DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 1986, n. 138
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1985, n. 428, con il quale il Governo della Repubblica e' delegato all'emanazione di norme aventi valore di legge ordinaria per provvedere alla revisione, integrazione e coordinamento delle disposizioni e degli ordinamenti contabili attualmente vigenti in materia di procedure di ordinazione e pagamento di stipendi, pensioni ed altri assegni;
Visti il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
Vista la legge 3 febbraio 1951, n. 38;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 423;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21;
Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;
Ritenuta l'opportunita' di provvedere all'attuazione della delega di cui alla legge 7 agosto 1985, n. 428, per quanto concerne la semplificazione di talune procedure relative all'ordinazione e al pagamento di stipendi e pensioni nonche' all'accreditamento in conto corrente bancario delle pensioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 aprile 1986;
Sulla proposta del Ministro del tesoro;
E M A N A il seguente decreto:
Art. 1
Corresponsione del trattamento economico ai dipendenti statali
1.Le nomine e le promozioni del personale statale e l'attribuzione del trattamento economico relativo alla qualifica sono disposte, ove non ostino particolari motivi, con unico provvedimento. Copia di tale provvedimento e' trasmesso al competente ufficio centrale o periferico ovvero alla direzione provinciale del tesoro per i successivi adempimenti.
2.La direzione provinciale del tesoro, ricevuta copia del provvedimento di nomina, procede all'apertura della relativa partita di spesa fissa sulla quale dispone il pagamento del trattamento economico sulla base di quanto previsto dal provvedimento stesso.
Nota al titolo: Il testo dei primi due commi dell'art. 1 della legge n. 428/1985 (Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di stipendi, pensioni ed altri assegni; riorganizzazione delle direzioni provinciali del tesoro e istituzione della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro; adeguamento degli organici del personale dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero del tesoro e del personale amministrativo della Corte dei conti) e' il seguente: "Art. 1. (Delega al Governo). - Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, su proposta del Ministro del tesoro, norme aventi valore di legge ordinaria per provvedere alla revisione, integrazione e coordinamento delle disposizioni e degli ordinamenti contabili attualmente vigenti in materia di procedure di ordinazione e pagamento di stipendi, pensioni ed altri assegni. Tali norme devono ispirarsi ai seguenti principi e criteri direttivi: a) semplificare e snellire le procedure di ordinazione e pagamento della spesa statale eliminando le duplicazioni di competenze, di controlli e di adempimenti che non siano strettamente essenziali a garanzia dei diritti dei cittadini e per la tutela degli interessi della pubblica amministrazione; e, ferme restando, in ogni caso, le altre funzioni della Corte dei conti, estendere la sottoposizione a controllo successivo dei titoli di spesa relativi a stipendi ed altri assegni fissi e a pensioni provvisorie, emessi dalle amministrazioni centrali, rendendo disponibili i dati necessari a detto controllo attraverso il sistema informativo; b) accelerare la liquidazione delle pensioni dei dipendenti dello Stato prevedendo la determinazione mediante decreto del Ministro del tesoro di rigorose scadenze entro le quali le amministrazioni di appartenenza devono trasmettere, quando necessario, agli uffici del Tesoro i provvedimenti e i dati di competenza e prevedendo altresi', in caso di inosservanza delle scadenze medesime da parte dei dipendenti, la responsabilita' amministrativa e contabile dei medesimi in relazione al rilievo che l'intervento di ciascuno ha nell'espletamento degli adempimenti relativi; c) adeguare la normativa vigente sulla contabilita' pubblica all'evoluzione della tecnologia, tenendo conto delle esigenze di utilizzazione dei sistemi di elaborazione automatica dei dati; d) semplificare i sistemi di pagamento degli stipendi al personale, anche attraverso l'emissione di assegni speciali di Stato, e il sistema di pagamento delle pensioni, autorizzandone, a domanda, anche l'accreditamento in conto corrente bancario; e) prevedere, in conformita' ai principi e criteri direttivi sopra delineati, che le norme che verranno emanate in attuazione della delega di cui al primo comma del presente articolo in materia di procedure di ordinazione e pagamento di stipendi, pensioni ed altri assegni, potranno essere successivamente modificate o integrate con norme regolamentari". Note alle premesse: - Per il testo dei primi due commi dell'art. 1 della legge n. 428/1985 v. nella nota precedente. - La legge n. 38/1951 riguarda l'emissione meccanografica dei titoli di spesa afferenti le pensioni ed il pagamento del debito vitalizio dello Stato a mezzo di assegni di conto corrente postale di serie speciale. - Il D.P.R. n. 423/1972 concerne "Semplificazione e snellimento di procedure relative ai trattamenti di attivita' e di quiescenza dei dipendenti dello Stato, comprese le aziende autonome". - Il D.P.R. n. 1092/1973 concerne: "Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato". - Il D.P.R. n. 21/1984 reca: "Modalita' agevolative per la riscossione dei titoli di spesa dello Stato". - Con la legge n. 41/1986 e' stata approvata la legge finanziaria 1986.
