LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41

Type Legge
Publication 1986-02-28
Ultimo aggiornamento 2013-01-01
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1

1.Il limite massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 1986 resta determinato in termini di competenza in lire 163.622 miliardi, comprese lire 24.887 miliardi concernenti regolazione di debiti pregressi. Tenuto conto delle operazioni per rimborso di prestiti dell'anno 1986, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ivi compresi l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 3.350 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1986, nonche' le suddette regolazioni contabili, resta fissato, in termini di competenza, in lire 212.985 miliardi per l'anno finanziario 1986.

2.Nei limiti di cui al precedente comma non rientrano le somme da iscrivere in bilancio in forza dell'articolo 10, sesto e settimo comma, e dell'articolo 17, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, nonche' le emissioni effettuate per la sostituzione dei buoni ordinari del tesoro in scadenza con titoli di media e lunga durata, nei limiti del valore di emissione dei titoli in scadenza, e quelle destinate alla estinzione anticipata di debiti esteri.

3.Per l'esercizio 1986, le facolta' di cui agli articoli 7, 9 e 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, non possono essere esercitate per l'iscrizione di somme a favore di capitoli di bilancio le cui disponibilita' siano state in tutto o in parte utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese disposte con legge. Non e' altresi' consentito utilizzare eventuali economie di spesa relative a capitoli di stipendi per esigenze di altra natura.

4.Le nuove o maggiori entrate, derivanti da provvedimenti legislativi approvati nell'anno 1986, nonche' le economie che si dovessero realizzare a valere sul capitolo 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986 e sulla categoria VI (interessi) per il triennio 1986-1988, non possono essere utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese ovvero di minori entrate e vengono acquisite al bilancio al fine di migliorare il saldo netto da finanziare, quale risulta individuato in termini di competenza dal precedente comma 1 del presente articolo.

5.Gli importi da iscrivere in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988, nelle misure indicate nella tabella A allegata alla presente legge.

6.Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 1986, restano determinati in lire 39.644,7 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti e in lire 17.677,9 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alle tabelle B e C allegate alla presente legge.

7.Ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1986 e triennio 1986-1988 sono quelle indicate nella tabella D allegata alla presente legge.

8.E' fatta salva la possibilita' di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da disporre in forza dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente agli stanziamenti di cui al precedente comma relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

Art. 2

(( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 AGOSTO 1988, N. 362 ))

TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Art. 3

1.Con decorrenza dal periodo di imposta in corso al 1 gennaio 1986: l'aliquota dell'imposta locale sui redditi e' stabilita nella misura unica del 16,2 per cento e il relativo gettito, al netto di un ammontare pari al 12,6 per cento dei versamenti effettuati nell'ambito della Regione siciliana attribuito direttamente alla Regione stessa dalle Sezioni di tesoreria provinciali dello Stato, rimane acquisito al bilancio dello Stato; il versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi previsto dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, deve essere effettuato nella misura del 92 per cento.

2.Il versamento d'acconto dell'imposta locale sui redditi, dovuto per il periodo di imposta in corso alla data del 1 gennaio 1986, deve essere effettuato per un ammontare complessivo pari al 92 per cento dell'imposta locale sui redditi e della addizionale straordinaria a tale imposta, istituita dall'articolo 4 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52, relative al periodo di imposta precedente.

3.A decorrere dal 1° gennaio 1986: la ritenuta di cui al primo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicabile sugli interessi, premi ed altri frutti di obbligazioni e titoli similari emessi anteriormente al 1 gennaio 1984, nelle misure del 10 e del 20 per cento, e' elevata, rispettivamente, al 10,8 e al 21,6 per cento; la ritenuta di cui al penultimo comma dell'articolo 27 dello stesso decreto e' elevata al 32,4 per cento; la misura della tassa erariale di cui all'articolo 5, trentunesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, e' pari a quella stabilita per l'anno 1985. I proventi derivanti dagli aumenti disposti con l'articolo 2 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52, continuano ad essere riservati all'Erario dello Stato e l'ammontare di tali aumenti continua a non influire su quello della corrispondente tassa regionale. Coloro che, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, hanno versato il tributo per periodi fissi dell'anno 1986 in misura inferiore, debbono corrispondere l'integrazione relativa a tali periodi nei termini e con le modalita' che saranno stabiliti con decreto del Ministro delle finanze. (4)((10))

Art. 4

1.Le tasse scolastiche ed universitarie sono determinate secondo le disposizioni di cui ai successivi commi, ferme restando le norme che prevedono la dispensa dal pagamento e le disposizioni previste in materia di diritto allo studio.

2.Sono altresi' dispensati dal pagamento delle tasse: gli studenti che ricadono nelle condizioni di cui all'articolo 23, comma 4, della presente legge; gli studenti che, nelle istituzioni di cui alle lettere B) e C) dell'allegata tabella E, abbiano conseguito il giudizio complessivo di ottimo nella licenza media o una votazione non inferiore agli otto decimi di media negli scrutini finali; gli studenti che abbiano conseguito con una media di sessanta sessantesimi il titolo di studio secondario richiesto per la immatricolazione ad un corso di studio universitario, relativamente al pagamento della tassa di immatricolazione e di iscrizione al primo anno; gli studenti universitari che abbiano superato tutti gli esami previsti dal piano di studio conseguendo una votazione media di ventotto trentesimi.

3.Non puo' comunque fruire della dispensa dal pagamento delle tasse erariali lo studente universitario o assimilato il cui reddito familiare sia superiore di tre volte ai limiti di reddito stabiliti dal successivo articolo 28, comma 4.

4.Le misure degli aumenti disposte con il presente articolo sono indicate nella allegata tabella E. Gli aumenti non si applicano agli studenti fuori corso che esercitano attivita' lavorative.

5.Il requisito di lavoratore studente e' attestato dall'interessato con dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

6.Ai fini dell'individuazione del reddito di cui al comma 2 del presente articolo si tiene conto del solo reddito personale dello studente, se derivante da rapporto di lavoro dipendente; in mancanza di reddito personale da lavoro dipendente, si tiene conto del reddito complessivo dei familiari tenuti all'obbligazione del mantenimento.

