LEGGE 15 marzo 1986, n. 81

Type Legge
Publication 1986-03-15
Ultimo aggiornamento 1986-03-29
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunita' europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati, firmati a Lome' l'8 dicembre 1984, nonche' l'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza convenzione e l'accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data agli atti di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 286 della convenzione, dall'articolo 8 del primo accordo interno e dall'articolo 31 del secondo accordo interno.

Art. 3

1.Ai fini dell'esecuzione degli obblighi finanziari a carico dell'Italia, derivanti dall'applicazione della presente legge, e' autorizzata la complessiva spesa del controvalore in lire di 943.800.000 unita' di conto europee (ECU), valutato in lire 1.320 miliardi.

2.L'onere e' valutato in lire 100 milioni nell'anno 1985, in lire 400 milioni nell'anno 1986, in lire 400 milioni nell'anno 1987, in lire 200 miliardi nell'anno 1988 ed in lire 250 miliardi nell'anno 1989.

3.All'onere complessivo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto - ai fini del bilancio triennale 1985-1987 - al capitolo n. 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro (Fondo da ripartire per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo) per l'anno 1985 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

4.Per ciascun anno, la spesa sara' erogata a seguito di richiesta di contributi da parte della Commissione delle Comunita' europee, incaricata della gestione del Fondo europeo di sviluppo (FES) ai sensi dell'accordo interno finanziario.

5.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, sulla base della citata richiesta di contributi, con l'indicazione delle scadenze di esigibilita' indicate dalla Commissione e degli importi richiesti.

6.La procedura di cui sopra e' applicabile ai versamenti di contributi richiesti a titolo di precedenti FES dopo la pubblicazione della presente legge.

Art. 4

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

COSSIGA

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Convenzione - art. 1

TERZA CONVENZIONE ACP-CEE FIRMATA A LOME' L'8 DICEMBRE 1984 Sua Maesta' il Re dei Belgi, Sua Maesta' la Regina di Danimarca, Il Presidente della Repubblica federale di Germania, Il Presidente della Repubblica ellenica, Il Presidente della Repubblica francese, Il Presidente dell'Irlanda, Il Presidente della Repubblica italiana, Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo, Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi, Sua Maesta' la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, parti contraenti al trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio ed al trattato che istituisce la Comunita' economica europea, in seguito denominata "Comunita'", i cui Stati sono, qui di seguito, denominati "Stati membri", e il Consiglio e la Commissione delle Comunita' europee, da una parte, e Sua Maesta' la Regina di Antigua e Barbuda, Il Capo di Stato delle Bahamas, Il Capo di Stato delle Barbados, Sua Maesta' la Regina di Belize, Il Presidente della Repubblica Popolare del Benin, Il Presidente della Repubblica di Botswana, Il Presidente del Consiglio Nazionale della Rivoluzione, Presidente del Burkina Faso, Capo del Governo, Il Presidente della Repubblica del Burundi, Il Presidente della Repubblica del Camerun, Il Presidente della Repubblica di Capo Verde, Il Presidente della Repubblica Centrafricana, Il Presidente della Repubblica Federale Islamica delle Comore, Il Presidente della Repubblica Popolare del Congo, Il Presidente della Repubblica della Costa d'Avorio, Il Presidente della Repubblica di Gibuti, Il Governo del Commonwealth della Dominica, Il Segretario Generale del Partito dei lavoratori d'Etiopia, Presidente del Consiglio Amministrativo Militare Provvisorio e del Consiglio dei Ministri e Comandante in Capo dell'Esercito Rivoluzionario dell'Etiopia, Sua Maesta' la Regina di Figi, Il Presidente della Repubblica del Gabon, Il Presidente della Repubblica del Gambia, Il Capo di Stato e Presidente del Consiglio provvisorio della Difesa nazionale della Repubblica del Gana, Sua Maesta' la Regina di Grenada, Il Presidente della Repubblica di Guinea, Il Presidente del Consiglio di Stato della Guinea Bissau, Il Presidente della Repubblica della Guinea Equatoriale, Il Presidente della Repubblica cooperativa di Guyana, Il Capo di Stato della Giamaica, Il Presidente della Repubblica del Kenya, Il Presidente della Repubblica di Kiribati, Sua Maesta' il Re del Regno di Lesotho, Il Presidente della Repubblica del Liberia, Il Presidente della Repubblica Democratica di Madagascar, Il Presidente della Repubblica del Malawi, Il Presidente della Repubblica del Mali, Il Presidente del Comitato Militare di Salute Nazionale, Capo di Stato della Repubblica Islamica di Mauritania, Sua Maesta' la Regina di Maurizio, Il Presidente della Repubblica Popolare del Mozambico, Il Presidente del Consiglio Militare Supremo, Capo di Stato del Niger, Il Capo del Governo Militare federale della Nigeria, Il Presidente della Repubblica dell'Uganda, Sua Maesta' la Regina di Papua Nuova Guinea, Il Presidente della Repubblica del Ruanda, Sua Maesta' la Regina di St. Christophe e Nevis, Sua Maesta' la Regina di Santa Lucia, Sua Maesta' la Regina di St. Vincent e Grenadina, Il Capo di Stato della Samoa Occidentale, Il Presidente della Repubblica democratica di Sao Tome' e Principe, Il Presidente della Repubblica del Senegal, Il Presidente della Repubblica delle Seychelles, Il Presidente della Repubblica della Sierra Leone, Sua Maesta' la Regina delle Isole Salomone, Il Presidente della Repubblica Democratica di Somalia, Il Presidente della Repubblica Democratica del Sudan, Il Presidente della Repubblica del Surinam, Sua Maesta' la Regina Reggente del Regno di Swaziland, Il Presidente della Repubblica Unita di Tanzania, Il Presidente della Repubblica del Ciad, Il presidente della Repubblica del Togo, Sua Maesta' il Re Taufa'ahau Tupou IV di Tonga, Il Presidente della Repubblica di Trinidad e Tobago, Sua Maesta' la Regina di Tuvalu', Il Governo della Repubblica di Vanuatu, Il Presidente della Repubblica dello Zaire, Il Presidente della Repubblica dello Zambia, Il Presidente della Repubblica di Zimbabwe, i cui Stati sono qui di seguito denominati "Stati ACP", dall'altra, VISTO il trattato che istituisce la Comunita' economica europea e il trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e l'accordo di Georgetown che istituisce il Gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, dall'altro; SOLLECITI di rafforzare, su un piano di completa uguaglianza tra le parti e nel loro reciproco interesse, la loro stretta e continua cooperazione in uno spirito di solidarieta' internazionale; DESIDERANDO manifestare la reciproca volonta' di mantenere e rafforzare le relazioni amichevoli esistenti tra i loro paesi, secondo i principi della Carta delle Nazioni Unite; RIAFFERMANDO il loro attaccamento ai principi di detta Carta e la loro fiducia nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignita' e nel valore della persona umana, nell'uguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne, nonche' delle nazioni grandi e piccole; RISOLUTI ad intensificare in comune i loro sforzi volti a contribuire alla cooperazione internazionale ed alla soluzione dei problemi internazionali d'ordine economico, sociale, intellettuale ed umanitario, conformemente alle aspirazioni della Comunita' internazionale verso un nuovo ordine economico internazionale piu' giusto e piu' equilibrato; DECISI a portare, attraverso la loro cooperazione un contributo significativo allo sviluppo economico ed al progresso sociale degli Stati ACP, nonche' ad un migliore benessere delle loro popolazioni, HANNO DECISO di concludere la presente convenzione e a questo effetto hanno designato come plenipotenziari: SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI: Francois-Xavier DE DONNEA, Segretario di Stato alla Cooperazione allo sviluppo; SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA: K.E. TYGESEN, Segretario di Stato agli Affari esteri, PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA: Peter SCHOLZ, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Repubblica federale di Germania presso la Repubblica del Togo; Dr Volkmar KOEHLER, Segretario di Stato parlamentare presso il Ministro federale della Cooperazione economica; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA: Theodore PANGALOS, Segretario di Stato agli Affari esteri; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE: Claude CHEYSSON, Plenipotenziario; Christian NUCCI, Ministro delegato presso il Ministro delle Relazioni esterne, Incaricato della Cooperazione e dello Sviluppo; PRESIDENTE DELL'IRLANDA: Jim O'KEEFFE, T.D. Segretario di Stato al Ministero degli Affari esteri; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: Mario FIORET, Sottosegretario di Stato agli Affari esteri; SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO: Robert GOEBBELS, Segretario di Stato agli Affari esteri; SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI: Dr W.F. VAN EEKELEN, Segretario di Stato agli Affari esteri; SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD: The Rt Honourable Timothy RAISON, M.P., Ministro aggiunto degli Affari esteri e del Commonwealth, Ministro dello Sviluppo d'Oltremare; IL CONSIGLIO E LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE: Peter BARRY, Ministro degli Affari esteri dell'Irlanda, Presidente in esercizio del Consiglio delle Comunita' europee; Gaston THORN, Presidente della Commissione delle Comunita' europee; SUA MAESTA' LA REGINA DI ANTIGUA E BARBUDA: Ronald SANDERS, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Capo della Missione di Antigua e Barbuda presso le Comunita' europee; CAPO DI STATO DEL COMMONWEALTH DELLE BAHAMAS: Richard C. DEMERITTE, Alto Commissario presso il Regno Unito; CAPO DI STATO DELLE BARBADOS: The Honourable H.B. St JOHN, QC MP, Vice Primo Ministro e Ministro del Commercio, dell'Industria e del Turismo; SUA MAESTA' LA REGINA DI BELIZE: Rudolph I. CASTILLO, MBE, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario Capo della Missione di Belize presso le Comunita' europee; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL BENIN: Soule' DANKORO, Ministro del Commercio, dell'Artigianato e del Turismo; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BOTSWANA: The Honourable G.K.T. CHIEPE, Ministro degli Affari esteri; PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA RIVOLUZIONE, PRESIDENTE DEL BURKINA FASO, CAPO DEL GOVERNO: Youssouf OUEDRAOGO, Ministro della Pianificazione e dello Sviluppo popolare; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL BURUNDI: Stanislas MANDI, Ministro alla Presidenza incaricato delle relazioni con l'Assemblea Nazionale; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CAMERUN: Youssoufa DAOUDA, Ministro di Stato incaricato del Piano e della Sistemazione del territorio; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CAPO VERDE: Silvino DA LUZ Ministro degli Affari esteri; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CENTRAFRICANA: Guy DARLAN, Alto Commissario al Piano incaricato della Cooperazione economica e finanziaria; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE ISLAMICA DELLE COMORE: Yahaia DJAMADAR, Ambasciatore itinerante e plenipotenziario; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL CONGO: Pierre MOUSSA, Ministro del Piano; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA COSTA D'AVORIO: Abdoulaye KONE, Ministro dell'Economia e delle Finanze; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GIBUTI: Ahmed Ibrahim ABDI, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Capo della Missione della Repubblica di Gibuti presso la Comunita' economica europea; GOVERNO DEL COMMONWEALTH DELLA DOMINICA: Romeo Arden Coleridge SHILLINGFORD, Alto Commissario presso il Regno Unito; SEGRETARIO GENERALE DEL PARTITO DEI LAVORATORI D'ETIOPIA, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AMMINISTRATIVO MILITARE PROVVISORIO E DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E COMANDANTE IN CAPO DELL'ESERCITO RIVOLUZIONARIO DELL'ETIOPIA: Ijigu MERSIE, Ministro incaricato della Pianificazione generale; SUA MAESTA' LA REGINA DI FIGI: J.D.V. CAVALEVU, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Capo della Missione di Figi presso le Comunita' europee; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GABON: Pascal NZE, Ministro della Pianificazione e della Sistemazione del territorio; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GAMBIA: The Honourable Sheriff Saikouba SISAY, Ministro delle Finanze e del Commercio; CAPO DI STATO E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVVISORIO DELLA DIFESA NAZIONALE DELLA REPUBBLICA DEL GANA: Dr Kwesi BOTCHWEY, Segretario di Stato delle Finanze e della Pianificazione economica; SUA MAESTA' LA REGINA DI GRENADA: Oswald Moxley GIBBS, CMG., Alto Commissario di Grenada presso il Regno Unito; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GUINEA: Capitano Fode Momo CAMARA, Ministro della Cooperazione internazionale; PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO DELLA GUINEA BISSAU: Bartolomeu Simoes PEREIRA, Ministro del Coordinamento economico del Piano e della Cooperazione internazionale; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA GUINEA EQUATORIALE: Fortunato NZAMBI MACHINDE, Ministro dell'Industria, del Commercio e della Promozione industriale; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA COOPERATIVA DI GUYANA: Harold SAHADEO, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Capo della Missione di Guyana presso le Comunita' europee; CAPO DI STATO DELLA GIAMAICA: E. Frank FRANCIS, Segretario Permanente, Ministero degli Affari esteri; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL KENYA: The Honorable Philip LEAKEY, M.P. Ministro aggiunto degli Affari esteri; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI KIRIBATI: The Rt Honourable Timothy RAISON, M.P., Ministro aggiunto degli Affari esteri e del Commonwealth, Ministro dello Sviluppo d'Oltremare, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; SUA MAESTA' IL RE DEL REGNO DI LESOTHO: The Honourable Dr K.T. MAPHATHE, Ministro dei Trasporti e delle Comunicazioni; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL LIBERIA: The Honourable Emmanuel O. GARDINER, Ministro del Piano e degli Affari economici; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI MADAGASCAR: Georges Yvan SOLOFOSON, Ministro del Commercio; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALAWI: E.C. Katola PHIRI, Ministro del Commercio, dell'Industria e del Turismo; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALI: Avv. Alioune Bondin BEYE, Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale; PRESIDENTE DEL COMITATO MILITARE DI SALUTE NAZIONALE, CAPO DI STATO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DI MAURITANIA: Tenente Colonnello Ahmed OULD MINNIH, Membro del Comitato Militare di salute nazionale, Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione; SUA MAESTA' LA REGINA DI MAURIZIO: The Honourable Nunkeswarsingh DEERPALSINGH, Ministro dell'Agricoltura, della Pesca e delle Risorse Naturali; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL MOZAMBICO: Rei Baltazar dos SANTOS ALVES, Ministro delle Finanze; PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MILITARE SUPREMO, CAPO DI STATO DEL NIGER: Almoustapha SOUMAILA, Ministro delegato presso il Primo Ministro, Incaricato del Piano; CAPO DEL GOVERNO MILITARE FEDERALE DELLA NIGERIA: The Honourable Chief M.S. ADIGUN, Ministro federale della pianificazione nazionale; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELL'UGANDA: The Honourable Henry Milton MAKMOT, Vice Ministro delle Finanze; SUA MAESTA' LA REGINA DI PAPUA NUOVA GUINEA: The Honourable Rabbie L. NAMALIU, CMG. MP., Ministro degli Affari esteri e del Commercio; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL RUANDA: Ambroise MULINDANGABO, Ministro del Piano; SUA MAESTA' LA REGINA DI ST. CHRISTOPHE E NEVIS: Dr Claudius C. THOMAS, C.M.G., Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Capo della Missione di Santa Lucia presso le Comunita' europee; SUA MAESTA' LA REGINA DI SANTA LUCIA: Dr Claudius C. THOMAS, C.M.G., Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Capo della Missione di Santa Lucia presso le Comunita' europee; SUA MAESTA' LA REGINA DI ST. VINCENT E GRENADINA: Dr Claudius C. THOMAS, C.M.G., Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Capo della Missione di Santa Lucia presso le Comunita' europee; CAPO DI STATO DELLA SAMOA OCCIDENTALE: The Honourable Tuilaepa SAILELE, Ministro delle Finanze; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI SAO TOME E PRINCIPE: Dr Carlos Alberto TINY, Ministro della Cooperazione; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL: Abdourahmane TOURE, Ministro del Commercio; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLE SEYCHELLES: Calyxte D'OFFAY, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Direttore delle Relazioni esterne; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA SIERRA LEONE: The Honourable Salia JUSU-SHERIFF, M.P., Ministro dello Sviluppo e della pianificazione economica; SUA MAESTA' LA REGINA DELLE ISOLE SALOMONE The Rt. Honourable Timothy RAISON, M.P., Ministro aggiunto degli Affari esteri e del Commonwealth, Ministro dello Sviluppo d'Oltremare del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI SOMALIA: Mohamed Omar GIAMA, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante della Repubblica democratica di Somalia presso la Comunita' economica europea; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL SUDAN: MOHAMED EL HASSAN AHMED El HAG, Ministro della Presidenza per gli Affari generali del Segretariato; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SURINAM: Imro E. FONG POEN, Ministro dei Trasporti, del Commercio e dell'Industria; SUA MAESTA' LA REGINA REGGENTE DEL REGNO DI SWAZILAND: The Honourable Mhambi M. MNISI, Ministro degli Affari esteri; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA: The Honourable Professor Kighoma A. MALIMA, Ministro del Piano e degli Affari economici; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CIAD: Amos REOULENGAR, Segretario di Stato all'Economia ed al Commercio; PESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL TOGO: Yaovi ADODO, Ministro del Piano e dell'Industria; SUA MAESTA' IL RE TAUFA' AHAU TUPOU IV DI TONGA: His Royal Highness Crown Prince TUPOUTO'A, Ministro degli Affari esteri e della Difesa; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI TRINIDAD E TOBAGO: The Honourable Desmond CARTEY, Ministro dell'Industria, del Commercio e del Consumo; SUA MAESTA' LA REGINA DI TUVALU: J.D.V. CAVALEVU, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Capo della Missione di Figi presso le Comunita' europee; GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI VANUATU: The Honourable Sela MOLISA, M.P., Ministro degli Affari esteri e del Commercio; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLO ZAIRE: LENGEMA DULIA YUBASA MAKANGA, Segretario di Stato per la Cooperazione internazionale; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLO ZAMBIA: The Honourable Leonard.s. SUBULWA, M.P., Ministro del Commercio e dell'Industria; PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ZIMBABWE: The Honourable R.C. HOVE, Ministro del Commercio e del Commercio estero; I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO: ARTICOLO 1 La Comunita' ed i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, in seguito denominati "parti contraenti", concludono la presente convenzione di cooperazione per promuovere ed accelerare lo sviluppo economico, culturale e sociale degli Stati ACP ed approfondire e diversificare le loro relazioni in uno spirito di solidarieta' e di mutuo interesse. Le parti contraenti affermano in tal modo il loro impegno a proseguire, rafforzare e rendere piu' efficace il sistema di cooperazione instaurato dalle convenzioni precedenti e confermano il carattere privilegiato delle loro relazioni fondato sul loro interesse reciproco e la specificita' della loro cooperazione. Le parti contraenti esprimono la loro volonta' di intensificare gli sforzi per creare, nella prospettiva di un ordine economico internazionale piu' giusto ed equilibrato, un modello di relazioni tra Stati sviluppati e Stati in sviluppo e per agire insieme per affermare sul piano internazionale i principi su cui si fonda la loro cooperazione.

