DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1986, n. 82
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Visto il regio-decreto 19 luglio 1941, n. 1198, e successive modifiche;
Vista la convenzione stipulata il 1 agosto 1984 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Societa' italiana per l'esercizio telefonico p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 793;
Visti gli articoli 17 e 18 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, con i quali si autorizza il CIP ad adottare, operando sulle agevolazioni previste a favore delle utenze domestiche, i provvedimenti necessari, per tener conto dei maggiori oneri derivanti alla SIP dall'aumento dal 3% al 5,5% del canone annuo da pagarsi allo Stato in base all'art. 275 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con ((decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156)), modiFicato dall'articolo unico della legge 22 dicembre 1984, n. 870;
Visti i provvedimenti del Comitato interministeriale prezzi n. 24/1981 e n. 11/1982 riguardanti l'istituzione della "Cassa conguaglio per il settore telefonico";
Visto il provvedimento del Comitato interministeriale prezzi n. 22 del 26 marzo 1986;
Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 marzo 1986;
Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro;
E M A N A il seguente decreto:
Art. 1
1.
2.
3.L'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 793, e sostituito dal seguente: "Il valore degli scatti del contatore d'utente determinati dagli impulsi di conteggio per comunicazioni teleselettive, cumulativamente agli scatti urbani di cui all'art. 9, primo comma, e agli scatti relativi ad altri servizi a contatore e costituito da un prezzo piu' sovrapprezzo ed e' fissato nella misura riportata nella tabella G. Il sovrapprezzo si applica a tutti gli scatti relativi al traffico svolto automaticamente (urbano, interurbano e internazionale) ad eccezione degli scatti addebitati a L. 40 e degli scatti determinati da comunicazioni urbane effettuate da telefoni a disposizione del pubblico. In sede di emissione delle bollette il numero degli scatti mensili per l'addebito agli utenti del relativo valore sara' considerato cumulativamente in relazione al periodo della fatturazione. Nei rapporti contabili tra i gestori il prezzo dello scatto e' considerato pari a L. 76,56 per il traffico nazionale e pari a L. 95,77 per i traffici internazionali e intercontinentali".
4.La tabella G annessa al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 793, e' sostituita dalla tabella G allegata al presente decreto.
Art. 2
1.Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
GAVA, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GORIA, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 marzo 1986
Atti di Governo, registro n. 60, foglio n. 3
Tabella G
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