7.A decorrere dall'anno finanziario 1987, una somma annua non inferiore a lire 200 miliardi e' destinata alla copertura degli oneri finanziari relativi alla realizzazione di un programma di opere di edilizia scolastica finalizzate prioritariamente alla eliminazione dei doppi turni e degli edifici impropri, per un ammontare di 4.000 miliardi nel triennio 1986-1988, da finanziare con le norme disciplinanti la finanza locale per gli anni 1986 e successivi.((25))

8.E' abrogata ogni altra disposizione in contrasto con quanto previsto nel presente articolo.

TITOLO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA REGIONALE E LOCALE

Art. 5

1.Ai fini della quantificazione per l'anno 1986, del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, la quota del 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli olii minerali, loro derivati e prodotti analoghi, indicata alla lettera a) del primo comma del predetto articolo 8, e' elevata al 30,45 per cento ed il fondo stesso viene ripartito tra le regioni a statuto ordinario secondo quanto stabilito nell'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 26 aprile 1982, n. 181.

2.Le erogazioni spettanti alle regioni in forza del precedente comma sono ridotte di complessive lire 531.771.982.000 ai sensi del quinto comma dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'articolo 27-quater del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.

3.Il fondo comune regionale, determinato ai sensi del comma 1 del presente articolo, e' comprensivo delle somme di cui alle lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 8 della legge 26 aprile 1982, n. 181.

4.Le somme spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dell'articolo 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, e dell'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194, vengono corrisposte, per l'anno 1986, dal Ministero del tesoro secondo le ripartizioni al medesimo titolo effettuate per l'anno 1985 maggiorate del 6 per cento.

5.Per l'anno 1986, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private e' stabilito in lire 4.292 miliardi, ivi, compresa la variazione da determinarsi ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'articolo 27-quater del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.

6.Il predetto importo di lire 4.292 miliardi e' finanziato per lire 531.771.982.000 e per lire 88.614.319.000 mediante riduzione, rispettivamente, dei fondi di cui agli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

7.Fermo restando quanto disposto dall'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, circa l'obbligo delle aziende di trasporto pubblico locale di coprire il costo effettivo del servizio almeno nella misura che verra' stabilita annualmente, per le varie zone ambientali omogenee del territorio nazionale, con decreto del Ministro dei trasporti, nonche' l'obbligo degli enti locali e dei loro consorzi di provvedere alla copertura dei disavanzi delle proprie aziende che eccedano i contributi regionali all'interno dei propri bilanci senza possibilita' di rimborso da parte dello Stato, a partire dal 1 febbraio 1986 le tariffe minime di cui alla lettera b) dello stesso articolo 6 non possono prevedere per il biglietto di corsa semplice del servizio urbano un prezzo inferiore a lire 600 nelle citta' con oltre 300.000 abitanti e a lire 500 nelle altre citta'. Il prezzo di ciascun abbonamento - compresi quelli speciali per lavoratori e per studenti - deve essere rapportato a tali tariffe minime.

8.Le aziende municipalizzate, provincializzate e consortili sono tenute a calcolare ogni anno parametri di produttivita', secondo criteri stabiliti per ciascun settore con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro, sentita la CISPEL, facendo riferimento ai conti consuntivi dell'esercizio precedente ed a confrontare tali parametri con quelli medi relativi al triennio che precede il consuntivo esaminato.

9.Il suddetto confronto e la verifica del rispetto delle condizioni indicate nel comma precedente dovranno essere attestati in una relazione che il collegio dei revisori dei conti, costituito ai sensi dell'articolo 27-nonies del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, presentera' all'ente proprietario. I piu' significativi parametri di produttivita' identificati nel decreto di cui al comma precedente dovranno essere pubblicati a cura delle aziende entro il 31 marzo di ogni anno sp tre quotidiani di cui uno ad edizione locale.

10.Il periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 17, e' prorogato al 31 dicembre 1986 nei confronti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle aziende di soggiorno, cura e turismo e della regione Trentino-Alto Adige, nonche' delle province autonome di Trento e di Bolzano.

11.Il termine di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione, da parte di regioni, comuni e province, di contributi ad enti, con riferimento a tributi soppressi, e' prorogato al 31 dicembre 1986. Per il 1986 l'ammontare dell'erogazione e' pari a quella spettante per l'anno 1985, maggiorata del 6 per cento.

12.Il termine di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, relativo alla facolta' per gli enti interessati di rilasciare delegazioni di pagamento anche sulle somme sostitutive dovute dalle intendenze di finanza ai sensi del titolo I dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, e' prorogato al 31 dicembre 1986.

13.Per l'anno 1986 le somme sostitutive di tributi erariali soppressi gia' attribuiti in quota fissa alla regione Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono determinate in misura pari a quelle spettanti per l'anno 1985, aumentate del 6 per cento.

14.Le somme sostitutive di tributi erariali soppressi gia' attribuiti in quota variabile alle province autonome di Trento e di Bolzano vengono determinate per l'anno 1986 in conformita' a quanto disposto dall'articolo 78 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

15.Per l'anno 1986 alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1985, ai sensi del quinto comma dell'articolo 4 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, aumentate del 6 per cento; in case di estinzione delle aziende per effetto delle leggi regionali di attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217, le predette somme e quelle di cui al successivo comma sono attribuite alle rispettive regioni.

16.Per effetto dell'acquisizione al bilancio dello Stato dell'imposta locale sui redditi e' attribuito dall'Amministrazione finanziaria per l'anno 1986 alle regioni a statuto ordinario l'importo di lire 139 miliardi da ripartirsi in proporzione alle somme attribuite ai sensi del sesto comma dell'articolo 4 della legge 22 dicembre 1984, n. 887; alle aziende di soggiorno, cura e turismo istituite nel periodo 1974-1980 sono attribuite somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1985 ai sensi del sesto comma del predetto articolo 4, aumentate del 6 per cento.

