DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 1986, n. 138
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1985, n. 428, con il quale il Governo della Repubblica e' delegato all'emanazione di norme aventi valore di legge ordinaria per provvedere alla revisione, integrazione e coordinamento delle disposizioni e degli ordinamenti contabili attualmente vigenti in materia di procedure di ordinazione e pagamento di stipendi, pensioni ed altri assegni;
Visti il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
Vista la legge 3 febbraio 1951, n. 38;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 423;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21;
Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;
Ritenuta l'opportunita' di provvedere all'attuazione della delega di cui alla legge 7 agosto 1985, n. 428, per quanto concerne la semplificazione di talune procedure relative all'ordinazione e al pagamento di stipendi e pensioni nonche' all'accreditamento in conto corrente bancario delle pensioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 aprile 1986;
Sulla proposta del Ministro del tesoro;
E M A N A il seguente decreto:
Art. 1
Corresponsione del trattamento economico ai dipendenti statali
1.Le nomine e le promozioni del personale statale e l'attribuzione del trattamento economico relativo alla qualifica sono disposte, ove non ostino particolari motivi, con unico provvedimento. Copia di tale provvedimento e' trasmesso al competente ufficio centrale o periferico ovvero alla direzione provinciale del tesoro per i successivi adempimenti.
2.La direzione provinciale del tesoro, ricevuta copia del provvedimento di nomina, procede all'apertura della relativa partita di spesa fissa sulla quale dispone il pagamento del trattamento economico sulla base di quanto previsto dal provvedimento stesso.
Nota al titolo: Il testo dei primi due commi dell'art. 1 della legge n. 428/1985 (Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di stipendi, pensioni ed altri assegni; riorganizzazione delle direzioni provinciali del tesoro e istituzione della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro; adeguamento degli organici del personale dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero del tesoro e del personale amministrativo della Corte dei conti) e' il seguente: "Art. 1. (Delega al Governo). - Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, su proposta del Ministro del tesoro, norme aventi valore di legge ordinaria per provvedere alla revisione, integrazione e coordinamento delle disposizioni e degli ordinamenti contabili attualmente vigenti in materia di procedure di ordinazione e pagamento di stipendi, pensioni ed altri assegni. Tali norme devono ispirarsi ai seguenti principi e criteri direttivi: a) semplificare e snellire le procedure di ordinazione e pagamento della spesa statale eliminando le duplicazioni di competenze, di controlli e di adempimenti che non siano strettamente essenziali a garanzia dei diritti dei cittadini e per la tutela degli interessi della pubblica amministrazione; e, ferme restando, in ogni caso, le altre funzioni della Corte dei conti, estendere la sottoposizione a controllo successivo dei titoli di spesa relativi a stipendi ed altri assegni fissi e a pensioni provvisorie, emessi dalle amministrazioni centrali, rendendo disponibili i dati necessari a detto controllo attraverso il sistema informativo; b) accelerare la liquidazione delle pensioni dei dipendenti dello Stato prevedendo la determinazione mediante decreto del Ministro del tesoro di rigorose scadenze entro le quali le amministrazioni di appartenenza devono trasmettere, quando necessario, agli uffici del Tesoro i provvedimenti e i dati di competenza e prevedendo altresi', in caso di inosservanza delle scadenze medesime da parte dei dipendenti, la responsabilita' amministrativa e contabile dei medesimi in relazione al rilievo che l'intervento di ciascuno ha nell'espletamento degli adempimenti relativi; c) adeguare la normativa vigente sulla contabilita' pubblica all'evoluzione della tecnologia, tenendo conto delle esigenze di utilizzazione dei sistemi di elaborazione automatica dei dati; d) semplificare i sistemi di pagamento degli stipendi al personale, anche attraverso l'emissione di assegni speciali di Stato, e il sistema di pagamento delle pensioni, autorizzandone, a domanda, anche l'accreditamento in conto corrente bancario; e) prevedere, in conformita' ai principi e criteri direttivi sopra delineati, che le norme che verranno emanate in attuazione della delega di cui al primo comma del presente articolo in materia di procedure di ordinazione e pagamento di stipendi, pensioni ed altri assegni, potranno essere successivamente modificate o integrate con norme regolamentari". Note alle premesse: - Per il testo dei primi due commi dell'art. 1 della legge n. 428/1985 v. nella nota precedente. - La legge n. 38/1951 riguarda l'emissione meccanografica dei titoli di spesa afferenti le pensioni ed il pagamento del debito vitalizio dello Stato a mezzo di assegni di conto corrente postale di serie speciale. - Il D.P.R. n. 423/1972 concerne "Semplificazione e snellimento di procedure relative ai trattamenti di attivita' e di quiescenza dei dipendenti dello Stato, comprese le aziende autonome". - Il D.P.R. n. 1092/1973 concerne: "Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato". - Il D.P.R. n. 21/1984 reca: "Modalita' agevolative per la riscossione dei titoli di spesa dello Stato". - Con la legge n. 41/1986 e' stata approvata la legge finanziaria 1986.
