LEGGE 15 marzo 1986, n. 103
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'atto costitutivo del Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologia, adottato a Madrid il 13 settembre 1983, e il protocollo sulla istituzione del Centro stesso adottato dalla riunione dei plenipotenziari a Vienna il 4 aprile 1984.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data agli atti di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 21 dell'atto costitutivo.
Art. 3
Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, di importo superiore al limite stabilito dall'articolo 72, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, effettuate nei confronti del Centro, allorche' questo agisca nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sono equiparate alle operazioni non imponibili di cui agli articoli 8 e 9 del citato decreto presidenziale. Non sono soggette, altresi', all'imposta sul valore aggiunto le importazioni di beni di valore superiore al suddetto limite, effettuate dal Centro nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.
NOTE Nota all'art. 3: A norma dell'art. 72, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) non sono soggette all'imposta le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuati nei confronti di taluni enti ivi indicati, di importo superiore a L. 100.000 (l'importo e' stato cosi' ridotto dall'art. 3 del D.P.R. 2 luglio 1975, n. 288; originariamente era indicato l'importo di L. 500.000). Gli articoli 8 e 9 del medesimo decreto riguardano, rispettivamente, le cessioni all'esportazione e i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali.
Art. 4
1.All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annue L. 6.765.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985 ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Statutes
Statutes Parte di provvedimento in formato grafico
Atto Costitutivo- Art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE ATTO COSTITUTIVO DEL CENTRO INTERNAZIONALE DI INGEGNERIA GENETICA E BIOTECNOLOGIA PREAMBOLO GLI STATI, PARTE AL PRESENTE STATUTO Riconosciuta la necessita' di sviluppare e applicare gli impieghi pacifici della ingegneria genetica e della biotecnologia a beneficio del genere umano, Sollecitata l'utilizzazione del potenziale di ingegneria genetica e biotecnologia per contribuire alla soluzione dei pressanti problemi di sviluppo, in particolare nei paesi in via di sviluppo, Consapevoli della necessita' di cooperazione internazionale in questo campo, in particolare nella ricerca, sviluppo e formazione, Sottolineata l'urgenza di rafforzare le capacita' scientifiche e tecnologiche dei paesi in via di sviluppo in, questo campo, Riconosciuto l'importante ruolo che un Centro internazionale puo' svolgere nell'applicazione dell'ingegneria genetica e biotecnologia allo sviluppo, Tenuto presente che l'incontro ad alto livello tenutosi a Belgrado, Jugoslavia, il 13-17 dicembre 1982, aveva raccomandato che un Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologia di alta qualita' scientifica fosse creato al piu' presto possibile, e Considerata l'iniziativa intrapresa dal Segretariato della UNIDO per la promozione e la preparazione della istituzione di tale Centro, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 Creazione e sede del Centro 1. Un Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologia (qui di seguito indicato come "il Centro") e' istituito come organizzazione internazionale comprendente un Centro e una rete di Centri affiliati, a livello nazionale, sub-regionale e regionale. 2. Il Centro ha la sua sede a Trieste e a Nuova Delhi.
Atto Costitutivo- Art. 2
Articolo 2 Scopi Gli scopi del Centro sono: a) promuovere la cooperazione internazionale nello sviluppo e nell'applicazione degli usi pacifici della ingegneria genetica e' biotecnologia, in particolare per i paesi in via di sviluppo; b) assistere i paesi in via di sviluppo nel rafforzare le loro capacita' scientifiche e tecnologiche nel settore della ingegneria genetica e biotecnologia; c) stimolare e assistere le attivita' ai livelli regionale e nazionale nel campo della ingegneria genetica e biotecnologia; d) sviluppare e promuovere l'applicazione dell'ingegneria genetica e biotecnologia per risolvere i problemi dello sviluppo, in particolare nei paesi in via di sviluppo; e) servire quale luogo di scambio di informazione, esperienza e know-how fra gli scienziati e i tecnologi degli Stati Membri; f) utilizzare le capacita' scientifiche e tecnologiche dei paesi in via di sviluppo e dei paesi sviluppati nel "campo della ingegneria genetica e biotecnologia; g) agire quale punto focale di una rete di centri affiliati di ricerca e sviluppo (nazionali, sub-regionali e regionali).
