DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1986, n. 68
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 5 agosto 1983, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1983 (Atti di Governo, registro n. 48, foglio n. 9) con il quale all'on. avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio, e' stato conferito l'incarico della funzione pubblica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1983, registro n. 8, foglio n. 212, con il quale il Ministro per la funzione pubblica e' stato delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;
Visti gli articoli 1 e 26 della legge 29 marzo 1983, n. 93, che disciplinano l'ambito di applicazione della legge stessa ed individuano, con alcune eccezioni per particolari categorie di personale, le pubbliche amministrazioni ed il relativo personale cui si applica la legge medesima;
Visto il primo comma dell'art. 5 della legge 29 marzo 1983, n. 93, che prevede il raggruppamento dei pubblici dipendenti in un numero limitato di comparti di contrattazione collettiva e la stipulazione tra le delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale di un solo accordo per ciascun comparto;
Visto l'ultimo comma dell'art. 5 della legge 29 marzo 1983, n. 93, che prevede l'inclusione in ciascun comparto di dipendenti di piu' settori della pubblica amministrazione omogenei o affini, nel rispetto delle autonomie costituzionalmente garantite;
Visto il secondo comma dell'art. 5 della legge 29 marzo 1983, n. 93, che fissa il procedimento per la determinazione del numero dei comparti e la composizione degli stessi;
Visto l'accordo raggiunto in data 21 dicembre 1984 fra il Ministro per la funzione pubblica - delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri - e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L., C.I.D.A. e C.I.S.N.A.L.; accordo cui hanno aderito la C.I.S.A.L. nella stessa data del 21 dicembre 1984 e successivamente la CONF.S.A.L. in data 12 luglio 1985, la C.I.S.A.S. in data 25 luglio 1985 e la CONF.E.D.I.R. in data 31 luglio 1985 e la CONFAIL in data 29 ottobre 1985;
Visto l'accordo integrativo del precedente accordo 21 dicembre 1984 raggiunto fra il Ministro per la funzione pubblica - delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri - e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale il giorno 11 febbraio 1986 con C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L. ed il giorno 12 febbraio 1986 con la C.I.S.N.A.L.;
Visto l'art. 21 del ((decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348;))
Sentite le regioni, alle quali gli accordi sopra indicati sono stati trasmessi rispettivamente in data 22 gennaio 1985 e 12 febbraio 1986;
Viste le comunicazioni degli accordi sopra indicati effettuate al Senato della Repubblica ed alla Camera dei, deputati rispettivamente in data 22 gennaio 1985 e 12 febbraio 1986;
Visto il parere della I sezione del Consiglio di Stato del 15 febbraio 1985;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 6 agosto 1985 e del 27 febbraio 1986;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica;
E M A N A il seguente decreto:
Art. 1
Determinazione dei comparti di contrattazione collettiva
I dipendenti delle pubbliche amministrazioni indicati nell'art. 1 e nel primo comma dell'art. 26 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, sono raggruppati nei seguenti comparti di contrattazione collettiva: 1) comparto del personale dipendente dai Ministeri; 2) comparto del personale degli enti pubblici non economici; 3) comparto del personale delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dei comuni, delle province, delle comunita' montane, loro consorzi ed associazioni; 4) comparto del personale delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo; 5) comparto del personale del Servizio sanitario nazionale; 6) comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione; 7) comparto del personale della scuola; 8) comparto del personale dell'universita'.
Art. 2
Comparto del personale dipendente dai Ministeri
1.Il comparto di contrattazione collettiva del personale dipendente dai Ministeri comprende: il personale di cui al titolo I della legge 11 luglio 1980, n. 312, salvo quello previsto espressamente nei successivi articoli del presente decreto; il personale in servizio nella provincia di Bolzano di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752; il personale direttivo amministrativo di cui al quarto comma dell'art. 66 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
2.La delegazione di parte pubblica e' composta: dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede; dal Ministro del tesoro; dal Ministro del bilancio e della programmazione economica; dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
3.Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato il Ministro per la funzione pubblica, puo' delegare anche un proprio Sottosegretario; i Ministri componenti la delegazione di parte pubblica possono delegare Sottosegretari di Stato in base alle norme vigenti.
4.La delegazione sindacale e' composta dai rappresentanti: delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto di cui al presente articolo; delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.
Art. 3
Comparto del personale degli enti pubblici non economici
1.Il comparto di contrattazione collettiva del personale degli enti pubblici non economici comprende il personale dipendente dagli enti pubblici non economici comunque sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato. Appartiene in ogni caso al comparto di cui al presente articolo il personale: degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni e integrazioni, ad eccezione di quelli espressamente indicati nel successivo art. 7; degli ordini e collegi professionali e relative federazioni, consigli e collegi nazionali; delle casse conguaglio prezzi; degli organismi ed istituzioni derivati dalla ex Cassa per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno.
2.La delegazione di parte pubblica e' composta: dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede; dal Ministro del tesoro; dal Ministro del bilancio e della programmazione economica; dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale; da cinque membri rappresentativi delle varie categorie degli enti pubblici non economici, designati a maggioranza dai rispettivi presidenti a seguito di richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri o direttamente da questi in caso di mancata designazione entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.
3.Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato il Ministro per la funzione pubblica, puo' delegare anche un proprio Sottosegretario; i Ministri componenti la delegazione di parte pubblica possono delegare Sottosegretari di Stato in base alle norme vigenti.
4.La delegazione sindacale e' composta dai rappresentanti: delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto di cui al presente articolo; delle confederazioni sindacali maggiormente, rappresentative su base nazionale.
Nota all'art. 3: La legge n. 70/1975 reca: "Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente". La tabella allegata alla predetta legge individua gli enti pubblici.