17.Per l'anno 1986 alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1985, ai sensi del settimo comma dell'articolo 4 della predetta legge 22 dicembre 1984, n. 887, aumentate del 6 per cento. La ripartizione di dette somme fra le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' effettuata secondo le modalita' e i criteri stabiliti per l'anno 1985.

18.Per l'anno 1986 alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' altresi' attribuito a titolo di concorso nelle spese di mantenimento degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli uffici di statistica un contributo straordinario di lire 26.500 milioni da ripartire in quote uguali tra le singole camere.

19.Per il 1986 il diritto annuale - istituito con decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, con gli aumenti previsti dal decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, dalla legge 27 dicembre 1983, n. 730, e dalla legge 22 dicembre 1984, n. 887 - e' fissato, a carico di tutte le ditte che svolgono attivita' economica, iscritte o le cui domande di iscrizione sono annotate sugli albi e sui registri tenuti dalle predette camere, nella misura massima consentita dalle leggi suddette, aumentata del 6 per cento, con arrotondamento per eccesso alle lire 1.000.

20.Le tariffe dei diritti di segreteria, da applicare alle richieste relative a ciascuna provincia, come fissate dalla legge 27 dicembre 1983, n. 730, sono aumentate del 20 per cento, con arrotondamento per eccesso alle lire 1.000, ad eccezione di quelle, sub nn. 3 e 13, di cui all'allegato al decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 49, che vengono cosi' modificate nella parte dispositiva: Voce 3: diritto di richiesta, lire 10.000; per ogni nominativo fino a 500, lire 200; per ogni ulteriore nominativo, lire 100. Voce 13: visura del primo nominativo, lire 5.000; per visura di ogni ulteriore nominativo la tariffa e' pari al 40 per cento di quella del primo nominativo.

21.La voce integrativa prevista dall'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, viene cosi' modificata nella parte dispositiva: diritto di richiesta, lire 10.000; per ogni nominativo fino a 500, lire 400; per ogni ulteriore nominativo, lire 300.

22.Il diritto fisso, da ultimo disciplinato dall'ottavo comma, lettera a), dell'articolo 29 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, e' stabilito in lire 100.000.

23.Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e per gli affari regionali, nomina un commissario ad acta per la predisposizione dei conti consuntivi della regione Calabria relativi ai primi due esercizi finanziari. Il commissario, che utilizzera' le strutture della regione, presenta al presidente del Consiglio dei ministri, entro 120 giorni dalla nomina, una relazione sulle carenze contabili-amministrative della regione Calabria.

TITOLO IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 6

1.Per gli anni 1986, 1987 e 1988, la spesa complessiva per gli aumenti dei trattamenti economici del personale di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, compresa la gestione commissariale della cessata Cassa per il Mezzogiorno, dalle Aziende di Stato, dalle regioni, dagli enti locali, dagli enti pubblici non economici, dalle aziende municipalizzate, dalle unita' sanitarie locali, dalle societa' e dai consorzi di diritto privato il cui capitale sia interamente posseduto da regioni o da enti locali, dai consorzi amministrativi cui partecipino regioni o enti locali, dalle aziende pubbliche in gestione commissariale governativa, dalle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in regime di concessione, dovuti a variazioni dell'indennita' integrativa speciale, all'attribuzione di classi e scatti di stipendio e a qualsiasi altro titolo, compresi i miglioramenti relativi ai rinnovi contrattuali, non deve superare, rispettivamente, il 6, il 5 ed il 4 per cento degli oneri sostenuti nell'anno immediatamente precedente per stipendi, indennita' integrativa speciale, tredicesima mensilita' ed ogni altro assegno comunque denominato, escluse le quote di aggiunta di famiglia e le indennita' di missione e di trasferimento.

2.Ai fini di quanto disposto dall'articolo 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, la spesa per gli anni 1986, 1987 e 1988, relativa ai rinnovi contrattuali per il triennio 1985-1987 del personale delle Amministrazioni statali, compreso quello delle Aziende autonome, resta determinata nelle somme seguenti: anno 1986: miliardi 350; anno 1987: miliardi 350; anno 1988: miliardi 350, le quali potranno essere integrate con le economie che, rispetto agli aumenti di cui al precedente comma 1, potranno essere reperite in sede di contrattazione per i rinnovi contrattuali.

3.Le somme di cui al precedente comma sono iscritte in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

4.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio relative alla ripartizione del fondo stesso.

5.A decorrere dall'anno 1987 nei bilanci dello Stato, delle Aziende autonome e dei singoli enti che rientrano nei comparti di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e' iscritto un fondo di incentivazione da destinare alla promozione di una piu' razionale ed efficace utilizzazione del lavoro, nonche' a favorire i necessari processi di innovazione e riorganizzazione dei servizi.

6.Per il personale delle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nello stato di previsione del Ministero del tesoro e' iscritto per gli anni 1987 e 1988 un fondo di incentivazione in misura pari, rispettivamente, a lire 470 miliardi e a lire 500 miliardi.

7.Gli accordi contrattuali potranno prevedere rivalutazioni dei trattamenti economici accessori, solo se diretti ad incentivare la produttivita' individuale e di gruppo obiettivamente e rigorosamente rilevata dal dipartimento per la funzione pubblica, fermo restando che alle spese relative si dovra' far fronte con le medesime disponibilita' e nel rispetto dei limiti di cui ai precedenti commi.

8.Tutte le indennita', compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere, con esclusione della tredicesima mensilita' e di eventuali, altre mensilita' per le categorie che le percepiscano, comprensivi, per disposizione di legge od atto amministrativo previsto dalla legge o per disposizione contrattuale, di una quota di indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, o dell'indennita' di contingenza prevista per il settore privato, o che siano in altro modo rivalutabili in relazione ai predetti istituti, sono corrisposti per gli anni 1986, 1987 e 1988 nella stessa misura dell'anno 1985, salva l'applicazione del disposto di cui al precedente comma.