Convenzione - art. 2

ARTICOLO 2 La cooperazione ACP-CEE, basata su un regime di diritto e sull'esistenza di istituzioni congiunte, si esercita in base ai seguenti principi fondamentali: - parita' dei partner, rispetto della rispettiva sovranita', mutuo interesse ed interdipendenza; - diritto di ciascuno Stato di determinare le proprie scelte politiche, sociali, culturali ed economiche; - sicurezza delle loro relazioni fondate sull'"acquis" del loro sistema di cooperazione.

Convenzione - art. 3

ARTICOLO 3 Gli Stati ACP determinano sovranamente i principi, le strategie e i modelli di sviluppo delle loro economie e delle loro societa'.

Convenzione - art. 4

ARTICOLO 4 La cooperazione ACP-CEE sostiene gli sforzi degli Stati ACP per uno sviluppo piu' autonomo e autogestito, fondato sui loro valori sociali e culturali, le loro capacita' umane, le loro risorse naturali ed il loro potenziale economico, allo scopo di promuovere il progresso sociale ed economico degli Stati ACP e il benessere delle loro popolazioni mediante il soddisfacimento delle loro esigenze fondamentali, il riconoscimento del ruolo della donna e la libera esplicazione delle capacita' umane nel rispetto della loro dignita'.

Convenzione - art. 5

ARTICOLO 5 Nella prospettiva di uno sviluppo economico piu' equilibrato ed autonomo degli Stati ACP, nel quadro della presente convenzione sono consacrati sforzi particolari per promuovere lo sviluppo rurale; la sicurezza alimentare delle popolazioni, il ripristino ed il rafforzamento del potenziale di produzione agricola degli Stati ACP.

Convenzione - art. 6

ARTICOLO 6 Per rafforzare l'autonomia collettiva degli Stati ACP, la presente convenzione sostiene gli sforzi degli Stati ACP per organizzarsi regionalmente ed intensificare la loro cooperazione a livello regionale e interregionale. In quest'ambito, la cooperazione annette particolare interesse alla realizzazione delle azioni che maggiormente si prestano ad una dimensione regionale e comportano uno sforzo di lunga durata.

Convenzione - art. 7

ARTICOLO 7 Le parti contraenti riconoscono la necessita' di accordare un trattamento particolare agli Stati ACP meno sviluppati, e di tener conto delle difficolta' specifiche alle quali devono far fronte gli Stati ACP senza sbocco sul mare e insulari. Esse accordano un'attenzione particolare al miglioramento delle condizioni di vita degli strati piu' svantaggiati delle popolazioni. La cooperazione comporta segnatamente un trattamento particolare nella determinazione del volume delle risorse finanziarie e delle relative condizioni, per consentire agli Stati ACP meno sviluppati di superare gli ostacoli, strutturali o d'altra natura, che si oppongono al loro sviluppo. Per gli Stati ACP senza sbocco sul mare e insulari gli obiettivi della cooperazione mirano a definire e stimolare azioni specifiche intese a risolvere i problemi di sviluppo posti dalle loro situazioni geografiche.

Convenzione - art. 8

ARTICOLO 8 Per migliorare l'efficacia degli strumenti della presente convenzione, le parti contraenti adottano, nell'ambito delle rispettive competenze, orientamenti, priorita' e misure che favoriscano la realizzazione degli obiettivi fissati nella presente convenzione ed un'attuazione coerente dell'assistenza finanziaria e tecnica e degli altri strumenti della cooperazione. A tal fine esse convengono di proseguire, in particolare nell'ambito delle istituzioni congiunte, il dialogo per la ricerca delle vie e dei mezzi atti a rendere sempre piu' efficace l'intervento di tali strumenti.

Convenzione - art. 9

ARTICOLO 9 Nell'ambito delle rispettive competenze, le istituzioni della convenzione esaminano periodicamente i risultati dell'applicazione della stessa, danno gli impulsi necessari e prendono tutte le decisioni e misure utili al conseguimento degli obiettivi della presente convenzione. Nell'ambito delle istituzioni puo' essere trattato ogni problema che possa direttamente ostacolare l'efficace realizzazione degli obiettivi della presente convenzione. Nell'ambito del Consiglio dei Ministri si procede a consultazioni, su richiesta di una delle parti contraenti, nei casi previsti dalla presente convenzione o quando sorgano difficolta' di applicazione o di interpretazione delle disposizioni della stessa. Quando, nell'ambito delle proprie competenze, la Comunita' prevede di prendere una misura che potrebbe incidere, nel quadro degli obiettivi della presente convenzione, sugli interessi degli Stati ACP, essa ne informa questi ultimi. All'occorrenza, l'iniziativa dello scambio di informazioni puo' essere presa anche dagli Stati ACP. Su richiesta di tali Stati, si procede tempestivamente a consultazioni, in modo che si possa tener conto delle loro preoccupazioni prima della decisione definitiva.

