LEGGE 7 marzo 1986, n. 65
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Servizio di polizia municipale
1.I comuni svolgono le funzioni di polizia locale. A tal fine, può essere appositamente organizzato un servizio di polizia municipale.
2.I comuni possono gestire il servizio di polizia municipale nelle forme associative previste dalla legge dello Stato.
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