LEGGE 29 gennaio 1986, n. 35
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo relativo alla cooperazione commerciale ed economica tra la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e gli Stati membri della stessa da una parte e l'India dall'altra, firmato a Lussemburgo il 23 giugno 1981.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 3 dello stesso.
Art. 3
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Protocollo - art. 1
PROTOCOLLO relativo alla cooperazione commerciale ed economica tra la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio (CECA) e gli Stati membri da una parte e l'India dall'altra. La commissione delle Comunita' europee, a nome della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, e Il Governo del Regno del Belgio, Il Governo del Regno di Danimarca, Il Governo della Repubblica federale di Germania, Il Governo della Repubblica ellenica, Il Governo della Repubblica francese, Il Governo dell'Irlanda, Il Governo della Repubblica italiana, Il Governo del Granducato del Lussemburgo, Il Governo del Regno dei Paesi Bassi, Il Governo del Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, da una parte, Il Governo dell'India, dall'altra, Hanno concordato le disposizioni che seguono: Articolo 1 Gli articoli 1-5 dell'accordo di cooperazione commerciale ed economica tra la Comunita' economica europea e l'India, firmato a Lussemburgo il 23 giugno 1981, si applicano anche ai prodotti coperti dal trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio.
Protocollo - art. 2
Articolo 2 Il presente protocollo si applica ai territori nei quali viene applicato il trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, alle condizioni da questo fissate, nonche' al territorio dell'India.
Protocollo - art. 3
Articolo 3 Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si sono notificate l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie. La sua applicazione viene sospesa qualora venga denunciato l'accordo di cui all'articolo 1.
Protocollo - art. 4
Articolo 4 Il presente protocollo e' redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, tedesca e hindi, tutti i testi facenti ugualmente fede. FATTO a Lussemburgo, addi' ventitre giugno millenovecentottantuno. Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI NOTA Si riporta qui di seguito il testo dell'accordo di cooperazione commerciale ed economica tra la Comunita' europea e l'India, richiamato dall'art. 1 del protocollo. Il predetto accordo non e' stato ratificato dall'Italia perche' non soggetto a ratifica.
Consiglio - art. 1
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE da una parte, IL GOVERNO DELL'INDIA, dall'altra, Tenuto conto delle relazioni amichevoli e dei legami storici esistenti tra l'india e gli Stati membri della Comunita', nonche' delle basi per la cooperazione poste dall'accordo tra l'India e le Comunita' firmato il 17 dicembre 1973 ed entrato in vigore il 1 aprile 1974. Esprimendo il proprio compiacimento per i progressi compiuti durante il funzionamento del suddetto accordo per lo sviluppo delle relazioni commerciali ed economiche tra l'India e la Comunita'. Convinti che sia giunto il momento di dare nuovo impulso ai rapporti reciproci esistenti tra l'india e la Comunita'. Consapevoli che relazioni piu' dinamiche, auspicate dalla Comunita' europea e dall'India, richiedono una maggior cooperazione nell'intera sfera commerciale ed economica, nella misura della loro sempre maggiore capacita' di soddisfare i reciproci fabbisogni, fondandosi sui reciproci vantaggi e sul mutuo profitto, conformemente alle necessita' inerenti al loro sviluppo. Persuasi che siffatta cooperazione debba essere realizzata in maniera evolutiva e pragmatica, a seconda dello sviluppo delle rispettive politiche. Riaffermando la loro decisione di ampliare i reciproci scambi e riconoscendo che gli scambi commerciali non costituiscono un fine in se' ma un mezzo per realizzare obiettivi economici e sociali piu' ampi ed un ottimo strumento per favorire la cooperazione economica internazionale. Desiderosi di contribuire, per quanto lo permettano le rispettive risorse umane, intellettuali e materiali, alla instaurazione di una nuova fase di cooperazione economica internazionale. Affermando il loro comune impegno per la promozione di relazioni economiche internazionali fondate sulla liberta', l'eguaglianza, la giustizia ed il progresso. Hanno deciso di concludere un accordo di cooperazione commerciale ed economica tra l'India e la Comunita' economica europea e a tal fine hanno designato come plenipotenziari: il Consiglio delle Comunita' europee: Ch. A. van der Klaauw, Presidente in carica del Consiglio delle Comunita' europee, Ministro degli Affari esteri del Regno dei Paesi Bassi; Wilhelm Haferkamp, Vicepresidente della commissione delle Comunita' europee; Il Governo dell'India: Shri Khursheed Alam Khan, Ministro di Stato per il Commercio della Repubblica dell'India; I quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, Hanno convenuto le disposizioni che seguono: Articolo 1 Le parti contraenti sono decise a rafforzare, ad approfondire ed a diversificare i loro scambi commerciali sulla base dei loro reciproci vantaggi e del loro comune profitto in maniera da aumentare al massimo i mutui scambi ed il relativo tasso di crescita.
