 3-bis, lettera b), della convenzione sull'aviazione civile internazionale, e per le ragioni indicate in detto articolo, e' punito (( con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni )). Si applica (( la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni )) quando si tratta di aeromobile adibito al trasporto di persone. (( Con le stesse sanzioni e' punito )) il comandante di un aeromobile nazionale che, sorvolando il territorio di uno Stato estero, non ottempera all'ordine dato, in conformita' a quanto previsto nel comma precedente, dalle competenti autorita' dello Stato il cui territorio e' sorvolato. Si applica il terzo comma dell'articolo 1201-bis del codice della navigazione. (( Nei casi previsti dai commi precedenti non e' ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.))
Art. 6
Nelle ipotesi previste dall'articolo 1201-bis del codice della navigazione e dal precedente articolo 5, il Ministro dei trasporti puo' sospendere le licenze, gli attestati e le qualificazioni aeronautiche per un periodo massimo di un anno.
Art. 7
Le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 della presente legge hanno effetto dalla data di entrata in vigore del protocollo di cui all'articolo 1, in conformita' all'articolo 4 del protocollo stesso.
Art. 8
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Protocol
PROTOCOL relating to an amendmnent to the Convention on International Civil Aviation THE ASSEMBLY OF THE INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION having met in its Twenty-fifth Session (Extraordinary) at Montreal on 10 May 1984, having noted that international civil aviation con greatly help to create and preserve frindship and understanding among the nations and peoples of the world, yet its abuse can become a thrcat to general security, having noted that it is desirable to avoid friction and to promote that cooperation between nations and peoples upon which the peace of the world depends, having noted that it is necessary that international civil aviation may be developed in a safe and orderly manner, having noted that in keeping with elementary considerations of humanity the safety and the lives of persons on board civil aircraft must be assured, having noted that in the Convention on International Civil Aviation done at Chicago on the seventh day of December 1944 the contracting States: recognize that every State has complete and exclusive sovereignty over the airespace above its territory, undertake, when issuing regulations for their state aircraft, that they will have due regard for the safety of navigation of civil aircraft, and agree not to use civil aviation for any purpose inconsistent with the aims of the Convention, having noted the resolve of the contracting States to take appropriate measures designed to prevent the violation of other States airspace and the use of civil aviation for purposes inconsistent with the aims of the Convention and to enhance further the safety of international civil aviation, having noted the desire of contracting States to reaffirm the principle of non-use of weapons against civil aircraft in flight, 1. Decides that it is desirable therefore to amend the Convention on International Civil Aviation done a Chicago on the seventh day of Decembre 1944, 2. Approves, in accordance with the provision of Article 94 (a) of the Convention aforesaid, the following proposed amendment to the said Convention: Insert, after Article 3, a new Article 3-bis: "ARTICLE 3-bis. (a) The contracting States recognize that every State must refrain from resorting to the use of weapons against civil aircraft in flight and that, in case of interception, the lives of persons on board and the safety of aircraft must not be endangered. This provision shall not be interpreted as modifying in any way the rights and obligations of States set forth in the Charter of the United Nations. (b) The contracting States recognize that every State, in the exercise of its sovereignty, is entitled to require the landing at some designated airport of a civil aircraft flying above its territory without autority or if there are reasonable grounds to esclude that it is being used for any purpose inconsistent with the aims of this Convention; it may also give such aircraft any other instructions to put an end to such violations. For this purpose, the contracting States may resort to any appropriate means consistent with relevant rules of international law, including the relevant provisions of this Convention, specifically paragraph (a) of this Article. Each conreacting State agrees to publish its regulations in force regarding the interception of civil aircraft. (c) Every civil aircraft shall comply with an order given in conformity with paragraph (b) of this Article. To this end each contracting State establish all necessary provisions in its national laws or regulations to make such compliance mandatory for any civil aircraft registered in that State or operated by a person having his principal piace of business or permanent residence in that State. Each contracting State shall make any violation of such applicable laws or regulations punishable by severe penalties and shall submit the case to its competent authorities in accordance with its laws or reguiations. (d) Each contracting State shall take appropriate measures to prohibit the deliberate use of any civil aircraft registered in that State or operated by an operator who has his principal piace of business or permanent residence in that State for any purpose inconsistent with the aims of this Convention. This provision shall not affect paragraph (a) or derogate from paragraphs (b) and (c) of this Article". 