9.Le indennita' di missione e trasferimento, le indennita' sostitutive dell'indennita' di missione e quelle aventi natura di rimborso spese, potranno subire variazioni nei limiti e con le modalita' previsti dalle disposizioni in vigore.

10.Per l'anno 1986 alle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, compresa la gestione commissariale della cessata Cassa per il Mezzogiorno, alle Aziende di Stato, agli enti pubblici, con esclusione dell'istituto Poligrafico dello Stato, del Consiglio nazionale delle ricerche, della Commissione nazionale per le societa' e la borsa, degli enti pubblici economici e di quelli che esercitano attivita' creditizie, agli enti locali e alle loro aziende, comprese quelle municipalizzate, alle unita' sanitarie locali, alle aziende pubbliche in gestione commissariale governativa e' fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale. Sono escluse dal divieto le assunzioni a posti messi a concorso negli anni 1985 e precedenti per i quali sia stata formata entro il 31 dicembre 1985 la graduatoria di merito da parte della commissione esaminatrice. Il divieto di assunzione non si applica agli enti locali della Sardegna che hanno avuto competenze trasferite successivamente al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348. (2) (3)((6))

12.Per l'anno 1986 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 2 della legge 1 marzo 1975, n. 44, e dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, limitatamente ai concorsi a posti di custode-guardia notturna.(3)

13.Le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, compresa la gestione commissariale della cessata Cassa per il Mezzogiorno, le Aziende di Stato, gli enti pubblici non territoriali, gli enti locali, le aziende pubbliche in gestione commissariale governativa presenteranno, entro il 30 aprile 1986, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, una relazione illustrativa: 1) della situazione dei rispettivi ruoli organici, con l'indicazione di tutti i posti comunque disponibili; 2) del personale non di ruolo comunque in servizio; 3) della previsione dei posti che si renderanno vacanti e disponibili in corso d'anno; 4) delle procedure di assunzione in corso; 5) delle graduatorie ancora utili per l'assunzione degli idonei, di cui al successivo comma 20; 6) delle assunzioni, anche temporanee, ritenute indispensabili.(3)

14.Della tempestiva e puntuale osservanza degli adempimenti di cui al precedente comma 13 rispondono, anche disciplinarmente, i capi del personale delle amministrazioni, aziende, enti e gestioni interessati.(3)

15.Gli enti locali trasmetteranno la predetta documentazione tramite il Ministero dell'interno.(3)

16.Gli enti pubblici e le gestioni commissariali governative trasmetteranno la documentazione direttamente, con contestuale informazione alle Amministrazioni vigilanti.(3)

17.Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito il Consiglio dei ministri, dispone il piano annuale delle assunzioni in deroga al divieto di cui al precedente comma 10, tenendo conto di quanto gia' previsto dalla legge 22 agosto 1985, n. 444, per il sostegno dell'occupazione, delle esigenze connesse all'attuazione di eventuali progetti speciali, nonche' degli obiettivi realizzabili attraverso la mobilita' del personale. I criteri informatori del predetto piano sono comunicati, prima dell'approvazione del piano stesso, a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, alle Commissioni competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.(3)

18.Per le esigenze delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si procede con separati provvedimenti adottati in qualsiasi momento, per comprovate esigenze, dal Presidente del consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito il Consiglio dei ministri. Delle predette esigenze viene data comunicazione illustrativa, a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, alle Commissioni competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.(3)

19.Per gli enti amministrativi dipendenti dalle regioni e per le unita' sanitarie locali, con procedura analoga a quella indicata nei commi precedenti, il piano annuale delle assunzioni in deroga al divieto di cui al precedente comma 10 e' disposto con provvedimento della giunta regionale, nei limiti fissati dagli atti di indirizzo e coordinamento emanati ai sensi dell'articolo 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130, per la copertura dei posti vacanti nelle singole posizioni funzionali dei profili professionali dei ruoli di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.(3)

20.Le assunzioni autorizzate potranno essere effettuate, in misura non superiore al 50 per cento, utilizzando le graduatorie approvate non oltre i tre anni precedenti la data del provvedimento di autorizzazione. Tale limitazione non si applica per le immissioni in servizio nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.(3)

21.Rimane fermo quanto disposto dal quattordicesimo comma dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.(3)

22.Il comune di Palermo, ferma restando per l'anno 1986 l'assunzione in deroga autorizzata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 dicembre 1984, puo' assumere ulteriori 500 unita' per la copertura di posti disponibili nell'ambito dei ruoli tecnici e amministrativi di qualifica funzionale non inferiore alla VI. Laddove la mancata definizione delle procedure in itinere di sistemazione del personale interno e dei giovani di cui alla legge 1 giugno 1977, n. 285, renda non determinabile la effettiva disponibilita', e' ammessa l'indizione di concorsi pubblici per un contingente pari al 40 per cento delle vacanze di organico nell'ambito dei predetti ruoli. Le posizioni soprannumerarie che dovessero verificarsi, da riassorbirsi con le cessazioni dal servizio per qualsiasi causa, determineranno l'indisponibilita' di altrettanti posti nei corrispondenti profili professionali di livello inferiore.(3)

23.L'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207, e' sostituito dal seguente: "Nei casi di aspettativa e di congedo straordinario per periodi superiori a quarantacinque giorni, la supplenza puo' essere conferita per tutta la durata di assenza del titolare con le modalita' di cui ai commi precedenti".

24.Rimane fermo il criterio di ripartizione della dotazione organica aggiuntiva di cui al dodicesimo comma dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

Art. 7

1.Il Ministro della pubblica istruzione e' autorizzato a indire, per l'anno 1986, concorsi per il conferimento di posti nelle qualifiche funzionali del personale non docente delle Universita' e degli istituti di istruzione universitaria, nonche' degli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, anche in deroga all'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

2.Il numero dei posti da mettere a concorso e' determinato con riferimento alle vacanze che si sono verificate nei singoli enti di cui al comma 1, fino al 31 dicembre 1985, a seguito di cessazioni dal servizio comunque determinate.

