DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1986, n. 156

Type DPR
Publication 1986-03-13
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Ritenuto peraltro necessario - anche al fine di un coordinamento con l'art. 1 - integrare l'art. 4 del testo sottoposto all'esame del Consiglio di Stato con la espressa esplicitazione, tra gli utenti inclusi nella categoria B, dei privati cittadini, inclusione che non altera la sostanza della previsione normativa, ma la completa sotto il profilo dell'elencazione dei singoli utenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 1986;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1.Le pubbliche amministrazioni ed i privati possono essere ammessi ad usufruire delle informazioni contenute nella banca dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

2.I collegamenti degli organi costituzionali, giurisdizionali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato sono effettuati gratuitamente e su semplice richiesta.

Art. 2

1.L'utenza del servizio e' concessa dal Ministro dei trasporti su istanza della parte interessata.

Art. 3

1.Il Ministro dei trasporti, o, su delega del Ministro, il direttore generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, provvede alla concessione di cui al precedente articolo mediante la stipulazione di apposita convenzione con il richiedente.

Art. 4

1.L'utenza del servizio e' concessa, valutati in ogni caso i motivi di interesse pubblico e tenuto conto delle disponibilita' di collegamenti al momento della concessione, nel seguente ordine di preferenza per categoria: categoria A: aziende di Stato aventi autonomia di bilancio e di gestione; amministrazioni regionali, provinciali, comunali ed enti parastatali, universita' ed istituti pubblici di istruzione e di ricerca; categoria B: fabbriche costruttrici di veicoli o motori e loro associazioni, associazioni di rivenditori di veicoli o motori, privati cittadini.

Art. 5

1.Oltre alle cause di cessazione dell'utenza previste nella convenzione stipulata con l'utente, il Ministro dei trasporti puo' sempre revocare, totalmente o parzialmente, la concessione per ragioni di interesse pubblico.

Art. 6

1.La convenzione ha la durata di un anno.

2.In mancanza di disdetta da parte del Ministero dei trasporti, o da parte dell'utente, da darsi non meno di tre mesi prima della scadenza, la convenzione si intendera' tacitamente rinnovata.

3.Le spese della convenzione sono ad esclusivo carico del richiedente.

Art. 7

1.L'utente potra' collegarsi all'elaboratore elettronico del centro elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione a mezzo di un terminale e di una stampante tecnicamente compatibili con la rete.

2.Il giudizio di compatibilita' e' di esclusiva competenza della direzione del centro.

3.Le spese di acquisto o locazione del terminale e della stampante nonche' quelle di collegamento del terminale con il concentratore e della utilizzazione delle linee di telecomunicazioni sono integralmente a carico dell'utente.

4.I dati richiesti potranno essere acquisiti anche mediante altri supporti meccanografici forniti dall'utente.

Art. 8

1.Il Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ha la piena ed esclusiva proprieta' delle informazioni memorizzate e del sistema di ricerca.

2.Le informazioni saranno fornite limitatamente agli schemi meccanografici in uso presso il centro elaborazione dati della motorizzazione civile.

3.La possibilita' di fornire informazioni con stati di aggregazione diversi da quelli disponibili sara' valutata di volta in volta dal Ministro dei trasporti.

4.In ogni caso il costo delle procedure necessarie, di cui il Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, acquisisce la piena ed esclusiva proprieta', sara' integralmente a carico dell'utente.

Art. 9

1.Le informazioni non possono essere oggetto di alienazione o di cessione, neppure a titolo gratuito.

2.La riproduzione di documenti desunti dagli archivi elettronici in testi e riviste deve contenere l'indicazione chiara della provenienza dal centro elaborazione dati della motorizzazione civile.

3.La violazione dei divieti di cui ai commi precedenti comporta la revoca della concessione.

Art. 10

1.Nella convenzione e' inserita apposita clausola con cui il Ministero dei trasporti e' esonerato da ogni responsabilita' per danni di qualsiasi natura, diretti o indiretti, ed in particolare per i danni derivanti da eventuali inesattezze o incompletezze dei dati contenuti nei propri archivi, nonche' per le eventuali sospensioni del servizio.

Art. 11

1.L'utente e' tenuto a corrispondere un canone annuo che, per ogni singola categoria di cui al precedente art. 4 del presente regolamento, e' cosi' determinato: lire un milione cinquecentomila, se appartiene alla categoria A; lire due milioni cinquecentomila, se appartiene alla categoria B.

2.Il canone dovra' essere corrisposto in un'unica soluzione e anticipatamente, e comunque prima dall'inizio del servizio, mediante versamento su conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio, con imputazione all'apposito capo e capitolo dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato.

3.A garanzia degli obblighi derivanti dalla convenzione l'utente deve prestare, con le modalita' previste dall'art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, una cauzione di importo corrispondente a quello del canone annuo.

4.Nella convenzione verranno determinate le modalita' dell'accesso agli archivi ed il tipo delle informazioni da fornire.

5.In ogni caso nei confronti degli utenti privati le informazioni concernenti i dati sulle immatricolazioni di veicoli saranno depurate dei dati anagrafici degli intestatari.

6.Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, potra' provvedere con decreto all'eventuale revisione delle misure del canone di cui al comma 1 del presente articolo e stipulare convenzioni particolari con singole categorie di utenti diverse da quelle previste nell'art. 4 del presente regolamento.

COSSIGA

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

SIGNORILE, Ministro dei trasporti

VISENTINI, Ministro delle finanze

GORIA, Ministro del tesoro

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 maggio 1986

Atti di Governo, registro n. 60, foglio n. 26

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