Atto Costitutivo- Art. 3
Articolo 3 Funzioni Per l'adempimento dei suoi scopi, il Centro intraprende generalmente le azioni necessarie e appropriate, quali in particolare: a) condurre ricerche e sviluppi ivi comprese le attivita' di impianti pilota nel campo della ingegneria genetica e biotecnologia; b) curare la formazione presso il Centro e organizzare la formazione altrove di personale scientifico e tecnologico, in particolare proveniente da paesi in via di sviluppo; c) fornire, su richiesta, servizi di consulenza ai Membri per sviluppare le loro capacita' tecnologiche nazionali; d) promuovere l'interazione tra le comunita' scientifiche e tecnologiche degli Stati Membri attraverso programmi che consentano le visite di scienziati e tecnologi al Centro e attraverso programmi di associazione o altre attivita'; e) convocare incontri di esperti per rafforzare le attivita' del Centro; f promuovere reti di istituti nazionali e internazionali, atte a facilitare attivita' quali programmi di ricerca comune, formazione, verifica e diffusione dei risultati, attivita' di impianti pilota, scambio di informazioni e materiale; g) identificare e promuovere senza indugi la rete iniziale di centri di ricerca estremamente qualificati quali Centri affiliati, promuovere le esistenti reti nazionali, sub-regionali, regionali e internazionali di laboratori, ivi compresi quelli associati con le organizzazioni di cui all'Articolo 5, che agiscano o siano collegati al settore della ingegneria genetica e biotecnologia per funzionare quali Reti affiliate, nonche' promuovere la creazione di nuovi centri di ricerca altamente qualificati; h) condurre un programma di bio-informatica a sostegno in particolare della ricerca e sviluppo e delle applicazioni in favore dei paesi in via di sviluppo; i) raccogliere e diffondere le informazioni sui campi di attivita' di interesse per il Centro e i Centri affiliati; j) mantenere stretti contatti con l'industria.
Atto Costitutivo- Art. 4
Articolo 4 Membri 1. Membri del Centro sono tutti gli Stati che sono divenuti parte al presente Atto costitutivo conformemente all'Articolo 20 di cui allo stesso. 2. Membri fondatori del Centro sono tutti i Membri che hanno firmato il presente Atto costitutivo prima della sua entrata in vigore conformemente all'Articolo 21 di cui allo stesso.
Atto Costitutivo- Art. 5
Articolo 5 Organi 1. Organi del Centro sono: a) il Comitato dei Governatori; b) il Consiglio dei Consiglieri scientifici; c) il Segretariato. 2. Altri Organi ausiliari possono essere istituiti dal Comitato dei Governatori conformemente all'Articolo 6.
Atto Costitutivo- Art. 6
Articolo 6 Comitato dei Governatori 1. Il Comitato dei Governatori e' composto da un rappresentante di ogni Membro del Centro e dal Capo esecutivo dell'UNIDO o da un suo rappresentante il quale opera nella sua capacita' ex officio senza diritto di voto. Nel nominare i loro rappresentanti, i Membri debbono tenere in debito conto la capacita' amministrativa e la preparazione scientifica di essi. 2. Oltre all'esercizio delle altre funzioni specificate nel presente Statuto, il Comitato: a) determina le politiche ed i principi generali che regolano le attivita' del Centro; b) ammette nuovi Membri nel Centro; c) approva il programma di lavoro e il bilancio dopo aver tenuto conto delle raccomandazioni del Consiglio dei Consiglieri scientifici, adotta i regolamenti finanziari del Centro e decide sulle altre materie finanziarie, in particolare la mobilizzazione di risorse per l'efficace funzionamento del Centro; d) concede in termini di priorita' assoluta, e su una base caso per caso, lo status di Centro affiliato (nazionale, sub-regionale, regionale e internazionale) ai centri di ricerca degli Stati Membri che soddisfino i criteri comuni di eccellenza scientifica e di Rete affiliata ai laboratori nazionali, regionali e internazionali; e) fissa, conformemente all'Articolo 14, le norme che regolano i brevetti, le licenze, i copyrights e gli altri diritti di proprieta' intellettuale, ivi incluso il trasferimento dei risultati del lavoro di ricerca del Centro; f) dietro raccomandazione del Consiglio dei Consiglieri intraprende ogni altra azione indicata a consentire al Centro di promuovere i suoi scopi e di compiere le sue funzioni. 