Art. 4
Comparto del personale delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dei comuni, delle province, delle comunita' montane, loro consorzi o associazioni
1.Il comparto di contrattazione collettiva del personale delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dei comuni, delle province, delle comunita' montane, loro consorzi o associazioni, comprende il personale dipendente da: regioni a statuto ordinario; enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni a statuto ordinario; comuni; province; comunita' montane; consorzi, associazioni e comprensori tra comuni, province e comunita' montane; ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (ex IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni assistenziali; universita' agrarie ed associazioni agrarie dipendenti dagli enti locali; camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; istituti autonomi per le case popolari, dai consorzi regionali degli istituti stessi e dalla loro associazione nazionale (ANIACAP); consorzi per le aree di sviluppo industriale e relativa federazione italiana.
2.La delegazione di parte pubblica e' composta: dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede; dal Ministro del tesoro; dal Ministro del bilancio e della programmazione economica; dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale; dal Ministro dell'interno; dal Ministro per gli affari regionali; dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; da un rappresentante per ogni regione a statuto ordinario designato dalle stesse; da un rappresentante dell'Unioncamere; da cinque membri dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI); da quattro membri dell'Unione province d'Italia (UPI); da due rappresentanti dell'Unione nazionale comuni comunita' enti montani (UNCEM).
3.Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato il Ministro per la funzione pubblica, puo' delegare anche un proprio Sottosegretario; i Ministri componenti la delegazione di parte pubblica possono delegare Sottosegretari di Stato in base alle norme vigenti.
4.La delegazione sindacale e' composta dai rappresentanti: delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto di cui al presente articolo; delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.
Art. 5
Comparto del personale delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo
1.Il comparto di contrattazione collettiva del personale delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo comprende il personale dipendente da: Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (PP.TT.); Azienda di Stato per i servizi telefonici (A.S.S.T.); Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (A.A.M.S.); Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.); Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.); Cassa depositi e prestiti (DD.PP.); Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2.La delegazione di parte pubblica e' composta: dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede; dal Ministro del tesoro; dal Ministro del bilancio e della programmazione economica; dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale; dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; dal Ministro delle finanze; dal Ministro dei lavori pubblici; dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste; dal Ministro dell'interno.
3.Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato il Ministro per la funzione pubblica, puo' delegare anche un proprio Sottosegretario; i Ministri componenti la delegazione di parte pubblica possono delegare Sottosegretari di Stato in base alle norme vigenti.
4.La delegazione sindacale e' composta dai rappresentanti: delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto di cui al presente articolo; delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.
Art. 6
Comparto del personale del Servizio sanitario nazionale
1.Il comparto di contrattazione collettiva del personale del Servizio sanitario nazionale comprende il personale dipendente da: presidi, servizi ed uffici delle unita' sanitarie locali; istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico di cui all'art. 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; istituti zooprofilattici sperimentali; ospedale Galliera di Genova; ordine mauriziano di Torino.
2.La delegazione di parte pubblica e' composta: dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede; dal Ministro del tesoro; dal Ministro del bilancio e della programmazione economica; dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale; dal Ministro della sanita'; da cinque rappresentanti delle regioni designati dalla commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; da sei rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI); da due rappresentanti dell'Unione nazionale comuni comunita' enti montani (UNCEM).
3.Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato il Ministro per la funzione pubblica, puo' delegare anche un proprio Sottosegretario; i Ministri componenti la delegazione di parte pubblica possono delegare Sottosegretari di Stato in base alle norme vigenti.
4.La delegazione sindacale e' composta dai rappresentanti: delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto di cui al presente articolo; delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.
5.Nell'ambito del comparto di cui al presente articolo e' istituita una apposita area negoziale per la professionalita' medica, concernente i medici chirurghi e veterinari che prestano la loro attivita' alle dipendenze del Servizio sanitario nazionale e che assumono, nell'esercizio dell'attivita' stessa, una personale responsabilita' professionale a norma di legge.
6.Nell'area di contrattazione di cui al comma precedente saranno negoziati tutti gli istituti, nessuno escluso, relativi all'assetto normativo e retributivo della categoria medica, quali l'organizzazione del lavoro medico, l'articolazione degli orari, l'emergenza medica (la guardia e la pronta disponibilita), i regimi del rapporto (tempo pieno e tempo definito), l'aggiornamento professionale, la ricerca, la didattica, la carriera, il regime retributivo tabellare ed extra-tabellare, i meccanismi di incentivazione e l'attivita' libero-professionale intramurale. Nella predetta area verranno altresi' definite, in rapporto alle particolarita' professionali dei medici, anche le modalita' interpretative e integrative della disciplina contenuta negli accordi intercompartimentali formati ai sensi dell'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
7.L'ipotesi di accordo dell'area di cui ai precedenti commi 5 e 6 sara' negoziata dalla delegazione pubblica con le organizzazioni nazionali rappresentative dei medici, secondo le modalita' e le forme che risulteranno appropriate. Per la conclusione di tale negoziato sara' comunque sufficiente il consenso delle organizzazioni sindacali piu' rappresentative della categoria medica.
8.L'ipotesi di accordo dell'area medica raggiunta con le modalita' indicate nel precedente comma sara' integralmente inserita nell'ipotesi di accordo del comparto di cui al presente articolo e come tale sara' formalmente sottoscritta dalle delegazioni di parte pubblica e sindacale di cui ai precedenti commi 2 e 4. Eventuali osservazioni di ciascuna delegazione sindacale relative alla coerenza e alla compatibilita' fra le clausole dell'ipotesi di accordo del comparto di cui al presente articolo saranno esaminate dal Consiglio dei Ministri ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione prevista dall'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
9.I criteri e le modalita' di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 varranno anche per l'applicazione dell'accordo a livello periferico in sede di accordi decentrati di cui all'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
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