Convenzione - art. 10

ARTICOLO 10 La cooperazione mira ad appoggiare uno sviluppo degli Stati ACP incentrato sull'uomo e radicato nella cultura di ciascun popolo. Essa sostiene le politiche e misure prese da questi Stati per valorizzare le loro risorse umane, aumentare le loro capacita' di creazione e promuovere le loro identita' culturali. Essa favorisce la partecipazione delle popolazioni alla concezione ed all'attuazione dello sviluppo. La cooperazione tiene conto, nei vari settori e nelle varie fasi delle azioni intraprese, della dimensione culturale e delle implicazioni sociali di dette azioni.

Convenzione - art. 11

ARTICOLO 11 Nel contesto degli sforzi per la protezione dell'ambiente ed il ripristino degli equilibri naturali, la cooperazione contribuisce in particolare alla lotta contro la siccita' e la desertificazione e intraprende altre azioni tematiche a tal fine.

Convenzione - art. 12

ARTICOLO 12 La cooperazione agricola mira in primo luogo a ricercare l'autosufficienza e la sicurezza alimentari degli Stati ACP, lo sviluppo e l'organizzazione del sistema produttivo, il miglioramento del tenore e delle condizioni di vita nonche' del quadro ambientale delle popolazioni rurali e lo sviluppo equilibrato delle zone rurali. Le azioni in questo settore sono concepite e attuate a sostegno delle politiche o strategie agro-alimentari definite dagli Stati ACP.

Convenzione - art. 13

ARTICOLO 13 La cooperazione nel settore delle miniere e dell'energia mira a promuovere ed a accelerare, nel reciproco interesse, uno sviluppo economico diversificato che usufruisca pienamente del potenziale umano e delle risorse naturali degli Stati ACP, a favorire una migliore integrazione di tali settori e di altri e la loro complementarita' con il resto dell'economia. Essa intende creare e rafforzare condizioni ambientali socioculturali ed economiche e infrastrutture materiali che rispondano a tale obiettivo. Essa sostiene gli sforzi degli Stati ACP per elaborare ed attuare politiche energetiche adattate alla loro situazione, in particolare per ridurre progressivamente la dipendenza della maggioranza degli Stati ACP dai prodotti petroliferi importati e sviluppare fonti di energia nuove e rinnovabili. Essa mira a contribuire ad un miglior sfruttamento delle risorse energetiche e minerarie e tiene conto degli aspetti energetici dello sviluppo dei diversi settori economici e sociali, contribuendo in tal modo al miglioramento delle condizioni di vita e di ambiente ed a una migliore conservazione delle risorse della biomassa, in particolare quella del legname combustibile.

Convenzione - art. 14

ARTICOLO 14 Le parti contraenti, riconoscendo la funzione essenziale che l'industria svolge come motore dello sviluppo economico e sociale, sono decise ad assicurare negli Stati ACP uno sviluppo equilibrato ed autonomo basato sulle priorita' stabilite da questi medesimi Stati. Esse convengono di favorire lo sviluppo industriale negli Stati ACP al fine di potenziare i loro sforzi volti a promuovere la loro autonomia collettiva e ad accrescere la loro parte nel commercio mondiale.

Convenzione - art. 15

ARTICOLO 15 La cooperazione nel settore della pesca ha lo scopo di aiutare gli Stati ACP a valorizzare le loro risorse ittiche al fine di aumentare la produzione destinata al consumo interno, nel contesto degli sforzi intesi ad accrescere la loro sicurezza alimentare e la produzione destinata all'esportazione. Essa e' concepita nel reciproco interesse delle parti contraenti e nel rispetto delle loro politiche della pesca.

Convenzione - art. 16

ARTICOLO 16 Per il conseguimento degli obiettivi della presente convenzione, le parti contraenti ricorrono a strumenti di cooperazione che rispondano ai principi di solidarieta' e di mutuo interesse e che sono adattati alla situazione economica e sociale degli Stati ACP e della Comunita', nonche' all'evoluzione del loro ambiente internazionale. Tali strumenti sono principalmente diretti, grazie al rinforzamento dei meccanismi e sistemi messi in atto: - ad aumentare gli scambi commerciali tra le parti contraenti; - a sostenere lo sforzo di sviluppo autonomo degli Stati ACP con un rafforzamento della loro capacita' nazionale di innovazione, adattamento e trasformazione della tecnologia; - ad aiutare gli Stati ACP ad accedere ai mercati dei capitali e ad incoraggiare gli investimenti privati diretti europei a contribuire allo sviluppo degli Stati ACP; - a rimediare all'instabilita' dei proventi d'esportazione dei prodotti agricoli di base degli Stati ACP e ad aiutare questi ultimi a far fronte a gravi perturbazioni del loro settore minerario.

Convenzione - art. 17

ARTICOLO 17 Allo scopo di promuovere e diversificare gli scambi commerciali tra le parti contraenti, la Comunita' e gli Stati ACP convengono: - disposizioni generali relative al commercio; - disposizioni speciali per l'importazione nella Comunita' di taluni prodotti ACP; - disposizioni dirette a promuovere lo sviluppo del commercio e dei servizi degli Stati ACP, compreso il turismo; - un sistema di reciproca informazione e consultazione che assicuri l'applicazione efficace delle disposizioni della presente convenzione nel settore della cooperazione commerciale.

Convenzione - art. 18

ARTICOLO 18 Il regime generale degli scambi, basato sugli obblighi internazionali delle parti contraenti, ha lo scopo di fornire una base sicura e solida per la cooperazione commerciale tra gli Stati ACP e la Comunita'. Esso si basa sul principio del libero accesso dei prodotti originari degli Stati ACP al mercato della Comunita', con disposizioni particolari per i prodotti agricoli e disposizioni di salvaguardia. In considerazione delle attuali necessita' di sviluppo degli Stati ACP, esso non comporta per questi ultimi nessun obbligo di reciprocita' in fatto di libero accesso. Esso si basa anche sui principi della non discriminazione tra Stati membri da parte degli Stati ACP e dell'attribuzione alla Comunita' di un trattamento non meno favorevole del regime della nazione piu' favorita.

Convenzione - art. 19

ARTICOLO 19 La Comunita' contribuisce allo sforzo di sviluppo degli Stati ACP con un apporto di risorse finanziarie sufficienti ed un'assistenza tecnica appropriata, miranti a rafforzare le capacita' di detti Stati in materia di sviluppo economico, sociale e culturale, autogestito ed integrato, ed a contribuire al miglioramento del tenore di vita ed al benessere delle loro popolazioni. Tale contributo e' effettuato su base prevedibile e regolare. Esso e' accordato alle condizioni piu' liberali possibili per la Comunita'. Esso tiene particolarmente conto della situazione degli Stati ACP meno sviluppati.

Convenzione - art. 20

ARTICOLO 20 Le parti contraenti convengono di facilitare un maggiore e piu' stabile flusso di risorse del settore privato verso gli Stati ACP, prendendo misure atte a migliorare l'accesso di questi ultimi ai mercati dei capitali ed a favorire gli investimenti privati europei negli Stati ACP. Le parti contraenti sottolineano la necessita' di offrire a tali investimenti condizioni di trattamento eque e stabili.

Convenzione - art. 21

ARTICOLO 21 Data la situazione di estrema dipendenza dalle esportazioni di prodotti di base agricoli in cui si trovano le economie di una grande maggioranza degli Stati ACP, le parti contraenti convengono di rivolgere particolare attenzione alla loro cooperazione in questo settore, al fine di sostenere le politiche o strategie definite dagli Stati ACP, per risanare e migliorare le condizioni di produzione e di commercializzazione e la trasformazione locale. Le parti contraenti convengono inoltre di confermare l'importanza del sistema di stabilizzazione dei proventi d'esportazione e d'intensificare la consultazione tra gli Stati ACP e la Comunita' nelle sedi e organizzazioni internazionali aventi per compito la stabilizzazione dei mercati dei prodotti agricoli di base. Dato il ruolo del settore minerario nello sforzo di sviluppo di numerosi Stati ACP e data la reciproca dipendenza in questo settore, le parti contraenti confermano l'importanza del sistema d'aiuto agli Stati ACP che sono confrontati a perturbazioni gravi in questo settore, per ristabilirne la vitalita' e per rimediare alle conseguenze di queste perturbazioni sul loro sviluppo.

Convenzione - art. 22

ARTICOLO 22 Le istituzioni della presente convenzione sono il Consiglio dei Ministri, il Comitato degli Ambasciatori e l'Assemblea paritetica.

Convenzione - art. 23

ARTICOLO 23 1. Il Consiglio dei Ministri e' composto, da un lato, dai membri del Consiglio delle Comunita' europee e da membri della Commissione delle Comunita' europee, e, dall'altro, da un membro del governo di ciascuno Stato ACP. 2. Le funzioni del Consiglio dei Ministri sono le seguenti: a) definire i grandi orientamenti dei lavori da intraprendere nel quadro dell'attuazione della presente convenzione, in particolare quando si tratti di contribuire alla soluzione di problemi fondamentali dello sviluppo solidale delle parti contraenti; b) prendere qualsiasi decisione di carattere politico per il conseguimento degli obiettivi della presente convenzione; c) prendere decisioni nei settori specifici contemplati dalla presente convenzione; d) provvedere al funzionamento efficace dei meccanismi di consultazione previsti dalla presente convenzione; e) occuparsi dei problemi d'interpretazione eventualmente posti dall'applicazione delle disposizioni della presente convenzione; f) risolvere i problemi di procedura o relativi alle modalita' d'applicazione della presente convenzione; g) esaminare, a richiesta d'una delle parti contraenti, qualsiasi problema che possa direttamente ostacolare o favorire l'attuazione effettiva ed efficace della presente convenzione o qualsiasi altro problema che possa ostacolare il conseguimento dei suoi obiettivi; h) prendere tutte le disposizioni per stabilire costanti contatti tra gli ambienti economici e sociali della Comunita' e degli Stati ACP e organizzare consultazioni regolari con i loro rappresentanti su temi di interesse reciproco, data l'importanza, riconosciuta dalle parti contraenti, che riveste l'instaurazione di un vero dialogo tra tali ambienti e l'ottenimento del loro contributo allo sforzo di cooperazione e sviluppo.

Convenzione - art. 24

ARTICOLO 24 1. Il Comitato degli Ambasciatori e' composto, da un lato, dal Rappresentante Permanente di ogni Stato membro presso le Comunita' europee e da un rappresentante della Commissione e, dall'altra, dal Capo della missione di ciascuno Stato ACP presso le Comunita' europee. 2. Il Comitato degli Ambasciatori assiste il Consiglio dei Ministri nello svolgimento delle sue funzioni ed esegue i mandati conferitigli dal Consiglio. Esso segue l'applicazione della presente convenzione ed i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi in essa definiti.

Convenzione - art. 25

ARTICOLO 25 1. L'Assemblea paritetica e' composta in numero uguale, da un lato, da membri del Parlamento europeo, per la Comunita', e, dall'altro, da parlamentari o, in mancanza, da rappresentanti designati dagli Stati ACP, per questi ultimi. 2. a) L'Assemblea paritetica, organo consultivo, ha lo scopo, mediante il dialogo, la discussione e la concertazione, di: - promuovere una maggiore comprensione tra i popoli degli Stati membri, da una parte, e quelli degli Stati ACP, dall'altra; - sensibilizzare le opinioni pubbliche sull'interdipendenza dei popoli e dei loro interessi, come pure sulla necessita' di uno sviluppo solidale; - riflettere sui problemi attinenti alla cooperazione ACP-CEE e in particolare sui problemi fondamentali dello sviluppo; - promuovere ricerche ed iniziative e presentare proposte per il miglioramento e il rafforzamento della cooperazione ACP-CEE; - incitare le autorita' competenti delle parti contraenti ad attuare la presente convenzione nel modo piu' efficace, per conseguirne pienamente gli obiettivi. b) L'Assemblea paritetica organizza regolarmente contatti e consultazioni con i rappresentanti degli ambienti economici e sociali degli Stati ACP e della Comunita', per ottenerne il parere sulla realizzazione degli obiettivi della presente convenzione.

