LEGGE 25 marzo 1986, n. 73
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
2.I decreti indicati al comma 1 del presente articolo dovranno essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale contestualmente alla delibera o al comunicato del CIP ed avranno effetto dalla data della loro pubblicazione.
Nota all'art. 1: La legge n. 32/1973 reca modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano. La tabella B elenca i prodotti petroliferi da ammettere ad aliquota ridotta di imposta di fabbricazione sotto l'osservanza delle norme prescritte.
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