Art. 2
Controllo di legittimita' della Corte dei conti e riscontro dei pagamenti
1.I titoli di spesa emessi dalle amministrazioni centrali dello Stato, per la corresponsione al personale da esse amministrato dello stipendio e degli altri assegni fissi continuativi nonche' delle pensioni provvisorie, sono trasmessi, a cura delle rispettive ragionerie centrali, direttamente alle competenti tesorerie dello Stato o ad altro ufficio designato dal Ministro del tesoro. Copia dell'elenco di trasmissione e' inviato alla Direzione generale del tesoro.
2.I dati relativi ai medesimi titoli di spesa sono, dalle ragionerie centrali, resi disponibili per la Corte dei conti, attraverso il sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato.
3.Il controllo di legittimita' della Corte dei conti sui titoli di spesa di cui al comma 1, e' esercitato in via successiva. Nel caso in cui, a seguito di un rilievo della stessa Corte dei conti, i pagamenti disposti in base a tali titoli risultino errati, si fa luogo al conguaglio a credito o a debito.
4.I dati occorrenti per il riscontro della Corte dei conti sui pagamenti eseguiti in base a disposizioni delle direzioni provinciali del tesoro sono resi disponibili per la Corte medesima attraverso il sistema informativo della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro.
Art. 3
Pagamento delle pensioni con accreditamento in conto corrente bancario
1.I titolari di pensioni provvisorie e definitive nonche' di assegni congeneri a carico delle amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, possono richiedere ai competenti uffici ordinatori della spesa che il pagamento avvenga mediante accreditamento al proprio conto corrente bancario.
2.Con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite la data da cui diviene operativo il sistema di accreditamento e le procedure di attuazione della modalita' di pagamento di cui al comma 1, anche in deroga alle disposizioni di cui alla legge 3 febbraio 1951, n. 38, in relazione alla possibilita' di utilizzazione dei flussi informativi.
Nota all'art. 3: Per l'argomento della legge n. 38/1951 v. nelle note alle premesse.
Art. 4
Attribuzione dell'aggiunta di famiglia al personale statale in attivita' di servizio e in quiescenza
1.Le quote di aggiunta di famiglia per il coniuge, i figli e le altre persone a carico nonche' le maggiorazioni delle quote stesse per i figli minorenni sono attribuite al personale statale in servizio e in quiescenza ed agli altri pensionati amministrati dalle direzioni provinciali del tesoro senza adozione di formale provvedimento, anche in attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 423.
2.Per l'attribuzione agli aventi diritto del trattamento di cui al comma 1, la documentazione di rito va integrata dalla dichiarazione attestante il reddito familiare, prevista dal comma 1 dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 4:
3.Analoga dichiarazione deve essere prodotta, entro il 30 giugno 1986, dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo gia' in godimento dell'aggiunta di famiglia o delle maggiorazioni, ai fini del mantenimento del beneficio dopo tale data. Successivamente, la dichiarazione va rinnovata con le modalita' di cui al comma 2 del presente articolo ogni qualvolta si verificano cambiamenti nelle condizioni familiari e di reddito che comportano comunque modifiche del trattamento di famiglia.