3. Il Comitato si riunisce in sessione ordinaria una volta l'anno, a meno che esso decida altrimenti. Le sessioni regolari vengono tenute presso la sede del Centro tranne che se diversamente determinato dal Comitato stesso. 4. Il Comitato adotta le sue norme di procedura. 5. La maggioranza dei Membri del Comitato costituisce quorum. 6. Ogni Membro del Comitato ha un voto. Le decisioni sono adottate preferibilmente all'unanimita', altrimenti a maggioranza dei Membri presenti e votanti, ad esclusione delle decisioni sulla nomina del Direttore, i programmi di lavoro e il bilancio, che vengono adottate con la maggioranza dei due terzi dei Membri presenti e votanti. 7. I rappresentanti delle Nazioni Unite, le Agenzie specializzate e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, nonche' le organizzazioni intergovernative e le organizzazioni non governative possono, su invito del Comitato, partecipare in veste di osservatori alle sue delibere. A tal fine, il Consiglio redigera' una lista delle organizzazioni che hanno rapporti con il lavoro del Centro e che abbiano espresso il loro interesse nei confronti dello stesso. 8. Il Comitato puo' creare organi ausiliari su una base permanente ad hoc, ove ritenuti necessari per l'efficace adempimento delle sue funzioni, e riceve rapporti da tali organi.
Atto Costitutivo- Art. 7
Articolo 7 Consiglio dei Consiglieri scientifici 1. Il Consiglio e' costituito da un massimo di dieci scienziati e tecnologi nei settori fondamentali del Centro. Uno scienziato dello Stato ospitante deve essere Membro del Consiglio. I Membri del Consiglio vengono eletti dal Comitato dei Governatori. L'importanza di eleggere i Membri su una base geografica equilibrata e' tenuta in debito conto. Il Direttore funge da Segretario del Consiglio. 2. Ad eccezione della elezione iniziale, i Membri del Consiglio rimangono in carica per un periodo di tre anni e possono essere rieletti per un altro periodo di tre anni. Il mandato dei Membri e' tale che non piu' di un terzo di essi sia eletto ciascuna volta. 3. Il Consiglio elegge tra i suoi Membri il Presidente. 4. Oltre a svolgere le altre funzioni specificate nel presente Statuto o ad esso delegate dal Comitato dei Governatori, il Consiglio: a) esamina il progetto di programma di lavoro e il bilancio del Centro e fa raccomandazioni al Comitato dei Governatori; b) controlla l'attuazione del programma di lavoro approvato e ne fa opportuno rapporto al Comitato dei Governatori; c) elabora proiezioni a medio e a lungo termine dei programmi e piani del Centro ivi inclusi nuovi e specializzati settori di ricerca e fa raccomandazioni al Comitato dei Governatori; d) assiste il Direttore su tutte le materie sostanziali, scientifiche e tecniche relative alle attivita' del Centro, ivi inclusa la cooperazione con i Centri affiliati e le Reti; e) approva i regolamenti di sicurezza per il lavoro di ricerca del Centro; f) da' il suo parere al Direttore circa la nomina del personale di alto grado (Capi di dipartimento e superiori). 5. Il Consiglio puo' costituire gruppi di lavoro ad hoc di scienziati degli Stati Membri per la preparazione di relazioni scientifiche specialistiche al fine di facilitare il suo compito di consulenza e per raccomandare al Comitato dei Governatori misure appropriate. 6. a) Il Consiglio si riunisce in sessione regolare una volta l'anno, tranne che se diversamente deciso; b) le sessioni si svolgono presso la sede del Centro, tranne che se diversamente deciso dal Consiglio stesso. 7. I Capi dei Centri affiliati ed un rappresentante di ciascuna Rete affiliata possono partecipare in veste di osservatori alle delibere del Consiglio. 8. Il personale scientifico di alto grado puo' assistere alle sessioni del Consiglio se ne e' richiesto.
