DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1986, n. 157
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 16 febbraio 1942, n. 426, e successive modificazioni, sulla costituzione e l'ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.);
Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617, istitutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo, con la quale sono state trasferite al predetto Dicastero le funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti del C.O.N.I.;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1974, n. 530, recante norme di attuazione della predetta legge 16 febbraio 1942, n. 426;
Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;
Vista la legge 23 marzo 1981, n. 91;
Ritenuta la necessita' di modificare ed integrare le vigenti norme di attuazione, sulla base della piu' recente legislazione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 1986;
Sulla proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro;
EMANA
il seguente decreto:
Titolo I ORDINAMENTO DEL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO
Art. 1
Scopi del Comitato
1.Il Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), ha sede in Roma, ed e' posto sotto la vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo.
2.Esso persegue le finalita' previste dalla legge 16 febbraio 1942, n. 426, e successive modificazioni, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato internazionale olimpico (C.I.O.).
Note alle premesse: - La legge n. 70/1975 reca disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente. - La legge n. 91/1981 reca norme in materia di rapporti tra societa' e sportivi professionisti. Nota all'art. 1: Per l'argomento della legge n. 426/1942, vedi nelle premesse.
Art. 2
Organi
2.Le federazioni sportive nazionali sono organi del Comitato relativamente all'esercizio delle attivita' sportive ricadenti nell'ambito di rispettiva competenza.
Art. 3
Requisiti per rivestire cariche
Art. 4
Composizione del consiglio nazionale
1.Il consiglio nazionale e' composto dal presidente del Comitato, che lo presiede, e dai presidenti delle federazioni sportive nazionali. Vi esercita le funzioni di segretario il segretario generale del Comitato.
2.Il consiglio dura in carica quattro anni.
3.Partecipano alle adunanze con diritto di voto, ai sensi dell'art. 24 dello statuto del Comitato internazionale olimpico, i membri italiani di questo Comitato.
4.Alle riunioni possono partecipare, senza diritto al voto, un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo e, ove siano invitati, un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione ed uno del Ministero della difesa.
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4-bis.Il consiglio nazionale puo' nominare un presidente onorario e due membri onorari del CONI, scelti tra coloro che si sono particolarmente distinti nel mondo dello sport e tenendo anche conto dei criteri e delle modalita' determinati dal consiglio stesso, in armonia con le disposizioni del Comitato internazionale olimpico (C.I.O.) sulla composizione dei Comitati nazionali olimpici, i quali partecipano alle riunioni del consiglio nazionale senza diritto di voto.
))
Art. 5
Compiti del consiglio nazionale
2.Le deliberazioni di cui alle lettere f) e g) devono essere trasmesse al Ministero del turismo e dello spettacolo ed a quello del tesoro ai fini di quanto disposto al successivo art. 12.
Note all'art. 5: - Per l'argomento della legge n. 70/1975, vedi nelle note alle premesse. - Il testo vigente dell'ultimo comma dell'art. 5 della legge n. 426/1942 (per l'argomento della legge vedi nelle premesse) e' il seguente: "Le Federazioni sportive nazionali stabiliscono, con regolamenti interni, approvati dal presidente del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), le norme tecniche ed amministrative per il loro funzionamento e le norme sportive per l'esercizio dello sport controllato". - Il testo dell'art. 12 della legge n. 91/1981 (per l'argomento della legge vedi nelle note alle premesse) cosi' dispone: "Art. 12. (Nome sul controllo e sulla responsabilita' delle federazioni sportive nazionali). - Le societa' sportive di cui alla presente legge sono sottoposte all'approvazione ed ai controlli sulla gestione da parte delle federazioni sportive nazionali cui sono affiliate, per delega del C.O.N.I. e secondo modalita' approvate dal C.O.N.I. Tutte le deliberazioni delle societa' concernenti esposizioni finanziarie, acquisto o vendita di beni immobili, o, comunque, tutti gli atti di straordinaria amministrazione, sono soggetti ad approvazione da parte delle federazioni sportive nazionali cui sono affiliate. Nel caso di societa' affiliata a piu' federazioni sportive nazionali, l'approvazione ed i controlli sono effettuati dalla federazione competente per l'attivita' cui la deliberazione si riferisce. In caso di mancata approvazione e' ammesso ricorso alla giunta esecutiva del C.O.N.I., che si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso".
Art. 6
Convocazione e deliberazione del consiglio nazionale
1.Il consiglio nazionale e' convocato dal presidente in seduta ordinaria almeno due volte l'anno per l'esame dei bilanci preventivo e consuntivo ed in seduta straordinaria ogni qualvolta il presidente stesso o la giunta esecutiva lo ritengano necessario, ovvero su richiesta motivata di almeno un terzo dei membri del consiglio nazionale aventi diritto a voto, entro quaranta giorni dalla richiesta stessa.
2.L'avviso di convocazione e' fatto con lettera raccomandata, contenente l'ordine del giorno, da inviarsi, almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione, a tutti i componenti del consiglio nazionale, ed e' comunicato ai componenti del collegio dei revisori ed al Ministero del turismo e dello spettacolo. Nel caso di convocazione straordinaria, su richiesta di un terzo dei membri, l'ordine del giorno deve specificare le proposte contenute nella richiesta.