Art. 2
Controllo di legittimita' della Corte dei conti e riscontro dei pagamenti
1.I titoli di spesa emessi dalle amministrazioni centrali dello Stato, per la corresponsione al personale da esse amministrato dello stipendio e degli altri assegni fissi continuativi nonche' delle pensioni provvisorie, sono trasmessi, a cura delle rispettive ragionerie centrali, direttamente alle competenti tesorerie dello Stato o ad altro ufficio designato dal Ministro del tesoro. Copia dell'elenco di trasmissione e' inviato alla Direzione generale del tesoro.
2.I dati relativi ai medesimi titoli di spesa sono, dalle ragionerie centrali, resi disponibili per la Corte dei conti, attraverso il sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato.
3.Il controllo di legittimita' della Corte dei conti sui titoli di spesa di cui al comma 1, e' esercitato in via successiva. Nel caso in cui, a seguito di un rilievo della stessa Corte dei conti, i pagamenti disposti in base a tali titoli risultino errati, si fa luogo al conguaglio a credito o a debito.
4.I dati occorrenti per il riscontro della Corte dei conti sui pagamenti eseguiti in base a disposizioni delle direzioni provinciali del tesoro sono resi disponibili per la Corte medesima attraverso il sistema informativo della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro.
Art. 3
Pagamento delle pensioni con accreditamento in conto corrente bancario
1.I titolari di pensioni provvisorie e definitive nonche' di assegni congeneri a carico delle amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, possono richiedere ai competenti uffici ordinatori della spesa che il pagamento avvenga mediante accreditamento al proprio conto corrente bancario.
2.Con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite la data da cui diviene operativo il sistema di accreditamento e le procedure di attuazione della modalita' di pagamento di cui al comma 1, anche in deroga alle disposizioni di cui alla legge 3 febbraio 1951, n. 38, in relazione alla possibilita' di utilizzazione dei flussi informativi.
Nota all'art. 3: Per l'argomento della legge n. 38/1951 v. nelle note alle premesse.
Art. 4
Attribuzione dell'aggiunta di famiglia al personale statale in attivita' di servizio e in quiescenza
1.Le quote di aggiunta di famiglia per il coniuge, i figli e le altre persone a carico nonche' le maggiorazioni delle quote stesse per i figli minorenni sono attribuite al personale statale in servizio e in quiescenza ed agli altri pensionati amministrati dalle direzioni provinciali del tesoro senza adozione di formale provvedimento, anche in attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 423.
2.Per l'attribuzione agli aventi diritto del trattamento di cui al comma 1, la documentazione di rito va integrata dalla dichiarazione attestante il reddito familiare, prevista dal comma 1 dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 4:
3.Analoga dichiarazione deve essere prodotta, entro il 30 giugno 1986, dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo gia' in godimento dell'aggiunta di famiglia o delle maggiorazioni, ai fini del mantenimento del beneficio dopo tale data. Successivamente, la dichiarazione va rinnovata con le modalita' di cui al comma 2 del presente articolo ogni qualvolta si verificano cambiamenti nelle condizioni familiari e di reddito che comportano comunque modifiche del trattamento di famiglia.