Convenzione - art. 26

ARTICOLO 26 La cooperazione nel settore agricolo e rurale, cioe' l'agricoltura, l'allevamento, la pesca e la silvicoltura, si prefigge in particolare di: - sostenere gli sforzi degli Stati ACP per aumentare il loro livello di autoapprovvigionamento alimentare, segnatamente rafforzando la loro capacita' di fornire alle rispettive popolazioni un'alimentazione sufficiente e di assicurare loro un soddisfacente livello nutritivo; - rafforzare la sicurezza alimentare sul piano sia nazionale che regionale ed interregionale; - garantire alle popolazioni rurali redditi che consentano di migliorarne in modo significativo il tenore di vita, - promuovere un'attiva partecipazione delle popolazioni rurali al proprio sviluppo organizzando le comunita' rurali in associazioni e inserendo meglio il contadino nel circuito economico nazionale e internazionale; - creare nell'ambiente rurale condizioni ed un contesto di vita soddisfacenti, soprattutto sviluppando attivita' socioculturali; - migliorare la produttivita' rurale, in particolare col trasferimento di idonee tecnologie e con un razionale sfruttamento delle risorse vegetali ed animali; - ridurre le perdite dopo raccolta; - diversificare le attivita' rurali creatrici di posti di lavoro e sviluppare le attivita' di sostegno della produzione; - valorizzare le produzioni mediante la trasformazione in loco dei prodotti dell'agricoltura, dell'allevamento, della pesca e della silvicoltura; - garantire un migliore equilibrio tra le produzioni agricole connesse con l'alimentazione e' le produzioni destinata all'esportazione; - sviluppare una ricerca agronomica adattata alle condizioni naturali e umane del paese e della regione e rispondente all'esigenza di divulgazione; - preservare, nell'ambito degli obiettivi precitati, l'ambiente naturale, in particolare con azioni specifiche di lotta contro la siccita' e la desertificazione.

Convenzione - art. 27

ARTICOLO 27 1. Le azioni che permettono di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 26 devono assumere forme per quanto possibile diverse e concrete, sul piano sia nazionale che regionale e interregionale. 2. Esse sono ideate e eseguite per attuare le politiche e le strategie definite dagli Stati ACP, e nel rispetto delle loro priorita'. 3. La cooperazione agricola sostiene tali politiche e strategie conformemente alle disposizioni della presente convenzione.

Convenzione - art. 28

ARTICOLO 28 1. Lo sviluppo della produzione passa attraverso l'intensificazione delle produzioni vegetali e animali e implica: - il miglioramento dei modi di sfruttamento di colture pluviali che preservino la fertilita' dei suoli; - lo sviluppo delle colture irrigue, in particolare mediante impianti idroagricoli di vari tipi (idraulica di villaggio, regimazione idrica dei corsi d'acqua e sistemazione dei comprensori), che permettano l'utilizzazione ottimale e la gestione economica dell'acqua da parte degli agricoltori e delle collettivita' locali, le azioni consisteranno inoltre nel ripristino degli impianti esistenti; - il miglioramento e l'ammodernamento di tecniche di coltura, nonche' una migliore utilizzazione dei fattori di produzione (varieta' e razze migliorate, materiale agricolo, concimi, prodotti sanitari); - nel settore dell'allevamento, il miglioramento dell'alimentazione del bestiame (gestione piu' adeguata dei pascoli, sviluppo della produzione di foraggi, moltiplicazione e ripristino delle fonti idriche) e delle sue condizioni sanitarie, compreso lo sviluppo delle infrastrutture a tal fine necessarie; - una migliore associazione dell'agricoltura e dell'allevamento; - nel settore della pesca, l'ammodernamento delle condizioni di sfruttamento delle risorse della pesca e lo sviluppo della acquacoltura. 2. Lo sviluppo della produzione presuppone inoltre: - l'espansione delle attivita' secondarie e terziarie a sostegno dell'agricoltura, quali la fabbricazione, l'ammodernamento, la promozione di attrezzature agricole e rurali, nonche' di inputs, ed eventualmente la loro importazione; - la realizzazione e/o il potenziamento di sistemi di credito agricolo adeguati alle condizioni locali per agevolare agli agricoltori l'accesso ai fattori di produzione; - l'incoraggiamento di tutte le politiche e misure di incentivazione a favore dei produttori, adeguate alle condizioni locali, per una maggiore produttivita' e per migliori redditi degli agricoltori.

Convenzione - art. 29

ARTICOLO 29 Per valorizzare le produzioni, la cooperazione agricola contribuisce a garantire: - mezzi adeguati di conservazione e appropriate strutture di magazzinaggio a livello dei produttori; - una lotta efficace contro le malattie, i predatori e le altre cause di perdite di produzione; - un dispositivo di commercializzazione primaria basato su un'organizzazione adeguata dei produttori che disponga dei necessari mezzi finanziari e materiali, nonche' sugli opportuni mezzi di comunicazione; - un funzionamento agevole dei circuiti commerciali che tenga conto di ogni forma di iniziativa pubblica o privata e consenta l'approvvigionamento dei mercati locali, delle aree deficitarie del paese e dei mercati urbani, al fine di ridurre la dipendenza dall'esterno; - meccanismi che consentano di evitare sia le interruzioni di approvvigionamento (costituzione di scorte di sicurezza) sia le fluttuazioni erratiche dei prezzi (scorte di intervento); - la trasformazione, il condizionamento e la commercializzazione dei prodotti mediante, in particolare, lo sviluppo di unita' artigianali e agroindustriali per adattarli all'evoluzione del mercato.

Convenzione - art. 30

ARTICOLO 30 Le azioni di promozione del mondo rurale riguardano: - l'organizzazione dei produttori in associazioni o collettivita' al fine di consentire loro di approfittare al massimo dei mercati, degli investimenti e delle attrezzature di interesse comune; - lo sviluppo di attivita' socioculturali (sanita', istruzione, cultura, ecc.) indispensabili per migliorare il contesto di vita del mondo rurale; - la formazione degli agricoltori mediante divulgazioni e inquadramenti adeguati; - il miglioramento delle condizioni di formazione dei formatori a tutti i livelli.

Convenzione - art. 31

ARTICOLO 31 La cooperazione nel settore della ricerca agricola contribuisce: - a sviluppare, negli Stati ACP, capacita' nazionali e regionali di ricerca adeguate alle condizioni naturali e socioeconomiche locali della produzione vegetale e animale; una attenzione particolare deve essere accordata alle regioni aride e semiaride; - in particolare a migliorare le varieta' e le razze, la qualita' nutritiva dei prodotti e il loro condizionamento, la messa a punto di tecniche e procedimenti a portata dei produttori; - a migliorare la diffusione dei risultati della ricerca ottenuti in uno Stato ACP o non ACP e applicabili in altri Stati ACP; - a divulgare i risultati di tale ricerca presso il maggior numero possibile di utilizzatori.

Convenzione - art. 32

ARTICOLO 32 Le azioni di cooperazione agricola vengono eseguite secondo le modalita' e procedure fissate per la cooperazione finanziaria e tecnica ed in questo ambito esse possono riguardare anche: 1) a titolo della cooperazione tecnica: - scambi di informazioni tra la Comunita' e gli Stati ACP, nonche' fra Stati ACP (sull'utilizzazione dell'acqua, i sistemi d'intensificazione delle produzioni, i risultati della ricerca, ecc.); - scambi di esperienze fra professionisti del credito e del risparmio, delle cooperative, della mutualita', dell'artigianato, della piccola industria in zona rurale, ecc. , 2) a titolo della cooperazione finanziaria: - la fornitura di fattori di produzione; - il sostegno agli organismi di regolazione dei mercati, in funzione di un'impostazione coerente dei problemi in materia di produzione e commercializzazione; - la partecipazione alla costituzione di fondi per i sistemi di credito agricolo; - l'apertura di linee di credito a favore di organizzazioni professionali agricole, di artigiani e di piccoli industriali rurali, in funzione delle loro attivita' (approvvigionamento, commercializzazione primaria, costituzione di scorte, ecc.) e a beneficio delle associazioni che attuano azioni tematiche; - sostegno all'associazione di mezzi industriali e di capacita' professionali negli Stati ACP e nella Comunita', nell'ambito di unita' artigianali o industriali per la fabbricazione di inputs e di materiali, per la manutenzione, il condizionamento, l'immagazzinamento, il trasporto, la trasformazione dei prodotti, ecc.

Convenzione - art. 33

ARTICOLO 33 1. Le azioni della Comunita' a favore della sicurezza alimentare degli Stati ACP sono realizzate nell'ambito delle strategie o delle politiche alimentari degli Stati ACP interessati e degli obiettivi di sviluppo che essi definiscono. Esse sono realizzate, in coordinamento con gli strumenti della presente convenzione, nel contesto delle politiche della Comunita' e delle misure che rientrano in queste ultime, nel rispetto degli impegni internazionali della medesima. 2. In questo contesto puo' essere attuata una programmazione pluriennale indicativa con gli Stati ACP che lo desiderino, per consentire una migliore prevedibilita' del loro approvvigionamento alimentare.

Convenzione - art. 34

ARTICOLO 34 1. Per quanto riguarda i prodotti agricoli disponibili, la Comunita' si impegna a garantire la possibilita' di fissare anticipatamente, a piu' lungo termine, restituzioni all'esportazione verso tutti gli Stati ACP e per una gamma di prodotti definita tenendo conto del fabbisogno alimentare indicato da tali Stati. Detta fissazione anticipata puo' avere la durata di un anno ed e' applicata ogni anno durante il periodo di validita' della presente convenzione, rimanendo inteso che il livello della restituzione e' fissato secondo i metodi normalmente seguiti dalla Commissione. 2. Possono essere conclusi accordi specifici con gli Stati ACP che ne facciano richiesta nell'ambito della loro politica in materia di sicurezza alimentare.

Convenzione - art. 35

ARTICOLO 35 1. Le azioni di aiuto alimentare sono decise secondo le norme e i criteri di assegnazione stabiliti dalla Comunita' per tutti i beneficiari di questo tipo di aiuto. Fatte salve tali norme e l'autonomia di decisione della Comunita' in materia, le azioni di aiuto alimentare si ispirano ai seguenti orientamenti: a) tranne i casi urgenti, l'aiuto alimentare comunitario, che e' una misura transitoria, deve inserirsi nelle politiche di sviluppo degli Stati ACP. Cio' richiede coerenza fra le azioni di aiuto alimentare e le altre azioni di cooperazione; b) se i prodotti forniti a titolo di aiuto alimentare sono venduti, essi devono esserlo ad un prezzo che non disorganizzi il mercato nazionale. I fondi di contropartita che ne risultano vengono utilizzati per finanziare l'attuazione e/o il funzionamento di progetti o programmi che riguardino prioritariamente lo sviluppo rurale; c) se i prodotti forniti sono distribuiti gratuitamente, essi devono contribuire alla realizzazione di programmi alimentari destinati in particolare agli strati vulnerabili dalla popolazione, oppure valere come compenso di un lavoro; d) le azioni di aiuto alimentare inserite in progetti o programmi di sviluppo o programmi alimentari possono formare oggetto di una programmazione pluriennale; e) i prodotti forniti devono soddisfare in modo prioritario le necessita' dei beneficiari. Nella loro scelta occorre tener conto, in particolare, del rapporto fra il loro costo e la loro qualita' nutritiva specifica, nonche' delle conseguenze di tale scelta sulle abitudini di consumo; f) se la situazione alimentare di uno Stato ACP beneficiario evolve in modo tale da rendere auspicabile la sostituzione degli aiuti alimentari in toto o in parte con azioni rivolte a consolidare l'evoluzione in atto, si possono realizzare azioni sostitutive in forma di aiuti finanziari e tecnici conformemente alla normativa comunitaria in materia. Tali azioni sono decise a richiesta dello Stato ACP interessato.