3.Salvo che non sia diversamente disposto, per la validita' delle riunioni del consiglio nazionale occorre la presenza della maggioranza assoluta dei componenti con diritto a voto.
4.Le proposte di deliberazione sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza con diritto a voto.
Art. 7
Composizione della giunta esecutiva
1.La giunta esecutiva e' composta dal presidente del Comitato che la presiede, dai due vice presidenti, dai sei membri eletti dal consiglio nazionale e dal segretario generale che vi esplica le funzioni di segretario.
2.Partecipano, inoltre, con diritto di voto, alla giunta esecutiva, ai sensi dell'art. 24 dello statuto del Comitato internazionale olimpico, i membri italiani di detto Comitato.
3.La giunta dura in carica quattro anni.
Art. 8
Requisiti di partecipazione alla giunta
1.Possono essere eletti componenti della giunta esecutiva coloro che siano stati, per almeno un biennio, membri elettivi dell'organo direttivo di una federazione sportiva o, per almeno sei anni consecutivi, delegati regionali o componenti dei comitati provinciali del C.O.N.I.
Art. 9
Compiti della giunta
Nota all'art. 9: L'ultimo comma dell'art. 10 della legge n. 91/1981 (per l'argomento della legge vedi nelle note alle premesse) cosi' dispone: "Avverso le decisioni della federazione sportiva nazionale e' ammesso ricorso alla giunta esecutiva del C.O.N.I., che si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso". Per il testo dell'ultimo comma dell'art. 12 della citata legge vedi nelle note all'art. 5.
Art. 10
Convocazione e deliberazione della giunta
1.La giunta esecutiva e' convocata dal presidente, di norma una volta al mese ed ogni altra volta che lo stesso presidente lo ravvisi necessario, ovvero quando almeno quattro membri ne facciano richiesta.
2.Per la validita' delle riunioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti con diritto a voto.
3.Le proposte sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti con diritto a voto.
Art. 11
Rinnovazione delle cariche
1.La giunta esecutiva, entro tre mesi dalla fine dell'anno in cui si sono svolti i giochi olimpici, convoca il consiglio nazionale affinche' questo provveda, nel periodo previsto dall'art. 14, alla designazione del presidente e alla rinnovazione delle cariche di vice presidente, di componente la giunta medesima ed alla nomina del segretario generale.
2.La giunta esecutiva, in caso di dimissioni del presidente convoca, entro sessanta giorni, il consiglio nazionale per la designazione del nuovo presidente.
3.Il presidente o, in mancanza, il componente piu' anziano convoca, entro sessanta giorni, il consiglio nazionale per l'elezione della nuova giunta esecutiva nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti.
4.Qualora nel corso del quadriennio un componente della giunta esecutiva venga, per dimissioni o qualsiasi altro motivo, a cessare dalla carica, il consiglio nazionale nella sua prima riunione provvede alla sua sostituzione.
5.Il nuovo eletto esplica le proprie funzioni sino ala rinnovazione generale delle cariche.
Art. 12
Controllo sulle deliberazioni
1.I verbali delle riunioni del consiglio nazionale e della giunta esecutiva, sottoscritti dal presidente e dal segretario generale, debbono essere approvati nella prima riunione successiva.
2.Le deliberazioni del consiglio nazionale concernenti il regolamento organico del personale, la consistenza dell'organico e l'ordinamento dei servizi sono approvate secondo le modalita' stabilite dall'art. 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70.
3.Le deliberazioni del consiglio nazionale concernenti i bilanci preventivi, le relative variazioni e i conti consuntivi sono sottoposte all'approvazione del Ministro del turismo e dello spettacolo. Si applicano le disposizioni dell'art. 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70.
4.Con il conto consuntivo e' trasmessa al Ministero del turismo e dello spettacolo una relazione sull'attivita' svolta e sull'andamento della gestione da allegare al bilancio annuale del Ministero del turismo e dello spettacolo, ai sensi dell'art. 4 della legge 31 luglio 1959, n. 617.
