LEGGE 15 marzo 1986, n. 81

Type Legge
Publication 1986-03-15
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunita' europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati, firmati a Lome' l'8 dicembre 1984, nonche' l'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza convenzione e l'accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data agli atti di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 286 della convenzione, dall'articolo 8 del primo accordo interno e dall'articolo 31 del secondo accordo interno.

Art. 3

1.Ai fini dell'esecuzione degli obblighi finanziari a carico dell'Italia, derivanti dall'applicazione della presente legge, e' autorizzata la complessiva spesa del controvalore in lire di 943.800.000 unita' di conto europee (ECU), valutato in lire 1.320 miliardi.

2.L'onere e' valutato in lire 100 milioni nell'anno 1985, in lire 400 milioni nell'anno 1986, in lire 400 milioni nell'anno 1987, in lire 200 miliardi nell'anno 1988 ed in lire 250 miliardi nell'anno 1989.

3.All'onere complessivo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto - ai fini del bilancio triennale 1985-1987 - al capitolo n. 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro (Fondo da ripartire per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo) per l'anno 1985 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

4.Per ciascun anno, la spesa sara' erogata a seguito di richiesta di contributi da parte della Commissione delle Comunita' europee, incaricata della gestione del Fondo europeo di sviluppo (FES) ai sensi dell'accordo interno finanziario.

5.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, sulla base della citata richiesta di contributi, con l'indicazione delle scadenze di esigibilita' indicate dalla Commissione e degli importi richiesti.

6.La procedura di cui sopra e' applicabile ai versamenti di contributi richiesti a titolo di precedenti FES dopo la pubblicazione della presente legge.

Art. 4

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

COSSIGA

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Convenzione - art. 1

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