Convenzione - art. 36

ARTICOLO 36 Nell'attuazione delle disposizioni del presente capitolo viene rivolta particolare attenzione, a richiesta degli Stati interessati: - alle specifiche difficolta' che gli Stati ACP meno sviluppati devono affrontare per attuare le politiche o strategie da essi definite per accrescere la propria autosufficienza alimentare e la propria sicurezza alimentare. In questo contesto, la cooperazione riguarda in particolare i settori della produzione (compreso l'approvvigionamento di inputs), dei trasporti della commercializzazione, del condizionamento e delle infrastrutture d'immagazzinamento; - all'instaurazione di un sistema d'immagazzinamento di sicurezza negli Stati ACP senza sbocco sul mare, per evitare i rischi di interruzione dell'approvvigionamento; - alla diversificazione delle produzioni agricole di base e al miglioramento della sicurezza alimentare degli Stati ACP insulari.

Convenzione - art. 37

ARTICOLO 37 1. Il Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale e' a disposizione degli Stati ACP per consentire loro un migliore accesso all'informazione, alla ricerca, alla formazione e alle innovazioni nei settori dello sviluppo e della volgarizzazione agricoli e rurali. Esso opera, nell'ambito delle proprie competenze, in stretta cooperazione con le istituzioni e gli organi menzionati nella presente convenzione. 2. Le funzioni del Centro sono le seguenti: a) a richiesta degli Stati ACP, assicurare la diffusione di informazioni scientifiche e tecniche sui metodi e sui mezzi che favoriscono la produzione agricola e lo sviluppo rurale (comprese la pianificazione dello sviluppo agricolo e rurale nonche' la preparazione, l'esecuzione e la valutazione delle azioni di sviluppo agricolo e rurale); b) orientare verso gli organismi competenti le richieste di informazioni degli Stati ACP o rispondere direttamente alle stesse; c) facilitare ai centri di documentazione regionali e nazionali ACP e agli istituti di ricerca l'accesso alle pubblicazioni scientifiche e tecniche in materia di problemi di sviluppo agricolo e rurale, e alle banche di dati della Comunita' e degli Stati ACP; d) facilitare in genere l'accesso degli Stati ACP ai risultati dei lavori effettuati dagli organismi nazionali, regionali ed internazionali e piu' particolarmente dagli organismi competenti per i problemi tecnici in materia di sviluppo agricolo e rurale, basati nella Comunita' e negli Stati ACP, e mantenere i contatti con detti organismi; e) favorire tra i vari protagonisti dello sviluppo agricolo e rurale gli scambi di informazione sui risultati in loco delle azioni di sviluppo agricolo e rurale; f) favorire ed aiutare l'organizzazione delle riunioni di specialisti, ricercatori, pianificatori e responsabili dello sviluppo per uno scambio di esperienze acquisite in ambienti ecologici specifici; g) facilitare l'accesso del personale ACP addetto alla formazione e alla divulgazione, all'informazione che gli sia necessaria per realizzare i lavori e per orientare le richieste di formazione specifica verso gli esistenti organismi competenti; h) contribuire a facilitare l'adeguamento delle informazioni disponibili alle esigenze dei servizi degli Stati ACP responsabili dello sviluppo, della formazione e della divulgazione; i) facilitare la diffusione dell'informazione sulla ricerca agronomica e la divulgazione, in funzione delle esigenze prioritarie dello sviluppo. 3. Nelle proprie attivita' il Centro rivolge particolare attenzione alle necessita' degli Stati ACP meno sviluppati. 4. Il Centro e' sotto l'autorita' del Comitato degli Ambasciatori. Il Comitato degli Ambasciatori stabilisce le norme di funzionamento e le procedure di adozione del bilancio del Centro. Il bilancio e' finanziato in conformita' delle norme previste nella presente convenzione in materia di cooperazione finanziaria e tecnica. 5. a) Il Centro e' diretto da un direttore nominato dal Comitato degli Ambasciatori. b) Il direttore del Centro e' assistito da un personale assunto nei limiti previsti dal bilancio adottato dal Comitato degli Ambasciatori. c) Il direttore del Centro rende conto delle attivita' del Centro al Comitato degli Ambasciatori. 6. a) Per assistere sul piano tecnico e scientifico il direttore del Centro nella determinazione delle soluzioni adatte dei problemi cui devono far fronte gli Stati ACP, in particolare per migliorare il loro accesso all'informazione, alle innovazioni tecniche, alla ricerca e alla formazione nel settore dello sviluppo agricolo e rurale, nonche' nella definizione dei programmi di attivita' del Centro e' istituito un Comitato consultivo, composto su base paritetica di esperti dello sviluppo agricolo e rurale. b) I membri del Comitato consultivo sono nominati dal Comitato degli Ambasciatori secondo le procedure e i criteri da questo stabiliti.

Convenzione - art. 38

ARTICOLO 38 1. Gli Stati ACP e la Comunita' riconoscono che l'esistenza fisica, economica e politica di taluni Stati ACP e' minacciata da una siccita' endemica e da una sempre maggiore desertificazione, che annullano tutti gli sforzi di sviluppo, in particolare l'obiettivo prioritario dell'autosufficienza e della sicurezza alimentare. 2. Le due parti convengono che la lotta contro la siccita' e la desertificazione costituisce per vari Stati ACP un imperativo pressante per il successo di qualsiasi impresa di sviluppo. 3. Lo stesso vale, a piu' o meno breve scadenza, per gli Stati limitrofi delle zone colpite, per i quali tale fenomeno rappresenta una minaccia reale per il loro fragile equilibrio socioecologico.

Convenzione - art. 39

ARTICOLO 39 Le due parti riconoscono che l'arresto della degradazione del patrimonio fondiario e forestale, il ripristino degli equilibri ecologici, la salvaguardia e lo sfruttamento razionale delle risorse naturali costituiscono, tra l'altro, obiettivi fondamentali che gli Stati ACP interessati si sforzano di conseguire con l'appoggio della Comunita', soprattutto per migliorare le condizioni di vita delle loro popolazioni.

Convenzione - art. 40

ARTICOLO 40 1. L'ampiezza nello spazio e nel tempo del fenomeno e l'entita' dei mezzi da porre in atto fanno si' che le azioni da realizzare rientrino nell'ambito di politiche globali di lunga durata, ideate ed attuate dagli Stati ACP sul piano nazionale, regionale e internazionale nel contesto di uno sforzo di solidarieta' internazionale. 2. A tal fine, le due parti convengono di porre l'accento sulla realizzazione di azioni tematiche appoggiate, oltre che dai mezzi della presente convenzione, da tutti gli altri mezzi che devono essere mobilitati. 3. Il risanamento della situazione e lo sviluppo duraturo dei paesi colpiti o minacciati da queste calamita' richiedono un'autentica politica che favorisca il ristabilimento del processo di equilibrio dell'ambiente naturale attraverso un migliore controllo dell'acqua e la lotta contro le pratiche alla base del fenomeno di desertificazione.

Convenzione - art. 41

ARTICOLO 41 Le azioni da intraprendere, appoggiate eventualmente dalla ricerca, riguardano in particolare: 1) il miglioramento della conoscenza e della previsione dei fenomeni della desertificazione attraverso l'osservazione dell'evoluzione del terreno, lo sfruttamento dei risultati acquisiti e una migliore comprensione delle trasformazioni dell'ambiente umano nel tempo e nello spazio; 2) l'inventario delle falde freatiche e della loro capacita' di ricarica ai fini di una migliore prevedibilita' delle disponibilita' idriche, lo sfruttamento delle acque superficiali e delle acque sotterranee, il miglioramento della gestione di tali risorse per il soddisfacimento dei bisogni delle popolazioni e del bestiame, nonche' il miglioramento delle condizioni di previsione meteorologica; 3) l'instaurazione di un sistema di prevenzione e di lotta contro gli incendi della savana e il disboscamento.

Convenzione - art. 42

ARTICOLO 42 L'accelerazione del processo di ripristino dell'equilibrio ecologico implica in particolare l'introduzione di un aspetto "lotta contro la siccita' e la desertificazione" in tutte le azioni di sviluppo agricolo e rurale e comporta tra l'altro: 1) - l'estensione dei sistemi agroforestali che conciliano l'attivita' agricola e forestale, la ricerca e lo sviluppo delle specie vegetali meglio adattate alle condizioni locali; - l'introduzione di tecniche adeguate per aumentare e mantenere la produttivita' dei terreni con vocazione agricola, delle terre coltivabili e dei pascoli naturali al fine di controllare le varie forme di erosione; - il recupero dei terreni degradanti grazie ad azioni di rimboschimento o di sistemazione delle terre che devono beneficiare di operazioni di manutenzione che coinvolgano, per quanto possibile, le popolazioni e le amministrazioni interessate, allo scopo di salvaguardare i progressi compiuti. 2) lo sviluppo di azioni che consentano di risparmiare il legname come fonte di energia, attraverso l'intensificazione della ricerca, l'applicazione e la divulgazione delle fonti di energia nuove e rinnovabili, quali l'energia eolica, solare e biologica, nonche' l'utilizzazione di fonti di calore migliorate che abbiano un rendimento termico piu' elevato; 3) la sistemazione e la gestione delle risorse forestali attraverso la realizzazione a livello nazionale e/o regionale di piani di gestione forestale per ottimizzare lo sfruttamento delle risorse forestali; 4) il proseguimento delle azioni di sensibilizzazione e formazione permanenti delle popolazioni interessate in merito ai fenomeni della siccita' e della desertificazione, nonche' la volgarizzazione dei possibili mezzi di lotta.

Convenzione - art. 43

ARTICOLO 43 La Comunita' fornisce il proprio contributo agli sforzi compiuti dagli Stati ACP sul piano nazionale, regionale ed internazionale, nonche' alle azioni intraprese dalle organizzazioni intergovernative e non governative nell'ambito delle opzioni e priorita' nazionali e intergovernative.

Convenzione - art. 44

ARTICOLO 44 In considerazione della situazione di estrema dipendenza delle economie di gran parte degli Stati ACP dalle esportazioni di prodotti di base agricoli e dato il deterioramento della posizione delle esportazioni provenienti dagli Stati ACP constatato sui mercati di tali prodotti e connesso alle fluttuazioni eccessive dei loro prezzi sul mercato mondiale, le parti contraenti esprimono la volonta' di proseguire, rafforzare ed intensificare la propria cooperazione in questo settore.

Convenzione - art. 45

ARTICOLO 45 A questo fine nel settore dei prodotti agricoli di base, la cooperazione deve essere concepita ed attuata a sostegno delle politiche o strategie definite dagli Stati ACP e mirare in particolare a: - sostenere l'azione degli Stati ACP diretta a ristabilire e migliorare le condizioni di produzione e commercializzazione e comportante sforzi in materia di ricerca, formazione, investimento, approvvigionamento, produzione di inputs e divulgazione nonche' altre attivita' in settori quali il credito, l'immagazzinamento e la conservazione, i trasporti, ecc. - aiutare la diversificazione della produzione nell'intento di ridurre la dipendenza dall'esterno e permettere un maggiore adattamento alla domanda del mercato; - incoraggiare la trasformazione locale atta a creare un valore aggiunto in condizioni economicamente valide; - suscitare azioni specifiche volte a facilitare la commercializzazione dei prodotti ACP; - contribuire alla formazione degli operatori ACP per meglio utilizzare i vari meccanismi dei mercati internazionali dei prodotti di base; - stimolare e stabilizzare il settore dei prodotti di base agricoli all'interno delle economie degli Stati ACP; - incoraggiare un maggior flusso di investimenti privati in questo settore.