Note all'art. 4: - Per l'argomento del D.P.R. n. 423/1972 v. nelle note alle premesse. - Il primo comma dell'art. 23 della legge n. 41/1986 (legge finanziaria 1986) dispone quanto segue: "Ai fini della corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e della maggiorazione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, i limiti di reddito familiare per i nuclei familiari composti di uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette o piu' componenti sono pari, rispettivamente, a lire 5.060.000, a lire 8.400.000, a lire 10.800.000, a lire 12.900.000, a lire 15.000.000, a lire 17.000.000 ed a lire 19.000.000, i suddetti limiti di reddito sono rivalutati annualmente dalla legge finanziaria in ragione del tasso d'inflazione programmato. Ai fini delle disposizioni del presente articolo il reddito familiare e' formato dal reddito del soggetto interessato, del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, dei figli ed equiparati ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, minori di eta' e dei soggetti a carico aventi diritto agli assegni familiari o altro trattamento di famiglia comunque denominato anche se non effettivamente corrisposti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi di qualsiasi natura ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se superiori a lire 2.000.000. Non si computano nel reddito medesimo gli importi delle prestazioni indicate nel presente articolo ed erogate a qualsiasi componente della famiglia. L'attestazione del reddito familiare e' resa dall'interessato con dichiarazione alla quale non si applicano le disposizioni di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Il dichiarante deve comunicare al soggetto tenuto a corrispondere le prestazioni il venire meno delle condizioni richieste per fruire dei benefici o che incidono sul loro ammontare entro 30 giorni dal verificarsi di tale circostanza. L'ente al quale sono rese le dichiarazioni previste dal presente comma deve trasmetterne immediatamente copia al comune di residenza del dichiarante".
Art. 5
Cessazione del servizio per limiti di eta' e liquidazione del trattamento di quiescenza a favore dei dipendenti dello Stato
1.L'art. 155 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e' sostituito dal seguente: "Art. 155. (Cessazione dal servizio per limiti di eta). - La cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di eta' e la liquidazione del trattamento di quiescenza sono disposte, ove non ostino particolari motivi, con unico decreto. Nello stesso decreto di liquidazione sono indicate, ai fini della riversibilita' della pensione, le generalita' del coniuge e dei figli minorenni. Il provvedimento e' trasmesso ai competenti organi di controllo almeno sei mesi prima del raggiungimento del limite di eta'. Entro trenta giorni dal ricevimento, la competente ragioneria invia copia del decreto di cui ai precedenti commi alla direzione provinciale del tesoro per il puntuale inizio dei pagamenti, indicandovi il numero di iscrizione da attribuire alla partita di pensione. La medesima ragioneria trasmette altresi' alla Corte dei conti, per il controllo di competenza, il provvedimento di cui al precedente terzo comma unitamente alla relativa documentazione. La direzione provinciale del tesoro, ricevuta copia del decreto di concessione della pensione, procede all'apertura della relativa partita di spesa fissa sulla quale dispone il pagamento del trattamento economico sulla base di quanto previsto nel provvedimento stesso. Nel caso in cui i pagamenti disposti in base a tali atti risultino errati, si fa luogo al conguaglio a credito o a debito. All'atto della cessazione dal servizio, copia del decreto di liquidazione e' consegnata dal capo dell'ufficio al titolare, che ne rilascia ricevuta. Qualora non sia possibile per eccezionali motivati impedimenti predisporre il provvedimento nei termini stabiliti dal terzo comma del presente articolo, e' autorizzata la corresponsione del trattamento provvisorio con le procedure di cui al successivo art. 162".
2.Al secondo comma dell'art. 156 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, la parola "quinto" e' sostituita con l'altra "ottavo".
3.Al primo comma dell'art. 193 del sopracitato testo unico, come modificato dall'art. 33 della legge 29 aprile 1976, n. 177, la parola "quarto" e' sostituita con l'altra "settimo".
Nota all'art. 5: Il testo dell'intero art. 156 e del primo comma dell'art. 193 del testo unico approvato con D.P.R. n. 1092/1973 (per l'argomento del testo unico v. nelle note alle premesse), come modificati dal presente decreto (l'art. 193 anche dall'art. 33 della legge n. 177/1976), e' il seguente: "Art. 156 (Altri casi di cessazione dal servizio). - Nei casi di cessazione dal servizio per causa diversa dal raggiungimento del limite di eta', il provvedimento di cessazione e' comunicato, anche prima della registrazione, all'ufficio competente affinche' proceda alla liquidazione del trattamento di quiescenza. Si osservano le disposizioni dei commi secondo e ottavo dell'art. 155". "Art. 193. primo comma. - Il decreto relativo al trattamento di quiescenza e' comunicato all'interessato a mezzo del servizio postale ovvero e' consegnato dalla direzione provinciale del tesoro direttamente al pensionato che ne rilascia ricevuta, salvo quanto disposto dal precedente art. 155, settimo comma).
Art. 6
Liquidazione della pensione di reversibilita' a favore del coniuge e degli orfani minorenni del pensionato statale
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