Consiglio - art. 2
Articolo 2 Le parti contraenti si accordano, nei loro rapporti commerciali, il trattamento della nazione piu' favorita in conformita' dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio.
Consiglio - art. 3
Articolo 3 Le parti contraenti si accordano il piu' alto grado di liberalizzazione delle importazioni e delle esportazioni che esse generalmente applicano nei confronti dei Paesi terzi e si impegnano ad esaminare insieme i mezzi per accordarsi reciprocamente le piu' ampie agevolazioni compatibili con le politiche e con gli obblighi rispettivi, riguardo ai prodotti che interessano l'una o l'altra parte.
Consiglio - art. 4
Articolo 4 In conformita' con le politiche e con gli obiettivi rispettivi, e con la necessita', riconosciuta da entrambe le parti, di promuovere tra l'India e la Comunita' economica europea nuove relazioni nel settore industriale improntate ad una complementarita' e basate sui reciproci vantaggi e sul comune profitto, le parti contraenti si impegnano a promuovere, fino al piu' alto livello possibile, lo sviluppo e la diversificazione dei loro scambi commerciali. A tal fine, essi devono in particolare applicare le seguenti misure: a) tenere consultazioni e mantenere la cooperazione per risolvere i problemi economici e commerciali esistenti a livello internazionale, che possono interessare una delle parti; b) fare ogni possibile sforzo per mantenere e rafforzare un sistema commerciale internazionale aperto ed equo ed adempiere gli obblighi assunti a norma dell'accordo generale sulle tariffe e sul commercio; c) intensificare gli scambi delle informazioni disponibili sui rispettivi mercati e sulle industrie, nonche' sull'evoluzione delle tendenze e sulle politiche, allo scopo di individuare le possibilita' di aumentare la produzione e di migliorare le prospettive di mercato ai fini di una crescita economica globale ottimale; d) promuovere le visite di persone, di gruppi e di delegazioni appartenenti agli ambienti commerciali, economici ed industriali per agevolare gli scambi industriali e tecnici ed i contatti ad essi inerenti; incoraggiare l'organizzazione di fiere e di esposizioni da entrambe le parti, nonche' l'adeguata infrastruttura dei servizi, compresa la pubblicita' relativa allo sviluppo del commercio di articoli di particolare interesse per l'una o l'altra parte; e) coadiuvare le istituzioni che dette parti hanno istituito o istituiranno per favorire i contatti e la cooperazione tra le rispettive organizzazioni commerciali; f) riunire gli operatori economici di entrambe le parti per meglio individuare i settori ed i prodotti per i quali esse dovrebbero sviluppare la produzione e le esportazioni e favorire i programmi di sviluppo di mercato che ne deriveranno; g) promuovere studi per adempiere gli obiettivi del presente articolo.