Convenzione - art. 46

ARTICOLO 46 Per conseguire tali obiettivi le parti contraenti convengono: a) d'intraprendere un'azione concertata che faciliti la realizzazione degli obiettivi della presente convenzione nel settore dei prodotti agricoli di base; b) di adoperarsi per creare le condizioni piu' propizie per lo sviluppo della produzione e il miglioramento della commercializzazione; c) di impiegare giudiziosamente i vari strumenti e risorse della presente convenzione che possono servire a questo settore.

Convenzione - art. 47

ARTICOLO 47 In considerazione dell'entita' e della persistenza dei problemi attinenti ai prodotti agricoli di base, le due parti convengono di far si' che la cooperazione in questo campo sia seguita in modo continuo ed approfondito. A tal fine convengono di istituire un "Comitato dei prodotti agricoli di base" con il compito di: a) seguire l'applicazione generale della presente convenzione nel settore dei prodotti agricoli di base; b) esaminare tutti i problemi generali relativi al commercio ACP/CEE dei prodotti di base sottopostigli dai sottocomitati competenti previsti dalla presente convenzione; c) raccomandare azioni atte a risolvere tali problemi.

Convenzione - art. 48

ARTICOLO 48 Il Comitato dei prodotti agricoli di base, il cui regolamento interno e' adottato dal Consiglio dei Ministri, e' composto da rappresentanti degli Stati ACP e della Comunita', designati dal medesimo Consiglio dei Ministri. I lavori del Comitato sono soggetti alla supervisione del Comitato degli Ambasciatori conformemente all'articolo 272, paragrafo 2. Esso si riunisce in genere una volta ogni trimestre e se il Consiglio dei Ministri decide in tal senso, secondo le disposizioni dell'articolo 270, esso si riunisce a livello ministeriale.

Convenzione - art. 49

ARTICOLO 49 Ci si adopera per intensificare le consultazioni tra gli Stati ACP e la Comunita' nelle sedi e nelle organizzazioni internazionali aventi il compito di stabilizzare i mercati dei prodotti agricoli di base. A tal fine si puo' procedere a scambi di idee, a richiesta dell'una o dell'altra parte, quando si prevedano la conclusione o il rinnovo di un accordo internazionale concernente un prodotto agricolo di base. Con tali scambi di idee si mira a prendere in considerazione gli interessi di ciascuna parte se sono prospettati la conclusione o il rinnovo di un accordo.

Convenzione - art. 50

ARTICOLO 50 Gli Stati ACP e la Comunita' riconoscono l'urgente necessita' di promuovere lo sviluppo delle risorse ittiche degli Stati ACP per contribuire allo sviluppo della pesca nel suo insieme e per stabilire un settore di reciproco interesse per i loro rispettivi settori economici. La cooperazione in questo settore ha per obiettivo l'utilizzazione ottimale delle risorse ittiche degli Stati ACP ed il riconoscimento, allo stesso tempo, del diritto degli Stati senza sbocco sul mare a partecipare allo sfruttamento delle risorse della pesca marittima e del diritto degli Stati costieri ad esercitare la propria giurisdizione sulle risorse biologiche marine della propria zona economica esclusiva, in conformita' del diritto internazionale vigente, in particolare delle conclusioni della terza conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

Convenzione - art. 51

ARTICOLO 51 Per favorire lo sviluppo dello sfruttamento delle risorse ittiche degli Stati ACP, il settore della pesca beneficia di tutti i meccanismi di assistenza e cooperazione previsti dalla presente convenzione ed in particolare dell'assistenza finanziaria e tecnica, secondo le modalita', stabilite nel titolo III della terza parte della presente convenzione. Gli obiettivi prioritari di tale cooperazione sono i seguenti: - incoraggiare lo sfruttamento razionale delle risorse ittiche degli Stati ACP e delle risorse di alto mare per le quali gli Stati ACP e la CEE hanno interessi comuni; - aumentare il contributo della pesca allo sviluppo rurale valorizzando il ruolo della pesca in materia di rafforzamento della sicurezza alimentare e di miglioramento dell'alimentazione e del livello di vita rurale; - aumentare il contributo della pesca allo sviluppo industriale grazie all'aumento delle catture, della produzione e dell'esportazione.

Convenzione - art. 52

ARTICOLO 52 L'aiuto della Comunita' allo sviluppo della pesca comprende, tra l'altro, un sostegno ai settori seguenti: a) la produzione dei prodotti della pesca, compreso l'acquisto di navi, attrezzature e materiale per la pesca, lo sviluppo dell'infrastruttura necessaria alle comunita' rurali di pescatori e all'industria della pesca, ed il sostegno ai progetti di acquacoltura, in particolare mediante apertura di speciali linee di credito a favore di appositi organismi ACP incaricati di far pervenire i prestiti alle persone interessate; b) la gestione e la protezione delle attivita' di pesca, compresa la valutazione delle riserve ittiche e del potenziale dell'acquacoltura; il miglioramento della gestione e del controllo dell'ambiente e lo sviluppo della capacita' degli Stati ACP costieri di gestire le risorse ittiche della loro zona economica esclusiva; c) la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca, compreso lo sviluppo delle attrezzature e delle operazioni di trasformazione, cattura, distribuzione e commercializzazione; la riduzione delle perdite successive alla cattura e la promozione di programmi volti ad incrementare l'uso del pesce e l'alimentazione a base di prodotti della pesca.

Convenzione - art. 53

ARTICOLO 53 La cooperazione in materia di sviluppo delle risorse della pesca deve rivolgere particolare attenzione alle esigenze di formazione dei cittadini ACP in tutti i settori della pesca, allo sviluppo e al potenziamento delle capacita' di ricerca degli Stati ACP nonche' alla promozione della collaborazione fra Stati ACP e a livello regionale nella gestione e nello sviluppo della pesca.

Convenzione - art. 54

ARTICOLO 54 Gli Stati ACP e la CEE riconoscono la necessita' di cooperare o direttamente o su base regionale, o all'occorrenza tramite organizzazioni internazionali per promuovere la conservazione e l'utilizzazione ottimale delle risorse biologiche marine.

Convenzione - art. 55

ARTICOLO 55 La Comunita' e gli Stati ACP riconoscono agli Stati costieri il diritto di esercitare diritti sovrani ai fini dell'esplorazione, sfruttamento, conservazione e gestione delle risorse ittiche della loro zona economica esclusiva in conformita' del vigente diritto internazionale. Gli Stati ACP riconoscono il ruolo che le flotte di pesca degli Stati membri della CEE, legalmente operanti nelle acque soggette a giurisdizione ACP, possono svolgere in materia di partecipazione nello sviluppo economico del potenziale di pesca ACP e piu' in generale nello sviluppo economico degli Stati ACP costieri. Gli Stati ACP si dichiarano pertanto disposti a negoziare con la Comunita' accordi di pesca suscettibili di assicurare, per le attivita' di pesca delle navi battenti bandiera di Stati membri della Comunita', condizioni soddisfacenti per ambo le parti. Nel concludere o nell'applicare tali accordi, gli Stati ACP non opereranno discriminazioni nei confronti della Comunita' o tra i suoi Stati membri, fermi restando gli accordi speciali stipulati tra paesi in sviluppo di una stessa regione geografica, compresi gli accordi di pesca reciproci; dal canto suo, la Comunita' non operera' discriminazioni nei confronti degli Stati ACP.

Convenzione - art. 56

ARTICOLO 56 Se degli Stati ACP situati nella stessa subregione in cui sono situati territori cui si applica il trattato che istituisce la Comunita' economica europea, in seguito denominato "trattato" desiderano esercitare attivita' di pesca nella zona di pesca corrispondente, la Comunita' e gli Stati ACP interessati avviano negoziati per la conclusione di un accordo di pesca nello spirito dell'articolo 55, tenendo conto della situazione specifica di detti territori nella sottoregione e dell'obiettivo di rafforzare la cooperazione regionale tra questi ultimi e gli Stati ACP vicini.

Convenzione - art. 57

ARTICOLO 57 La Comunita' e gli Stati ACP riconoscono il valore di un'impostazione regionale per quanto riguarda l'accesso alle zone di pesca e incoraggeranno le iniziative degli Stati ACP costieri intese alla conclusione di accordi armonizzati per l'accesso delle navi alle zone di pesca.

Convenzione - art. 58

ARTICOLO 58 La Comunita' e gli Stati ACP convengono di prendere tutte le misure idonee ad assicurare l'efficacia degli sforzi di cooperazione in materia di pesca nell'ambito della presente convenzione, tenendo in particolare conto della dichiarazione comune sull'origine dei prodotti della pesca. Per quanto riguarda l'esportazione dei prodotti della pesca verso i mercati della Comunita' si terra' debitamente conto dell'articolo 284.

Convenzione - art. 59

ARTICOLO 59 Le condizioni soddisfacenti per ambo le parti, menzionate all'articolo 55, riguardano in particolare la natura e l'entita' delle contropartite di cui gli Stati ACP interessati beneficeranno nel quadro degli accordi bilaterali. Tali contropartite si aggiungeranno a tutti i contributi per progetti nel settore della pesca eseguiti in applicazione del titolo III della terza parte della presente convenzione. Tali contropartite saranno fornite in parte dalla Comunita' in quanto tale e in parte dagli armatori sotto forma di compensazioni finanziarie, comprendenti diritti per licenze ed eventualmente altri elementi concordati dalle parti all'accordo di pesca, quali sbarco obbligatorio di parte delle catture, impiego di cittadini degli Stati ACP, presenza a bordo di osservatori, trasferimento di tecnologie, aiuti per ricerca e formazione. Tali contropartite dipenderanno dall'entita' e dal valore delle possibilita' di pesca offerte nella zona economica esclusiva degli Stati ACP interessati. Per quanto riguarda la pesca delle specie fortemente migratorie, la natura delle rispettive obbligazioni risultanti dagli accordi, comprese le contropartite finanziarie, dovra' tener conto del carattere particolare di tale pesca. La Comunita' prende tutte le misure necessarie affinche' le sue navi si conformino alle disposizioni degli accordi negoziati, nonche' alla legislazione e ai regolamenti dello Stato ACP interessato.

Convenzione - art. 60

ARTICOLO 60 La Comunita' e gli Stati ACP, riconoscendo che l'industrializzazione svolge una funzione motrice per la promozione di uno sviluppo economico e sociale equilibrato e diversificato e per la creazione di condizioni favorevoli all'autonomia collettiva degli Stati ACP, convengono di promuovere lo sviluppo industriale negli Stati ACP per offrire loro un quadro che possa potenziare i loro sforzi di sviluppo e aumentare la loro partecipazione al commercio mondiale.

Convenzione - art. 61

ARTICOLO 61 La cooperazione industriale tra la Comunita' e gli Stati ACP mira, in particolare, a sfruttare pienamente, modernizzando le loro societa', le risorse umane e naturali degli Stati ACP, creare posti di lavoro, generare e diffondere il reddito, facilitare il trasferimento e l'adattamento delle tecnologie alle condizioni ed esigenze specifiche degli Stati ACP, e favorire le complementarita' tra i vari settori industriali, come pure tra questi e il settore rurale, per utilizzarne appieno le potenzialita' e promuovere nuove relazioni di complementarita' dinamica nel settore industriale tra la Comunita' e gli Stati ACP. La cooperazione industriale tiene conto della necessita' di creare e rafforzare condizioni ambientali economiche, tecniche, sociali ed istituzionali propizie all'industrializzazione. Tale cooperazione pone l'accento sullo sviluppo di qualsiasi tipo di industrie appropriate, sulla formazione e sulla cooperazione tra imprese degli Stati membri della Comunita' e quelle degli Stati ACP. Nel perseguire questi obiettivi le parti contraenti attuano, oltre alle disposizioni specifiche concernenti la cooperazione industriale, quelle relative al regime degli scambi, alla promozione commerciale dei prodotti ACP e agli investimenti privati.

