LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41

Type Legge
Publication 1986-02-28
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1

1.Il limite massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 1986 resta determinato in termini di competenza in lire 163.622 miliardi, comprese lire 24.887 miliardi concernenti regolazione di debiti pregressi. Tenuto conto delle operazioni per rimborso di prestiti dell'anno 1986, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ivi compresi l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 3.350 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1986, nonche' le suddette regolazioni contabili, resta fissato, in termini di competenza, in lire 212.985 miliardi per l'anno finanziario 1986.

2.Nei limiti di cui al precedente comma non rientrano le somme da iscrivere in bilancio in forza dell'articolo 10, sesto e settimo comma, e dell'articolo 17, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, nonche' le emissioni effettuate per la sostituzione dei buoni ordinari del tesoro in scadenza con titoli di media e lunga durata, nei limiti del valore di emissione dei titoli in scadenza, e quelle destinate alla estinzione anticipata di debiti esteri.

3.Per l'esercizio 1986, le facolta' di cui agli articoli 7, 9 e 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, non possono essere esercitate per l'iscrizione di somme a favore di capitoli di bilancio le cui disponibilita' siano state in tutto o in parte utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese disposte con legge. Non e' altresi' consentito utilizzare eventuali economie di spesa relative a capitoli di stipendi per esigenze di altra natura.

4.Le nuove o maggiori entrate, derivanti da provvedimenti legislativi approvati nell'anno 1986, nonche' le economie che si dovessero realizzare a valere sul capitolo 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986 e sulla categoria VI (interessi) per il triennio 1986-1988, non possono essere utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese ovvero di minori entrate e vengono acquisite al bilancio al fine di migliorare il saldo netto da finanziare, quale risulta individuato in termini di competenza dal precedente comma 1 del presente articolo.

5.Gli importi da iscrivere in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988, nelle misure indicate nella tabella A allegata alla presente legge.

6.Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 1986, restano determinati in lire 39.644,7 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti e in lire 17.677,9 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alle tabelle B e C allegate alla presente legge.

7.Ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1986 e triennio 1986-1988 sono quelle indicate nella tabella D allegata alla presente legge.

8.E' fatta salva la possibilita' di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da disporre in forza dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente agli stanziamenti di cui al precedente comma relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

Art. 2

(( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 AGOSTO 1988, N. 362 ))

TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Art. 3

1.Con decorrenza dal periodo di imposta in corso al 1 gennaio 1986: l'aliquota dell'imposta locale sui redditi e' stabilita nella misura unica del 16,2 per cento e il relativo gettito, al netto di un ammontare pari al 12,6 per cento dei versamenti effettuati nell'ambito della Regione siciliana attribuito direttamente alla Regione stessa dalle Sezioni di tesoreria provinciali dello Stato, rimane acquisito al bilancio dello Stato; il versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi previsto dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, deve essere effettuato nella misura del 92 per cento.

2.Il versamento d'acconto dell'imposta locale sui redditi, dovuto per il periodo di imposta in corso alla data del 1 gennaio 1986, deve essere effettuato per un ammontare complessivo pari al 92 per cento dell'imposta locale sui redditi e della addizionale straordinaria a tale imposta, istituita dall'articolo 4 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52, relative al periodo di imposta precedente.

3.A decorrere dal 1° gennaio 1986: la ritenuta di cui al primo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicabile sugli interessi, premi ed altri frutti di obbligazioni e titoli similari emessi anteriormente al 1 gennaio 1984, nelle misure del 10 e del 20 per cento, e' elevata, rispettivamente, al 10,8 e al 21,6 per cento; la ritenuta di cui al penultimo comma dell'articolo 27 dello stesso decreto e' elevata al 32,4 per cento; la misura della tassa erariale di cui all'articolo 5, trentunesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, e' pari a quella stabilita per l'anno 1985. I proventi derivanti dagli aumenti disposti con l'articolo 2 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52, continuano ad essere riservati all'Erario dello Stato e l'ammontare di tali aumenti continua a non influire su quello della corrispondente tassa regionale. Coloro che, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, hanno versato il tributo per periodi fissi dell'anno 1986 in misura inferiore, debbono corrispondere l'integrazione relativa a tali periodi nei termini e con le modalita' che saranno stabiliti con decreto del Ministro delle finanze. (4)((10))

Art. 4

1.Le tasse scolastiche ed universitarie sono determinate secondo le disposizioni di cui ai successivi commi, ferme restando le norme che prevedono la dispensa dal pagamento e le disposizioni previste in materia di diritto allo studio.

2.Sono altresi' dispensati dal pagamento delle tasse: gli studenti che ricadono nelle condizioni di cui all'articolo 23, comma 4, della presente legge; gli studenti che, nelle istituzioni di cui alle lettere B) e C) dell'allegata tabella E, abbiano conseguito il giudizio complessivo di ottimo nella licenza media o una votazione non inferiore agli otto decimi di media negli scrutini finali; gli studenti che abbiano conseguito con una media di sessanta sessantesimi il titolo di studio secondario richiesto per la immatricolazione ad un corso di studio universitario, relativamente al pagamento della tassa di immatricolazione e di iscrizione al primo anno; gli studenti universitari che abbiano superato tutti gli esami previsti dal piano di studio conseguendo una votazione media di ventotto trentesimi.