3. Specifies, pursuant to the provision of the said Article 94 (a) of the said Convention, one hundred and two as the number of contracting States upon whose ratification the proposed amendment aforesaid shall come into force, and 4. Resolves that the Secretary General of the International Civil Aviation Organization draw up a Protocol, in the English, French, Russian and Spanish languages, each of wich shall be of egual authenticity, embodying the proposed amendment abovementioned and the matter hereinafter appearing: a) the Protocole shall be signed by the President of the Assembly and its Secretary General, b) the Protocol shall be open to ratification by any State which has ratified or adhered to the said Convention on International Civil Aviation, c) the instruments of ratification shall be deposited with the International Civil Aviation Organization, d) the Protocol shall come into force in respect of the States wich have ratified it on the date on wich the one hundred and second instrument of ratification is so deposited, e) the Secretary General shall immediately notify all contracting States of the date of deposit of each ratification of the Protocol, f) the Secretary General shall notify all States parties to the said Convention of the date on which the Protocol comes into force, g) with respect to any contracting State ratifying the Protocol after the date aforesaid, the Protocol shall come into force upon deposit of its instrument of ratification with the International Civil Aviation Organization. Consequently, pursuant to the aforesaid action of the Assembly, this Protocol has been drawn up by the Secretary General of the Organization. IN WITNESS WHEREOF, the President and the Secretary General of the aforesaid Twenty-fifth Session (Extraordinary) of the Assembly of the International Civil Aviation Organization, being authorized thereto by the Assembly, sign this Protocol. DONE at Montreal on the 10th day of May of the year one thousand nine handred and eighty-four, in a single document in the English, French, Russian and Spanish languages, each text being equally authentic. This Protocol shall remain deposited in the archives of the International Civil Aviation Organization, and certified copies thereof shall be transmitted by the Secretary General of the Organization to all States parties to the Convention on International Civil Aviation done at Chicago on the seventh day of December 1944. Yves Lambert Secretary General Assad Kotaite President of the 25th Session (Extraordinary) of the Assembly Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI
Protocollo
TRADUZIONE NON UFFICIALE PROTOCOLLO recante un emendamento alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale L'ASSEMBLEA DELL'ORGANIZZAZIONE DELL'AVIAZIONE CIVILE INTERNAZIONALE riunita nella sua venticinquesima sessione (straordinaria) in Montreal il 10 maggio 1984, preso atto che l'aviazione civile internazionale puo' essere di grande ausilio per creare e conservare l'amicizia e la comprensione fra le nazioni ed i popoli del mondo, e che ogni abuso puo' divenire una minaccia alla sicurezza generale, preso atto che e' desiderabile evitare frizioni e promuovere quella cooperazione fra le nazioni ed i popoli da cui dipende la pace nel mondo, preso atto che e' necessario che l'aviazione civile internazionale possa essere sviluppata in modo sicuro ed ordinato, preso atto che nel rispetto delle elementari considerazioni di umanita' deve essere garantita la sicurezza e la vita delle persone a bordo degli aerei civili, preso atto del fatto che, nella convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, gli Stati contraenti: riconoscono che ciascuno Stato ha la completa ed esclusiva sovranita' sullo spazio aereo sovrastante il proprio territorio, si impegnano, allorquando emanano regolamenti per i loro aerei di Stato, a tenere debitamente conto della sicurezza della navigazione degli aerei civili, convengono di non usare gli aerei civili a scopi non compatibili con le finalita' della convenzione, preso atto della determinazione degli Stati contraenti di adottare misure appropriate allo scopo di impedire la violazione dello spazio aereo degli altri Stati e l'utilizzazione dell'aviazione civile a scopi incompatibili con le finalita' della convenzione e di rafforzare la sicurezza dell'aviazione civile internazionale, preso atto del desiderio generale degli Stati contraenti di riaffermare il principio del divieto del ricorso all'impiego delle armi contro aerei civili in volo, 1. Decide che e' auspicabile emendare di conseguenza la convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, 2. Approva, in conformita' alle disposizioni dell'articolo 94, lettera a), della convenzione citata, il seguente proposto emendamento alla ripetuta convenzione; Inserire, dopo l'articolo 3, un nuovo articolo 3-bis: "ARTICOLO 3-bis. a) Gli Stati contraenti riconoscono