Note all'art. 12: - Il testo degli articoli 29 e 30 della legge n. 70/1975 (per l'argomento della legge vedi nelle note alle premesse) e' il seguente: "Art. 29. (Controllo sulle delibere degli enti). - Le delibere con cui gli enti adottano o modificano il regolamento organico, definiscono o modificano la consistenza organica di ciascuna qualifica, il numero dei dirigenti degli uffici e degli addetti agli uffici stessi, sono rimesse a mezzo di raccomandata per l'approvazione al Ministero cui compete la vigilanza sull'ente e al Ministero del tesoro. Alla stessa approvazione sono soggette le delibere con le quali si provvede ad aumentare o modificare gli stanziamenti relativi a spese generali e di personale in conformita' degli accordi sindacali approvati dal Governo. Per le delibere di cui al primo comma dell'art. 25 e' richiesta, per la parte riguardante l'ordinamento dei servizi anche il concerto del Presidente del consiglio dei Ministri. A tal fine le suddette delibere sono rimesse, ai sensi del comma precedente, anche al Presidente del Consiglio dei Ministri. Entro novanta giorni dalla data in cui la deliberazione risulta pervenuta, il Ministro cui compete la vigilanza, di concerto con il Ministro per il tesoro, l'approva o la restituisce all'ente con motivati rilievi per il riesame da parte dell'organo deliberante. Per i rilievi riguardanti vizi di legittimita' devono essere espressamente indicate le norme che si ritengono violate anche con riferimento ai principi generati dell'ordinamento giuridico. I rilievi sono comunicati, per conoscenza, anche al presidente dell'organo interno di controllo dell'ente. Trascorso il termine di novanta giorni la delibera non restituita diventa esecutiva. Le delibere diventano comunque esecutive, qualora, nonostante i rilievi, siano motivatamente confermate con nuova deliberazione degli organi amministrativi dell'ente, sempreche' i rilievi mossi non attengano a vizi di legittimita' e alla consistenza degli organici. Nel caso di ripetute e gravi inosservanze da parte dell'ente delle disposizioni contenute nel presente articolo, il Ministero vigilante puo' procedere allo scioglimento del consiglio di amministrazione dell'ente stesso, se direttamente competente, o, in caso diverso, proporne lo scioglimento. "Art. 30. (Controllo sui bilanci di previsione). Gli enti disciplinati dalla presente legge sono tenuti ogni anno a compilare un bilancio di previsione ed un conto consuntivo, secondo norme uniformi di classificazione delle entrate e delle spese, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono approvate norme di amministrazioni e contabilita' degli enti pubblici. Entro dieci giorni dalla delibera di approvazione ciascun ente provvede alla trasmissione al Ministero vigilante e al Ministero del tesoro del bilancio di previsione con allegata la pianta organica vigente comprendente la consistenza numerica del personale di ciascuna qualifica. Restano ferme le norme in vigore sull'approvazione dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi degli enti da parte dei Ministeri vigilanti. Ogni anno entro il 31 del mese di luglio, ciascun Ministero trasmette al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti sottoposti alla sua vigilanza con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente. Tutti gli enti disciplinati dalla presente legge sono sottoposti al controllo della Corte dei conti, secondo le norme contenute nella legge 21 marzo 1958, n. 259". - L'art. 4 della legge n. 617/1959 (Istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo) dosi dispone: "Art. 4. - Allo stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo da presentarsi al Parlamento saranno allegati la relazione annuale degli organi amministrativi del C.O.N.I. sull'attivita' svolta e sull'andamento della gestione, il bilancio dell'istituto per il credito sportivo con un elenco dei mutui concessi nell'anno, nonche' una relazione annuale del consiglio di amministrazione dell'E.N.I.T. sull'attivita' svolta e sull'andamento della gestione".
Art. 13
Controllo sugli organi e amministrazione straordinaria
1.Il Ministro del turismo e dello spettacolo puo' disporre lo scioglimento della giunta esecutiva e la revoca del presidente per persistente inosservanza delle disposizioni di legge o di regolamento, per gravi irregolarita' amministrative e per omissione nell'esercizio delle loro funzioni, oltre che per accertate gravi deficienze amministrative tali da compromettere il normale funzionamento dell'ente.
2.In tali casi e' nominato un commissario straordinario, fino alla ricostituzione degli organi di cui al comma 1 da effettuarsi entro il termine di quattro mesi.
Art. 14
Il presidente
1.Il presidente e' nominato, ogni quattro anni, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, su designazione del consiglio nazionale formulata entro sei mesi dalla fine dell'anno in cui si sono svolti i giochi olimpici.
Art. 15
Requisiti per la nomina
1.Non puo' essere nominato alla carica di presidente chi non sia stato almeno per un biennio presidente o vice presidente di una federazione sportiva nazionale, oppure componente della giunta esecutiva del Comitato olimpico nazionale italiano.
2.La carica di presidente e' incompatibile con altre cariche sportive in seno alle federazioni sportive nazionali.
Art. 16
Compiti del presidente
1.Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, anche nell'ambito delle organizzazioni sportive internazionali; convoca e presiede il consiglio nazionale e la giunta esecutiva e ne attua le deliberazioni; approva, previo parere della giunta esecutiva ed in armonia con i criteri fondamentali stabiliti dal consiglio nazionale, i regolamenti interni delle federazioni sportive nazionali e vigila sulla regolarita' delle elezioni dei rispettivi presidenti; adotta, nei casi di assoluta necessita' ed urgenza, i provvedimenti di competenza propria della giunta esecutiva nella materia indicata alla lettera a) dell'art. 9, nei limiti di valore fissato a norma della lettera s) del medesimo articolo, nonche' nelle materie indicate alle lettere c), g), l), m), q) ed r) dell'art. 9, e li sottopone alla ratifica della giunta stessa nella prima riunione successiva. I provvedimenti non presentati per la ratifica nel termine indicato perdono di diritto ogni effetto, ferma la responsabilita' personale del presidente.
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