3.Non puo' comunque fruire della dispensa dal pagamento delle tasse erariali lo studente universitario o assimilato il cui reddito familiare sia superiore di tre volte ai limiti di reddito stabiliti dal successivo articolo 28, comma 4.

4.Le misure degli aumenti disposte con il presente articolo sono indicate nella allegata tabella E. Gli aumenti non si applicano agli studenti fuori corso che esercitano attivita' lavorative.

5.Il requisito di lavoratore studente e' attestato dall'interessato con dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

6.Ai fini dell'individuazione del reddito di cui al comma 2 del presente articolo si tiene conto del solo reddito personale dello studente, se derivante da rapporto di lavoro dipendente; in mancanza di reddito personale da lavoro dipendente, si tiene conto del reddito complessivo dei familiari tenuti all'obbligazione del mantenimento.

7.A decorrere dall'anno finanziario 1987, una somma annua non inferiore a lire 200 miliardi e' destinata alla copertura degli oneri finanziari relativi alla realizzazione di un programma di opere di edilizia scolastica finalizzate prioritariamente alla eliminazione dei doppi turni e degli edifici impropri, per un ammontare di 4.000 miliardi nel triennio 1986-1988, da finanziare con le norme disciplinanti la finanza locale per gli anni 1986 e successivi.((25))

8.E' abrogata ogni altra disposizione in contrasto con quanto previsto nel presente articolo.

TITOLO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA REGIONALE E LOCALE

Art. 5

1.Ai fini della quantificazione per l'anno 1986, del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, la quota del 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli olii minerali, loro derivati e prodotti analoghi, indicata alla lettera a) del primo comma del predetto articolo 8, e' elevata al 30,45 per cento ed il fondo stesso viene ripartito tra le regioni a statuto ordinario secondo quanto stabilito nell'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 26 aprile 1982, n. 181.

2.Le erogazioni spettanti alle regioni in forza del precedente comma sono ridotte di complessive lire 531.771.982.000 ai sensi del quinto comma dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'articolo 27-quater del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.

3.Il fondo comune regionale, determinato ai sensi del comma 1 del presente articolo, e' comprensivo delle somme di cui alle lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 8 della legge 26 aprile 1982, n. 181.

4.Le somme spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dell'articolo 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, e dell'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194, vengono corrisposte, per l'anno 1986, dal Ministero del tesoro secondo le ripartizioni al medesimo titolo effettuate per l'anno 1985 maggiorate del 6 per cento.

5.Per l'anno 1986, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private e' stabilito in lire 4.292 miliardi, ivi, compresa la variazione da determinarsi ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'articolo 27-quater del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.

6.Il predetto importo di lire 4.292 miliardi e' finanziato per lire 531.771.982.000 e per lire 88.614.319.000 mediante riduzione, rispettivamente, dei fondi di cui agli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

7.Fermo restando quanto disposto dall'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, circa l'obbligo delle aziende di trasporto pubblico locale di coprire il costo effettivo del servizio almeno nella misura che verra' stabilita annualmente, per le varie zone ambientali omogenee del territorio nazionale, con decreto del Ministro dei trasporti, nonche' l'obbligo degli enti locali e dei loro consorzi di provvedere alla copertura dei disavanzi delle proprie aziende che eccedano i contributi regionali all'interno dei propri bilanci senza possibilita' di rimborso da parte dello Stato, a partire dal 1 febbraio 1986 le tariffe minime di cui alla lettera b) dello stesso articolo 6 non possono prevedere per il biglietto di corsa semplice del servizio urbano un prezzo inferiore a lire 600 nelle citta' con oltre 300.000 abitanti e a lire 500 nelle altre citta'. Il prezzo di ciascun abbonamento - compresi quelli speciali per lavoratori e per studenti - deve essere rapportato a tali tariffe minime.

8.Le aziende municipalizzate, provincializzate e consortili sono tenute a calcolare ogni anno parametri di produttivita', secondo criteri stabiliti per ciascun settore con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro, sentita la CISPEL, facendo riferimento ai conti consuntivi dell'esercizio precedente ed a confrontare tali parametri con quelli medi relativi al triennio che precede il consuntivo esaminato.

9.Il suddetto confronto e la verifica del rispetto delle condizioni indicate nel comma precedente dovranno essere attestati in una relazione che il collegio dei revisori dei conti, costituito ai sensi dell'articolo 27-nonies del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, presentera' all'ente proprietario. I piu' significativi parametri di produttivita' identificati nel decreto di cui al comma precedente dovranno essere pubblicati a cura delle aziende entro il 31 marzo di ogni anno sp tre quotidiani di cui uno ad edizione locale.

10.Il periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 17, e' prorogato al 31 dicembre 1986 nei confronti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle aziende di soggiorno, cura e turismo e della regione Trentino-Alto Adige, nonche' delle province autonome di Trento e di Bolzano.

11.Il termine di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione, da parte di regioni, comuni e province, di contributi ad enti, con riferimento a tributi soppressi, e' prorogato al 31 dicembre 1986. Per il 1986 l'ammontare dell'erogazione e' pari a quella spettante per l'anno 1985, maggiorata del 6 per cento.

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