che ciascuno Stato deve astenersi dal ricorrere all'impiego dalle armi contro gli aerei civili in volo e che in caso di intercettazione, la vita delle persone che si trovano a bordo degli aerei e la sicurezza degli aerei non debbono essere messi in pericolo. Questa disposizione non deve essere interpretata come modifica in alcun senso di quelli che sono i diritti e gli obblighi degli Stati in base alla Carta delle Nazioni Unite. b) Gli Stati contraenti riconoscono che ciascuno Stato, nell'esercizio della propria sovranita', ha il diritto di esigere l'atterraggio, in un aeroporto designato, di un aeromobile civile che, senza averne titolo, sorvola il suo territorio oppure se vi sono dei motivi ragionevoli per indurre a pensare che esso e' utilizzato per attivita' incompatibili con le finalita' della presente convenzione; esso puo' altresi' dare a questo aeromobile ogni altra istruzione per far cessare queste violazioni. A questo scopo, gli Stati contraenti possono ricorrere a qualsiasi mezzo appropriato compatibile con i principi fondamentali del diritto internazionale, comprese le norme appropriate della presente convenzione, particolarmente quelle di cui alla lettera a) del presente articolo. Ciascuno Stato contraente concorda di pubblicare i suoi regolamenti in vigore per l'intercettazione degli aerei civili. c) Tutti gli aeromobili civili debbono rispettare un ordine dato in conformita' a quanto previsto al punto b) del presente articolo. A questo fine, ogni Stato contraente adotta tutte le misure necessarie nelle proprie leggi o regolamenti nazionali per obbligare tutti gli aeromobili immatricolati in detto Stato o utilizzati da un operatore che ha la sede principale della propria attivita', o la sua residenza permanente nello Stato medesimo, a conformarsi a questo ordine. Ciascuno Stato contraente dovra' fare in modo che qualsiasi violazione di tali leggi o regolamenti applicabili sia passibile di severe sanzioni e dovra' sottomettere il caso alle proprie competenti autorita' in conformita' del suo diritto interno. d) Ciascuno Stato contraente prendera' misure adeguate per impedire l'impiego deliberato di qualsiasi aeromobile civile, immatricolato nello Stato medesimo o utilizzato da un operatore che ha la sede principale delle sue attivita' o la residenza permanente in detto Stato, per scopi incompatibili con le finalita' della presente convenzione. Questa direttiva non dovra' limitare quanto previsto alla lettera a) o costituire deroga a quanto previsto alle lettere b) e e) del presente articolo". 3. Stabilisce, in conformita' alla disposizione di cui al citato articolo 94, lettera a), della citata convenzione, in 102 il numero degli Stati contraenti dei quali e' necessaria la ratifica per l'entrata in vigore del citato emendamento, e 4. Decide che il segretario generale dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale predisporra' nelle lingue francese, inglese, spagnola e russa, ciascuna delle quali avra' uguale valore, un protocollo contenente l'emendamento citato e comprendente le seguenti disposizioni: a) il protocollo sara' firmato dal presidente e dal segretario generale dell'assemblea; b) il protocollo sara' aperto alla ratifica di tutti gli Stati che avranno ratificato la convenzione relativa all'aviazione civile internazionale o vi avra' aderito; e) gli strumenti di ratifica saranno depositati presso l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale; d) il protocollo entrera' in vigore, nei riguardi degli Stati che l'avranno ratificato, il giorno del deposito del centoduesimo strumento di ratifica; e) il segretario generale notifichera' immediatamente a tutti gli Stati contraenti la data del deposito di ogni singolo strumento di ratifica del protocollo; f) il segretario generale notifichera' immediatamente a tutti gli Stati che sono parte della detta convenzione la data a far tempo dalla quale detto protocollo entrera' in vigore; g) il protocollo entrera' in vigore, nei confronti di tutti gli Stati contraenti che lo avranno ratificato dopo la data sopra citata, dal momento in cui ciascuno Stato avra' depositato i suoi strumenti di ratifica presso l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale. Di conseguenza, in conformita' alla suddetta decisione dell'assemblea, il presente protocollo e' stato redatto dal segretario generale dell'Organizzazione. IN FEDE DI CHE, il presidente ed il segretario generale della venticinquesima sessione (straordinaria) dell'assemblea dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale, debitamente autorizzati, a questi effetti dall'assemblea, hanno apposto la rispettiva firma al presente protocollo. FATTO a Montreal il dieci maggio dell'anno millenovecentottantaquattro, in un documento unico nelle lingue francese, inglese, spagnola e russa, ciascun testo facente egualmente fede. Il presente protocollo sara' depositato negli archivi dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale e copie certificate conformi saranno trasmesse dal segretario generale dell'Organizzazione a tutti gli Stati aderenti alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944. Yves Lambert Segretario generale Assad Kotaite Presidente della 25ª sessione (straordinaria) dell'Assemblea
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