3.Per la individuazione dei posti da mettere a concorso alle varie qualifiche funzionali - e, nell'ambito di ciascuna di esse, ai vari profili professionali - si terra' conto della qualifica funzionale e del profilo professionale nei quali il personale comunque cessato risulta inquadrato sulla base di provvedimenti adottati dalle relative amministrazioni entro la data del 31 dicembre 1985. A tal fine possono essere utilizzate anche le graduatorie degli idonei di concorsi espletati nel triennio precedente. ((3))

Art. 8

Il secondo comma dell'articolo 1-bis del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1981, n. 390, e' sostituito dal seguente: "Ai lavoratori di cui al precedente comma e' dovuta, a carico delle Amministrazioni pubbliche interessate, una somma pari alla differenza tra la somma corrisposta dall'INPS a titolo di integrazione salariale e il salario o stipendio che sarebbe stato percepito in costanza del rapporto di lavoro e, comunque, non superiore a quello dei lavoratori che nell'Amministrazione pubblica interessata svolgono pari mansioni".

Art. 9

Nel rispetto delle disposizioni del precedente articolo 6, per le assunzioni alla qualifica di operatore di esercizio del contingente degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in mancanza di aventi titolo, possono essere utilizzate, limitatamente alle sedi interessate e ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 22 dicembre 1980, n. 873, le graduatorie dei concorsi pubblici provinciali per la medesima qualifica del contingente degli uffici principali gia' espletati o indetti alla data di entrata in vigore della presente legge.

TITOLO V DISPOSIZIONI PER I SETTORI POSTALE, FERROVIARIO E AEROPORTUALE

Art. 10

1.Per l'anno 1986 l'anticipazione dello Stato all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per il pareggio del bilancio resta stabilita in lire 2.084 miliardi.

2.Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il parere delle Commissioni competenti dei due rami del Parlamento, approva, con proprio decreto, un piano per la graduale soppressione degli uffici postali a volume di traffico con impegno giornaliero fino a 180 minuti, ricorrendo, secondo l'intensita' del traffico da rilevare con i dati del 1985, o all'apertura degli uffici a tempo parziale per almeno 5 giorni alla settimana, ovvero a giorni alterni per l'intero orario di servizio, ovvero utilizzando uffici itineranti in grado di servire piu' localita' nella stessa giornata e assicurando comunque il servizio quotidiano di recapito.

3.Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, l'importo complessivo di lire 2.750 miliardi previsto dall'articolo 1 della predetta legge ed elevato a lire 3.531 miliardi dal quinto comma dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, viene ulteriormente elevato a lire 4.519 miliardi.

4.Gli importi stabiliti per i settori di intervento dall'articolo 2 della citata legge 10 febbraio 1982, n. 39, sono elevati rispettivamente: da lire 280 miliardi a lire 378 miliardi per il completamento degli impianti di meccanizzazione della rete del movimento delle corrispondenze e dei pacchi; da lire 113 miliardi a lire 142 miliardi per il completamento dell'automazione dei servizi amministrativo-contabili, nonche' per il potenziamento dei servizi di bancoposta; da lire 290 miliardi a lire 320 miliardi per il completamento e l'integrazione della rete telex e trasmissione dati; da lire 46 miliardi a lire 50 miliardi per il rinnovamento e potenziamento dei centri radio gestiti dall'Amministrazione postelegrafonica; da lire 477 miliardi a lire 931 miliardi per il completamento degli edifici destinati a sede degli impianti di meccanizzazione della rete del movimento delle corrispondenze e dei pacchi, nonche' per la costruzione di edifici per i servizi operativi e del movimento postale; da lire 356 miliardi a lire 430 miliardi per la costruzione e l'acquisto di edifici destinati agli uffici di settore e di quartiere nelle grandi citta', come previsto nei piani regolatori postali; da lire 655 miliardi a lire 710 miliardi per la costruzione e l'acquisto di immobili da destinare ad alloggi di servizio da assegnare in locazione semplice ai dipendenti dell'Amministrazione postelegrafonica; da lire 1.091 miliardi a lire 1.259 miliardi per la costruzione e l'acquisto di edifici da adibire a sede di uffici locali non ubicati in capoluogo di provincia, sulla base delle proposte dei comitati tecnico-amministrativi, previsti dall'articolo 14 della legge 12 marzo 1968, n. 325; da lire 166 miliardi a lire 186 miliardi per l'acquisto dei mezzi operativi occorrenti per il potenziamento dei trasporti postali urbani ed interurbani su strada in gestione diretta, nonche' delle relative infrastrutture; da lire 57 miliardi a lire 63 miliardi per il potenziamento e lo sviluppo dell'attivita' scientifica.

5.Ai predetti settori di intervento e' aggiunto il seguente: lire 50 miliardi per il risanamento degli uffici postali ubicati in locali non idonei per l'igiene del lavoro.

6.Ai fondi necessari per il finanziamento della maggiore occorrenza di lire 988 miliardi di cui al precedente comma 3, si provvede con operazioni di credito cui si applicano tutte le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 della legge 10 febbraio 1982, n. 39.

7.L'Amministrazione postelegrafonica e' autorizzata ad assumere, anche in via immediata, impegni fino alla concorrenza della predetta maggiore occorrenza di lire 988 miliardi.

8.I pagamenti non potranno superare i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti nel bilancio della predetta Amministrazione che, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, restano determinati come segue: lire 745 miliardi per l'anno 1986; lire 613 miliardi per l'anno 1987; lire 632 miliardi per l'anno 1988.

9.Ai sensi dell'articolo 4, ultimo comma, della legge 10 febbraio 1982, n. 39, l'importo previsto dal primo comma dell'articolo 11 della stessa legge per la costruzione e l'acquisto di alloggi di servizio da assegnare in locazione semplice ai dipendenti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e' elevato a lire 165 miliardi.