Note all'art. 4: - Per l'argomento del D.P.R. n. 423/1972 v. nelle note alle premesse. - Il primo comma dell'art. 23 della legge n. 41/1986 (legge finanziaria 1986) dispone quanto segue: "Ai fini della corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e della maggiorazione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, i limiti di reddito familiare per i nuclei familiari composti di uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette o piu' componenti sono pari, rispettivamente, a lire 5.060.000, a lire 8.400.000, a lire 10.800.000, a lire 12.900.000, a lire 15.000.000, a lire 17.000.000 ed a lire 19.000.000, i suddetti limiti di reddito sono rivalutati annualmente dalla legge finanziaria in ragione del tasso d'inflazione programmato. Ai fini delle disposizioni del presente articolo il reddito familiare e' formato dal reddito del soggetto interessato, del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, dei figli ed equiparati ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, minori di eta' e dei soggetti a carico aventi diritto agli assegni familiari o altro trattamento di famiglia comunque denominato anche se non effettivamente corrisposti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi di qualsiasi natura ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se superiori a lire 2.000.000. Non si computano nel reddito medesimo gli importi delle prestazioni indicate nel presente articolo ed erogate a qualsiasi componente della famiglia. L'attestazione del reddito familiare e' resa dall'interessato con dichiarazione alla quale non si applicano le disposizioni di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Il dichiarante deve comunicare al soggetto tenuto a corrispondere le prestazioni il venire meno delle condizioni richieste per fruire dei benefici o che incidono sul loro ammontare entro 30 giorni dal verificarsi di tale circostanza. L'ente al quale sono rese le dichiarazioni previste dal presente comma deve trasmetterne immediatamente copia al comune di residenza del dichiarante".
Art. 5
Cessazione del servizio per limiti di eta' e liquidazione del trattamento di quiescenza a favore dei dipendenti dello Stato
1.L'art. 155 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e' sostituito dal seguente: "Art. 155. (Cessazione dal servizio per limiti di eta). - La cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di eta' e la liquidazione del trattamento di quiescenza sono disposte, ove non ostino particolari motivi, con unico decreto. Nello stesso decreto di liquidazione sono indicate, ai fini della riversibilita' della pensione, le generalita' del coniuge e dei figli minorenni. Il provvedimento e' trasmesso ai competenti organi di controllo almeno sei mesi prima del raggiungimento del limite di eta'. Entro trenta giorni dal ricevimento, la competente ragioneria invia copia del decreto di cui ai precedenti commi alla direzione provinciale del tesoro per il puntuale inizio dei pagamenti, indicandovi il numero di iscrizione da attribuire alla partita di pensione. La medesima ragioneria trasmette altresi' alla Corte dei conti, per il controllo di competenza, il provvedimento di cui al precedente terzo comma unitamente alla relativa documentazione. La direzione provinciale del tesoro, ricevuta copia del decreto di concessione della pensione, procede all'apertura della relativa partita di spesa fissa sulla quale dispone il pagamento del trattamento economico sulla base di quanto previsto nel provvedimento stesso. Nel caso in cui i pagamenti disposti in base a tali atti risultino errati, si fa luogo al conguaglio a credito o a debito. All'atto della cessazione dal servizio, copia del decreto di liquidazione e' consegnata dal capo dell'ufficio al titolare, che ne rilascia ricevuta. Qualora non sia possibile per eccezionali motivati impedimenti predisporre il provvedimento nei termini stabiliti dal terzo comma del presente articolo, e' autorizzata la corresponsione del trattamento provvisorio con le procedure di cui al successivo art. 162".
2.Al secondo comma dell'art. 156 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, la parola "quinto" e' sostituita con l'altra "ottavo".
3.Al primo comma dell'art. 193 del sopracitato testo unico, come modificato dall'art. 33 della legge 29 aprile 1976, n. 177, la parola "quarto" e' sostituita con l'altra "settimo".
Nota all'art. 5: Il testo dell'intero art. 156 e del primo comma dell'art. 193 del testo unico approvato con D.P.R. n. 1092/1973 (per l'argomento del testo unico v. nelle note alle premesse), come modificati dal presente decreto (l'art. 193 anche dall'art. 33 della legge n. 177/1976), e' il seguente: "Art. 156 (Altri casi di cessazione dal servizio). - Nei casi di cessazione dal servizio per causa diversa dal raggiungimento del limite di eta', il provvedimento di cessazione e' comunicato, anche prima della registrazione, all'ufficio competente affinche' proceda alla liquidazione del trattamento di quiescenza. Si osservano le disposizioni dei commi secondo e ottavo dell'art. 155". "Art. 193. primo comma. - Il decreto relativo al trattamento di quiescenza e' comunicato all'interessato a mezzo del servizio postale ovvero e' consegnato dalla direzione provinciale del tesoro direttamente al pensionato che ne rilascia ricevuta, salvo quanto disposto dal precedente art. 155, settimo comma).
