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LEGGE 18 aprile 1986, n. 121

Current text a fecha 1986-04-26

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.E' convertito in legge il decreto-legge 5 marzo 1986, n. 57, concernente revisione delle aliquote e delle, detrazioni ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Nota all'art. 1: Il D.L. n. 57/1986, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 54 del 6 marzo 1986.

Art. 2
Art. 3

1.Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 4 gennaio 1986, n. 1.

2.La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

COSSIGA

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

VISENTINI, Ministro delle finanze

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Nota all'art. 3: Il D.L. n. 1/1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 3 del 4 gennaio 1986, recava lo stesso argomento del D.L. n. 57/1986.