Consiglio - art. 5
Articolo 5 Alla luce delle rispettive politiche e degli obiettivi economici, le parti contraenti promuovono la cooperazione economica in tutti i campi di reciproco interesse allo scopo di contribuire allo sviluppo delle rispettive economie, di migliorare il tenore di vita e di soddisfare le reciproche necessita' inerenti allo sviluppo. A tal fine, le parti contraenti concordano di applicare le seguenti misure: a) promuovere la cooperazione industriale ed il trasferimento tecnologico mediante misure concordate ai livelli comunitario e nazionale delle due parti per creare condizioni favorevoli a siffatta cooperazione su basi a lungo termine, mediante una maggiore utilizzazione delle reciproche risorse materiali, lavorative e tecnologiche, fondandosi sui reciproci vantaggi e sul mutuo profitto; b) promuovere ed agevolare maggiori investimenti reciprocamente proficui, conformemente alle relative leggi e politiche; c) coadiuvare le istituzioni che le parti hanno istituito o istituiranno per favorire i contatti e la cooperazione tra le rispettive organizzazioni economiche; d) facilitare gli scambi di informazioni su tutti i problemi riguardanti le prospettive di cooperazione in campo economico; e) promuovere la cooperazione in campo tecnologico e scientifico la quale comprende i programmi comuni di ricerca e di sviluppo, ad esempio nei settori delle fonti di energia, della conservazione dell'energia e della relativa tecnologia della tutela e del miglioramento dell'ambiente.
Consiglio - art. 6
Articolo 6 Nell'ambito dei suoi programmi a favore dei Paesi in via di sviluppo non associati, la Comunita' prende tutte le possibili misure per intensificare il suo appoggio ai programmi di sviluppo attuati dall'India mediante trasferimenti diretti agevolati, nonche' fonti istituzionali od altre fonti finanziarie, in conformita' con le norme e le politiche di siffatte istituzioni. Le parti incoraggiano e promuovono la cooperazione tra le istituzioni finanziarie delle due regioni.
Consiglio - art. 7
Articolo 7 Le parti contraenti convocano consultazioni amichevoli su tutti i problemi che potrebbero presentarsi nel corso della realizzazione dei suddetti obiettivi e procedono a scambi di informazioni per raggiungere soluzioni reciprocamente soddisfacenti su questi problemi. Su richiesta di una delle parti, nel piu' breve tempo possibile vengono convocate consultazioni su tutti i problemi che incidono sfavorevolmente sulle relazioni commerciali ed economiche bilaterali e vengono esaminati in modo costruttivo tutti i reclami relativi a questi problemi eventualmente presentati da una delle parti.
Consiglio - art. 8
Articolo 8 Le parti contraenti riconoscono che la cooperazione tra gli operatori e le organizzazioni competenti in materia di esportazioni e di rapporti economici con i Paesi terzi, specialmente con quelli in via di sviluppo, deve attuarsi con reciproco profitto. Di conseguenza, esse si impegnano a promuovere siffatta cooperazione ed a creare condizioni favorevoli per il suo proseguimento.
Consiglio - art. 9
Articolo 9 Salve restando le disposizioni pertinenti contemplate nel trattato che istituisce la Comunita', il presente accordo e tutte le iniziative intraprese nel suo ambito non incidono in alcun modo sulla facolta' degli Stati membri della Comunita' di impegnarsi in attivita' bilaterali con l'India e di concludere, ove del caso, nuovi accordi di cooperazione economica con questo Paese.