Art. 6
Liquidazione della pensione di reversibilita' a favore del coniuge e degli orfani minorenni del pensionato statale
1.Il secondo comma dell'art. 160 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e' sostituito dal seguente: "Senza provvedimento formale si procede anche in favore degli orfani in caso di decesso o di passaggio ad altre nozze del coniuge superstite titolare di pensione di riversibilita', nonche' in favore del coniuge superstite e degli orfani minori del pensionato, nel caso in cui il matrimonio sia stato contratto prima che il pensionato stesso compisse il sessantacinquesimo anno di eta', ovvero dal matrimonio sia nata prole, anche se postuma, o col matrimonio siano stati legittimati figli naturali, previo accertamento della sussistenza di una delle condizioni suddette".
Nota all'art. 6: Si riporta qui di seguito l'intero art. 160 del testo unico approvato con D.P.R. n. 1092/1973 (per l'argomento del testo unico v. nelle note alle premesse), come modificato dal presente decreto: "Art. 160 (Liquidazione in caso di morte del pensionato). - In caso di morte del pensionato la direzione provinciale del tesoro, senza l'adozione di provvedimento fortunale, liquida la pensione di riversibilita' a favore della vedova e degli orfani minorenni, in base ai dati risultanti nel decreto di liquidazione del trattamento diretto e previo accertamento della inesistenza di sentenza di separazione personale per colpa della vedova. Senza provvedimento formale si procede anche in favore degli orfani in caso di decesso o di passaggio ad altre nozze del coniuge superstite titolare di pensione di riversibilita', nonche' in favore del coniuge superstite e degli orfani minori del pensionato, nel caso in cui il matrimonio sia stato contratto prima che il pensionato stesso compisse il 65 anni di eta', ovvero dal matrimonio sia nata prole, anche se postuma, o col matrimonio siano stati legittimati figli naturali, previo accertamento della sussistenza di una delle condizioni suddette. Per gli altri aventi diritto la direzione provinciale del tesoro provvede su domanda degli interessati.
Art. 7
Liquidazione della pensione provvisoria
1.L'art. 162 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e' sostituito dal seguente: "Art. 162. (Liquidazione provvisoria). - Dalla data di cessazione dal servizio e sino all'inizio del pagamento della pensione diretta, la competente direzione provinciale del tesoro corrisponde al pensionato un trattamento provvisorio, determinato in relazione ai servizi risultanti dalla documentazione prodotta ovvero in possesso dell'amministrazione, purche' sussistano i presupposti per il loro riconoscimento a norma di legge, da recuperare in sede di liquidazione della pensione definitiva. Il trattamento di cui al precedente comma spetta anche dal coniuge ed agli orfani minorenni del dipendente deceduto in attivita' di servizio o del pensionato deceduto durante il periodo di corresponsione del trattamento provvisorio. La concessione del trattamento provvisorio di cui al primo comma e' disposta mediante apposita comunicazione, a cura dell'amministrazione centrale o periferica competente a liquidare il trattamento definitivo a norma delle disposizioni vigenti, contenente anche l'indicazione del numero di iscrizione da assegnare alla relativa partita. Lo stesso numero sara' attribuito alla pensione definitiva che verra' successivamente liquidata. Detta comunicazione, unitamente a un documento sottoscritto dall'interessato contenente le indicazioni ritenute necessarie e le dichiarazioni previste dalle norme vigenti, e' trasmessa, almeno tre mesi prima della data della cessazione dal servizio, alla direzione provinciale del tesoro territorialmente competente, la quale procede all'apertura della relativa partita di spesa fissa. Nei casi di cessazione dal servizio per causa diversa dal compimento del limite di eta' o per morte del dante causa, la comunicazione riguardante l'attribuzione della pensione provvisoria deve essere trasmessa con il documento suddetto alla direzione provinciale del tesoro entro trenta giorni dalla cessazione dal servizio o dalla morte. La direzione provinciale del tesoro dispone, con precedenza assoluta sugli affari correnti, l'immediato pagamento della pensione spettante. La comunicazione di cui al terzo comma e' estesa alla Corte dei conti per il riscontro successivo sui pagamenti. A tal fine gli occorrenti dati sono resi disponibili per la Corte medesima attraverso il sistema informativo della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro. In caso di decesso del pensionato, la direzione provinciale del tesoro che ha in carico la relativa partita, qualora non trovi applicazione l'art. 160, primo, secondo e quarto comma, procede, in attesa della registrazione del provvedimento, alla corresponsione in via provvisoria al coniuge ed agli orfani minori della pensione che ad essi compete ai sensi del presente testo unico. Qualora l'importo della pensione definitiva diretta o di reversibilita' risultante dal decreto di concessione registrato alla Corte dei conti non sia uguale a quello attribuito in via provvisoria, la direzione provinciale del tesoro provvede alle necessarie variazioni, facendo luogo al conguaglio a credito o a debito. I dirigenti e il personale degli uffici competenti per le liquidazioni di cui al presente articolo nonche' quelli preposti all'ordinazione dei relativi pagamenti sono responsabili dei ritardi nell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo e passibili delle sanzioni disciplinari previste dall'art. 78 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche ai dirigenti degli uffici tenuti all'espletamento di adempimenti comunque connessi con la liquidazione e il pagamento del trattamento di pensione".
