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LEGGE 17 febbraio 1986, n. 39

Current text a fecha 1986-03-01

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Ai fini della presente legge, il termine entità tecnica indicato nella direttiva n. 79/694/CEE del 24 luglio 1979 assume la definizione di unità tecnica, così come riportato nella legge 10 febbraio 1982, n. 38.

NOTE Note al titolo: - La legge n. 572/1977 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 25 agosto 1977) reca norme di attuazione delle direttive delle Comunità europee concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote. - il D.P.R. n. 76/1980 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 21 marzo 1980) contiene disposizioni di carattere generale relative alla omologazione CEE di trattori agricoli o forestali a ruote e norme di attuazione delle prescrizioni tecniche concernenti taluni loro elementi e caratteristiche. Nota all'art. 1: La legge n. 38, 1982 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 18 febbraio 1982) concerne modifiche ad alcuni articoli del codice della strada approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, riguardanti i pesi e le misure dei veicoli, nonchè alla legge 27 novembre 1980, n. 815.