10.Per il finanziamento della maggiore occorrenza di lire 65 miliardi di cui al precedente comma e per l'assunzione dei relativi impegni si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 6 e 7 del presente articolo.

11.I pagamenti non potranno superare i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti nel bilancio della predetta Azienda, che, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, restano determinati come segue: lire 50 miliardi per l'anno 1986; lire 40 miliardi per l'anno 1987; lire 40 miliardi per l'anno 1988.

12.L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata ad assumere impegni nell'anno 1986 fino alla concorrenza di lire 10 miliardi per la corresponsione delle indennita' di esproprio delle aree occorse per la costruzione degli uffici locali di cui alla legge 23 gennaio 1974, n. 15, fermo restando che i relativi pagamenti dovranno essere effettuati nell'anno 1987. Al finanziamento della spesa si provvede con le modalita' richiamate al precedente comma 6 del presente articolo.

13.Per l'anno 1986 l'apporto statale in favore dell'Ente Ferrovie dello Stato, ai sensi e per gli effetti di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 17 della legge 17 maggio 1985, n. 210, e' cosi' determinato: quanto alla lettera b), oneri di infrastrutture successivi al 31 dicembre 1985, lire 2.137,5 miliardi; quanto alla lettera c), l'accollo al bilancio dello Stato dell'onere per capitale ed interessi - valutato, per il triennio 1986-1988, in lire 80 miliardi per l'anno 1986, in lire 150 miliardi per l'anno 1987 e in lire 300 miliardi per l'anno 1988 - derivante dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato che l'Ente contrae fino all'ammontare di lire 1.300 miliardi per rinnovi e fino all'ammontare di lire 3.000 miliardi per l'attuazione di un programma per il rinnovo, il potenziamento e l'innovazione tecnologica del materiale rotabile. Tale programma, da redigere in conformita' a quanto disposto dalla legge 17 maggio 1985, n. 210, viene sottoposto, prima dell'approvazione, al parere delle competenti Commissioni parlamentari; quanto alla lettera d), sovvenzioni straordinarie ai fini dell'equilibrio del bilancio di previsione dell'Ente, lire 1.370,1 miliardi.

14.In via transitoria, per l'anno 1986, sono determinate in lire 730 miliardi le compensazioni spettanti all'Ente Ferrovie dello Stato per mancati aumenti tariffari degli anni 1982, 1984 e 1985 ed in lire 1.016,4 miliardi quelle a copertura del disavanzo del fondo pensioni ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210.

15.A decorrere dal 15 gennaio 1986 tutte le concessioni gratuite di viaggio, le riduzioni e le agevolazioni tariffarie, per le quali l'Ente Ferrovie dello Stato ha diritto a compensazione ai sensi del regolamento CEE n. 1191/69 relativo agli obblighi di servizio pubblico, sono abolite, fatta eccezione per le concessioni gratuite di viaggio attualmente in vigore concernenti gli accompagnatori di persone invalide. Il Ministro dei trasporti provvedera', ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 17 maggio 1985, n. 210, alla determinazione degli obblighi che, per effettive esigenze pubbliche e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, devono essere mantenuti a carico dello Stato. Restano ferme le agevolazioni previste, per il trasporto dei minerali prodotti nelle Isole in partenza dalle Isole stesse, dall'articolo 19, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

16.Sulla base delle indicazioni del Piano generale dei trasporti, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate per il finanziamento del programma integrativo finanziato dalla legge 12 febbraio 1981, n. 17, e rifinanziato, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge stessa, con legge 26 aprile 1983, n. 130, e legge 22 dicembre 1984, n. 887, sono comprese le esigenze relative agli studi e progettazioni per i sistemi di valico dell'asse del Brennero e dello Spluga e degli impianti interportuali di primo livello, nonche' la realizzazione di opere e interventi che attengano all'attuazione di una prima fase dell'alta velocita' fra Napoli, Roma e Milano, per un importo non superiore a 500 miliardi di lire, e dell'adeguamento e potenziamento della direttrice Brennero-Bologna in conformita' agli accordi con l'Austria.

17.Gli interventi previsti dall'articolo 8, decimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, comprendono anche azioni finalizzate alla realizzazione di trasporti rapidi di massa, parcheggi e nodi di interscambio modali.

18.Il Ministro dei trasporti impartira' con proprio decreto all'Ente Ferrovie dello Stato le disposizioni attuative.

19.L'Ente Ferrovie dello Stato e' tenuto ad adeguare alle norme del codice civile le scritture contabili, comprese quelle inventariali, entro il 31 dicembre 1986, ferma restando l'immediata operativita' degli oneri documentali direttamente imposti da disposizioni della legge 17 maggio 1985, n. 210.

20.I prelevamenti che l'Ente Ferrovie, dello Stato puo' disporre nell'anno 1986 dai conti correnti ad esso intestati presso la Tesoreria centrale dello Stato, non possono registrare un aumento superiore al 7 per cento rispetto ai prelevamenti complessivamente effettuati dal predetto Ente nell'anno 1985. I suddetti prelievi sono calcolati al netto delle quote capitale relative ad ammortamenti di prestiti nonche' al netto delle somme necessarie per i pagamenti relativi ai piani di investimento autorizzati con specifiche leggi.

21.Il Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile - e' autorizzato ad eseguire interventi di ammodernamento, ampliamento e ristrutturazione degli aeroporti gestiti in concessione totale o parziale non rientranti nell'attivita' di ordinaria o straordinaria manutenzione, spettante agli enti e societa' di gestione.

22.Conseguentemente sono adeguate le convenzioni di concessione, in vigore sulla base dei criteri di cui al decreto del Ministro dei trasporti, previsto dall'articolo 3 della legge 22 agosto 1985, n. 449.

23.Le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 22 agosto 1985, n. 449, si applicano anche all'esecuzione dei lavori, forniture, installazioni e servizi disposti dal Ministero dei trasporti con imputazione ai fondi ordinari di bilancio della Direzione generale dell'aviazione civile.