2.Il Ministro del tesoro con proprio decreto, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, stabilisce l'attuazione, anche graduale, di quanto disposto dal primo e terzo comma dell'art. 162 del sopracitato testo unico nei confronti del personale non amministrato dalle direzioni provinciali del tesoro.
Nota all'art. 7: Si riporta qui di seguito il contenuto dell'art. 78 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (richiamato nella nuova formulazione dell'art. 162 del testo unico approvato con D.P.R. n. 1092/1973): "Art. 78 (Sanzioni). - L'impiegato che viola i suoi doveri e' soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari: 1) la censura; 2) la riduzione dello stipendio; 3) la sospensione dalla qualifica; 4) la destituzione. Per l'impiegato con qualifica non inferiore a direttore generale si applica l'art. 123".
Art. 8
Liquidazione del trattamento speciale e della pensione privilegiata di riversibilita' a favore del coniuge e degli orfani minorenni del titolare di pensione privilegiata di prima categoria
1.All'art. 188 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, quale risulta modificato dall'art. 32 della legge 4 del 29 aprile 1976, n. 177, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "La liquidazione del trattamento speciale e della pensione privilegiata di riversibilita' in favore del coniuge e degli orfani minorenni del titolare di pensione privilegiata diretta o di assegno rinnovabile di prima categoria, nel caso in cui il matrimonio sia stato contratto prima che il pensionato compisse il sessantacinquesimo anno di eta' ovvero dal matrimonio sia nata prole, anche se postuma, o col matrimonio siano stati legittimati figli naturali, e' effettuata dalla direzione provinciale del tesoro senza l'adozione di provvedimento formale, previo accertamento della sussistenza di una delle condizioni suddette".
Nota all'art. 8: Si trascrive il contenuto dell'art. 188 del testo unico approvato con D.P.R. n. 1092/1973 (per l'argomento del testo unico v. nelle note alle premesse), come modificato dall'art. 32 della legge n. 177/1976 e dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 188 (Trattamento speciale). - In favore della vedova e degli orfani minorenni del titolare di pensione privilegiata diretta o di assegno rinnovabile di prima categoria, il trattamento speciale e la pensione privilegiata di riversibilita' previsti dall'art. 93 sono liquidati d'ufficio, senza l'adozione di provvedimento formale, dalla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita relativa al trattamento diretto, in base ai dati risultanti dal provvedimento di liquidazione di tale trattamento e previo accertamento della inesistenza di sentenza di separazione personale per colpa della vedova. Con le modalita' indicate nel primo comma del presente articolo la direzione provinciale del tesoro liquida il trattamento speciale e la pensione privilegiata di riversibilita' a favore della vedova e degli orfani minori anche in mancanza dei dati di cui al secondo comma del precedente art. 155 e previo accertamento della tempestivita' del matrimonio contratto dal pensionato. Gli atti relativi alle concessioni effettuate ai sensi del precedente comma sono inviali alla Corte dei conti per il controllo successivo. In favore degli orfani maggiorenni del titolare di pensione privilegiata diretta o di assegno rinnovabile di prima categoria, il trattamento speciale e la pensione privilegiata di riversibilita' previsti dall'art. 93 sono liquidati dalla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione diretta, con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 160, terzo comma. La liquidazione del trattamento speciale e della pensione privilegiata di riversibilita' in favore del coniuge e degli orfani minorenni del titolare di pensione privilegiata diretta o di assegno rinnovabile di prima categoria, nel caso in cui il matrimonio sia stato contratto prima che il pensionato compisse il sessantacinquesimo anno di eta' ovvero dal matrimonio sia nata prole, anche se postuma, o col matrimonio siano stati legittimati figli naturali, e' effettuata dalla direzione provinciale del tesoro senza l'adozione di provvedimento formale, previo accertamento della sussistenza di una delle condizioni suddette".
