← Current text · History

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1986, n. 51

Current text a fecha 1986-03-04

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha approvato lo statuto speciale della regione autonoma della Sardegna;

Visto l'art. 139 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Sentito il parere della commissione paritetica prevista dall'art. 56, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, nonche' il parere del consiglio regionale della Sardegna;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

Tutte le opere gia' realizzate in Sardegna, collaudate ed ancora gestite dal commissario governativo della cessata Cassa per il Mezzogiorno, sono trasferite alla regione autonoma della Sardegna secondo le modalita' fissate in una apposita convenzione da stipulare fra il commissario stesso e la regione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Analogamente sono trasferite alla regione le opere che saranno successivamente ultimate e collaudate. La regione, a sua volta, provvede al passaggio delle opere stesse ai soggetti destinatari.

Art. 2

Il personale periferico della cessata Cassa per il Mezzogiorno, di ruolo o a tempo indeterminato, addetto alla gestione delle opere di cui all'art. 1 ed in servizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' trasferito alla regione, con effetto dalla stessa data, con salvaguardia delle posizioni giuridiche ed economiche gia' acquisite. Il personale anzidetto viene assegnato, in posizione di comando, agli enti destinatari delle opere. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il personale di cui al comma precedente e' inquadrato nei ruoli degli enti cui sono state trasferite le opere, garantendo le posizioni economiche e giuridiche nonche' l'anzianita' maturata.

Art. 3

Al fine di evitare disagi al pubblico servizio per effetto del trasferimento delle opere, la convenzione di cui all'art. 1 deve prevedere la prestazione di assistenza tecnica e l'erogazione di anticipazioni finanziarie e contributi da parte della gestione commissariale della cessata Cassa per il Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 139 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Art. 4

Sono fatti salvi i rapporti instaurati per effetto dell'applicazione della legge 2 maggio 1976, n. 183, fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

COSSIGA

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

DE VITO, Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno

GORIA, Ministro del tesoro

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 febbraio 1986

Atti di Governo, registro n. 58, foglio n. 16