Atto Costitutivo- Art. 8
Articolo 8 Segretariato 1. Il Segretariato comprende il Direttore e il personale. 2. Il Direttore viene nominato tra i candidati degli Stati Membri dal Comitato dei Governatori dopo consultazioni con il Consiglio deiConsiglieri e rimane in carica per un periodo di cinque anni. Il Direttore puo' essere nominato nuovamente per un ulteriore periodo di cinque anni, terminato il quale non puo' piu' essere nominato. Il Direttore dovrebbe essere persona che goda di una posizione e, rispetto quanto piu' alti possibile nel campo scientifico e tecnologico del Centro. In debito conto viene altresi' tenuta l'esperienza del candidato nella direzione di un centro scientifico e di un gruppo multidisciplinare di scienziati. 3. Il personale e' costituito da un Vice Direttore, Capi di dipartimento ed altro personale professionista tecnico, amministrativo e d'ufficio ivi compresi gli operai di cui il Centro possa aver bisogno. 4. Il Direttore e' il funzionario scientifico-amministrativo di maggior grado, nonche' il rappresentante legale del Centro. Egli agisce in tale veste in occasione di tutte le riunioni del Comitato dei Governatori dei suoi organi ausiliari. Fatte salve le direttive ed il controllo del Comitato dei Governatori o del Consiglio dei Consiglieri, il Direttore ha la responsabilita' e l'autorita' generale per dirigere il lavoro del Centro. Egli adempie a ogni altra funzione che gli venga affidata da questi organi. Il Direttore e' responsabile della nomina, organizzazione e operato del personale, il Direttore istituisce un meccanismo di consultazione con gli scienziati di maggior grado del Centro sulla valutazione dei risultati scientifici e la pianificazione del lavoro scientifico in corso. 5. Nell'adempimento dei loro compiti il Direttore e il personale non possono richiedere ne' ricevere istruzioni da Governi o altre autorita' esterne al Centro. Essi si astengono da qualsiasi azione possa riflettersi sulla loro posizione di funzionari internazionali responsabili solo di fronte al Centro. Ogni Membro si impegna a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle responsabilita' del Direttore, del personale e a non cercare di influenzarli nell'adempimento delle loro responsabilita'. 6. Il personale e' nominato dal Direttore conformemente ai regolamenti approvati dal Comitato dei Governatori. Le condizioni di servizio del personale si conformano, per quanto possibile, a quelle del sistema comune presso le Nazioni Unite. L'elemento determinante nell'assunzione di personale scientifico e tecnico e nella determinazione delle condizioni di servizio e' la necessita' di assicurare i piu' alti standards di efficienza, competenza e integrita'.
Atto Costitutivo- Art. 9
Articolo 9 Centri affiliati e Reti 1. Conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 1, al punto g) dell'articolo 2 e al punto g) dell'articolo 3, il Centro mette a punto e promuove un sistema di Centri affiliati e Reti affiliate per adempiere agli scopi del Centro. 2. Sulla base delle raccomandazioni del Consiglio dei Consiglieri, il Comitato dei Governatori fissa i criteri per concedere lo status di Centro affiliato ai centri di ricerca e decide circa il contenuto del rapporto tra i Centri affiliati e gli organi del Centro. 3. Sulla base delle raccomandazioni del Consiglio dei Consiglieri, il Comitato dei Governatori fissera' i criteri per la concessione dello status di Reti affiliate a quei gruppi di laboratori nazionali, regionali e internazionali degli Stati Membri che abbiano caratteristiche tali da poter rafforzare le attivita' del Centro. 4. Su approvazione del Comitato dei Governatori il Centro conclude accordi per la istituzione di relazioni con i Centri affiliati e le Reti. Tali accordi possono comprendere, ma non essere limitati a aspetti scientifici e finanziari. 5. Il Centro puo' contribuire al finanziamento dei Centri affiliati e Reti conformemente ad una formula approvata dal Comitato dei Governatori in accordo con gli Stati Membri interessati.
Atto Costitutivo- Art. 10
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