24.Per gli interventi relativi ad opere di particolare rilevanza che non possono trovare copertura in un unico esercizio finanziario e da realizzarsi in piu' annualita', la stessa Direzione generale e' autorizzata ad assumere impegni, nei limiti dell'intera somma occorrente, anche a carico dei due esercizi finanziari successivi e previo assenso del Ministro del tesoro nell'ambito delle procedure di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468.

TITOLO VI INTERVENTI IN CAMPO ECONOMICO

Art. 11

1.Il fondo di dotazione della SACE - Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione - istituito con l'articolo 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e incrementato della somma di lire 200 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986.

2.In deroga al quinto comma dell'articolo 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, il predetto importo di lire 200 miliardi e' interamente utilizzabile per il pagamento degli indennizzi.

3.A decorrere dall'esercizio finanziario 1986 ed a modifica di quanto disposto dall'articolo 17, lettera b), della legge 24 maggio 1977, n. 227, l'eventuale differenza risultante tra il limite degli impegni assumibili, fissati con la legge di bilancio, e l'ammontare delle garanzie assunte nell'anno stesso non sara' portata in aumento del limite fissato per l'anno successivo.

4.COMMA ABROGATO DALLA L. 5 MARZO 2001, N. 57

5.Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 10 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, recante provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394, viene autorizzata la complessiva spesa di lire 1 miliardo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per l'anno 1986.

6.Il fondo contributi di cui al primo capoverso dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, e' incrementato, per il periodo 1987-1993, della somma di lire 1.000 miliardi per la corresponsione di contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento alle esportazioni a pagamento differito previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227. Le quote relative agli anni 1987 e 1988 restano determinate, rispettivamente, in lire 50 miliardi e in lire 100 miliardi.

7.Il fondo di cui al comma precedente e' altresi' integrato di lire 150 miliardi per l'anno 1986 per le finalita' di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329: "Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili".

8.Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, la somma di lire 400 miliardi per l'anno 1986, di cui al medesimo articolo 36, e' elevata a lire 500 miliardi e destinata quanto a lire 350 miliardi al fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane e quanto a lire 150 miliardi al fondo contributi interessi della Cassa medesima.

9.Al fondo contributi interessi di cui al comma precedente e' altresi' assegnata la somma di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni dal 1987 al 1992.

10.Per consentire il completo ripiano delle perdite finanziarie pregresse e per far fronte alle necessita' di gestione delle aziende termali, nonche' per consentire l'avvio di un piano di investimenti ai fini di assicurare la ripresa e lo sviluppo del settore, e' conferita al comitato di liquidazione EAGAT di cui all'articolo 1-quinquies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, la somma di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988.

11.E' autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 3 miliardi annui per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988 per la continuazione della politica di contenimento dei prezzi dei beni di maggiore necessita' avviata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi della legge 18 dicembre 1984, n. 898.

12.La complessiva autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente la disciplina del commercio, e' ulteriormente integrata di lire 600 miliardi, in ragione di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni dal 1986 al 1995.

13.E' conferita, per l'anno 1986, la somma di lire 1.300 miliardi ai fondi di dotazione degli enti di gestione delle Partecipazioni statali, in ragione di lire 870 miliardi all'IRI, di lire 400 miliardi all'EFIM e di lire 30 miliardi all'Ente autonomo gestione cinema.

14.In attesa dell'emanazione di norme organiche di attuazione dell'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e' prorogata, per l'esercizio finanziario 1986, la legge 24 giugno 1974, n. 268. Al finanziamento degli interventi previsti dalla citata legge e' destinata per l'anno 1986 la somma di lire 200 miliardi. La regione autonoma della Sardegna ripartisce le risorse destinandole al finanziamento di interventi previsti dalla legge 24 giugno 1974, n. 268.

15.Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni ed integrazioni, sono altresi' incrementate di lire 30 miliardi per il 1986, 160 miliardi per il 1987, 260 miliardi per il 1988, nonche' della somma di lire 20 miliardi annui dal 1987 al 1996 e di lire 30 miliardi l'anno dal 1988 al 1997.

17.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 20 AGOSTO 2001, N. 361 ))

18.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 20 AGOSTO 2001, N. 361 ))

19.Gli enti di gestione delle Partecipazioni statali sono autorizzati, fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.800 miliardi nel 1986, di lire 1.300 miliardi per l'anno 1987 e di lire 1.200 miliardi per l'anno 1988, a far ricorso alla Banca europea per gli investimenti (BEI), per la contrazione di mutui da destinare al finanziamento di nuovi investimenti, riservati al Mezzogiorno per una quota pari al 69 per cento, i cui progetti devono essere approvati dal CIPE. Gli enti medesimi provvedono, a partire dal secondo semestre dell'anno 1986, alla contrazione dei suddetti mutui secondo le seguenti quote: IRI: lire 1.300 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987 e lire 1.200 miliardi nell'anno 1988; ENI: lire 400 miliardi nell'anno 1986; EFIM: lire 100 miliardi nell'anno 1986.

20.L'onere dei suddetti mutui per capitale ed interessi, valutato in lire 228 miliardi nel 1987 e in lire 420 miliardi nel 1988, e assunto a carico del bilancio dello Stato e sara' iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

21.Gli enti di gestione porteranno annualmente ad aumento dei rispettivi fondi di dotazione le rate rimborsate relativamente alle quote capitale.

22.L'Ente nazionale per l'energia elettrica (Enel) e' autorizzato, per l'anno 1986, a far ricorso alla Banca europea degli investimenti (BEI) per la contrazione di mutui nonche' ad emettere obbligazioni sul mercato interno, per la complessiva somma di lire 1.000 miliardi.

23.L'onere dei mutui e delle obbligazioni di cui al precedente comma, per capitale ed interessi, valutato in lire 120 miliardi per ciascuno degli anni 1987, 1988 e successivi, e assunto a carico del bilancio dello Stato ed e' iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro. L'Enel portera' annualmente ad aumento del fondo di dotazione le rate rimborsate, relativamente alle quote capitale.

