DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 marzo 1986, n. 141
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1967, n. 928;
Ritenuta l'opportunita' di modificare il secondo comma dell'art. 48 del regolamento anzidetto;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 841/85 - sez. III del 13 giugno 1985 e ritenuto di doversi ad esso conformare;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 27 febbraio 1986;
Sulla proposta del Ministro delle Finanze;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
1.Il secondo comma dell'art. 48 del regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, nel testo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1967, n. 928, e' sostituito dal seguente: "Nei giorni in cui si procede a tale confronto, devono essere verificate sulle matrici e liquidate tutte le vincite superiori a L. 30.000, accreditatesi dai ricevitori e indicate nelle apposite tabelle complete. Con successivi decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, il predetto importo potra' essere modificato".
2.Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della stia pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
VISENTINI, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 marzo 1986
Registro n. 18 Finanze, foglio n. 161
Nota all'art. 1: Il testo dell'art. 48 del R.D. n. 1077/1940, come sostituito con D.P.R. n. 928/1967, per le modifiche apportate dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 48. - Tutte le bollette vincenti eccedenti l'importo di lire 25.000, quelle sulle quali cada dubbio o portino staccate le bollette "legate" e le altre al cui pagamento debbono provvedere per qualsiasi causa le intendenze sedi di archivio segreto, sono descritte in appositi elenchi e confrontate dalla commissione di cui all'art. 24 del regio decreto-legge n. 1933 del 1938, nei giorni e nei modi stabiliti. Nei giorni in cui si procede a tale confronto, devono essere verificate sulle matrici e liquidate tutte le vincite superiori a L. 30.000, accreditatesi dai ricevitori e indicate nelle apposite tabelle complete. Con successivi decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, il predetto importo potra' essere modificato. Tale compito, negli archivi di maggiore importanza e qualora le vincite da verificare siano molto numerose, puo' essere disimpegnato da una o piu' commissioni sussidiarie composta ciascuna come al successivo art. 49. All'uopo la competente ragioneria provinciale dello Stato, prima dell'apertura dell'archivio segreto, provvedera' a rimettere, all'intendenza di finanza sede di estrazione, tutte le tabelle complete relative alle ricevitorie dipendenti dall'archivio stesso, comprendenti le vincite da verificare. Parimenti la detta ragioneria provinciale dovra' tempestivamente rimettere alle Intendenze sedi di archivio, comprese nella circoscrizione, le tabelle di cui sopra, attinenti alle ricevitorie dipendenti da ciascun archivio. Compiuto l'accertamento delle vincite, le tabelle predette sono ritirate dall'intendente o da chi per esso, per essere custodite con la massima cura fino a quando non sara' provveduto, presso il servizio di verifica e riscontro, al prescritto confronto".
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