Art. 9
Periodicita' del pagamento di pensioni e assegni a carico del bilancio statale
1.L'art. 197 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e' sostituito dal seguente: "Art. 197. (Pagamento delle pensioni e degli assegni). Le pensioni e gli assegni rinnovabili sono pagati a rate mensili o bimestrali scadenti, rispettivamente, alla Fine del mese o del bimestre. La tredicesima mensilita' viene pagata unitamente all'ultima rata dell'anno. La periodicita' dei pagamenti e' stabilita con decreto del Ministro del tesoro. I pagamenti delle rate vengono effettuati nel corso del mese o del bimestre alle date stabilite dal Ministro del tesoro con proprio decreto. Tutte le ritenute non erariali, che in atto vengono versate mensilmente, sono effettuate e versate agli enti creditori con la stessa periodicita' stabilita per il pagamento della rata di pensione, anche in deroga a pattuizioni ed obblighi degli interessati. In caso di decesso del titolare prima del giorno di scadenza della rata di pensione o di assegno non si richiede la restituzione della quota di pensione o di assegno relativa al periodo intercorrente tra la data di morte del titolare e la scadenza della rata e si fa luogo alla corresponsione del rateo della tredicesima mensilita' soltanto per la parte eccedente la predetta quota. Le pensioni e gli assegni pagabili all'estero sono corrisposti a trimestre intero maturato, alla data che sara' stabilita dal Ministro del tesoro con il decreto di cui al secondo comma. Nel caso di cessazione del diritto da parte di un compartecipe della pensione di riversibilita', la riduzione della misura della pensione si effettua, ai fini del pagamento, dal primo del mese successivo all'evento che determina la cessazione del diritto stesso".
2.L'ultimo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 423, e' sostituito dal seguente: "Si applica il disposto di cui al secondo e quarto comma dell'art. 1 del presente decreto".
Nota all'art. 9: Si trascrive il testo dell'art. 5 del D.P.R. n. 423/1972 (per l'argomento del decreto v. nelle note alle premesse), come modificato dal presente decreto, nonche' dell'art. 1 del medesimo decreto richiamato nell'art. 5: "Art. 5 (Quote di aggiunta di famiglia al personale cessato dal servizio). - Le quote di aggiunta di famiglia a favore del personale delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, cessato dal servizio, sono attribuite - senza l'adozione di provvedimento formale - dalla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione, su domanda dell'interessato, salvo quanto e' previsto nel successivo comma. Nei confronti del dipendente cessato dal servizio l'attribuzione e' effettuata d'ufficio in base all'indicazione contenuta nel ruolo di pensione, delle generalita' delle persone per le quali era corrisposta l'aggiunta di famiglia all'atto della cessazione dal servizio ovvero, qualora trattisi di personale gia' amministrato dalla direzione provinciale del tesoro, in base alle risultanze degli atti in possesso della direzione stessa. Si applica il disposto di cui al secondo e quarto comma dell'art. 1 del presente decreto". "Art. 1. (Quote di aggiunta di famiglia ai dipendenti statali). - Le quote di aggiunta di famiglia per la moglie e i figli a carico, spettanti ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, sono attribuite dagli uffici amministrativi centrali e periferici aventi competenza in materia, senza l'adozione di provvedimento formale. Di tali attribuzioni le direzioni provinciali del tesoro, gli uffici amministrativi periferici ed i funzionari delegati sono tenuti a dare comunicazione periodica alle amministrazioni interessate e agli organi di controllo. L'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia di cui al precedente comma nonche' di quelle spettanti per altre persone a carico ha inizio, ai fini del pagamento, dal primo giorno del mese in cui sorge il diritto e cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verifica il compimento del ventunesimo anno di eta', il matrimonio o il decesso dei figli, il compimento del 26° anno di eta' per i figli studenti universitari o il decesso del coniuge o dei genitori. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche ai fini della maggiorazione delle quote di aggiunta di famiglia per i figli che abbiano superato il 14° anno di eta', ai sensi dell'art. 4 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, nonche' ai fini della variazione della misura delle quote stesse ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, e successive modificazioni. Per ogni altro effetto rimane ferma la decorrenza o la cessazione del beneficio dalla data in cui e' sorto o cessato il diritto".