Convenzione - art. 62

ARTICOLO 62 Per l'attuazione della cooperazione industriale, la Comunita' contribuisce alla realizzazione dei programmi, progetti ed azioni che le sono presentati ad iniziativa o con l'accordo degli Stati ACP. Essa si serve a tal fine di tutti i mezzi previsti nella presente convenzione e segnatamente di quelli di cui dispone per la cooperazione finanziaria e tecnica, in particolare dei mezzi di competenza della Banca europea di investimento, in seguito denominata "Banca", senza impregiudizio delle azioni dirette ad aiutare gli Stati ACP a mobilitare finanziamenti da altre fonti. L'attuazione dei programmi, progetti ed azioni di cooperazione industriale comportanti un finanziamento della Comunita' e' effettuata in conformita' del titolo III della terza parte della presente convenzione, tenendo conto delle caratteristiche proprie agli interventi nel settore industriale.

Convenzione - art. 63

ARTICOLO 63 La Comunita' offre agli Stati ACP il proprio appoggio per migliorare il loro quadro istituzionale, rafforzare gli organismi di finanziamento, creare, rinnovare o migliorare le infrastrutture connesse all'industria e sostenere i loro sforzi diretti all'integrazione delle strutture industriali e dei mercati regionali e interregionali.

Convenzione - art. 64

ARTICOLO 64 In base alla richiesta di uno Stato ACP, la Comunita' fornisce l'assistenza necessaria richiesta nel settore della formazione industriale a tutti i livelli e in particolare per la valutazione delle esigenze di formazione industriale e l'elaborazione di programmi corrispondenti, la creazione e il funzionamento di istituzioni ACP nazionali o regionali di formazione industriale, la formazione di cittadini ACP in istituzioni appropriate, la formazione sul luogo di lavoro, sia nella Comunita' che negli Stati ACP, nonche' la cooperazione tra istituzioni di formazione industriale della Comunita' e degli Stati ACP, tra istituzioni di formazione industriale degli Stati ACP e tra queste ultime e quelle di altri paesi in sviluppo.

Convenzione - art. 65

ARTICOLO 65 La Comunita' apporta il proprio sostegno alla creazione ed espansione di qualsiasi tipo di imprese vitali che gli Stati ACP considerino importanti per i loro obiettivi di sviluppo. La Comunita' e gli Stati ACP pongono un accento particolare sul rinnovamento, la rivalorizzazione, il risanamento o la ristrutturazione delle capacita' industriali esistenti e vitali, ma provvisoriamente non operanti o non performanti, come pure sulla manutenzione di impianti ed imprese e, a tal fine, la cooperazione industriale concerne segnatamente l'assistenza all'avviamento o al rinnovamento delle imprese e la formazione corrispondente, a tutti i livelli. Particolare attenzione e' accordata: - alle industrie di trasformazione interna delle materie prime degli Stati ACP; - alle agro-industrie; - alle industrie d'integrazione idonee a creare connessioni tra i vari settori dell'economia; - alle industrie aventi effetti favorevoli sull'occupazione, sulla bilancia commerciale e sull'integrazione regionale. Il finanziamento da parte della Comunita' e' assicurato prioritariamente da prestiti della Banca sulle sue risorse proprie e da capitali di rischio, che sono i modi di finanziamenti specifici per le imprese industriali.

Convenzione - art. 66

ARTICOLO 66 Nell'interesse comune, la Comunita' contribuisce allo sviluppo della cooperazione interaziendale ACP-CEE e intra-ACP mediante attivita' di informazione e di promozione industriale. Tali attivita' hanno lo scopo di intensificare lo scambio regolare di informazioni, organizzare nel settore industriale i necessari contatti tra responsabili delle politiche industriali, promotori ed operatori economici della Comunita' e degli Stati ACP, effettuare studi in particolare di fattibilita', facilitare la creazione e il funzionamento di organismi ACP di promozione industriale ed incoraggiare la conclusione di coinvestimenti, di contratti di subappalto e qualsiasi altra forma di cooperazione industriale tra imprese degli Stati membri della Comunita' ed imprese degli Stati ACP.

Convenzione - art. 67

ARTICOLO 67 La Comunita' contribuisce alla creazione e allo sviluppo di piccole e medie imprese artigianali, commerciali, di servizi ed industriali, data la funzione essenziale che esse svolgono nei settori moderni e informali, attraverso la creazione di un tessuto economico diversificato, nello sviluppo generale degli Stati ACP e in considerazione dei vantaggi che esse offrono sul piano dell'acquisizione di competenze professionali, di un trasferimento integrato e adattato di tecnologie appropriate, nonche' di un impiego ottimale della manodopera locale. Essa puo' anche contribuire alla valutazione settoriale e all'elaborazione di programmi di intervento, alla creazione di infrastrutture appropriate e al rafforzamento e funzionamento di organismi di informazione, promozione, inquadramento, formazione, credito o garanzia e di trasferimento di tecnologie. La Comunita' e gli Stati ACP incoraggiano la cooperazione e i contatti tra le piccole e medie imprese degli Stati membri e degli Stati ACP.

Convenzione - art. 68

ARTICOLO 68 Allo scopo di aiutare gli Stati ACP a sviluppare la loro base tecnologica e le loro capacita' interne di sviluppo scientifico e tecnologico e per facilitare l'acquisizione, il trasferimento e l'adattamento della tecnologia in condizioni che permettano di trarne il massimo vantaggio e di ridurre al minimo i costi, la Comunita' e' disposta, mediante gli strumenti della cooperazione finanziaria e tecnica, a contribuire in particolare: a) alla creazione e al rafforzamento di infrastrutture scientifiche e tecniche connesse con l'industria degli Stati ACP; b) all'elaborazione e all'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo; c) all'individuazione e alla creazione di possibilita' di collaborazione tra organismi di ricerca, istituti di studi superiori e imprese degli Stati ACP, della Comunita', degli Stati membri e di altri paesi; d) all'elaborazione e alla promozione di attivita' intese a consolidare le tecnologie locali appropriate e ad acquisire tecnologie straniere adeguate, in particolare quelle di altri paesi in sviluppo; e) all'individuazione, valutazione e acquisizione della tecnologia industriale, compreso il negoziato per l'acquisizione, a condizioni favorevoli, di tecnologie brevetti e altre proprieta' industriali straniere, in particolare mediante il finanziamento e/o tramite altre idonee intese con imprese e organismi situati nella Comunita'; f) alla fornitura agli Stati ACP di servizi di consulenza per l'elaborazione di regolamentazioni che disciplinano il trasferimento della tecnologia e per la comunicazione delle informazioni disponibili, in particolare per quanto riguarda le condizioni dei contratti relativi alla tecnologia, i tipi e le fonti di tecnologia nonche' l'esperienza degli Stati ACP e degli altri paesi nell'utilizzazione di talune tecnologie; g) alla promozione della cooperazione tecnologica tra gli Stati ACP e tra questi ultimi e altri paesi in sviluppo per utilizzare nel miglior modo tutte le possibilita' scientifiche e tecniche particolarmente appropriate che tali Stati potessero detenere; h) a facilitare per quanto possibile l'accesso e l'utilizzazione delle fonti di documentazione e di altre fonti di dati disponibili nella Comunita'.

Convenzione - art. 69

ARTICOLO 69 Per consentire agli Stati ACP di trarre pieno profitto dal regime degli scambi e dalle altre disposizioni della presente convenzione, sono realizzate azioni di promozione per la commercializzazione dei prodotti industriali degli Stati ACP, tanto sul mercato della Comunita' quanto sugli altri mercati esteri, anche per stimolare e sviluppare gli scambi di prodotti industriali tra Stati ACP. Queste azioni concerneranno in particolare gli studi di mercato, la commercializzazione, la qualita' e la normalizzazione di manufatti, in conformita' degli articoli 190 e 191 e in considerazione degli articoli 95 e 96.

Convenzione - art. 70

ARTICOLO 70 1. Un Comitato per la cooperazione industriale, posto sotto il controllo del Comitato degli Ambasciatori, e' incaricato di: a) fare il punto sull'andamento del programma globale di cooperazione industriale risultante dalla presente convenzione e, se necessario, presentare raccomandazioni al Comitato degli Ambasciatori; b) studiare i problemi e le questioni di politica di cooperazione industriale che gli vengono presentati dagli Stati ACP o dalla Comunita', e formulare qualsiasi proposta appropriata; c) organizzare, su richiesta della Comunita' o degli Stati ACP, un esame delle tendenze delle politiche industriali degli Stati ACP e degli Stati membri, nonche' degli sviluppi della situazione industriale mondiale, al fine di scambiare le informazioni necessarie per migliorare la cooperazione industriale e facilitare lo sviluppo industriale degli Stati ACP; d) definire la strategia generale del Centro per lo sviluppo industriale di cui all'articolo 71, nominarne il direttore e il direttore aggiunto, designarne i membri del consiglio di amministrazione, designarne i due revisori dei conti, ripartirne su base annuale la dotazione finanziaria globale prevista all'articolo 73, paragrafo 4 ed esaminare, in base alla relazione annuale del Centro, l'utilizzazione di queste risorse, al fine di valutare la conformita' delle attivita' del Centro con gli obiettivi assegnatigli dalla presente convenzione e riferire al Comitato degli Ambasciatori e, per suo tramite, al Consiglio dei Ministri; e) espletare tutti gli altri compiti che gli saranno affidati dal Comitato degli Ambasciatori. 2. La composizione e le modalita' di funzionamento del Comitato per la cooperazione industriale sono adottate dal Consiglio dei Ministri.

Convenzione - art. 71

ARTICOLO 71 Il Centro per lo sviluppo industriale contribuisce alla creazione ed al rafforzamento delle imprese industriali degli Stati ACP, specialmente incoraggiando le iniziative degli operatori economici della Comunita' e degli Stati ACP. Quale pratico strumento operativo, il Centro apporta assistenza all'individuazione, promozione e attuazione dei progetti industriali economicamente validi che rispondono alle esigenze degli Stati ACP, tenendo conto in particolare delle possibilita' dei mercati interni ed esterni per la trasformazione di materie prime locali, servendosi nel contempo, in modo ottimale, dei fattori di produzione di cui sono dotati gli Stati ACP. Nell'ambito degli sforzi per aiutare a creare e potenziare imprese industriali negli Stati ACP, il Centro prende le misure appropriate, nei limiti delle sue risorse e delle sue funzioni, nel settore del trasferimento e dello sviluppo della tecnologia, della formazione e dell'informazione industriali. Per attuare le suddette funzioni, il Centro si ispira ad un principio di selettivita' accordando la priorita' alle piccole e medie imprese industriali, alle operazioni di rinnovamento e al pieno sfruttamento delle capacita' industriali valide esistenti. Esso pone particolarmente l'accento sulle possibilita' di imprese comuni e subappalti. Le attivita' del Centro vengono intraprese in stretta cooperazione con gli Stati ACP, gli Stati membri nonche' la Commissione e la Banca, nell'ambito delle competenze rispettive. Le attivita' del Centro formano oggetto di valutazioni periodiche.

