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LEGGE 3 aprile 1986, n. 91

Current text a fecha 1986-04-10

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

1.Il Commissario generale per l'Esposizione internazionale di Vancouver 1986 è autorizzato ad utilizzare per la partecipazione italiana a detta Esposizione, oltre ai fondi già stanziati con legge 11 agosto 1984, n. 450, le disponibilità residue provenienti dalla gestione relativa alla partecipazione italiana all'Esposizione internazionale di Tsukuba.

2.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 aprile 1986 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Nota all'articolo unico: La legge n. 450/1984 reca norme relative alle modalità per il finanziamento e l'organizzazione, fra l'altro, della partecipazione italiana alla Esposizione mondiale di Vancouver (1986) sul tema "I trasporti e le telecomunicazioni". L'art. 1 prevede che per la partecipazione dell'Italia alla predetta esposizione sia autorizzata la spesa di 5.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.