Art. 10
Periodicita' dei pagamenti delle pensioni di guerra, di quelle non a carico del bilancio statale, nonche' di altri assegni
1.Le disposizioni dell'art. 197 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, nel testo di cui all'art. 9 del presente decreto, si applicano anche ai trattamenti pensionistici erogati dalle direzioni provinciali del tesoro diversi da quelli contemplati nel citato testo unico, compresi quelli di guerra e quelli a carico delle casse pensioni della Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, delle amministrazioni e aziende autonome di Stato e di altri enti pubblici.
2.Il pagamento degli assegni vitalizi di importo non superiore a L. 120.000 annue e quello degli assegni straordinari annessi alle decorazioni al valor militare e civile viene effettuato con periodicita' annuale alla data stabilita con decreto del Ministro del tesoro, fatta eccezione per il pagamento degli assegni annessi alle medaglie d'oro, che avviene con la stessa periodicita' ed alle date stabilite per le pensioni di guerra.
3.Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 18 marzo 1968, n. 263, come modificato dall'art. 2 della legge 4 novembre 1979, n. 563.
Nota all'art. 10: Il testo dell'art. 5 della legge n. 263/1968 (nella formulazione originaria), concernente "Riconoscimento in favore dei partecipanti alla guerra 1914-18 e alle guerre precedenti", era il seguente: "Art. 5. - Agli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto che alla data del 1 gennaio 1968 non godano di un reddito superiore al minimo imponibile previsto ai fini dell'imposta complementare e' concesso un assegno annuo vitalizio, non riversibile, di lire 60.000. L'assegno decorre dal 1 gennaio 1968 ed e' corrisposto, esente da ritenute erariali, in due rate semestrali pagabili il 30 giugno e il 20 dicembre. Un'annualita' dell'assegno vitalizio e' corrisposta alla vedova o ai figli all'atto del decesso del titolare. L'assegno e' concesso anche ai combattenti della guerra 1914-18 nelle forze armate dell'ex esercito austro-ungarico divenuti cittadini italiani per annessione. Alla liquidazione e al pagamento dell'assegno provvedono le direzioni provinciali del tesoro. Sono estese ai provvedimenti relativi le norme degli articoli 15 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544". L'art. 2 della legge n. 563/1979 ha cosi' disposto: "L'assegno annuo vitalizio, non riversibile, di cui all'art. 5 della legge 18 marzo 1968, n. 263, in favore degli insigniti dell'ordine di Vittorio Veneto, a decorrere dal 1 gennaio 1979, e' elevato da L. 60.000 a L. 120.000 e a decorrere dal 1 gennaio 1980 a L. 150.000. L'assegno di cui al precedente comma e' corrisposto in due rate semestrali scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno. Il pagamento delle rate e' anticipato al 31 gennaio ed al 31 luglio, ferma restando la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 370 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827".
Art. 11
Arrotondamento dell'importo annuo della pensione
1.L'importo annuo della pensione o dell'assegno rinnovabile e' arrotondato per eccesso a lire cento, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore del presente decreto. Dalla stessa data e' abrogato l'art. 35 della legge 29 aprile 1976, n. 177.
Nota all'art. 11: L'art. 35 della legge n. 177/1976, nel modificare l'art. 198 del testo unico approvato con il D.P.R. n. 1092/1973 (per l'argomento del testo unico v. nelle note alle premesse), prevedeva che l'importo annuo della pensione o dell'assegno rinnovabile fosse arrotondato, per eccesso, a L. 500.
Art. 12
Comunicazioni agli organi di controllo
1.Nel caso in cui, ai sensi delle vigenti disposizioni, i trattamenti di attivita' o pensionistici vengono concessi o modificati senza provvedimento formale, dell'avvenuta concessione o modifica viene data comunicazione entro tre mesi alla Corte dei conti e alla competente ragioneria.
Art. 13
Modificazioni e integrazioni
1.Le disposizioni contenute nel presente decreto riguardanti le procedure di ordinazione e pagamento di stipendi, pensioni ed altri assegni possono essere modificate o integrate con norme regolamentari, nel rispetto dei criteri indicati nell'art. 1 della legge 7 agosto 1985, n. 428.
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
GORIA, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 aprile 1986
Atti di Governo, registro n. 60, foglio n. 21
Nota all'art. 13: Per il testo dei primi due commi dell'art. 1 della legge n. 428/1985 v. nella nota al titolo.
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