LEGGE 18 aprile 1986, n. 120
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, concernente disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni: All'articolo 10, comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: "purche' tali da impedire la prosecuzione del rapporto di lavoro". L'articolo 11 e' soppresso.
AVVERTENZA: Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 8 maggio 1986.
Art. 2
1.Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 2 novembre 1985, n. 594, e 30 dicembre 1985, n. 785.
2.La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
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