Convenzione - art. 72

ARTICOLO 72 Nel quadro degli obiettivi fissati all'articolo 71, e' compito del Centro: a) raccogliere e diffondere tutte le informazioni sull'evoluzione dei settori industriali nella Comunita' e negli Stati ACP; b) realizzare studi, studi di mercato e valutazioni nonche' raccogliere e diffondere tutte le informazioni utili sulle condizioni e possibilita' di cooperazione industriale, in particolare sull'ambiente economico e sul trattamento che i potenziali investitori possono attendersi, come pure sulle possibilita' di progetti industriali vitali; c) identificare i responsabili delle politiche industriali, i promotori e gli operatori economici e finanziari della Comunita' e degli Stati ACP ed organizzare e facilitare qualsiasi forma di contatto e gli incontri tra loro; d) realizzare studi e valutazioni intesi a porre in risalto le possibilita' concrete di cooperazione industriale con la Comunita' al fine di promuovere lo sviluppo industriale degli Stati ACP e di facilitare la realizzazione di tali azioni; e) fornire informazioni ed anche servizi di consulenza e competenze tecniche specifiche, ivi compresi gli studi di fattibilita', per accelerare la creazione o il rinnovamento di imprese industriali; f) individuare partner potenziali degli Stati ACP e della Comunita' per effettuare investimenti comuni, e prestare assistenza per il controllo e l'attuazione; g) individuare e valutare, in base al fabbisogno indicato dagli Stati ACP, le possibilita' di una formazione industriale, principalmente sul luogo di lavoro, che risponda alle esigenze sia delle imprese industriali gia' esistenti che di quelle progettate negli Stati ACP, e, se necessario, partecipare alla loro attuazione; h) individuare, riunire, valutare e fornire informazioni e pareri in materia di acquisizione, adattamento e sviluppo di adeguate tecnologie industriali relative a progetti concreti e, se necessario, portare assistenza per l'attuazione di progetti pilota; i) individuare progetti economicamente vitali negli Stati ACP, istruirli, valutarli, promuoverli e contribuire alla loro attuazione; j) contribuire, in casi appropriati, alla promozione della commercializzazione sul posto e sui mercati degli altri Stati ACP e della Comunita' di manufatti ACP per favorire l'utilizzazione ottimale delle capacita' industriali installate o da creare; k) individuare e fornire informazioni sulle possibili fonti di finanziamento e, se del caso, fornire assistenza alla mobilitazione di finanziamenti provenienti da tali fonti per progetti industriali negli Stati ACP.

Convenzione - art. 73

ARTICOLO 73 1. Il Centro e' diretto da un direttore, assistito da un direttore aggiunto, entrambi nominati dal Comitato di cooperazione industriale. 2. Un consiglio di amministrazione paritetico e' incaricato di: a) consigliare ed appoggiare il direttore per l'impulso da imprimere al Centro, la sua animazione e direzione; b) prendere le seguenti decisioni: - approvare i bilanci e i conti annuali; - definire i programmi d'attivita' pluriennali ed annuali; - approvare la relazione annuale; - stabilire le strutture organizzative, la politica del personale e l'organigramma. c) trasmettere una relazione annuale al Comitato di cooperazione industriale. 3. Il consiglio di amministrazione e' composto da persone dotate di grande esperienza nei settori industriale o bancario privati o pubblici o nella pianificazione e promozione dello sviluppo industriale. Esse sono scelte intuitu personae in funzione delle loro qualifiche fra i cittadini degli Stati parti della presente convenzione, e sono nominate dal Comitato alle condizioni da quest'ultimo definite. Ai lavori del consiglio partecipano un rappresentante della Commissione e un rappresentante della Banca. Il Centro e' responsabile del segretariato. 4. La Comunita' contribuisce al finanziamento del bilancio del Centro mediante una dotazione a parte, fino a un massimo di 40 milioni DI ECU, prelevata sugli importi destinati, ai sensi dell'articolo 112, al finanziamento dei progetti di cooperazione regionale. 5. Due commissari ai conti verificano la gestione finanziaria del Centro. 6. Lo statuto del Centro, il regolamento finanziario, il regime applicabile al personale e il regolamento interno del Centro sono adottati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato degli Ambasciatori, dopo l'entrata in vigore della presente convenzione.

Convenzione - art. 74

ARTICOLO 74 Nell'applicazione del presente titolo, la Comunita' rivolge particolare attenzione alle necessita' e ai problemi specifici degli Stati ACP meno sviluppati, privi di sbocco sul mare e insulari, particolarmente nei seguenti settori: - trasformazione delle materie prime; - sviluppo, trasferimento e adeguamento di tecnologia; - sviluppo e finanziamento di azioni a favore delle piccole e medie imprese industriali; - sviluppo delle infrastrutture industriali e delle risorse minerarie ed energetiche, - formazione adeguata nei settori scientifici e tecnici. Il Centro per lo sviluppo industriale rivolge particolare attenzione ai problemi specifici che si presentano in merito alla promozione delle attivita' di industrializzazione negli Stati ACP meno sviluppati, privi di sbocco sul mare e insulari. A richiesta di uno o piu' Stati ACP meno sviluppati, il Centro accorda una particolare assistenza per individuare sul posto, istruire, valutare, preparare, promuovere ed aiutare l'attuazione dei progetti industriali in questo o in questi Stati ACP.

Convenzione - art. 75

ARTICOLO 75 Data la gravita' della situazione energetica nella maggioranza degli Stati ACP, dovuta in parte alla crisi provocata in numerosi paesi dalla dipendenza dalle importazioni di prodotti petroliferi e dalla crescente rarefazione della legna da ardere, gli Stati ACP e la Comunita' convengono di cooperare in questo settore per trovare soluzioni ai loro problemi energetici. La cooperazione ACP-CEE attribuisce particolare importanza alla programmazione energetica, alle azioni di conservazione e utilizzazione razionale dell'energia, al riconoscimento del potenziale energetico e alla promozione, secondo condizioni tecniche ed economiche adeguate, di fonti di energia nuove e rinnovabili.

Convenzione - art. 76

ARTICOLO 76 La Comunita' e gli Stati ACP riconoscono i vantaggi reciproci della cooperazione nel settore energetico. Questa cooperazione promuove lo sviluppo delle potenzialita' energetiche tradizionali e non tradizionali e l'autosufficienza degli Stati ACP e persegue in particolare gli obiettivi seguenti: a) favorire lo sviluppo economico grazie alla valorizzazione delle risorse energetiche nazionali e regionali; b) migliorare le condizioni di vita nelle zone urbane e periferiche nonche' nelle comunita' rurali tenendo conto del fattore energetico nelle varie azioni di cooperazione; c) proteggere l'ambiente naturale in particolare riducendo gli effetti della crescita demografica sul consumo della biomassa, segnatamente per quanto riguarda la legna da ardere.

Convenzione - art. 77

ARTICOLO 77 Per raggiungere gli obiettivi summenzionati, le azioni di cooperazione energetica possono, a richiesta dello Stato o degli Stati ACP interessati, concentrarsi: a) sulla riunione, analisi e diffusione di informazioni adeguate; b) sul rafforzamento della gestione e del controllo, da parte degli Stati ACP, delle loro risorse energetiche, conformemente ai loro obiettivi di sviluppo, per permettere loro di valutare l'offerta e la domanda in materia di energia e per giungere ad una pianificazione energetica strategica, mediante, tra l'altro, un aiuto alla programmazione energetica e un'assistenza tecnica ai servizi responsabili dell'impostazione e dell'esecuzione delle politiche energetiche; c) sull'analisi delle implicazioni, nel settore energetico, dei programmi e progetti di sviluppo, tenendo conto dei risparmi di energia da realizzare e delle possibilita' di sostituzione delle fonti primarie in particolare ricorrendo alle energie nuove e rinnovabili; d) sull'attuazione di adeguati programmi di azioni, basati su piccoli e medi progetti di sviluppo energetico in particolare in materia di risparmio e di sostituzione della legna da ardere; e) sullo sviluppo del potenziale di investimento per l'esplorazione e lo sviluppo di fonti di energia nazionali e regionali nonche' per lo sviluppo di siti di produzione energetica eccezionale che consentano l'insediamento di industrie ad alta intensita' energetica; f) sulla promozione della ricerca, dell'adeguamento e della diffusione delle tecnologie adeguate nonche' della formazione necessaria per far fronte alle necessita' di manodopera nel settore energetico; g) sul potenziamento delle capacita' degli Stati ACP in materia di ricerca e di sviluppo, in particolare per quanto riguarda le fonti di energia nuove e rinnovabili; h) sul riassetto delle infrastrutture di base necessarie alla produzione, al trasporto e alla distribuzione di energia; i) sulla promozione della cooperazione fra Stati ACP nel settore energetico, comprese le azioni di cooperazione fra questi Stati ed altri Stati vicini beneficiari di un aiuto della Comunita'.

Convenzione - art. 78

ARTICOLO 78 La cooperazione mineraria ha lo scopo di contribuire allo sviluppo del settore minerario degli Stati ACP interessati per garantire una redditivita' soddisfacente delle attivita' minerarie per lo sviluppo globale di tali Stati. Le parti contraenti sottolineano la propria interdipendenza in questo settore e convengono di utilizzare in modo coordinato i diversi mezzi d'azione previsti dalla presente convenzione in questo settore nonche', eventualmente, altri strumenti comunitari.

Convenzione - art. 79

ARTICOLO 79 A richiesta di uno o piu' Stati ACP la Comunita' intraprende azioni di assistenza tecnica e/o di formazione intese a rafforzare le loro capacita' scientifiche e tecniche nei settori geologico e minerario per consentir loro di sfruttare meglio le conoscenze disponibili e di orientare di conseguenza i loro programmi di ricerca e di esplorazione.

Convenzione - art. 80

ARTICOLO 80 Tenendo conto dei fattori economici a livello nazionale e internazionale ed in un'ottica di diversificazione la Comunita' partecipa eventualmente, mediante programmi di aiuto finanziario e tecnico, agli sforzi degli Stati ACP per la ricerca e l'esplorazione mineraria a tutti i livelli, sia in terra che sulla piattaforma continentale quale definita dal diritto internazionale. Se del caso, la Comunita' da' inoltre un aiuto tecnico e finanziario per la creazione negli Stati ACP di fondi di esplorazione nazionali o regionali.

Convenzione - art. 81

ARTICOLO 81 Al fine di sostenere gli sforzi per la coltivazione delle risorse minerarie degli Stati ACP, la Comunita' contribuisce a progetti di riassetto, mantenimento, razionalizzazione e ammodernamento di unita' produttive economicamente vitali per renderle piu' operative e competitive. Essa contribuisce anche, compatibilmente con le capacita' di investimento e di gestione e con l'evoluzione del mercato, all'individuazione, elaborazione e attuazione di nuovi progetti vitali, compresi quelli di piccole e medie dimensioni, considerando particolarmente il finanziamento di studi di fattibilita' e di preinvestimento. Essa sostiene anche gli sforzi degli Stati ACP di rafforzamento delle infrastrutture connesse e coopera all'inserimento delle operazioni minerarie nel tessuto socioeconomico degli Stati in questione.

Convenzione - art. 82

ARTICOLO 82 Per perseguire gli obiettivi summenzionati la Comunita' e' disposta ad accordare il proprio contributo tecnico e finanziario per aiutare a mettere in valore il potenziale minerario ed energetico degli Stati ACP secondo le modalita' proprie a ciascuno strumento di cui dispone e in conformita' alle disposizioni della presente convenzione. Nel settore della ricerca e degli investimenti preparatori all'attuazione di progetti energetici e minerari, la Comunita' puo' portare un concorso rappresentato da capitali di rischio eventualmente di congiunto con apporti di capitali degli Stati ACP interessati ed altre fonti di finanziamento secondo le modalita' fissate all'articolo 199. Le risorse previste da queste disposizioni possono essere completate, in caso di progetti di interesse reciproco, da: a) altre risorse finanziarie e tecniche della Comunita'; b) azioni intese alla mobilitazione di capitali pubblici e privati, compreso il cofinanziamento.

Convenzione - art. 83

ARTICOLO 83 La Banca puo', in conformita' del suo statuto, impegnare caso per caso, le sue risorse proprie oltre l'importo fissato all'articolo 194 in progetti di investimenti minerari ed energetici riconosciuti di interesse reciproco da parte dello Stato ACP interessato e da parte della Comunita'.

Convenzione - art. 84

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