Consiglio - art. 10
Articolo 10 Le parti contraenti concordano di istituire una commissione mista il cui compito e' di provvedere al buon funzionamento del presente accordo, di elaborare le misure pratiche volte a raggiungerne gli obiettivi, di discutere e seguire, alla luce dei suoi principi ed obiettivi, tutti gli eventuali problemi inerenti alla sua attuazione. La commissione mista ha il compito di procedere all'esame delle difficolta' che possono ostacolare lo sviluppo e la diversificazione della cooperazione economica e commerciale tra le parti contraenti e di raccomandare soluzioni pratiche che possono essere stabilite da dette parti; nel formulare tali raccomandazioni, la commissione mista tiene nella debita considerazione i piani di sviluppo dell'India e l'evoluzione delle politiche in campo economico, industriale, sociale, ambientale e scientifico di entrambe le parti, nonche' del rispettivo livello di sviluppo economico. La commissione mista deve in particolare occuparsi di quanto segue: a) ricercare i modi ed i mezzi per favorire lo sviluppo di una cooperazione economica e commerciale tra l'India e la Comunita' economica europea, conformemente al presente accordo; b) studiare e mettere a punto i modi e i mezzi per superare gli ostacoli agli scambi, tariffari e non tariffari, esistenti nei vari settori commerciali; c) esaminare e raccomandare tutte le misure che permettano di adattare progressivamente le correnti di scambi e le strutture di mercato delle parti contraenti, allo scopo di promuovere l'evoluzione delle loro relazioni commerciali ed economiche in conformita' delle loro possibilita' complementari e contribuire alla realizzazione degli obiettivi economici a lungo termine delle parti contraenti in modo da evitare eventuali squilibri e malformazioni; d) formulare raccomandazioni sull'impiego dei fondi comunitari disponibili per la realizzazione degli obiettivi del presente accordo. In merito ai fondi che possono essere messi a disposizione della commissione mista dalle parti contraenti, decidere di comune accordo e conformemente alle rispettive norme le spese inerenti ai relativi studi ed iniziative concrete; e) studiare le possibilita' e formulare raccomandazioni ai fini di un'efficace e coerente utilizzazione di tutti gli strumenti disponibili, oltre alla clausola della nazione piu' favorita ed alle preferenze generalizzate, onde promuovere gli scambi di articoli che interessano entrambe le parti.
Consiglio - art. 11
Articolo 11 La commissione mista e' composta da rappresentanti di entrambe le parti all'opportuno alto livello. La commissione mista si riunisce ogniqualvolta cio' sia necessario ed almeno una volta all'anno alla data e nel luogo convenuti; periodicamente essa esamina il funzionamento del presente accordo e fissa gli orientamenti per iniziative future. La commissione mista si riunisce alternativamente a Bruxelles ed a Nuova Delhi. Riunioni straordinarie possono essere convocate di comune accordo su richiesta di una delle parti contraenti. Se necessario, la commissione mista puo' istituire sottocommissioni specializzate che dovranno coadiuvarla nell'esecuzione dei suoi compiti. I rappresentanti delle parti contraenti in sede di commissione mista trasmettono le raccomandazioni concordate alle rispettive autorita' affinche' queste possano esaminarle ed attuarle nella maniera piu' rapida ed efficace possibile. Qualora la commissione mista non fosse in grado di formulare una raccomandazione su questioni considerate urgenti o importanti da una delle parti contraenti, essa presenta il parere delle due parti alle rispettive autorita' allo scopo di giungere ad una soluzione reciprocamente soddisfacente. La commissione mista fissa il proprio regolamento interno e stabilisce il proprio programma di lavoro.
Consiglio - art. 12
Articolo 12 Le parti contraenti concordano che la commissione mista avra' anche il compito di vigilare al buon funzionamento degli accordi settoriali conclusi o che saranno conclusi tra l'India e la Comunita' economica europea, relativi al commercio dei prodotti di iuta, di cocco e di cotone, nonche' dei prodotti artigianali (articoli fatti a mano e ottenuti con telaio a mano) e che la commissione mista esercitera', a tal fine, i compiti attribuiti ai comitati misti istituiti da tali accordi.
Consiglio - art. 13
Articolo 13 Gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo.
Consiglio - art. 14
Articolo 14 Il presente accordo si applica ai territori nei quali viene applicato il trattato che istituisce la Comunita' economica europea, alle condizioni da questo fissate, nonche' al territorio dell'India.
Consiglio - art. 15
Articolo 15 Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si sono notificate l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie. Esso e' concluso per un periodo di cinque anni. L'accordo e' prorogato automaticamente di anno in anno se nessuna delle parti contraenti lo denuncia sei mesi prima della data di scadenza. Nondimeno, possono essere, in ogni momento, apportate modifiche all'accordo qualora le parti contraenti lo decidano per tener conto delle nuove situazioni e dell'evoluzione delle politiche.
Consiglio - art. 16
Articolo 16 Il presente accordo e' redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, tedesca e hindi, tutti i testi facenti ugualmente fede. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo. FATTO a Lussemburgo, addi' ventitre giugno millenovecentottantuno.
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