DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1986, n. 124

Type DPR
Publication 1986-04-09
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 12 agosto 1977, n. 776, 17 giugno 1982, n. 457, 22 luglio 1983, n. 357 e 4 agosto 1984, n. 517, con i quali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 della citata legge 24 dicembre 1969, n. 990, sono stati variati i minimi di garanzia per l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti di cui alla tabella A allegata alla stessa legge n. 990/1969; Considerato che dalle rilevazioni effettuate dall'Istituto centrale di statistica risulta che gli indici dei prezzi al consumo per l'intera collettivita' nazionale e gli indici generali dei prezzi all'ingrosso hanno subito per il periodo 1971-1985 variazioni percentuali in aumento rispettivamente del 562,1 e 596,2 e che gli indici relativi alle retribuzioni degli operai e degli impiegati hanno subito aumenti percentuali, sempre nel medesimo arco di tempo, rispettivamente, del 1.021,3 e del 680,9; Considerato che gli adeguamenti dei minimi di garanzia obbligatoria effettuati compensano solo parzialmente la diminuzione del valore reale di detti minimi verificatasi dall'entrata in vigore dell'obbligo assicurativo; Considerato che le risultanze dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti hanno evidenziato un notevole incremento del costo medio degli incidenti causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti; Vista la direttiva CEE del 30 dicembre 1983 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilita' civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli, la quale fissa i minimi di garanzia per i quali deve essere stipulata l'assicurazione e fa obbligo agli Stati membri - fra i quali l'Italia - nei quali sono in vigore i massimali inferiori di elevare gradualmente questi ultimi per portarli a livello di quelli fissati dalla direttiva stessa, entro il 31 dicembre 1990; Ritenuto che, nell'attuale situazione, le misure minime di garanzia per l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti stabilite nella tabella A allegata alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, cosi' come modificata dal citato decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1984, n. 517, sono insufficienti per una adeguata tutela delle vittime degli incidenti causati dalla circolazione dei predetti veicoli e natanti e che, pertanto, anche per questo motivo si rende necessario, ai sensi del citato art. 9 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, procedere ad una loro variazione in aumento; Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Decreta: A decorrere dal 1 maggio 1986 le somme indicate nella tabella A allegata alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, come modificate dal decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1984, n. 517, sono stabilite come segue: TABELLA A MINIMI DI GARANZIA PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA STABILITI AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA LEGGE a) Per i motoveicoli ad uso privato, la somma assicurata non puo' essere inferiore a lire: 350.000.000 per ogni sinistro, con il limite di L. 35.000.000 per le cose e gli animali, per i motoveicoli di cilindrata non superiore a 150 cc; 500.000.000 per ogni sinistro, con il limite di L. 50.000.000 per le cose e gli animali, per i motoveicoli di cilindrata superiore a 150 cc; 200.000.000 per ogni persona danneggiata. b) Per le autovetture ad uso privato, la somma assicurata non puo' essere inferiore a lire: 500.000.000 per ogni sinistro, con il limite di L. 50.000.000 per le cose e gli animali; 200.000.000 per ogni persona danneggiata. c) Per gli autobus ad uso privato, la somma assicurata non puo' essere inferiore a lire: 1.000.000.000 per ogni sinistro, con il limite di L. 100.000.000 per le cose e gli animali; 200.000.000 per ogni persona danneggiata. d) Per le motocarrozzette da noleggio o ad uso pubblico, la somma assicurata non puo' essere inferiore a lire: 500.000.000 per ogni sinistro, con il limite di L. 50.000.000 per le cose e gli animali; 200.000.000 per ogni persona danneggiata. e) Per gli autoveicoli da noleggio o ad uso pubblico, i filoveicoli e i rimorchi destinati al trasporto di persone nonche' per gli autocarri adibiti eccezionalmente al trasporto di persone, la somma assicurata non puo' essere inferiore a lire: 500.000.000 per ogni sinistro, con il limite di L. 50.000.000 per le cose e gli animali per i veicoli con un numero di posti non superiore a nove: 1.500.000.000 per ogni sinistro, con il limite di L. 100.000.000 per le cose e gli animali, per i veicoli con un numero di posti superiore a nove; 200.000.000 per ogni persona danneggiata. f) Per gli autoveicoli, filoveicoli e rimorchi per trasporto di cose, per il trasporto promiscuo di persone e di cose, per uso speciale e per trasporti specifici, la somma assicurata non puo' essere inferiore a lire: 500.000.000 per ogni sinistro, con il limite di L. 50.000.000 per le cose e gli animali; 200.000.000 per ogni persona danneggiata. g) Per i trattori stradali, i carrelli e le macchine operatrici, la somma assicurata non puo' essere inferiore a lire: 500.000.000 per ogni sinistro, con il limite di L. 50.000.000 per le cose e gli animali; 200.000.000 per ogni persona danneggiata. h) Per i motoscafi e le imbarcazioni a motore adibiti a diporto o ad uso privato, la somma assicurata non puo' essere inferiore a lire: 350.000.000 per ogni sinistro; 200.000.000 per ogni persona danneggiata. i) Per i motoscafi e le imbarcazioni a motore adibiti a servizio pubblico, la somma assicurata non puo' essere inferiore a lire: 500.000.000 per ogni sinistro se trattasi di veicoli con numero di posti non superiore a venti; 750.000.000 per ogni sinistro se trattasi di veicoli con numero di posti superiore a venti; 200.000.000 per ogni persona danneggiata. l) Per l'assicurazione prevista all'art. 3 della legge, per gare e competizioni di qualsiasi genere, la somma assicurata non puo' essere inferiore a lire: 1.500.000.000 per ogni sinistro con il limite di L. 200.000.000 per, le cose e gli animali; 200.000.000 per ogni persona danneggiata.

COSSIGA

ALTISSIMO, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 aprile 1986

Registro n. 6 Industria, foglio n. 288

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