24.Per assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dalla legge quadro 17 maggio 1983, n. 217, concernente il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 130 miliardi per l'anno 1986, lire 290 miliardi per l'anno 1987 e lire 200 miliardi per l'anno 1988.

25.E' autorizzato, per l'anno 1986, il conferimento della somma di lire 250 miliardi al fondo speciale per la ricerca applicata, istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario. A valere sul conferimento complessivo disposto per l'anno 1986 dall'articolo 14, terzo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e dal presente comma, una quota fino a lire 150 miliardi e' destinata al finanziamento dei programmi di cui all'articolo 8 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

26.E' autorizzato, per l'anno 1986, il conferimento della somma di lire 250 miliardi al fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, istituito con l'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il medesimo anno finanziario.

27.Per consentire la prosecuzione nel primo semestre dell'anno 1986 del piano quinquennale 1985-1989, e' assegnato all'ENEA il contributo di lire 500 miliardi. L'assegnazione predetta e' portata in diminuzione del complessivo importo autorizzato dal CIPE per l'esecuzione del programma quinquennale predetto.

28.Per consentire il completamento del processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica nel quadro del rilancio della politica marittima nazionale definita dal Comitato interministeriale per la politica industriale (CIPI), l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 12 giugno 1985, n. 295, e' aumentata da lire 1.275 miliardi a lire 1.595 miliardi; la maggiore somma di lire 320 miliardi e' portata ad aumento della quota da iscrivere in bilancio per l'anno 1987 ai sensi della predetta legge 12 giugno 1985, n. 295, in favore dell'industria armatoriale. Per le medesime finalita' e' altresi' iscritto, nell'anno finanziario 1986, un ulteriore limite di impegno di lire 80 miliardi in aggiunta a quelli di cui al terzo comma dell'articolo 1 della richiamata legge 12 giugno 1985, n. 295.

29.L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, primo comma, lettera c), della legge 6 ottobre 1982, n. 752, e' incrementata di lire 50 miliardi per l'anno finanziario 1986.

30.Il limite di impegno quindicennale per l'anno 1986 previsto dall'articolo 20, ultimo comma, della legge 6 ottobre 1982, n. 752, e' elevato a lire 5 miliardi e sono altresi' autorizzati, per le medesime finalita', due ulteriori limiti quindicennali di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988.

31.Il primo comma dell'articolo 9 della legge 5 aprile 1985, n. 135, e' sostituito dai seguenti: "La liquidazione degli indennizzi previsti dalla presente legge e dalle leggi citate nei precedenti articoli verra' concessa in base ai seguenti criteri: a) reimpiego degli indennizzi; b) mancata effettuazione di qualsiasi pagamento ai sensi delle leggi sopra indicate; c) gravi infermita' o menomazioni; d) secondo l'epoca del verificarsi delle perdite; e) priorita' inversa rispetto all'entita' dell'indennizzo. Per la liquidazione degli indennizzi riferiti ai territori ceduti alla Jugoslavia e' in ogni caso riservata una percentuale non inferiore al 40 per cento della quota annuale di finanziamento disponibile fino a concorrenza del relativo fabbisogno complessivo".

32.Nell'ambito della complessiva autorizzazione di spesa di cui al primo comma dell'articolo 12 della legge 5 aprile 1985, n. 135, la quota di lire 37 miliardi per l'anno 1987 e' elevata a lire 87 miliardi.

33.All'Istituto per il commercio con l'estero per il quinquennio 1986-1990 e' conferita la somma di lire 60 miliardi da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero, al fine di attuare progetti relativi ad indagini sul mercato internazionale, alla diffusione nel mercato mondiale dell'immagine della produzione italiana, alla commercializzazione dei prodotti agro-industriali italiani. Per il triennio 1986-1988 le quote sono determinate rispettivamente in ragione di 5 miliardi, 10 miliardi e 20 miliardi per gli anni 1986, 1987 e 1988.

34.Le richieste di liquidazioni relative a concessioni accordate ai sensi delle leggi 10 dicembre 1971, n. 1101, e 8 agosto 1972, n. 464, devono pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 aprile 1986. Trascorso tale termine, le concessioni per le quali non e' stata presentata richiesta di liquidazione verranno revocate.

Art. 12

1.E' autorizzata per l'anno 1986 la spesa di lire 1.040 miliardi da trasferire alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per le finalita' e con le procedure di cui all'articolo 18, primo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887. Tale spesa si intende a titolo di acconto sulle assegnazioni che per lo stesso anno 1986 saranno destinate ai predetti enti per l'attuazione del piano agricolo nazionale e del piano per la forestazione.

2.Le disponibilita' finanziarie della sezione speciale del fondo interbancario di garanzia di cui agli articoli 20 e 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, sono incrementate di lire 20 miliardi. Per gli interventi creditizi di cui all'articolo 12 della legge 10 agosto 1981, n. 423, e' autorizzata per l'anno 1986 la spesa di lire 15 miliardi.

3.Per l'anno 1986 e' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 18 miliardi al fondo bieticolo nazionale.

4.E' altresi' autorizzata la spesa di lire 27 miliardi per la concessione di aiuti contributivi di riconversione a favore delle cooperative agricole e loro consorzi di valorizzazione di prodotti agricoli, che per effetto di provvedimenti comunitari restrittivi abbiano dovuto sospendere o ridurre l'attivita' di trasformazione.

5.La disposizione dell'articolo 18, settimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e' prorogata per gli anni 1986, 1987 e 1988. Il concorso nel pagamento degli interessi e' stabilito nella misura di 6 punti percentuali, nel limite massimo di lire 100 miliardi per ciascun anno.

6.Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono fusi in un unico organo, avente natura di ente pubblico economico, l'Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola (IRVAM) e l'Istituto di tecnica e propaganda agraria (ITPA). Al suddetto nuovo ente e' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 5 miliardi.

7.Gli stanziamenti di cui ai precedenti commi sono iscritti per l'anno 1986 nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

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